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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3097/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. CO PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU IU Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3097/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il 5 settembre Parte_1 C.F._1
1969
e
, C.F. nata a [...] il 29 agosto Parte_2 C.F._2
1977 rappresentati e difesi congiuntamente dall'avv. Giuseppina Pugliese, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 1° luglio 2025, i sig.ri e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in data 22 dicembre Parte_2
1 2001 in EL ND (RM) e precisando che dall'unione è nato Persona_1
(il 27 dicembre 2003), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente
- essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione delle parti davanti al presidente nel procedimento di separazione personale (r.g. n. 1189/2009), definito con decreto di omologazione del Tribunale di Tivoli del 19 maggio 2009 – hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473 -bis.51 c.p.c., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 10 ottobre 2025.
2. L'accordo prevede quanto segue:
“- Il figlio rimarrà affidato ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso il padre in Rho, alla Via C. Colombo n. 23;
- Attesa l'età del figlio, la madre potrà concordare in via diretta con lo stesso i giorni e le modalità di gestione: il Signor presta sin da ora assenso a tale Per_1 organizzazione del diritto di visita materno.
- I coniugi rilasciano sin da ora ogni ampio reciproco assenso al rilascio dei documenti di espatrio per l'altro coniuge ed al rilascio di ogni benestare per il rilascio del passaporto o carta di identità valida per l'espatrio del figlio minore;
- I coniugi dichiarano di aver regolato ogni questione e rapporto di natura patrimoniale tra gli stessi pendenti e si danno atto di non aver più nessuna pretesa economica da avanzare l'uno nei riguardi dell'altro in relazione alle stesse e, più genericamente, di null'altro avere reciprocamente a pretendere, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- I coniugi dichiarano di aver regolati ogni questione e rapporto di natura patrimoniale tra gli stessi pendenti e si danno atto di non aver più nessuna pretesa economica da avanzare l'uno nei riguardi dell'altro in relazione alle stesse e, più genericamente, di null'altro avere reciprocamente a pretendere;
- I coniugi danno atto che non vi è stato luogo alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro potendo ognuno provvedere da solo al proprio mantenimento e pertanto non viene previsto in questa sede alcun assegno divorzile in quanto gli stessi sono autosufficienti ed autonomi nel proprio sostentamento;
2 - I Coniugi altresì dichiarano di come ogni forma di mantenimento del figlio rimarrà
a carico del padre che vi provvede in via esclusiva;
- Le parti danno altresì atto che al deposito del presente Ricorso non sussistono arretrati afferenti il contributo al mantenimento e il relativo aggiornamento Istat pregresso;
- Restano ferme le altre e diverse condizioni di separazione, purchè non inconferenti con quanto sopra espressamente riportato”.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta depositate in data 7 ottobre 2025.
Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra signori Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in data 22 dicembre 2001 in Parte_2
EL ND (RM), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di EL ND (RM), atto n. 130, parte II, serie A – anno 2002.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di EL ND di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025
La Giudice Il Presidente
IU IU CO PI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. CO PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU IU Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3097/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il 5 settembre Parte_1 C.F._1
1969
e
, C.F. nata a [...] il 29 agosto Parte_2 C.F._2
1977 rappresentati e difesi congiuntamente dall'avv. Giuseppina Pugliese, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 1° luglio 2025, i sig.ri e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in data 22 dicembre Parte_2
1 2001 in EL ND (RM) e precisando che dall'unione è nato Persona_1
(il 27 dicembre 2003), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente
- essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione delle parti davanti al presidente nel procedimento di separazione personale (r.g. n. 1189/2009), definito con decreto di omologazione del Tribunale di Tivoli del 19 maggio 2009 – hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473 -bis.51 c.p.c., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 10 ottobre 2025.
2. L'accordo prevede quanto segue:
“- Il figlio rimarrà affidato ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso il padre in Rho, alla Via C. Colombo n. 23;
- Attesa l'età del figlio, la madre potrà concordare in via diretta con lo stesso i giorni e le modalità di gestione: il Signor presta sin da ora assenso a tale Per_1 organizzazione del diritto di visita materno.
- I coniugi rilasciano sin da ora ogni ampio reciproco assenso al rilascio dei documenti di espatrio per l'altro coniuge ed al rilascio di ogni benestare per il rilascio del passaporto o carta di identità valida per l'espatrio del figlio minore;
- I coniugi dichiarano di aver regolato ogni questione e rapporto di natura patrimoniale tra gli stessi pendenti e si danno atto di non aver più nessuna pretesa economica da avanzare l'uno nei riguardi dell'altro in relazione alle stesse e, più genericamente, di null'altro avere reciprocamente a pretendere, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- I coniugi dichiarano di aver regolati ogni questione e rapporto di natura patrimoniale tra gli stessi pendenti e si danno atto di non aver più nessuna pretesa economica da avanzare l'uno nei riguardi dell'altro in relazione alle stesse e, più genericamente, di null'altro avere reciprocamente a pretendere;
- I coniugi danno atto che non vi è stato luogo alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro potendo ognuno provvedere da solo al proprio mantenimento e pertanto non viene previsto in questa sede alcun assegno divorzile in quanto gli stessi sono autosufficienti ed autonomi nel proprio sostentamento;
2 - I Coniugi altresì dichiarano di come ogni forma di mantenimento del figlio rimarrà
a carico del padre che vi provvede in via esclusiva;
- Le parti danno altresì atto che al deposito del presente Ricorso non sussistono arretrati afferenti il contributo al mantenimento e il relativo aggiornamento Istat pregresso;
- Restano ferme le altre e diverse condizioni di separazione, purchè non inconferenti con quanto sopra espressamente riportato”.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta depositate in data 7 ottobre 2025.
Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra signori Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in data 22 dicembre 2001 in Parte_2
EL ND (RM), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di EL ND (RM), atto n. 130, parte II, serie A – anno 2002.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di EL ND di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025
La Giudice Il Presidente
IU IU CO PI
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