Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 9 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 976/2023 R.G. e vertente tra
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale, rappresentandosi e difendendosi personalmente giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv.
Attilio De Gregorio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
, con sede in Roma, c.f. e p. iva in persona Controparte_2 P.IVA_1 del rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Messina, presso lo studio dell'avv. Antonino Gerbino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti resistenti
Avente ad oggetto: riscossione credito contributivo
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 22/02/2023, impugnava la cartella di Parte_1 pagamento n. 295 2022 0033754252 000 notificata in data 13/01/2023, con cui si chiedeva il pagamento di somme per l'ammontare della complessiva somma di € 34.958,04 relativa ad omissione contributiva, con conseguenti sanzioni ed interessi.
Parte opponente eccepiva l'intervenuta decadenza delle imposizioni opposte, il difetto del titolo esecutivo, concludendo per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e per il suo annullamento, con vittoria di spese.
Gli enti resistenti si costituivano in giudizio, contestando le avverse domande.
In particolare chiedeva il rigetto del ricorso di controparte, con condanna CP_1
dell'opponente al pagamento del dovuto credito nell'importo totale di € 34.951,37 o nella somma accertata in corso di giudizio.
Si costituiva, altresì, l'Agente della Riscossione, affinchè il giudice dichiarasse inammissibile, improponibile ed infondata l'azione di controparte, con condanna alle spese e distrazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, depositate le note di trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Cessazione della materia del contendere e pronuncia delle spese e analisi del comportamento processuale ai fini delle spese.
Occorre evidenziare che con le note del 13/05/2024 per l'odierna udienza, l'opponente dichiara di essersi avvalso, per la cartella di pagamento in oggetto, della facoltà di adesione alla “definizione agevolata 2023”, producendo il pagamento della prima rata della stessa, in seguito al quale la definizione è da intendersi perfezionata, chiedendo pertanto la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Si rileva sul punto che con D. L. n. 197/2022, ai commi dal 231 al 252, è stata introdotta la c.
d. “rottamazione quater” e il comma 236 ha disposto, espressamente che “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”.
Nel caso che ci occupa avendo la ricorrente prodotto la prima rata del pagamento effettuato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, seppure la rinuncia al giudizio costituisce un'ipotesi di implicito rigetto delle domande proposte, la Suprema Corte ha evidenziato che l'intento deflattivo deve costituire un elemento premiale nella valutazione delle spese giudiziali e pertanto sussistono gravi motivi per disporre la compensazione integrale di esse (vedi sent. n. 10198-2018 e ordinanza n. 1978/2019).
PQM
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere sull'impugnazione proposta avverso la cartella di pagamento n. 295 2022 0033754252 000;
2) Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, il 10 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando