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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4669 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. EP De UL Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. EP G. Infantini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4259/2022 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa AR PU VE n.
2336/2022 deliberata e pubblicata il 16.6.2022 (n. 4256/2012 RG); rilascio immobile – usucapione;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2 difesa dall'avv. Mauro Foglia (c.f. ) C.F._3 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
p.i. ,
[...] P.IVA_1
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile in persona del curatore p.t., difeso dall'avv. AR De Chiara (c.f.
C.F._4 domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati nella sentenza di primo grado nei termini seguenti.
“… con atto di citazione in riassunzione la Curatela del fallimento n. 8459 del
“ Controparte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Santa AR CV , Parte_1
e deduceva che il fallito era proprietario di un appartamento Parte_2 ubicato in Santa AR PU VE (CE) alla via Italia – Cooperativa GIGLIO 3 –
Sacla B Piano Primo fa parte di un complesso residenziale e catastalmente individuato al Foglio 2 Particella 456 Sub 16 Categoria A2 Classe 3 Vani 7 corrispondenti ad una superficie Catastale di mq. 128,00 di cui mq. 123,00 di superficie coperta e mq. 5,00
(terrazzi) con annesso vanetto cantinola, ubicato al piano sottotetto. Locale cantinato individuato Catastalmente al Foglio 2 Particella 456 Sub 35 Categoria C6 Classe 4 di consistenza mq. 16,00 e superficie Catastale mq. 22,00 detta unità immobiliare era detenuto dai convenuti che tale possesso non era giustificato da alcun valido titolo.
Tanto premesso chiedeva all'adito giudice di condannare i convenuti al rilascio dei detti beni ed al risarcimento dei danni subiti dalla curatela a causa della mancata disponibilità dell'immobile da quantificarsi tenendo conto del valore locativo dell'immobile.
Costituitosi in giudizio i convenuti deducevano che ebbero ad acquistare il bene, in data
08/06/1993, dai sig. e dal sig. Parte_3 Controparte_2 legittimi titolari di una quota nella cooperativa Giglio III e formulavano domanda riconvenzionale di usucapione deducendo che il possesso si era protratto indisturbato per oltre venti anni, chiedevano il rigetto di tutte le domande formulate nei loro confronti.”.
Il Tribunale di Santa AR PU VE, con la sentenza impugnata, ha deciso come segue:
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
“accoglie la domanda formulata dalla Curatela n. 8459 del Parte_4
“ Controparte_1
(P.Iva: ), in persona del suo Curatore p.t. Prof. Avv. Amedeo Bassi e P.IVA_1 ordina ai convenuti C.F. e la sig. Parte_1 CodiceFiscale_5
C.F. il rilascio dell'immobile meglio Parte_2 CodiceFiscale_6 descritto in citazione in favore della curatela medesima;
condanna il convenuto al pagamento in favore della curatela della somma di € 18.121,16
(eurodiciottomilacentoventuno/16) a titolo di risarcimento dei danni per l'occupazione dell'immobile per il periodo settembre 2012 – giugno 2016 ed in euro 250.00 mensili fino all'effettivo rilascio.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.400.00 per compensi oltre IVA CPA e spese generali nonché al pagamento delle spese di CTU già liquidate.”.
Avverso questa pronuncia hanno interposto gravame Parte_1
e ne hanno argomentato i motivi a sostegno ed hanno chiesto: Parte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in riforma della sentenza impugnata:
- in via preliminare, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
2336/2022 emessa in data 16.06.2022 dal Tribunale di Santa AR PU VE nel procedimento recante R.G. 4256/2012, non notificata, per i motivi sopra esposti, con ogni conseguenza di legge;
- in via principale, previa acquisizione del fascicolo di primo grado n. R.G. 4256/2012
Tribunale di Santa AR PU VE, disposto ogni provvedimento istruttorio ritenuto necessario e, nella specie, l'audizione dei medesimi testimoni indicati da parte appellante sulle circostanze di fatto come formulate nel giudizio di prima istanza, che si intendono qui riproposti, accogliere l'atto di appello così come proposto, in riforma della impugnata sentenza n. 2336/2022 emessa in data 16.06.2022 dal Tribunale di Santa
AR PU VE nel procedimento recante R.G. 4256/2012, non notificata;
- in ogni caso, condannare l'appellata n. 8459 del Controparte_3
“ Controparte_1
(P.Iva: ), in persona del suo Curatore p.t. Prof. Avv. Amedeo Bassi, al P.IVA_1 pagamento delle spese e competenze del primo e del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Il Fallimento n. 8459 Parte_5 ha resistito all'impugnazione ed ha concluso:
[...]
“- per il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile ed infondato;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Con ordinanza in data 21.2.2023 – 22.2.2023, la Corte ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Con ordinanza in data 1.6.2023, la Corte ha dichiarato inammissibile la prova testimoniale richiesta dagli appellanti.
All'esito, nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 27.5.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., con assegnazione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
Il Fallimento n. 8459 Parte_5 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342
[...] cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
4 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da e Parte_1 [...] risponde ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del Parte_2 giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del
Tribunale di Santa AR PU VE e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
Il Fallimento n. 8459 del Parte_5 ha eccepito, poi, l'inammissibilità del gravame, sotto il profilo
[...] di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., ed ha chiesto una pronuncia diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
La sede propria di valutazione di tale richiesta è quella della fase iniziale del giudizio di appello, che è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
La Corte di legittimità, con ordinanza n. 4996/2024, ha statuito che “… la facoltà per il giudice d'appello di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., dopo aver sentito le parti, prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al secondo comma del medesimo art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass.
20 maggio 2020, n. 9225; Cass. 1° giugno 2020, n. 10409; Cass. 19 luglio 2016, n.
14696).”.
L'USUCAPIONE DELL'IMMOBILE
5 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile e hanno dichiarato di impugnare la Parte_1 Parte_2 sentenza nella parte in cui statuito che: “Venendo al merito dell'azione proposta va osservato che parte convenuta non ha addotto alcun valido titolo che giustifichi la detenzione del bene in questione, limitandosi ad eccepire l'intervenuta usucapione dello stesso per avervi esercitato il possesso ultraventennale, formulando domanda riconvenzionale per ottenere la relativa declaratoria. Incontestata la circostanza, dedotta dalla stessa curatela nel proprio atto di citazione, che il convenuto detenga l'immobile, priva di prova è rimasta l'asserzione di parte convenuta che la stessa abbia esercitato il possesso esclusivo dell'immobile sin dall'anno 1993 e, in ogni caso, che la disponibilità dell'immobile sia stata accompagnata dal necessario animus la cui prova deve essere fornita da chi invoca la fattispecie acquisitiva (ex multis cfr. Cass. n. 24114/14) … Va rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti perché sfornita di prova, va rigettata altresì la domanda alla refusione delle spese sostenute dai convenuti per le migliorie apportate all'immobile pari a €. 60.000,00 perché non provata”.”.
Hanno dedotto, a sostegno dell'impugnazione, che, contrariamente a quanto argomentato dal Giudice di prime cure, essi appellanti hanno titolo affinché venga revocata la statuizione di rilascio dell'immobile, nonché quella di risarcimento dei danni, e venga accolta la loro domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione dei cespiti siti in S. AR PU VE (CE), alla via
Italia Coop. Giglio 3, scala B, interno 1, piano 1°, n. 24, riportati in catasto al
Foglio 2, p.lla 456, sub 16 (appartamento) e sub 35 (garage).
Hanno dedotto che essi coniugi ebbero ad acquistare gli immobili, in data 8.6.1993, dai venditori e , legittimi Parte_3 Controparte_2 titolari di una quota nella cooperativa Giglio III. Pertanto, non può essere ravvisata alcuna occupazione abusiva, avendo essi compiuto un legittimo acquisto. Essi già occupavano l'immobile dal dicembre 1990.
Hanno rimarcato che il Tribunale non ha considerato e non ha valutato le prove documentali da loro offerte (“… pagamento delle utenze di luce, gas ect…, le ricevute dei versamenti dei condomini nonché la scrittura privata registrata con il quale gli odierni appellanti venivano immessi nell'immobile dai soci della cooperativa Sigg.ri
e migliorie apportate all'immobile quale Parte_3 Controparte_2
l'automazione dell'impianto di riscaldamento, infissi, murarie, elettrico, pavimentazione etc.”).
6 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Hanno lamentato che avevano regolarmente indicato i testimoni,
[...]
e , nella comparsa di costituzione e risposta con Tes_1 Testimone_2 domanda riconvenzionale, ma il Giudice di prime cure ha ritenuto arbitrariamente la prova testimoniale non rilevante. Appare, allora, evidente come il Tribunale non abbia loro consentito di fornire prova rigorosa in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem, prova che hanno reiterato in questo giudizio di appello.
I motivi meritano reiezione.
Va premesso che l'azione proposta dal Fallimento n. 8459 del Consorzio ha natura di azione di Parte_5 revindica, avendo esso attore fondato la domanda di rilascio, nei confronti di e sulla base del proprio diritto di proprietà Parte_1 Parte_2 ed in funzione recuperatoria del possesso dell'immobile detenuto da costoro, i quali, per converso, ne hanno eccepito il possesso.
Orbene, il diritto di proprietà del è stato riconosciuto dal CP_1
Tribunale di Santa AR PU VE, con la sentenza impugnata, con efficacia di giudicato interno, perché gli appellanti non hanno sollevato alcuna contestazione, in questo giudizio di gravame, sul soddisfacimento dell'onere della probatio diabolica, da parte del medesimo, e sul diritto di CP_1 proprietà di quest'ultimo, ma si sono limitati ad opporre il proprio possesso ad usucapionem, acquisito mediante la scrittura privata di compravendita dell'immobile in data 8.6.1993 ed in forza di questo titolo negoziale.
