Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6982/2024 RG Lav. e Prev.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pasquale Guastafierro, presso il cui studio elettivamente domicilia, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto con elezione di domicilio in Napoli alla via De Gasperi 55, come da procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: indennità di malattia dei marittimi
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20.03.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato con mansioni di garzone di camera presso la società “Forship s.p.a.”, esponeva che era stato posto in malattia per il periodo dal 5.12.2022 al 5.04.2023, come da certificati medici trasmessi alla sede competente;
che, ciò nonostante, l' provvedeva al CP_1 CP_1 pagamento dell'indennità di malattia complementare solo fino al 30.01.2023, con esclusione del periodo dall'1.02.2023 al 5.04.2023, assumendo l'inidoneità della certificazione medica trasmessa a mezzo del servizio postale anziché con modalità telematica;
che, in data 27.02.2024 (non già in data 26.02.2024, come erroneamente indicato in ricorso), proponeva ricorso amministrativo al Comitato Provinciale , al fine di ottenere il riconoscimento CP_1 dell'indennità di malattia per il periodo escluso. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento ed al conseguente percepimento dell'indennità di Parte_1 malattia (malattia complementare) anche per il periodo dal 01.02.2023 al 05.04.2023 o del diverso periodo che il giudice riterrà di giustizia, essendo in possesso dei requisiti previsti ex lege per le causali di cui in premessa;
2) per l'effetto condannare l , in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., a corrispondere in favore del sig. l'indennità Parte_1 di malattia per il periodo dal 01.02.2023 al 05.04.2023 per un importo complessivo di € 5.337,36 o del diverso periodo o diversa somma che il giudice riterrà di giustizia, oltre
nel CP_1 merito, contestava la domanda sulla base di quanto disposto dalla PEI
.0005.24/01/2023.0007029 della Direzione di Coordinamento della Filiale CP_1
di Napoli che, in attuazione dell'art. 38, comma 5, del D.L. n. 78/2010, ha CP_2 previsto che, a partire dal 25.01.2023, la trasmissione all' di atti ed istanze avvenga CP_1 esclusivamente in via telematica;
in ogni caso, rilevava che la certificazione pervenuta all' non copre l'intero periodo di malattia dedotto in ricorso, rimanendo scoperto il CP_1 periodo dal 19.03.2013 al 23.03.2023. Concludeva pertanto per l'improponibilità ovvero per il rigetto della domanda, quantomeno per il periodo dal 19.03.2013 al 23.03.2023, anche alla luce dell'eccezione di prescrizione;
vinte le spese. Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata alla odierna udienza e, all'esito della discussione tra le parti, era decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
*** Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e secondo le motivazioni di seguito illustrate, richiamandosi ex art. 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni già espresse da altra giurisprudenza di questa Sezione Lavoro (cfr., in particolare, sent. n. 7682/2024 dott.ssa. G. Picciotti;
sent. n. 8593/2024 dott.ssa M.R. Lombardi). Per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.L. 28 giugno
2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal 1° gennaio
2014, l gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia. CP_1
In base alla specificità del settore, la competenza all'assistenza sanitaria è ripartita tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF- SASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato, disciplinata dagli articoli 3 e 6 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, e dai relativi decreti attuativi. Ciò premesso circa la disciplina generale in materia di malattia dei marittimi, si rileva che nel caso di specie il diniego da parte dell' di corrispondere il trattamento di malattia per il CP_1 periodo in oggetto si fonda sul mancato invio in via telematica dei certificati di malattia, assumendosi l'obbligatorietà di tale modalità per la trasmissione della certificazione medica ex artt. 3 e 6 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620 e relativi decreti attuativi. Il diniego risulta illegittimo perché fondato su di un vizio meramente procedimentale. Invero, la circostanza che la documentazione medica sia stata inviata e ricevuta a mezzo posta (evento non contestato dall' ) e non già in modalità telematiche, come prescritto CP_1 dalla legge citata dall' , non incide sul diritto al trattamento previdenziale, che non può CP_1 essere perciò solo negato. Il vizio in parola, di natura esclusivamente procedimentale, non ostacola in sede di giurisdizionale il riconoscimento del diritto, laddove sussistano le condizioni per la sua sussistenza – nel caso di specie, lo stato di malattia – appartenendo al sindacato giudiziale la verifica delle condizioni di riconoscimento della prestazione. È, infatti, principio consolidato che la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione previdenziali in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza delle regole proprie del procedimento non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a., allorché da parte di questa vi sia stata inerzia pregiudizievole per il diritto di credito del privato, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta (cfr. ex multis Cass. n. 20604 del 30/09/2014). Tanto stabilito in ordine alla idoneità dei certificati medici prodotti ad attestare lo stato di malattia del ricorrente, con conseguente diritto all'indennità di malattia, occorre esaminare l'eccezione formulata dall' , secondo la quale gli stessi non “coprono” l'intero periodo di CP_1 malattia oggetto del presente giudizio. In particolare, l'Istituto ha dedotto che “dopo il certificato rilasciato in data 3/03/2023 ed avente prognosi di 15 giorni, quindi fino al 18/03/2023, risulta pervenuto direttamente il certificato medico rilasciato in data 24/03/2023; ragion per cui i giorni dal 19/03/2023 al 23/03/2023 dovranno in ogni caso essere esclusi dall'indennizzo, in quanto non coperti da certificazione medicala certificazione medica”. La contestazione è priva di fondamento, atteso che il certificato medico datato 3.03.2023, a firma del dott. , reca una prognosi di 20 giorni – non già, come erroneamente Persona_1 indicato dal resistente, di 15 giorni – che consente di includere nel periodo di malattia riconosciuto al ricorrente i giorni dal 3.03.2023 al 23.03.2023 (cfr. all. 4 e 5). Alla luce delle esposte argomentazioni, si può affermare che la documentazione medica prodotta, unitamente alle relative ricevute di ritorno, comprova lo stato di malattia dell'istante anche per il periodo dal dall'1.02.2023 al 5.04.2023, per il quale va accertato in questa sede il diritto all'indennità complementare di malattia. In merito alla eccepita prescrizione annuale, deve tuttavia rilevarsi che il primo atto interruttivo della stessa risulta essere la lettera di costituzione in mora inoltrata all' in CP_1 data 26.02.2024 (cfr. all. 7 e 8); pertanto, risultano prescritte le pretese anteriori al 26.02.2023, ossia i crediti relativi alla malattia sofferta dall'1.02.2023 al 25.02.2023. Infine, in ordine al quantum, il ricorrente ha contabilizzato il suo credito e l non ha CP_1 mosso specifiche contestazioni. In definitiva, il ricorso può essere accolto nei limiti sopra tracciati e l condannato al CP_1 pagamento in favore dell'istante della somma di € 2.711,04 – ottenuta decurtando dall'importo indicato in ricorso i crediti prescritti – a titolo di indennità di malattia, per il periodo dal 26.02.2023 al 5.04.2023, oltre interessi dalla maturazione al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
l'accoglimento parziale della domanda ne giustifica, tuttavia, la compensazione tra le parti nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
- in accoglimento della domanda, dichiara il diritto di alla liquidazione Parte_1 dell'indennità di malattia per il periodo dal 26.02.2023 al 5.04.2023; - per l'effetto, condanna l al pagamento in favor dell'istante di € 2.711,04 a titolo di CP_1 indennità di malattia, per il periodo dal 26.02.2023 al 5.04.2023, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
-rigetta nel resto il ricorso;
- condanna l al pagamento di due terzi delle spese di lite, due terzi che liquida in € CP_1
1600,00, oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione;
dichiara compensato tra le parti il residuo terzo delle spese. Napoli, 26.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi