Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2003, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
Rong rigett REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROLO ITALIANO LA CORTE SUPRE00040 9 /03 danni SEZIONE TERZA CIVILE da straripamento di un torrente Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22560/99Dott. Angelo GIULIANO - Presidente Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere 746 Cron. Dott. VA Battista PETTI - Rel. Consigliere 145 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Dott. Donato CALABRESE Consigliere Ud. 22/10/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA 21 NOV. 2002 sul ricorso proposto da: COMUNE DI PONTELATONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AVIGNONESI 5, presso 10 studio dell'avvocato ANDREA ABBAMONTE che lo difende anche disgiuntamente dall'avvocato UMBERTO GENTILE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO LO, AI NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA C ALESSANDRINI, difesi dagli 2002 avvocati FRANCESCO PICCIRILLO, PIERLUIGI BASILE, giusta 1989 delega in atti;
controricorrenti - nonchè
contro
COMUNE DI FORMICOLA;
- intimato avverso la sentenza n. 125/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione I Civile, emessa il 04/12/98 depositata il 25/01/99 (R.G. 924/97+1698/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/02 dal Consigliere Dott. VA Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 24 febbraio 1989 AI Giovan- ni e IL ME, quali parti danneggiate dall'allagamento di propri fondi coltivati a frutteto da parte del rio Vallone di San VA convenivano F dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, i comuni di Pontelatone e di Formicola e ne chiedevano la condanna in solido alla rifusione dei danni subiti. In particolare gli attori deducevano, anche sulla base di un accertamento tecnico preventivo, che lo straripamen- to era stato provocato dallo scarico abusivo di rifiu- ti urbani nel rio, tollerato e provocato dalle ammini- 2 M strazioni comunali. La lite era istruita con prove ora- li e documentali, con la acquisizione dell'accertamento tecnico preventivo e con consulenza tecnica, nel con- traddittorio con i comuni, i quali nel costituirsi ne- gavano le proprie responsabilità. Il Tribunale, con sentenza depositata il 27 dicembre 1996, accoglieva la domanda di risarcimento accertando la solidale re- sponsabilità dei comuni, sul rilievo che il comune di Pontelatone aveva tollerato la presenza nel proprio territorio di una discarica abusiva e che aveva un po- tere di vigilanza e controllo sul rio , bene demaniale, e che il comune di Formicola aveva autorizzato propri dipendenti alla discarica nel rio di rifiuti solidi. Contro questa decisione proponevano appello i due comu- ni;
in particolare il Comune di Formicola deduceva l'inconsistenza delle prove , mentre il comune di Ponte- latone eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo che il corso d'acqua apparteneva allo Stato e che nessun dovere di custodia controllo o ' manutenzione aveva il Comune. In via gradata deduceva un ridimensionamento della condanna per il quantum de- beatur. Resistevano le parti danneggiate chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza del 25 gennaio 1999 la Corte di appel- lo di Napoli così decideva: rigetta gli appelli e con- 3 danna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di appello. Contro la decisione ri- deducendo cinque motivi corre il Comune di Pontelatone di censura illustrati da memoria;
resistono con
contro
- ricorso le parti danneggiate, il comune di Formicola non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai mo- tivi dedotti. Nel PRIMO MOTIVO si deduce l'error in procedendo violazione dell'art.38 c.p.c.e la violazione per dell'art.140 del r.d.n.1775 del 1933. La tesi è che vi è la competenza funzionale del Tribunale delle acque pubbliche , perché si tratta di fatti che attengono al governo od utilizzazione di acque pubbliche. In senso contrario si rileva che la fattispecie in esame è di- versa da quella proposta dal ricorrente : il danno in- giusto non dipende dal malgoverno delle acque pubbli- che, ma dall'intasamento del fiume per effetto della illecita introduzione di rifiuti solidi provenienti da entrambi i comuni. Le azioni per danni sono state pro- poste per tali attività od omissioni illecite, imputa- bili a ciascun singolo comune .Sussiste dunque la com- petenza del giudice ordinario, secondo il riparto della giurisdizione all'epoca vigente, venendo in gioco posi- 4 zioni di diritto soggettivo. Nel SECONDO MOTIVO si deduce l'error in iudicando e la ultrapetizione: si assume che le parti danneggiate avevano chiesto la condanna ai sensi dell'art.2043 c.c. e non già sotto il profilo dell'art.2051 C.C. IN SENSO CONTRARIO SI OSSERVA CHE IL GIUDICE DEL RIESAME DAPPRIMA CONSIDERA RAGGIUNTA LA PROVA DELL'ILLECIO PER DANNO INGIUSTO, а carico Comune di Pontelatone, moti- vando ff 8 della motivazione) 'emerge un quadro di acquiescenza per il mancato esercizio dei poteri di с л controllo e repressione ed una pratia distruttiva - dell'ambiente comunale nella quale si inserisce la cau- sa dell'evento"; quindi aggiunge il profilo già dedot- to in via di fatto, della violazione dell'obbligo di custodia del bene pubblico. Non risulta dunque impu- gnata la prima parte della motivazione di condanna che ha una propria decisiva valenza autonoma, mentre il profilo della custodia rientra nei più generali poteri di controllo e gestione del territorio e dell'ambiente, di cui l'ente territoriale comune è titolare. Nel TERZO MOTIVO si deduce l'error in iudicando e la violazione di legge, sostenendosi che competeva alla Regione e non al Comune il potere di vigilanza sul fiume e sulla manutenzione dei suoi argini. La censura non attiene a punto decisivo. Il Comune risponde per 5 1 fatto proprio , per aver consentito la distruzione dell'ambiente comunale ed aver tollerato il getto dei individuare i responsabili o rifiuti nel fiume, senza addirittura tollerando l'altrui attività illecita. Se il comune ricorrente intendeva dedurre il concorso di colpe della Regione, avrebbe dovuto chiamarla in lite. NEL QUARTO MOTIVO il Comune chiama in causa (ma tardivamente e in questa sede) la Provincia, assumendo che per le discariche il potere di controllo le compe- te%;B ma anche questa censura è inammissibile per tardi- vità ed in fondata perché non decisiva, per la ragione che il Comune risponde del fatto proprio e per le con- dotte colpose sin qui ricordate. Con il QUINTO MOTIVO si introducono due censure: la prima concerne l'attribuzione dell'intera responsa- bilità al comune di Formicola, e si assume che il Comune ricorrente non risponde per il fatto del terzo;
la se- conda concerne il riparto interno delle responsabilità. Il motivo presenta un profilo di inammissibilità perché introduce in cassazione domande nuove contro il corre- sponsabile dei danni;
ma è infondato anche nel merito, avendo i giudici del merito esaminato le condotte soli- dali che hanno concorso alla produzione degli eventi dannosi (argomenta dalla disciplina di cui all'art.2055 c.c.). Non era dunque consentito al giudice del merito, 6 in relazione alla domanda di condanna solidale, delimi- tare la condanna alla rispettiva quota di responsabili- tà ( Cass.7 luglio 1998 n.6599 ) . Al rigetto del ricorso segue la condanna del comune di Pontelatone, in favore dei resistenti danneggiati, alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il comune di Pontela- tone in favore di AI VA e IL Filo- mena, alla rifusione di spese ed onorari di questo giu- dizio di cassazione, che liquida in Euro4693 ..per spese ed in Euro 600,00 per onorari. Roma 22 ottobre 2002 Il Presidente A. Giuliano Il relatore G. B. Petti Prish Belsh 14 IL CANC EC1 Dott.ssa and Aiello Depositata in Cancelleria 14.1.03 oggi, ELLIERE C1 IL CA. Dolcea Maria Aiello 1 7 wwwwww A