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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/07/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
463 / 2025 R.Gen
Il Giudice designato dr. LE DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza dell'8.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA nato a [...] – RM- il 24. ), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Parte_1 P.IVA_1 di Novella 1, presso lo studio dell'Avv. Mario Lucci giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma Via Cesare Beccaria n.29, rappresentato e difeso dall' Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 23.1.2025, ha contestato le risultanze peritali del giudizio Parte_1 di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis cod. proc. civ. svoltosi inter-partes per non aver il consulente riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 13 legge n. 118/71 (assegno di inabilità) nonché l'esenzione (parziale) dal pagamento della spesa sanitaria, entrambe oggetto di domanda amministrativa del 17.2.2023.
In particolare, il ricorrente ha contestato le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo, richiamandosi alle note critiche redatte dal Ctp Dott. che affermano la Persona_1 sottovalutazione del quadro clinico, come emergente dalla documentazione sanitaria prodotta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
1 Il ricorso non merita accoglimento.
In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 23.1.2025 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso avvenuto il 2.1.2025 e che quest'ultima è stata depositata entro il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il deposito dell'elaborato peritale da parte del Ctu, come previsto dall'art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ.
Passando all'esame del merito, occorre rammentare che, ai fini del giudizio a cognizione piena,
l'art. 445 bis comma 5° cod. proc. civ. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”. È opportuno rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione.
Pertanto, non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
Orbene, nella fattispecie in esame, deve osservarsi che le conclusioni formulate dal C.T.U. (dott.
, nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli Persona_2 atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio.
Il Ctu, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria in atti, ha accertato che quanto segue
“Per quanto riguarda il caso specifico l'obiettività clinica accertata all'atto della visita e l'esame delle certificazioni documentano un complesso morboso che non appare tale da comportare una riduzione della validità e della capacità lavorativa del soggetto nei termini di legge per la concessione dell'assegno di cui all'art. 13 della legge 118/71 tenuto conto delle le indicazioni tabellari di cui al D.M. 5/2/92 e soprattutto del corrispettivo clinico-funzionale. Quanto sopra tenuto contro che per quanto riguarda l'aspetto ortopedico risalta la limitazione funzionale a carico del
2 rachide lombare valutabile indicativamente nella misura del 31-40% per analogia con il codice 7010
(rachide lombare); di conseguenza, anche volendo considerare una attendibile sintomatologia neuropsichica reattiva e prendendo quindi a riferimento una percentualizzazione intermedia tra il codice 2205 (25%) ed il codice 2206 (31-40%) in nessun caso potranno ravvisarsi i presupposti medico legali per ammettere una invalidità pari a superiore al 67%”.
Ebbene, deve rilevarsi che dette note critiche di parte ricorrente si limitano a proporre rilievi già adeguatamente valutati dal Ctu, senza illustrare alcun specifico errore tecnico commesso dal Ctu ed omettendo di spiegare tecnicamente le ragioni per le quali si dovrebbe giungere ad una diversa valutazione rispetto a quella compiuta dal Ctu;
né sono state individuate specifiche contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto. Tra l'altro, in riposta alle contestazioni mosse alla bozza peritale, il Ctu ha evidenziato quanto segue: “La valutazione sopra espressa può essere confermata anche a seguito della lettura delle osservazioni a firma del dott. e che, ancorché non condivisibili, risultano Per_1 quanto mai utili per chiarire ulteriormente i motivi che non consentono di esprimere un parere favorevole alla concessione dei benefici richiesti in ricorso. In nessun caso appare ipotizzabile una percentualizzazione del 75% che deve essere riservata a casi di “blocco” totale della colonna vertebrale e che, nel caso specifico, non può essere superiore a quel 31-40% previsto per il “blocco” del tratto lombare, facendo riferimento alla incidenza funzionale residua in soggetto sottoposto all'intervento chirurgico ben descritto nelle certificazioni in atti. Di conseguenza, anche volendo valutare nella misura del 30% la problematica neuropsichica in nessun caso di potrà pervenire ad una percentualizzazione pari o superiore al 67%. Quanto sopra anche volendo ovviare alla valenza formale della certificazione a firma del prof. redatta su carta di struttura pubblica e di cui Per_3 andrebbe verificata la provenienza ed il regime in cui è stata praticata la prestazione tenuto conto che è ben noto che il prof. , oggi 85enne, da anni non esercita più al Parte_2
Policlinico Umberto I”.
Le censure della ricorrente si sostanziano, quindi, in un dissenso diagnostico che non individua puntuali errori o contraddizioni nella valutazione svolta dal Ctu.
Le critiche della ricorrente sono, dunque, il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del Ctu.
Si tratta, pertanto, di un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medico- legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate, o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal Ctu, la mera prospettazione di una semplice
3 difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico ( v. Cass., 17.4.2004 n. 7341; Cass., 3.10.2011 n.20188).
Dunque, il Ctu, sulla base dell'obiettività clinica riscontrata all'esito dell'esame diretto dell'interessato, è inequivocabilmente accertato l'insussistenza del requisito medico per ottenere la prestazione reclamata.
In definitiva, alla luce considerazioni sinora esposte, non si giustifica un rinnovo dell'indagine peritale e l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, atteso che parte ricorrente ha presentato la dichiarazione personale ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Tivoli, 8.7.2025
Il Giudice
LE Di ET
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