Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/02/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 11771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11771/2024 promossa da:
con l'avv. Katia Rocca Parte_1
RICORRENTE contro
con l'avv. Saverio Bartoli CP_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: all'udienza del 12.02.2025 conclude come da ricorso
Per il resistente: all'udienza del 12.02.2025 conclude come da comparsa adesiva al ricorso
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso iscritto a ruolo il 21.10.2024, ha chiesto l'affidamento Parte_1
esclusivo della figlia minore nata a [...] il [...], con Persona_1
pagina 1 di 7
60% delle spese straordinarie relative alla figlia, e che l'assegno unico venga interamente percepito dalla madre quale genitore convivente con la minore. La ricorrente ha esposto di aver convissuto more uxorio con fino al settembre 2023 quando, vista CP_1
l'impossibilità di continuare la convivenza col compagno che abusava di sostanze stupefacenti ed alcool, ha interrotto la relazione ed ha chiesto al resistente di lasciare l'abitazione familiare. Ha rappresentato che, in occasione della fine della relazione, le parti con l'assistenza dei rispettivi difensori avevano raggiunto un accordo in ordine all'affidamento della figlia minore, al diritto di visita del genitore non convivente ed ai profili economici, ma che il sig. non l'avrebbe rispettato con la conseguenza che la CP_1
ricorrente sarebbe stata costretta a ricorrere al Tribunale.
2. In data 28.10.2024 il Servizio Sociale SDS Fiorentina Sud Est ed il Ser.D.. hanno depositato la relazione elaborata in seguito alla richiesta di informazioni sul nucleo fatta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze a seguito di segnalazione dei Carabinieri.
3. Con comparsa di risposta si è costituito nel presente dichiarandosi CP_1
remissivo rispetto alle richieste della ricorrente ed ha dunque aderito alle stesse.
4. All'udienza del 12.02.2025 la ricorrente, interrogata, ha dichiarato: “io non sono mai andata al Ser.D.. Io ho la patente di guida. Abito con mia figlia in Bagno a Ripoli in casa in affitto dietro pagamento di euro 850,00 comprese le utenze. Io sono operaia in una ditta di verniciatura e guadagno circa euro 1500,00”. Il padre invece ha dichiarato: “sto andando al Ser.D.. da un anno. Ultimamente gli esami delle urine sono negativi. Io sono verniciatore con partita IVA e lavoro in un'azienda di famiglia. Guadagno circa euro
1500-1700 al mese. Abito con i miei genitori in Impruneta in casa di proprietà dei genitori.
Io non ho la patente di guida. Devo rifare l'esame”. Le parti hanno, quindi, hanno concluso come sopra riportato e hanno dichiarato di essere d'accordo con gli interventi proposti dai
Servizi Sociali nella relazione in atti;
all'esito il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 7 5. Il Tribunale ritiene che la domanda formulata dalla ricorrente debba essere accolta. Si osserva, infatti, che le carenze relazionali, la mancanza di una piena assunzione di responsabilità genitoriale da parte del padre e le attuali significative condizioni di instabilità dello stesso, il quale risulta non aver aderito al programma presso il Ser.D.. e avere avuto molteplici ricadute, tanto che lo stesso Ser.D.. ha rappresentato la necessità per il di CP_1
un percorso comunitario, inducono ad accogliere le domande formulate dalla ricorrente, nei confronti delle quali il resistente peraltro si è dichiarato remissivo, di affidamento esclusivo, con collocamento prevalente della minore presso la madre con conferimento a quest'ultima del potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia.
D'altra parte, la madre, sino ad oggi, si è occupata quasi integralmente della cura e della gestione quotidiana della figlia, mostrandosi così la figura genitoriale di riferimento.
6. In ordine alla frequentazione di con il padre, il Collegio ritiene che il regime Per_1
previsto dalla madre, cui il padre ha aderito, sia tale da rispettare il principio della bigenitorialità, nel supremo interesse della minore, e pertanto possa essere accolto. Si prevede, quindi, che il padre possa frequentare la figlia solo in presenza dei Per_1
nonni paterni, il martedì ed il giovedì dalle 18 fino al rientro a scuola la mattina successiva.
Il padre trascorrerà il tempo con la minore dall'orario di uscita dal lavoro e cenerà insieme alla stessa, sempre alla presenza dei nonni paterni, tenendo conto delle esigenze e degli impegni della minore. Il padre trascorrerà con la figlia il finesettimana, a settimane alterne, dalla mattina del sabato fino al rientro a scuola del lunedì, e sempre e solo alla presenza dei nonni paterni. Eventuali visite del padre al di fuori dei periodi di frequentazione qui stabiliti dovranno essere previamente concordati con la madre. Il padre potrà contattare la figlia mediante videochiamate o telefonate quotidiane, quando la figlia non sarà con lui Per_1
e viceversa per la madre quando sarà dal padre. In caso di malattia la bambina Per_1
incontrerà il padre nel luogo dove avverrà la degenza. Per quanto riguarda le ferie estive, nel periodo compreso fra luglio ed agosto il padre e la madre potranno trascorrere con la figlia due periodi di 15 giorni, anche non consecutivi, di ferie estive da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo la scelta sarà esercitata alternativamente dall'uno e dall'altro genitore e la prima volta inizierà a scegliere la madre dal 1 al 16 agosto compreso e l'anno successivo dal 17 agosto al 2 settembre compreso. I genitori dovranno comunicare il luogo in cui portino la figlia se diverso dal solito domicilio. Nel caso in cui i pagina 3 di 7 genitori lavorino entrambi, il sig. si curerà di prendere periodi di ferie diversi da CP_1
quelli della madre per garantire alla minore la frequentazione piena dell'uno o dell'altro genitore per tutto il periodo di ferie. Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, salvo diversi accordi, verrà mantenuto il regime ordinario di visite e verrà garantito alla bambina di trascorrere presso i nonni paterni o la cena della Vigilia di Natale o il pranzo di
Natale nonché o il pranzo di Pasqua o quello del giorno successivo. Per quanto riguarda i giorni corrispondenti al compleanno di la stessa trascorrerà alternativamente il Per_1
pranzo-merenda o la cena con ciascun genitore, salvo diverso accordo fra i genitori e sempre in presenza dei nonni paterni. I genitori si impegneranno a far mantenere buoni rapporti tra la figlia ed i nonni e parenti materni e paterni. In caso di ingresso di nuovi partner, sia del padre che della madre, si dispone che la figlia non venga coinvolta in nuove relazioni di coppia finché questa non avrà carattere di stabilità.
7. Per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che la ricorrente lavora come operaia e guadagna circa € 1.500,00 mensili (dall'allegata dichiarazione redditi 2023 emerge un reddito di € 17.838,00) ed abita con la figlia a Bagno a Ripoli in una casa in affitto al canone mensile di € 850,00 comprese le utenze. Il padre, invece, lavora come verniciatore con partita IVA in un'azienda di famiglia, guadagna circa € 1.500,00 -1.700,00 al mese (dall'allegata dichiarazione dei redditi 2023 emerge un reddito di €18.062,00), e abita con i genitori ad Impruneta nella casa di proprietà degli stessi.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la richiesta della ricorrente di porre a carico del padre l'obbligo di versare l'importo mensile di € 600,00 per il contributo al mantenimento della figlia minore, in continuità a quanto accaduto sino ad ora, sia meritevole di accoglimento perché proporzionata ad i redditi dei genitori e congrua in relazione ai bisogni di Le spese straordinarie vanno poste a carico del padre nella misura del 60% e Per_1
della madre nella misura del restante 40% e vanno individuate secondo le Linee Guida del
CNF del 2017, e l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre quale genitore affidatario.
8. In ragione delle criticità relative alla situazione personale del padre, così come rilevato nella relazione dei Servizi Sociali laddove sono state evidenziate le problematiche connesse alla dipendenza da sostanze psicotrope ed alcoliche, le continue e ravvicinate ricadute dello stesso, la sua instabilità con agiti di allontanamento e la mancanza di adesione al pagina 4 di 7 programma terapeutico definito con il Ser.D.. nonché della fragilità emotiva della madre, che spesso tende a proporsi in una dimensione salvifica, il Tribunale ritiene dei doversi conformare alle proposte dei Servizi Sociali e quindi dispone la partecipazione da parte del padre al programma terapeutico presso il Ser.D.., cui viene conferito espresso mandato, da svolgersi con regolarità e continuità e con la precisazione che la mancata adesione determinerà la momentanea sospensione degli incontri con la figlia fino a che il padre non avrà recuperato una duratura stabilità e la rimodulazione degli incontri tra ed i Per_1
nonni paterni, in considerazione del fatto che il padre convive con loro. Si dispone, altresì, la presa in carico di da parte dell' territorialmente competente per il Per_1 CP_2 sostegno psicologico alla minore ed il monitoraggio indiretto con la scuola sull'andamento della bambina. Si invita, infine, la madre ad avviare un percorso di psicoterapia, anche privatamente, al fine di elaborare nel modo più opportuno i disagi che la riguardano, anche nell'ottica di un più sereno rapporto con la figlia e con il padre di questa. Al fine di verificare lo stato delle relazioni tra genitori e figlia, si incarica il Giudice Tutelare della vigilanza del nucleo familiare e si dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti inviino relazioni trimestrali a detta autorità.
9. Stante l'esito del giudizio le relative spese saranno compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affido esclusivo della figlia minore nata a [...] il Persona_1
29.11.2019, alla madre con collocamento prevalente presso la medesima, la Parte_1
quale assumerà anche tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia;
2) dispone che il padre possa frequentare la figlia solo in presenza dei nonni Per_1
paterni, il martedì ed il giovedì dalle 18 fino al rientro a scuola la mattina successiva. Il padre trascorrerà il tempo con la minore dall'orario di uscita dal lavoro e cenerà insieme alla stessa, sempre alla presenza dei nonni paterni, tenendo conto delle esigenze e degli impegni della minore. Il padre trascorrerà con la figlia il finesettimana, a settimane alterne, dalla mattina del sabato fino al rientro a scuola del lunedì, e sempre e solo alla presenza dei nonni paterni. Eventuali visite del padre al di fuori dei periodi di frequentazione qui stabiliti dovranno essere previamente concordati con la madre. Il padre potrà contattare la figlia pagina 5 di 7 mediante videochiamate o telefonate quotidiane, quando la figlia non sarà con lui Per_1
e viceversa per la madre quando sarà dal padre. In caso di malattia la bambina Per_1
incontrerà il padre nel luogo dove avverrà la degenza. Per quanto riguarda le Ferie estive, nel periodo compreso fra luglio ed agosto il padre e la madre potranno trascorrere con la figlia due periodi di 15 giorni, anche non consecutivi, di ferie estive da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo la scelta sarà esercitata alternativamente dall'uno e dall'altro genitore e la prima volta inizierà a scegliere la madre dal 1 al 16 agosto compreso e l'anno successivo dal 17 agosto al 2 settembre compreso. I genitori dovranno comunicare il luogo in cui portino la figlia se diverso dal solito domicilio. Nel caso in cui i genitori lavorino entrambi, il sig. si curerà di prendere periodi di ferie diversi da CP_1 quelli della madre per garantire alla minore la frequentazione piena dell'uno o dell'altro genitore per tutto il periodo di ferie. Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, salvo diversi accordi, verrà mantenuto il regime ordinario di visite e verrà garantito alla bambina di trascorrere presso i nonni paterni o la cena della Vigilia di Natale o il pranzo di
Natale nonché o il pranzo di Pasqua o quello del giorno successivo. Per quanto riguarda i giorni corrispondenti al compleanno di la stessa trascorrerà alternativamente il Per_1
pranzo-merenda o la cena con ciascun genitore, salvo diverso accordo fra i genitori e sempre in presenza dei nonni paterni. I genitori si impegneranno a far mantenere buoni rapporti tra la figlia ed i nonni e parenti materni e paterni. In caso di ingresso di nuovi partner, sia del padre che della madre, si dispone che la figlia non venga coinvolta in nuove relazioni di coppia finché questa non avrà carattere di stabilità
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione alla madre entro il giorno 10 del mese della somma di € 600,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 60% delle spese straordinarie individuate secondo Linee Guida del CNF del 2017;
4) dispone l'attribuzione per intero alla madre dell'Assegno Unico erogato dall'INPS per la figlia minore;
5) dispone che il padre partecipi al programma terapeutico presso il Ser.D., cui viene conferito espresso mandato, con la precisazione che la mancata adesione determinerà la momentanea sospensione degli incontri con la figlia fino a che il padre non avrà recuperato una duratura stabilità e la rimodulazione degli incontri tra ed i nonni paterni, in Per_1
pagina 6 di 7 considerazione del fatto che il padre convive con loro, con richiesta al Ser.D. di trasmettere ogni tre mesi la relazione al Giudice Tutelare, che si incarica della vigilanza;
6) dispone la presa in carico di da parte dell' territorialmente Per_1 CP_2
competente per il sostegno psicologico alla minore e per il monitoraggio indiretto con la scuola sull'andamento della bambina, con richiesta di trasmettere ogni tre mesi la relazione al Giudice Tutelare, che si incarica della vigilanza.
7) invita la madre ad avviare un percorso di psicoterapia, anche privatamente.
8) incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti ad orientare, sostenere e verificare l'andamento della situazione relazionale del nucleo familiare con richiesta di trasmettere ogni tre mesi la relazione al Giudice Tutelare, che si incarica della vigilanza;
9) incarica il Giudice Tutelare territorialmente competente a vigilare sul nucleo familiare
10) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alle parti, al Ser.D., all' , ai Servizi Sociali territorialmente competenti e al Giudice Tutelare CP_2
territorialmente competente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12.02.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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