Pertanto, soltanto ad abundantiam va rilevato che il Fallimento n. 8459 del ha soddisfatto CP_1 Parte_5
l'onere di provare il proprio titolo di acquisto risalente ad un periodo ultraventennale (cd. probatio diabolica), mediante la “Convenzione art. 35 legge
865/71” rep. 872, in data 16.7.1982, registrata il 10.9.1982, intercorsa tra il
Consorzio in bonis ed il con il quale Controparte_4 vennero concessi il diritto di superficie ad aedificandum sull'area ove attualmente insiste il comprensorio immobiliare.
e hanno dedotto di aver acquisito la Parte_1 Parte_2 proprietà dell'appartamento e dell'autorimessa a seguito dell'acquisto avvenuto con scrittura privata in data 8.6.1993 dai venditori, e Parte_3 CP_2
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IV sezione civile
Dell'Aquila e di aver posseduto, da quella data fino al perfezionarsi dell'usucapione.
Tuttavia gli appellanti omettono di considerare che dall'8.6.1993 all'inizio del giudizio di primo grado, avanti al Tribunale di Santa AR PU VE, non si è maturato il ventennio utile per l'usucapione (art. 1158 cod. civ.).
e hanno acquisito il possesso Parte_1 Parte_2 materiale dell'appartamento contemporaneamente alla stipula, quindi in data
8.6.1993, come si legge testualmente all'art. 3 della scrittura, mentre l'atto di citazione del Fallimento n. 8459 del Consorzio fra Cooperative Edilizie Città di
S. AR C.V. a r.l., avanti al Tribunale di Santa AR PU VE, è stato notificato a in data 24.9.2012 ed a in data Parte_1 Parte_2
28.9.2012, allorquando il ventennio non era ancora decorso. Infatti, l'atto di citazione predetto, con il quale il ha rivendicato la proprietà CP_1 dell'immobile ed ne ha chiesto il rilascio, ha prodotto l'interruzione del termine di prescrizione, come è previsto dall'art. 2943 comma I cod. civ.
Gli appellanti hanno invocato l'ammissione della prova testimoniale, già respinta dal Tribunale di primo grado. Ma il mezzo istruttorio è inammissibile ed irrilevante, perché contrastante con le risultanze documentali appena sopra richiamate, che escludono l'utile decorso del ventennio, e perché articolato in maniera del tutto irrituale, come già rilevato da questa Corte, con l'ordinanza in data 1.6.2023, il cui contenuto va ora richiamato e confermato: “La prova testimoniale, richiesta da e è inammissibile. Parte_1 Parte_2
Gli appellanti hanno reiterato la richiesta di prova, già articolata in primo grado,
“… sulle circostanze di fatto come formulate nel giudizio di prima istanza, che si intendono qui riproposti …” (v. conclusioni dell'atto di appello).
Nel giudizio avanti al Tribunale di Santa AR PU VE, Parte_1
e hanno chiesto, con la comparsa di costituzione e risposta, di
[...] Parte_2 essere ammessi “... alla prova per testi a mezzo dei sigg.ri res.te Testimone_1 in S.AR C.V. (CE) alla via Italia, res.te in S.AR C.V. alla via Testimone_2
Del Lavoro 20, sulle circostanze di cui in premessa, precedute dall'espressione “vero che”.” ed all'udienza del 19.1.2015, hanno reiterato l'istanza di ammissione della “… prova come articolata in citazione.”.
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IV sezione civile
Orbene, con tutte le sopra richiamate istanze, e Parte_1 [...] hanno omesso di articolare specificamente e compiutamente i capitoli di Parte_2 prova, come è prescritto dall'art. 244 comma I cod. proc. civ., in quanto il generico rinvio alle circostanze di cui alla “premessa” della comparsa di costituzione avanti al
Tribunale è insufficiente. Nella premessa di quell'atto difensivo, infatti, non si rinvengono affatto i capitoli formulati in articolati separati, ma argomentazioni in diritto, valutazioni difensive ed esposizioni in diritto, il tutto in forma promiscua e discorsiva, dalle quali non è dato comprendere quali siano i fatti da sottoporre ai due testimoni indicati.”.
Infine, non può sottacersi l'assoluta inidoneità della documentazione varia prodotta da e (fatture di acquisto di Parte_1 Parte_2 mobili;
bollette di pagamento di forniture elettriche), che non può asseverare il possesso uti dominus dell'immobile, ma semmai la mera detenzione, che è concetto giuridico distinto e diverso dal primo e che non costituisce mezzo per l'acquisto della proprietà.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza merita di essere confermata, nelle parti attinte dall'impugnazione.
LE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di e per effetto della rinnovata soccombenza, Parte_1 Parte_2 in favore del Fallimento n. 8459 del Consorzio fra Cooperative Edilizie Città di
S. AR C.V. a r.l.
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa va determinato sulla base del valore dell'immobile e, pertanto, deve trovare applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di e di versare un ulteriore importo, a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
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IV sezione civile
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Santa AR PU VE n.
2336/2022 deliberata e pubblicata il 16.6.2022 (n. 4256/2012 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
2) condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 del giudizio di secondo grado, in favore del Fallimento n. 8459 del
Consorzio fra Cooperative Edilizie Città di S. AR C.V. a r.l., che liquida in € 4.995,50 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di e per il Parte_1 Parte_2 versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis
d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, in data 30 settembre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
EP De UL (firma apposta in modalità digitale)
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