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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16594 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15386 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(MA (RM), 06/10/1975), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TI GE e dell'avv. MARIAEMANUELA ORRICO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(MA (RM), 15/12/1973), con il patrocinio dell'avv. CP_1
NE SC giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 18/04/1999 Parte_1
contraeva in Roma matrimonio concordatario con e che CP_1
dall'unione nascevano i figli gemelli e (21/03/2015) nonché Per_1 Per_2
PE (15/02/2017), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva alla CP_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 12/11/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse e acquisita la documentazione complessivamente prodotta, esperito il tentativo di conciliazione, rimetteva la causa al collegio per la decisione avendo i coniugi raggiunto un accordo nei seguenti termini:
ciascuno dei coniugi provvede al proprio mantenimento;
affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento
prevalente presso la madre e assegnazione della casa familiare a costei;
frequentazione paterna con le seguenti modalità: - un giorno a
settimana coincidente con il turno di riposo che il padre comunicherà alla
madre entro il sabato precedente finché non avrà trovato una soluzione
alloggiativa e successivamente anche con pernotto nella giornata
antecedente al giorno in cui avrà i bambini;
- vacanze natalizie: il padre 3 potrà vedere i bambini il 25 dicembre e il primo gennaio mentre la madre il
24 dicembre e il 31 dicembre, salvo diverso accordo;
- vacanze pasquali: il
padre potrà vedere i figli alternativamente il giorno di Pasqua o Pasquetta
previo accordo con la madre;
- vacanze estive: il padre terrà con sé i figli
due settimane anche non continuative da concordare con la madre entro il
30 aprile di ogni anno;
il padre verserà alla madre un contributo perequativo per il
mantenimento dei figli minori pari ad € 600,00 mensili (€ 200,00 per
ciascun figlio) con decorrenza da novembre 2025 ed entro il giorno 5 di
ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie da individuare secondo il
protocollo d'intesa; si precisa che la spesa relativa alla mensa scolastica
dei bambini va considerata quale spesa straordinaria a carico di ambo le
parti al 50%;
l'assegno unico sarà percepito interamente dalla moglie;
la rata del mutuo al 50% tra le parti;
il marito si impegna a corrispondere forfettariamente alla moglie €
1500,00 per le spese straordinarie necessarie per i figli sostenute
interamente dalla stessa dall'allontanamento dalla casa familiare ad oggi
entro il 30 novembre 2025;
spese di lite compensate.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Nulla osta al recepimento delle condizioni proposte dalle parti, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto 4 della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15386/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MA (RM), 06/10/1975) e (MA (RM), CP_1
15/12/1973), relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data
18/04/1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, al n. 132, parte II, serie A03, anno 1999, alle seguenti condizioni,
ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
PE 2) i figli minori (21/03/2015), (21/03/2015) e Per_2 Per_1
(15/02/2017) sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale e con collocamento prevalente presso la madre;
3) la casa familiare sita in Roma Via Guglielmo Massaia n. 27 è
assegnata alla ricorrente;
5
4) salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i figli: a) un giorno a settimana coincidente con il turno di riposo che il padre comunicherà alla madre entro il sabato precedente finché non avrà trovato una soluzione alloggiativa e successivamente anche con pernotto nella giornata antecedente al giorno in cui avrà i bambini;
b) durante le vacanze scolastiche natalizie e di fine anno il 25 dicembre e il primo gennaio, con la precisazione che la madre terrà con sé i figli il 24 dicembre e il 31 dicembre;
c) durante le vacanze scolastiche pasquali alternativamente il giorno di
Pasqua o Pasquetta previo accordo con la madre;
d) durante le vacanze scolastiche estive due settimane anche non continuative da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
5) dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo perequativo per il mantenimento dei figli minori e con decorrenza da novembre 2025, la somma di € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio),
oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base novembre
2025, e condanna il al versamento in favore della ed entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti nella misura del 50% ciascuna il pagamento delle spese straordinarie afferenti i tre figli, con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo e con la precisazione che la spesa relativa alla mensa scolastica dei bambini va considerata quale spesa straordinaria a carico di ambo le parti al 50%;
l'assegno unico e universale per i tre figli sarà percepito interamente dalla madre;
6 le parti provvederanno al pagamento della rata del mutuo gravante sulla casa familiare in misura pari al 50% ciascuna;
il marito si impegna a corrispondere forfettariamente alla moglie la somma di € 1.500,00 per le spese straordinarie necessarie per i figli sostenute interamente dalla stessa dall'allontanamento dalla casa familiare ad oggi entro il 30 novembre 2025;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15386 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(MA (RM), 06/10/1975), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TI GE e dell'avv. MARIAEMANUELA ORRICO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(MA (RM), 15/12/1973), con il patrocinio dell'avv. CP_1
NE SC giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 18/04/1999 Parte_1
contraeva in Roma matrimonio concordatario con e che CP_1
dall'unione nascevano i figli gemelli e (21/03/2015) nonché Per_1 Per_2
PE (15/02/2017), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva alla CP_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 12/11/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse e acquisita la documentazione complessivamente prodotta, esperito il tentativo di conciliazione, rimetteva la causa al collegio per la decisione avendo i coniugi raggiunto un accordo nei seguenti termini:
ciascuno dei coniugi provvede al proprio mantenimento;
affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento
prevalente presso la madre e assegnazione della casa familiare a costei;
frequentazione paterna con le seguenti modalità: - un giorno a
settimana coincidente con il turno di riposo che il padre comunicherà alla
madre entro il sabato precedente finché non avrà trovato una soluzione
alloggiativa e successivamente anche con pernotto nella giornata
antecedente al giorno in cui avrà i bambini;
- vacanze natalizie: il padre 3 potrà vedere i bambini il 25 dicembre e il primo gennaio mentre la madre il
24 dicembre e il 31 dicembre, salvo diverso accordo;
- vacanze pasquali: il
padre potrà vedere i figli alternativamente il giorno di Pasqua o Pasquetta
previo accordo con la madre;
- vacanze estive: il padre terrà con sé i figli
due settimane anche non continuative da concordare con la madre entro il
30 aprile di ogni anno;
il padre verserà alla madre un contributo perequativo per il
mantenimento dei figli minori pari ad € 600,00 mensili (€ 200,00 per
ciascun figlio) con decorrenza da novembre 2025 ed entro il giorno 5 di
ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie da individuare secondo il
protocollo d'intesa; si precisa che la spesa relativa alla mensa scolastica
dei bambini va considerata quale spesa straordinaria a carico di ambo le
parti al 50%;
l'assegno unico sarà percepito interamente dalla moglie;
la rata del mutuo al 50% tra le parti;
il marito si impegna a corrispondere forfettariamente alla moglie €
1500,00 per le spese straordinarie necessarie per i figli sostenute
interamente dalla stessa dall'allontanamento dalla casa familiare ad oggi
entro il 30 novembre 2025;
spese di lite compensate.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Nulla osta al recepimento delle condizioni proposte dalle parti, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto 4 della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15386/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MA (RM), 06/10/1975) e (MA (RM), CP_1
15/12/1973), relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data
18/04/1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, al n. 132, parte II, serie A03, anno 1999, alle seguenti condizioni,
ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
PE 2) i figli minori (21/03/2015), (21/03/2015) e Per_2 Per_1
(15/02/2017) sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale e con collocamento prevalente presso la madre;
3) la casa familiare sita in Roma Via Guglielmo Massaia n. 27 è
assegnata alla ricorrente;
5
4) salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i figli: a) un giorno a settimana coincidente con il turno di riposo che il padre comunicherà alla madre entro il sabato precedente finché non avrà trovato una soluzione alloggiativa e successivamente anche con pernotto nella giornata antecedente al giorno in cui avrà i bambini;
b) durante le vacanze scolastiche natalizie e di fine anno il 25 dicembre e il primo gennaio, con la precisazione che la madre terrà con sé i figli il 24 dicembre e il 31 dicembre;
c) durante le vacanze scolastiche pasquali alternativamente il giorno di
Pasqua o Pasquetta previo accordo con la madre;
d) durante le vacanze scolastiche estive due settimane anche non continuative da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
5) dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo perequativo per il mantenimento dei figli minori e con decorrenza da novembre 2025, la somma di € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio),
oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base novembre
2025, e condanna il al versamento in favore della ed entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti nella misura del 50% ciascuna il pagamento delle spese straordinarie afferenti i tre figli, con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo e con la precisazione che la spesa relativa alla mensa scolastica dei bambini va considerata quale spesa straordinaria a carico di ambo le parti al 50%;
l'assegno unico e universale per i tre figli sarà percepito interamente dalla madre;
6 le parti provvederanno al pagamento della rata del mutuo gravante sulla casa familiare in misura pari al 50% ciascuna;
il marito si impegna a corrispondere forfettariamente alla moglie la somma di € 1.500,00 per le spese straordinarie necessarie per i figli sostenute interamente dalla stessa dall'allontanamento dalla casa familiare ad oggi entro il 30 novembre 2025;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi