Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 64/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Gian Andrea Morbelli Presidente dr.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore dr.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 64 /2025 R.G. avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
Promossa da:
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'Avv. MASTALLONE Parte_1
DARIO come da procura allegata;
- parte ricorrente
Contro
, nata il [...] a [...]; Controparte_1
- parte resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e con rito civile, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Asti al n. 100, Parte II, Serie C, anno 2008, disponendo la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile per le debite annotazioni.”
“Parere favorevole”.
***
I signori e contraevano matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
NC (Messico), il 19.5.1997, matrimonio trascritto nei Registri di stato civile del Comune di
Asti al n. 100, parte II, Serie C, anno 2008, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio (Messico, 16.2.2002). Persona_1
I coniugi si sono separati a seguito di sentenza n. 353/2023, resa dal Tribunale di Asti in data
18.5.2023 a definizione del procedimento n. 2620/2022 R.G..
Con ricorso depositato il 14.1.2025, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando l'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1.12.1970, n. 898, modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74.
Successivamente, all'udienza del 12.5.2025, rilevata la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata la contumacia della resistente, il ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
È provata l'esistenza della sentenza di separazione personale dei coniugi n. 353/2023 resa da questo Tribunale in data 18.5.2023.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge a far tempo dalla pronuncia della sentenza di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge resistente contumace.
Le spese del giudizio
Non si accollano le spese alla parte resistente in virtù della peculiarità della materia, della mancata opposizione e della conseguente non ravvisabilità di una piena soccombenza.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa domanda,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in NC (Messico), il
19.5.1997 tra nato il [...] ad [...], e Parte_1 Controparte_1
, nata il [...] a [...], matrimonio trascritto nei Registri di stato civile del Comune
[...] di Asti al n. 100, parte II, Serie C, anno 2008;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Asti di provvedere alle incombenze di legge.
- spese di lite irripetibili.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 29 maggio 2025.
IL Giudice relatore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli