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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 4007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4007 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1091 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa DI AR,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1091/2025 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti RUBINO ROBERTA e BENEDETTO ANTONIO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentane pro tempore, con il Controparte_1 procuratore avv. DE GIOSA LEONARDO Resistente
Oggetto: premio -incentivo Covid;
*
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 21.02.2025, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente della in qualità di , in servizio presso il Dipartimento Controparte_1 Parte_2 di Prevenzione “SISP” di Noicattaro, allegava che, nel periodo dal 15.3.2020 al 15.5.2020, aveva effettuato 43 turni, appunto presso il predetto Dipartimento di Prevenzione “SISP” del P.O. di Noicattaro. Esponeva che la struttura presso cui era stata impiegato (nel periodo di riferimento) rientrava tra quelle indicate nella fascia A) delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, definite all'esito dell'accordo sindacale regionale del 28.5.2020.
Tanto premesso, si doleva di non essere stato inserito nell'elenco nominativo dei dipendenti della cui riconoscere il Premio Covid e, in ogni caso, di non aver ricevuto CP_1 CP_1 l'incentivo spettantegli, in ragione della riconducibilità del Dipartimento di Prevenzione “SISP” del P.O. di Noicattaro, cui è adibito, nella predetta Fascia A), pari alla somma spettante pari a € 2.520,00, così calcolata tenendo conto del limite massimo di 20 turni per mese ricompensabili con tale speciale incentivo. Pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'incentivo Covid, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di € 2.520,00 a tal titolo dovuta, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, l'azienda sanitaria convenuta eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse alla proposizione dell'azione giudiziaria, tenuto conto “che il Sig. è stato pienamente soddisfatto nelle pretese economiche oggetto del presente giudizio, in Pt_1 quanto la ha provveduto, già prima della proposizione del ricorso, al Controparte_1 pagamento della intera somma spettante al lavoratore a titolo di indennità COVID 19” (cfr. pag. 2 della memoria difensiva), pari all'importo di € 117,53, liquidata in busta paga con la mensilità di luglio 2024. Altresì, non mancava di fare un breve cenno alla nullità del ricorso per indeterminatezza e genericità della domanda ex artt. 414, co. 1, nn. 3 e 4 , c.p.c.. In ogni caso, evidenziando la correttezza dell'operata liquidazione, contestava la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto.
*
Il ricorso è fondato nei limiti, nei termini e per i motivi di seguito esposti.
Pregiudizialmente, occorre esaminare l'eccezione di nullità della domanda formulata dal resistente. L'eccezione è infondata, avuto riguardo all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n.5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha compiutamente esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
Ancora, in via pregiudiziale, va dichiarata inammissibile la domanda di riconoscimento dell'emolumento di cui si discute - in disparte la questione afferente alla corretta misura della relativa liquidazione, in ordine alla quale v. infra - per difetto originario di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
2 Si rammenta, infatti, che “L'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice e, nelle azioni di mero accertamento, presuppone uno stato di incertezza oggettiva in ordine alla sussistenza di un diritto, senza che sia però necessaria la sua attuale lesione, e ciò quand'anche la contestazione al riguardo risulti a seguito della proposizione del giudizio” (Cass. civ., Sez. lavoro, 13/04/2011, n. 8464; v. anche Cass. civ., sez. lav., 11/05/2000, n. 6046).
A norma dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 414 c.p.c., nel ricorso dev'essere espressamente enunciata la pretesa che si intende far valere, e ciò anche al fine di consentire al giudice di determinare l'oggetto dell'accertamento e la soccombenza all'esito di tale accertamento.
Orbene, risulta dagli atti di causa, oltre ad essere oggetto di concorde allegazione, che l'incentivo covid sia stato riconosciuto e liquidato nell'importo di € 117,53, con la busta paga relativa alla mensilità di luglio 2024, ovverosia in epoca antecedente alla proposizione della domanda giudiziale.
Ne discende l'inammissibilità in parte qua del ricorso.
Persistono, cionondimeno, l'interesse ad agire in capo al ricorrente, nonché la contesa tra le parti in merito alla misura dell'operata liquidazione dell'emolumento.
Ora, appare utile rammentare che ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 “Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”. Ai sensi del 2° comma “Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.
In base alla L.R. Puglia n. 12/2020, art. 5, “La Regione, promuove presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. 18/2020, indennità il maggior rischio di esposizione al COVID-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”. In base all'accordo regionale del 28.5.2020 “1) Nell'ambito di ciascuna nel rispetto Parte_3 delle previsioni di cui all'art. 1, co.1 del D.L. n. 18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente 3 erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo - 15 maggio;
b) Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”. Per Il personale coinvolto è stato previsto un premio - in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestati e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica - suddiviso secondo quattro fasce:
- FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “Se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive, Dipartimenti Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”;
- FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”;
- FASCIA C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”
- FASCIA D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
A tanto va aggiunto che nel suddetto accordo regionale del 28.05.2020, è stato altresì specificato che per ciascun lavoratore del comparto sanità e della dirigenza medica non sarebbe comunque stata riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a n. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio) e, dunque, pari a 1260 euro lordi per mese in fascia A), 740 euro lordi per mese in fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia D).
Nel caso di specie è documentato - e, peraltro, non specificamente contestato - che la parte ricorrente ha prestato servizio nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020 e sia stata coinvolta nella emergenza Covid, tenuto pure conto del riconoscimento della pretesa conseguito in via stragiudiziale
- al di là della questione afferente al grado di coinvolgimento dell'attività svolta nel reparto specifico di adibizione che incide meramente sulla misura della spettanza.
Orbene, parte ricorrente, sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha puntualmente e specificamente allegato di essere stata adibita e di avere prestato attività, nel periodo in causa, presso il Dipartimento di Prevenzione “SISP” di Noicattaro.
Al riguardo, ha articolato anche conferente istanza istruttoria orale.
4 Dal canto suo, parte resistente, sul punto, ha genericamente affermato che il lavoratore risulterebbe assegnato al DSS 11 di Noicattaro dell' , senza alcuna ulteriore specificazione. CP_1
Ora, la contestazione appare del tutto generica, non avendo parte resistente inteso indicare - pur disponendo, con ogni evidenza, della relativa informazione - il/i reparto/i di adibizione dell'istante nel periodo in causa, la cui individuazione, com'è noto, rientra nei poteri di conformazione della prestazione lavorativa del dipendente attribuiti alla parte datoriale.
Invero, mette conto evidenziare, sulla scorta del principio di cui all'articolo 115 c.p.c., come la resistente non abbia provveduto ad alcuna contestazione “specifica” e dettagliata del luogo di svolgimento del rapporto di lavoro dedotto in ricorso, così come richiesto dal codice di rito e dalla giurisprudenza granitica di legittimità e merito. A norma dell'art. 416 c.p.c., il convenuto deve nella memoria di costituzione prendere posizione <in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto diritto nel caso cui il convenuto nulla abbia eccepito relazione tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore è esonerato da qualsiasi prova al riguardo ed inammissibile la contestazione dei medesimi sede di legittimità>> (Cass., sez. Trib., sent. n.° 1988 del 6.10.2015; Cass., sez. I civ., sent. n°. 3974 del 13.3.2012; Cass., sez. III civ., sent. n°. 18202 del 3.7.2008). La formale previsione nel codice di rito del principio di non contestazione è avvenuta ad opera della l. 69/2009 che, con l'art. 45, comma 14°, ha novellato l'art. 115 c.p.c. a norma del quale <il giudice deve porre a fondamento della decisione [...] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita>>; (cfr., ex multis, Cass., Sez. Unite, sent. n. 761 del 23.1.2002 e Cass., Sez. Unite, sent. n. 11353 del 17.6.2004). Infatti, l'art. 115 c.p.c. stabilisce che il giudice possa porre a fondamento della decisione di merito, oltre alle prove proposte dalle parti, anche i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. In base a detto principio, ritenuto applicabile anche ai processi che già pendevano alla data di entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69, di modifica della disposizione citata, si ritiene che il convenuto sia tenuto a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. 26 novembre 2020, n. 26908).
Da siffatte premesse discende che l'attore deve indicare, sin dall'atto iniziale della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata. Soltanto ove si siano compiutamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. SS.UU. della Corte di Cassazione n. 1353/04 e giurisprudenza successiva) che necessariamente postula che l'allegazione esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, non potendosi negare la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
di qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova su fatti non contestati nonché su circostanze che non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. Cass., Sent. n. 2802/03; Sent. n. 5526/02; Sent. n. 15820/00; nonché, in senso conforme, Cass., Sent. n. 1878/12). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, non potendo concretizzarsi in clausole di stile, in asserzioni apodittiche, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
5 Deve, dunque, ritenersi incontestato che l'istante sia stato impegnato presso il Dipartimento di Prevenzione “SISP” di Noicattaro e, senz'altro, coinvolto nell'emergenza epidemiologica COVID 19.
D'altronde, vale la pena di rimarcare che, del tutto significativamente, la suddivisione di cui alla tabella inserita nell'accordo regionale non è effettuata in ragione dei vari Distretti socio sanitari in cui si articolerebbe la - che, difatti, non vengono nemmeno menzionati, nè presi in CP_1 considerazione nel prospetto recante la distinzione nelle varie fasce - ma in virtù dei differenti reparti di adibizione del personale, secondo il grado di coinvolgimento dell'attività svolta negli stessi reparti ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19.
Di conseguenza, tenuto conto dell'inclusione nella fascia A) dei Dipartimenti di Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) presso tutti i Presidi Ospedalieri (circostanza, oltre che ricavabile all'esame dell'accordo sindacale regionale del 28.5.2020, nemmeno oggetto di specifica contestazione), è corretto ravvisare la spettanza, in capo all'istante, dell'incentivo nella misura dedotta in ricorso.
A tal riguardo, si rileva essere in atti i tabulati relativi alle marcature delle presenze in servizio del ricorrente nel periodo dal 15.03.2020 al 15.05.2020, trasmessi al lavoratore dalla stessa parte resistente e nemmeno oggetto di specifica contestazione o documentata controdeduzione.
Con riguardo alla quantificazione - atteso che, come già oggetto di concorde allegazione, la parte ricorrente ha ricevuto a titolo di incentivo la minor somma di € 117,53 -, vanno richiamate le condivise argomentazioni rese nella recente sentenza n. 1714/2024 pubbl. il 11/01/2025 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro:
“ … venendo al merito della controversia, non può condividersi la tesi dell'Amministrazione appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel liquidare le somme rivendicate al lavoratore per aver omesso di considerare le decurtazioni previste per gli oneri sociali e l'IRAP. A tal uopo, preliminarmente è opportuno rilevare che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, il presupposto impositivo dell'imposta IRAP è rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito la portata applicativa di tale disposizione evidenziando che “il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2, - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in nudo non occasionale di lavoro altrui” (cfr. Cass. SS.UU. 9451/2016; in termini Cass. 26702/2024). Ebbene, a fronte del tenore testuale delle disposizioni in commento, così come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, è dunque evidente come sotto il profilo oggettivo e soggettivo, giammai il lavoratore odierno appellato potrebbe ritenersi personalmente soggetto ad imposta IRAP tenuto conto che l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata è riferibile esclusivamente all' (profilo oggettivo;
cfr. Cass. 199/2016; 2333/2016; 155/2020) Parte_4 e non già al dipendente, il quale, peraltro, non riveste il ruolo di responsabile della medesima organizzazione (profilo soggettivo). Come evidenziato dalla S.C., infatti, la personale responsabilità dell'organizzazione diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi, riveste portata fondamentale nella prospettiva
6 dell'assoggettabilità ad imposta IRAP;
non a caso, anche con riferimento ai lavoratori autonomi, la S.C. ha escluso la debenza di tale imposta nell'ipotesi in cui il soggetto, benchè inserito in una autonoma organizzazione, non ne rivesta il ruolo di responsabile (cfr. ex pl. Cass. 27154/2024; 19397/2022). Se già tali considerazioni consentono di escludere l'assoggettabilità ad IRAP delle somme rivendicate dal lavoratore, deve poi evidenziarsi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tema di assoggettabilità ad IRAP delle prestazioni intra moenia dai dirigenti medici – i cui principi possono essere certamente estesi anche alla fattispecie in esame – tale imposta non può essere oggetto di “traslazione”, comportando così una decurtazione dei compensi dovuti al lavoratore. Ed invero, come rilevato espressamente da Cass. 20010/2022, l' non può pretendere di porla Pt_4 ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio (cfr. da ultimo Cass. 13399/2023). Trattasi di principi, già espressi in tema di compensi per le prestazioni rese in regime libero professionale, che si pongono in linea con la disciplina normativa di riferimento ovvero il d.lgs. n. 446/1997 secondo cui: a) “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta” (art. 2); b) l'imposta “è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi” (art. 30). Dunque, se è vero che dell'IRAP occorre tener conto ai fini della copertura degli oneri del personale e della determinazione della provvista (“le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali” Cass. 21398/2019), nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001 è altrettanto vero che “le non possono unilateralmente modificare i criteri di Parte_5 quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata” (cfr. Cass. 20010/2022).
9.Ferme restando le suesposte assorbenti considerazioni, sotto altro e diverso profilo, v'è poi che neppure la più attenta disamina del contenuto dell'Accordo Regionale Sindacale, sottoscritto il 28.5.2020 dalle Organizzazioni Sindacali e dalla , consente di aderire alla tesi CP_2 propugnata dall'odierna appellante.
9.1. Detto accordo, infatti è chiaro nello stabilire che “…per le finalità di cui all'art. 1, comma 1 della Tabella A richiamata nella su citata disposizione, prevede per la uno CP_2 stanziamento di E. 16.582,736,00 al lordo di oneri e IRAP. Allo stesso fine l'art. 2, comma 10, DL n. 34 dl 1905/2020, ha stanziato ulteriori risorse pari ad E. 12.581.332,00, al lordo di oneri ed IRAP” ed aggiunge poi, con riferimento agli importi derivanti dalla distribuzione delle risorse fra i diversi
“aziende/enti” sanitarie ed indicati in apposta tabella, che “gli importi su indicati sono previsti al lordo di oneri ed IRAP, che dovranno essere conteggiati e decurtati da ciascuna azienda” (cfr. pag.2). Una volta dunque individuate le risorse derivanti dallo stanziamento e precisato che gli importi distribuiti “dovranno essere conteggiati e decurtati” da ciascuna azienda poiché indicati “al lordo di oneri ed IRAP”, l'Accordo prosegue con la quantificazione del premio da corrispondere ai singoli lavoratori, individuando quattro fasce e segnatamente:
“FASCIA A) euro 63 per ogni turno: se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive, (con Controparte_3 riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto
7 Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”; FASCIA B) euro 37 per ogni turno: Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”; FASCIA C) euro 20 per ogni turno: “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”; FASCIA D) euro 10 per ogni turno: “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”. A norma del ridetto Accordo, inoltre: “a ciascun lavoratore dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato) non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a nr. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio). (Dunque, pari 1260 euro lordi per mese in fascia A), 740 euro lordi per mese in fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia d)”.
9.2. Ebbene, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, dall'esame dell'accordo in parola è chiaramente evincibile che il premio finale indicato secondo la relativa ripartizione in fasce (cfr. tabella contenuta nell'accordo), non può che intendersi al lordo delle sole imposte gravanti sul lavoratore (contributi previdenziali e assistenziali e imposte sul reddito, di cui il primo giudice ha tenuto conto specificando che la somma attribuita in sentenza era “al lordo”), in quanto determinato a valle della preventiva decurtazione, da parte delle singole aziende, degli “oneri ed IRAP” gravanti sulle risorse assegnate. Tanto si evince anche considerando che nel suddetto Accordo l'IRAP non viene in alcun modo menzionata con riferimento né all'importo del singolo turno né all'importo massimo di 20 turni mensili. Peraltro, non può omettersi di considerare la natura retributiva del “premio”/indennità” prevista per i lavoratori coinvolti nell'emergenza Covid, il cui ammontare, conseguentemente, va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori.
9.3. A diverse conclusioni non conducono, a ben vedere, le previsioni riportate nella Delibera di Giunta Regionale n. 1817 del 7.12.2022, trattandosi peraltro di atto successivo all'Accordo che non può automaticamente retroagire sull'interpretazione dello stesso. Peraltro, la ridetta delibera, si riferisce esclusivamente agli stanziamenti ottenuti a livello regionale in virtù delle disposizioni emergenziali e non già all'incidenza di tali imposte sull'importo delle indennità previste per le singole fasce;
si legge infatti “….per le finalità la ha ricevuto CP_2 uno stanziamento di E. 29.164.068 di cui a) 16.582.736,00 al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 18/20220, convertito in Legge 27/2020- Tabella A;
b) 12.581.332, al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 2, comma 10, D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge n. 77/2020”. In altri termini, dunque, se non è revocabile in dubbio che gli stanziamenti ottenuti a livello regionale dovessero comprendere gli oneri sociali e l'imposta IRAP, tenuto conto del chiaro tenore testuale dell'accordo sindacale, non può altrettanto dirsi con tranquillante certezza che le parti sociali avessero inteso quantificare gli importi dovuti al singolo lavoratore (secondo la ripartizione in fasce) al lordo degli oneri gravanti sulle singole ZI . Parte_5 Cont 9.4. In tale prospettiva, da ultimo, non soccorre neppure la Delibera n. 2438 del 15.12.2022 alla stregua della quale, a dire di parte appellante “le somme erogate alla quale incentivo COVID CP_1 vengono “nettate dai contributi a carico dell'Azienda e dell'IRAP…” . In primo luogo deve evidenziarsi che la Delibera è un atto amministrativo a mezzo del quale i vertici
– nel caso in esame il Direttore Generale – esercita le proprie funzioni di governo, controllo e
8 gestione complessiva dell' e, in quanto tale, ha rilevanza meramente interna, non Parte_4 potendo derogare a disposizioni di legge. In secondo luogo, è evidente come lo stralcio testé riportato, nella parte in cui dispone che “le somme erogate alla quale incentivo COVID vengono “nettate dai contributi a carico dell'Azienda e CP_1 dell'IRAP….” esorbita con tutta evidenza dalle previsioni contenute nell'Accordo Sindacale Regionale del 28.5.2020 che non conteneva tale previsione e che, come detto, va interpretato nel senso che l'incentivo retributivo previsto per i lavoratori va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori e non già dei diversi oneri gravanti sulle singole
” (cfr. sentenza n. 1714/2024 pubbl. il 11/01/2025 della Corte di Appello di Bari, Parte_5 Sez. Lavoro).
Ne discende la condanna della parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della residua somma di € 2.402,47, a titolo di incentivo Covid, oltre ad accessori come per legge.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, appare congruo disporre la compensazione delle spese processuali nella misura di ½, mentre la restante metà segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore e della serialità della controversia, nonché dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il Controparte_1 21.02.2025, così provvede:
-dichiara l'inammissibilità della domanda nei termini di cui in motivazione;
-accoglie, per il resto, il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento a titolo di incentivo Covid, in favore della parte ricorrente, della residua somma di € 2.402,47, oltre ad accessori come per legge;
- compensa le spese processuali nella misura di ½ e condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della residua metà liquidata in € 550,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 28/10/2025
Il Giudice
DI AR
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa DI AR,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1091/2025 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti RUBINO ROBERTA e BENEDETTO ANTONIO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentane pro tempore, con il Controparte_1 procuratore avv. DE GIOSA LEONARDO Resistente
Oggetto: premio -incentivo Covid;
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1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 21.02.2025, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente della in qualità di , in servizio presso il Dipartimento Controparte_1 Parte_2 di Prevenzione “SISP” di Noicattaro, allegava che, nel periodo dal 15.3.2020 al 15.5.2020, aveva effettuato 43 turni, appunto presso il predetto Dipartimento di Prevenzione “SISP” del P.O. di Noicattaro. Esponeva che la struttura presso cui era stata impiegato (nel periodo di riferimento) rientrava tra quelle indicate nella fascia A) delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, definite all'esito dell'accordo sindacale regionale del 28.5.2020.
Tanto premesso, si doleva di non essere stato inserito nell'elenco nominativo dei dipendenti della cui riconoscere il Premio Covid e, in ogni caso, di non aver ricevuto CP_1 CP_1 l'incentivo spettantegli, in ragione della riconducibilità del Dipartimento di Prevenzione “SISP” del P.O. di Noicattaro, cui è adibito, nella predetta Fascia A), pari alla somma spettante pari a € 2.520,00, così calcolata tenendo conto del limite massimo di 20 turni per mese ricompensabili con tale speciale incentivo. Pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'incentivo Covid, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di € 2.520,00 a tal titolo dovuta, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, l'azienda sanitaria convenuta eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse alla proposizione dell'azione giudiziaria, tenuto conto “che il Sig. è stato pienamente soddisfatto nelle pretese economiche oggetto del presente giudizio, in Pt_1 quanto la ha provveduto, già prima della proposizione del ricorso, al Controparte_1 pagamento della intera somma spettante al lavoratore a titolo di indennità COVID 19” (cfr. pag. 2 della memoria difensiva), pari all'importo di € 117,53, liquidata in busta paga con la mensilità di luglio 2024. Altresì, non mancava di fare un breve cenno alla nullità del ricorso per indeterminatezza e genericità della domanda ex artt. 414, co. 1, nn. 3 e 4 , c.p.c.. In ogni caso, evidenziando la correttezza dell'operata liquidazione, contestava la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto.
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Il ricorso è fondato nei limiti, nei termini e per i motivi di seguito esposti.
Pregiudizialmente, occorre esaminare l'eccezione di nullità della domanda formulata dal resistente. L'eccezione è infondata, avuto riguardo all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n.5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha compiutamente esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
Ancora, in via pregiudiziale, va dichiarata inammissibile la domanda di riconoscimento dell'emolumento di cui si discute - in disparte la questione afferente alla corretta misura della relativa liquidazione, in ordine alla quale v. infra - per difetto originario di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
2 Si rammenta, infatti, che “L'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice e, nelle azioni di mero accertamento, presuppone uno stato di incertezza oggettiva in ordine alla sussistenza di un diritto, senza che sia però necessaria la sua attuale lesione, e ciò quand'anche la contestazione al riguardo risulti a seguito della proposizione del giudizio” (Cass. civ., Sez. lavoro, 13/04/2011, n. 8464; v. anche Cass. civ., sez. lav., 11/05/2000, n. 6046).
A norma dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 414 c.p.c., nel ricorso dev'essere espressamente enunciata la pretesa che si intende far valere, e ciò anche al fine di consentire al giudice di determinare l'oggetto dell'accertamento e la soccombenza all'esito di tale accertamento.
Orbene, risulta dagli atti di causa, oltre ad essere oggetto di concorde allegazione, che l'incentivo covid sia stato riconosciuto e liquidato nell'importo di € 117,53, con la busta paga relativa alla mensilità di luglio 2024, ovverosia in epoca antecedente alla proposizione della domanda giudiziale.
Ne discende l'inammissibilità in parte qua del ricorso.
Persistono, cionondimeno, l'interesse ad agire in capo al ricorrente, nonché la contesa tra le parti in merito alla misura dell'operata liquidazione dell'emolumento.
Ora, appare utile rammentare che ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 “Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”. Ai sensi del 2° comma “Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.
In base alla L.R. Puglia n. 12/2020, art. 5, “La Regione, promuove presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. 18/2020, indennità il maggior rischio di esposizione al COVID-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”. In base all'accordo regionale del 28.5.2020 “1) Nell'ambito di ciascuna nel rispetto Parte_3 delle previsioni di cui all'art. 1, co.1 del D.L. n. 18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente 3 erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo - 15 maggio;
b) Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”. Per Il personale coinvolto è stato previsto un premio - in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestati e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica - suddiviso secondo quattro fasce:
- FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “Se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive, Dipartimenti Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”;
- FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”;
- FASCIA C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”
- FASCIA D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
A tanto va aggiunto che nel suddetto accordo regionale del 28.05.2020, è stato altresì specificato che per ciascun lavoratore del comparto sanità e della dirigenza medica non sarebbe comunque stata riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a n. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio) e, dunque, pari a 1260 euro lordi per mese in fascia A), 740 euro lordi per mese in fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia D).
Nel caso di specie è documentato - e, peraltro, non specificamente contestato - che la parte ricorrente ha prestato servizio nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020 e sia stata coinvolta nella emergenza Covid, tenuto pure conto del riconoscimento della pretesa conseguito in via stragiudiziale
- al di là della questione afferente al grado di coinvolgimento dell'attività svolta nel reparto specifico di adibizione che incide meramente sulla misura della spettanza.
Orbene, parte ricorrente, sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha puntualmente e specificamente allegato di essere stata adibita e di avere prestato attività, nel periodo in causa, presso il Dipartimento di Prevenzione “SISP” di Noicattaro.
Al riguardo, ha articolato anche conferente istanza istruttoria orale.
4 Dal canto suo, parte resistente, sul punto, ha genericamente affermato che il lavoratore risulterebbe assegnato al DSS 11 di Noicattaro dell' , senza alcuna ulteriore specificazione. CP_1
Ora, la contestazione appare del tutto generica, non avendo parte resistente inteso indicare - pur disponendo, con ogni evidenza, della relativa informazione - il/i reparto/i di adibizione dell'istante nel periodo in causa, la cui individuazione, com'è noto, rientra nei poteri di conformazione della prestazione lavorativa del dipendente attribuiti alla parte datoriale.
Invero, mette conto evidenziare, sulla scorta del principio di cui all'articolo 115 c.p.c., come la resistente non abbia provveduto ad alcuna contestazione “specifica” e dettagliata del luogo di svolgimento del rapporto di lavoro dedotto in ricorso, così come richiesto dal codice di rito e dalla giurisprudenza granitica di legittimità e merito. A norma dell'art. 416 c.p.c., il convenuto deve nella memoria di costituzione prendere posizione <in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto diritto nel caso cui il convenuto nulla abbia eccepito relazione tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore è esonerato da qualsiasi prova al riguardo ed inammissibile la contestazione dei medesimi sede di legittimità>> (Cass., sez. Trib., sent. n.° 1988 del 6.10.2015; Cass., sez. I civ., sent. n°. 3974 del 13.3.2012; Cass., sez. III civ., sent. n°. 18202 del 3.7.2008). La formale previsione nel codice di rito del principio di non contestazione è avvenuta ad opera della l. 69/2009 che, con l'art. 45, comma 14°, ha novellato l'art. 115 c.p.c. a norma del quale <il giudice deve porre a fondamento della decisione [...] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita>>; (cfr., ex multis, Cass., Sez. Unite, sent. n. 761 del 23.1.2002 e Cass., Sez. Unite, sent. n. 11353 del 17.6.2004). Infatti, l'art. 115 c.p.c. stabilisce che il giudice possa porre a fondamento della decisione di merito, oltre alle prove proposte dalle parti, anche i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. In base a detto principio, ritenuto applicabile anche ai processi che già pendevano alla data di entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69, di modifica della disposizione citata, si ritiene che il convenuto sia tenuto a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. 26 novembre 2020, n. 26908).
Da siffatte premesse discende che l'attore deve indicare, sin dall'atto iniziale della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata. Soltanto ove si siano compiutamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. SS.UU. della Corte di Cassazione n. 1353/04 e giurisprudenza successiva) che necessariamente postula che l'allegazione esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, non potendosi negare la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
di qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova su fatti non contestati nonché su circostanze che non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. Cass., Sent. n. 2802/03; Sent. n. 5526/02; Sent. n. 15820/00; nonché, in senso conforme, Cass., Sent. n. 1878/12). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, non potendo concretizzarsi in clausole di stile, in asserzioni apodittiche, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
5 Deve, dunque, ritenersi incontestato che l'istante sia stato impegnato presso il Dipartimento di Prevenzione “SISP” di Noicattaro e, senz'altro, coinvolto nell'emergenza epidemiologica COVID 19.
D'altronde, vale la pena di rimarcare che, del tutto significativamente, la suddivisione di cui alla tabella inserita nell'accordo regionale non è effettuata in ragione dei vari Distretti socio sanitari in cui si articolerebbe la - che, difatti, non vengono nemmeno menzionati, nè presi in CP_1 considerazione nel prospetto recante la distinzione nelle varie fasce - ma in virtù dei differenti reparti di adibizione del personale, secondo il grado di coinvolgimento dell'attività svolta negli stessi reparti ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19.
Di conseguenza, tenuto conto dell'inclusione nella fascia A) dei Dipartimenti di Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) presso tutti i Presidi Ospedalieri (circostanza, oltre che ricavabile all'esame dell'accordo sindacale regionale del 28.5.2020, nemmeno oggetto di specifica contestazione), è corretto ravvisare la spettanza, in capo all'istante, dell'incentivo nella misura dedotta in ricorso.
A tal riguardo, si rileva essere in atti i tabulati relativi alle marcature delle presenze in servizio del ricorrente nel periodo dal 15.03.2020 al 15.05.2020, trasmessi al lavoratore dalla stessa parte resistente e nemmeno oggetto di specifica contestazione o documentata controdeduzione.
Con riguardo alla quantificazione - atteso che, come già oggetto di concorde allegazione, la parte ricorrente ha ricevuto a titolo di incentivo la minor somma di € 117,53 -, vanno richiamate le condivise argomentazioni rese nella recente sentenza n. 1714/2024 pubbl. il 11/01/2025 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro:
“ … venendo al merito della controversia, non può condividersi la tesi dell'Amministrazione appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel liquidare le somme rivendicate al lavoratore per aver omesso di considerare le decurtazioni previste per gli oneri sociali e l'IRAP. A tal uopo, preliminarmente è opportuno rilevare che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, il presupposto impositivo dell'imposta IRAP è rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito la portata applicativa di tale disposizione evidenziando che “il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2, - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in nudo non occasionale di lavoro altrui” (cfr. Cass. SS.UU. 9451/2016; in termini Cass. 26702/2024). Ebbene, a fronte del tenore testuale delle disposizioni in commento, così come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, è dunque evidente come sotto il profilo oggettivo e soggettivo, giammai il lavoratore odierno appellato potrebbe ritenersi personalmente soggetto ad imposta IRAP tenuto conto che l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata è riferibile esclusivamente all' (profilo oggettivo;
cfr. Cass. 199/2016; 2333/2016; 155/2020) Parte_4 e non già al dipendente, il quale, peraltro, non riveste il ruolo di responsabile della medesima organizzazione (profilo soggettivo). Come evidenziato dalla S.C., infatti, la personale responsabilità dell'organizzazione diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi, riveste portata fondamentale nella prospettiva
6 dell'assoggettabilità ad imposta IRAP;
non a caso, anche con riferimento ai lavoratori autonomi, la S.C. ha escluso la debenza di tale imposta nell'ipotesi in cui il soggetto, benchè inserito in una autonoma organizzazione, non ne rivesta il ruolo di responsabile (cfr. ex pl. Cass. 27154/2024; 19397/2022). Se già tali considerazioni consentono di escludere l'assoggettabilità ad IRAP delle somme rivendicate dal lavoratore, deve poi evidenziarsi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tema di assoggettabilità ad IRAP delle prestazioni intra moenia dai dirigenti medici – i cui principi possono essere certamente estesi anche alla fattispecie in esame – tale imposta non può essere oggetto di “traslazione”, comportando così una decurtazione dei compensi dovuti al lavoratore. Ed invero, come rilevato espressamente da Cass. 20010/2022, l' non può pretendere di porla Pt_4 ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio (cfr. da ultimo Cass. 13399/2023). Trattasi di principi, già espressi in tema di compensi per le prestazioni rese in regime libero professionale, che si pongono in linea con la disciplina normativa di riferimento ovvero il d.lgs. n. 446/1997 secondo cui: a) “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta” (art. 2); b) l'imposta “è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi” (art. 30). Dunque, se è vero che dell'IRAP occorre tener conto ai fini della copertura degli oneri del personale e della determinazione della provvista (“le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali” Cass. 21398/2019), nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001 è altrettanto vero che “le non possono unilateralmente modificare i criteri di Parte_5 quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata” (cfr. Cass. 20010/2022).
9.Ferme restando le suesposte assorbenti considerazioni, sotto altro e diverso profilo, v'è poi che neppure la più attenta disamina del contenuto dell'Accordo Regionale Sindacale, sottoscritto il 28.5.2020 dalle Organizzazioni Sindacali e dalla , consente di aderire alla tesi CP_2 propugnata dall'odierna appellante.
9.1. Detto accordo, infatti è chiaro nello stabilire che “…per le finalità di cui all'art. 1, comma 1 della Tabella A richiamata nella su citata disposizione, prevede per la uno CP_2 stanziamento di E. 16.582,736,00 al lordo di oneri e IRAP. Allo stesso fine l'art. 2, comma 10, DL n. 34 dl 1905/2020, ha stanziato ulteriori risorse pari ad E. 12.581.332,00, al lordo di oneri ed IRAP” ed aggiunge poi, con riferimento agli importi derivanti dalla distribuzione delle risorse fra i diversi
“aziende/enti” sanitarie ed indicati in apposta tabella, che “gli importi su indicati sono previsti al lordo di oneri ed IRAP, che dovranno essere conteggiati e decurtati da ciascuna azienda” (cfr. pag.2). Una volta dunque individuate le risorse derivanti dallo stanziamento e precisato che gli importi distribuiti “dovranno essere conteggiati e decurtati” da ciascuna azienda poiché indicati “al lordo di oneri ed IRAP”, l'Accordo prosegue con la quantificazione del premio da corrispondere ai singoli lavoratori, individuando quattro fasce e segnatamente:
“FASCIA A) euro 63 per ogni turno: se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive, (con Controparte_3 riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto
7 Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”; FASCIA B) euro 37 per ogni turno: Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”; FASCIA C) euro 20 per ogni turno: “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”; FASCIA D) euro 10 per ogni turno: “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”. A norma del ridetto Accordo, inoltre: “a ciascun lavoratore dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato) non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a nr. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio). (Dunque, pari 1260 euro lordi per mese in fascia A), 740 euro lordi per mese in fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia d)”.
9.2. Ebbene, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, dall'esame dell'accordo in parola è chiaramente evincibile che il premio finale indicato secondo la relativa ripartizione in fasce (cfr. tabella contenuta nell'accordo), non può che intendersi al lordo delle sole imposte gravanti sul lavoratore (contributi previdenziali e assistenziali e imposte sul reddito, di cui il primo giudice ha tenuto conto specificando che la somma attribuita in sentenza era “al lordo”), in quanto determinato a valle della preventiva decurtazione, da parte delle singole aziende, degli “oneri ed IRAP” gravanti sulle risorse assegnate. Tanto si evince anche considerando che nel suddetto Accordo l'IRAP non viene in alcun modo menzionata con riferimento né all'importo del singolo turno né all'importo massimo di 20 turni mensili. Peraltro, non può omettersi di considerare la natura retributiva del “premio”/indennità” prevista per i lavoratori coinvolti nell'emergenza Covid, il cui ammontare, conseguentemente, va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori.
9.3. A diverse conclusioni non conducono, a ben vedere, le previsioni riportate nella Delibera di Giunta Regionale n. 1817 del 7.12.2022, trattandosi peraltro di atto successivo all'Accordo che non può automaticamente retroagire sull'interpretazione dello stesso. Peraltro, la ridetta delibera, si riferisce esclusivamente agli stanziamenti ottenuti a livello regionale in virtù delle disposizioni emergenziali e non già all'incidenza di tali imposte sull'importo delle indennità previste per le singole fasce;
si legge infatti “….per le finalità la ha ricevuto CP_2 uno stanziamento di E. 29.164.068 di cui a) 16.582.736,00 al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 18/20220, convertito in Legge 27/2020- Tabella A;
b) 12.581.332, al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 2, comma 10, D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge n. 77/2020”. In altri termini, dunque, se non è revocabile in dubbio che gli stanziamenti ottenuti a livello regionale dovessero comprendere gli oneri sociali e l'imposta IRAP, tenuto conto del chiaro tenore testuale dell'accordo sindacale, non può altrettanto dirsi con tranquillante certezza che le parti sociali avessero inteso quantificare gli importi dovuti al singolo lavoratore (secondo la ripartizione in fasce) al lordo degli oneri gravanti sulle singole ZI . Parte_5 Cont 9.4. In tale prospettiva, da ultimo, non soccorre neppure la Delibera n. 2438 del 15.12.2022 alla stregua della quale, a dire di parte appellante “le somme erogate alla quale incentivo COVID CP_1 vengono “nettate dai contributi a carico dell'Azienda e dell'IRAP…” . In primo luogo deve evidenziarsi che la Delibera è un atto amministrativo a mezzo del quale i vertici
– nel caso in esame il Direttore Generale – esercita le proprie funzioni di governo, controllo e
8 gestione complessiva dell' e, in quanto tale, ha rilevanza meramente interna, non Parte_4 potendo derogare a disposizioni di legge. In secondo luogo, è evidente come lo stralcio testé riportato, nella parte in cui dispone che “le somme erogate alla quale incentivo COVID vengono “nettate dai contributi a carico dell'Azienda e CP_1 dell'IRAP….” esorbita con tutta evidenza dalle previsioni contenute nell'Accordo Sindacale Regionale del 28.5.2020 che non conteneva tale previsione e che, come detto, va interpretato nel senso che l'incentivo retributivo previsto per i lavoratori va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori e non già dei diversi oneri gravanti sulle singole
” (cfr. sentenza n. 1714/2024 pubbl. il 11/01/2025 della Corte di Appello di Bari, Parte_5 Sez. Lavoro).
Ne discende la condanna della parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della residua somma di € 2.402,47, a titolo di incentivo Covid, oltre ad accessori come per legge.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, appare congruo disporre la compensazione delle spese processuali nella misura di ½, mentre la restante metà segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore e della serialità della controversia, nonché dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il Controparte_1 21.02.2025, così provvede:
-dichiara l'inammissibilità della domanda nei termini di cui in motivazione;
-accoglie, per il resto, il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento a titolo di incentivo Covid, in favore della parte ricorrente, della residua somma di € 2.402,47, oltre ad accessori come per legge;
- compensa le spese processuali nella misura di ½ e condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della residua metà liquidata in € 550,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 28/10/2025
Il Giudice
DI AR
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