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Rigetto
Sentenza 4 marzo 2025
Ordinanza cautelare 17 marzo 2025
Decreto decisorio 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 17/03/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01021/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01724/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1724 del 2025, proposto da Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Loiodice, Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Dott.ssa Maria Giovanna Murrone in qualità di Commissario ad Acta Delegato, non costituito in giudizio;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mariangela Rosato, Paolo Scagliola, con domicilio eletto presso lo studio Delegazione Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36;
Ufficio Territoriale del Governo Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Starbene S.r.l.u., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza, con richiesta di chiarimenti (ex art. 112, co. 5 c.p.a.)
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. III n. 10375/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Starbene S.r.l.u., della Regione Puglia e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Considerato che:
- la parte appellante ha chiesto, con riferimento alla domanda cautelare oggetto del presente giudizio, di dichiarare la “ cessata materia del contendere cautelare ”;
- dalla lettura degli atti di causa emerge che il Commissario ad acta ha comunicato che “ non svolgerà alcuna attività in assenza di previa pronuncia del Consiglio di Stato sull’azione di chiarimenti, all’esito soltanto della quale, nel caso di ritenuta permanente legittimazione quale commissaria ad acta, darà ex novo impulso all’attività volta all’esecuzione della statuizione giudiziale quale risultante dalla modifica operata dal Consiglio di Stato in ordine alla sola decorrenza dell’obbligo risarcitorio ” ed ha chiesto di emanare una “ declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 c.p.a. ”;
Ritenuto che le questioni poste all’attenzione necessitino di un adeguato approfondimento, proprio della sede di merito;
Il Collegio dichiara l’avvenuta cessazione della materia del contendere relativamente all’istanza cautelare;
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dichiara cessata la materia del contendere dell’appello cautelare.
Fissa, per l’esame del merito del ricorso, la camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Compensa le spese della presente fase.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO