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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/02/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000191/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 95000191/2012 promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1
mandato in atti, dall'avv. Leonardo Sesta;
ATTRICE contro
, in proprio;
Controparte_1
CONVENUTO/ATTORE IN RICONVENZIONALE
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Controparte_2
Francesco Paolieri, rinunciatario in data 05.10.2015;
CONVENUTA
(EX , in persona del legale rappresentante p.t., giusta CP_3 Controparte_4 mandato in atti, dall'avv. Armando Saponaro;
TERZA CHIAMATA
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_5
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.06.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato in data 19.03.2012, le società nonché Parte_1 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Monopoli l'avv. Pt_1 Controparte_1 del foro di Bari e l'avv. del foro di Perugia al fine di accertare e dichiarare Controparte_2 la loro responsabilità professionale per l'espletamento dell'attività difensiva relativa agli atti di opposizione ai decreti ingiuntivi emessi in favore della ditta con conseguente Parte_2 risarcimento in solido dei danni quantificati in € 52.695,97 oltre accessori per Parte_1 ed € 13.273,21 oltre accessori per la Pt_1
Segnatamente, le attrici rappresentavano che 1) a seguito di emissione da parte del Tribunale di
Perugia – Sez. Città di Castello di due decreti ingiuntivi in favore delle Parte_3
n. 90/2010 di € 48.719,70,00 contro e n. 85/10 di € 10.640,00 contro la Parte_1 Pt_1
l'amministratore delegato di entrambe le società attrici conferiva incarico professionale all'avv. al fine di predisporre i relativi atti di opposizione;
2) l'avv. chiedeva di estendere il CP_1 CP_1 mandato anche all'avv. del foro di Perugia, al quale avrebbe inoltrato Controparte_2
via fax gli atti di opposizione;
3) l'attore conferiva mandato congiuntamente ai suddetti professionisti;
4) l'avv. dopo aver redatto gli atti di opposizione, li inviava via fax alla collega la CP_1 CP_2
quale provvedeva alla loro notifica e iscrizione a ruolo;
5) il Tribunale di Perugia concedeva la provvisoria esecuzione ad entrambi i decreti ingiuntivi opposti e nei confronti de Parte_1
[... veniva altresì notificato il pignoramento verso terzi;
6) la provvisoria esecutorietà veniva concessa, secondo parti attrici, a causa dell'errore materiale commesso dai professionisti, consistito nell'aver invertito e scambiato le pagine degli atti di opposizione, con conseguente danno per le società esposte al rischio di fallimento, dovendo pagare gli importi oggetto dei decreti opposti.
2. Con comparsa del 08.06.2012 e contestuale chiamata in causa ex art. 269 cpc, si costituiva in giudizio l'avv. eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale Controparte_2 del Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Perugia – Sez. Città di Castello ai sensi dell'art. 18 e
20 cpc, nonché l'assenza di mandato professionale da parte della società al procuratore Pt_1 costituitosi con l'atto introduttivo. Nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza di colpa professionale e difetto di prova del danno. Chiedeva, altresì, la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa in virtù del contratto di assicurazione Controparte_5 con polizza n. 250.897.074.
3. Con comparsa del 09.06.2012 e contestuale domanda riconvenzionale e chiamata in causa ex art. 269 cpc, si costituiva in giudizio l'avv. rilevando l'infondatezza in fatto e in Controparte_1 diritto della domanda attorea per assenza di colpa in capo al professionista nonché mancanza di prova in ordine al danno asseritamente subito dalle società attrici. Precisava, altresì, che non era stata provata la fondatezza totale o parziale delle opposizioni nonché l'avvenuto pagamento delle somme ingiunte, con conseguente rigetto della domanda attorea. Formulava, infine, domanda riconvenzionale nei confronti della collega avv. chiedendo di essere manlevato in Controparte_2 caso di accoglimento totale o parziale della domanda risarcitoria.
4. Con comparsa del 27.12.2012, si costituiva in giudizio la chiedendo il Controparte_6 rigetto della domanda attorea sulla scorta delle medesime doglianze in fatto e in diritto sollevate dal convenuto in subordine, chiedeva limitarsi la chiamata in garanzia alla sola quota imputabile CP_1 all'assicurato CP_1
5. Pur ritualmente convenuta rimaneva contumace. Controparte_5
6. Con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice aggiungeva che la responsabilità professionale degli avvocati convenuti fosse consistita anche nell'abbandono della difesa, per omesso deposito degli atti successivi a quello introduttivo, con i quali avrebbero potuto ovviare all'errore commesso.
7. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti e delle prove orali, è pervenuta all'udienza del 26 giugno 2024, ove sulle conclusioni delle parti è stata riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Va, preliminarmente, confermata la competenza territoriale del Tribunale adito.
1.1. Con riferimento all'eccezione di incompetenza sollevata dall'avv si Controparte_2
osserva che, in caso di contratto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale, la Suprema
Corte ha chiarito che “L'espressione 'attività professionale', ai fini della qualificazione del soggetto, persona fisica, come professionista, deve essere intesa come attività consistente nella prestazione autonoma di opera professionale intellettuale. Ogni qual volta ci si trovi dinanzi a un contratto
d'opera tra avvocato e consumatore, il foro esclusivo competente è quello del consumatore” (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI, ord. n.6634/2017).
Ne consegue che va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale posto che la competenza è stata correttamente incardinata dinanzi al Tribunale di Bari, ovvero nel foro esclusivo del consumatore (cliente).
1.2. Quanto, invece, all'eccepita assenza di procura per la in capo al difensore costituito, Parte_1
dalla disamina dell'atto di citazione si evince effettivamente che il mandato professionale è stato conferito in data 08.03.2012 dalla sola società per giunta la revoca del mandato Parte_1
all'originario difensore è stata effettuata solo da e a seguito di nuova Parte_1
costituzione in giudizio dell'avv. Leonardo Sesta per l'udienza dell'08.03.2017, quest'ultimo è subentrato nella difesa della predetta, unica ad avergli conferito il mandato professionale, in persona del sig. nella qualità di amministratore unico nonché legale rappresentante. Parte_4 Così riassunta la questione, si rileva che l'art. 182 co.2 c.p.c. intitolato “Difetto di rappresentanza
o di autorizzazione”, nella versione in vigore sino al 28.02.2023 applicabile ratione temporis al caso oggetto di giudizio, statuisce che “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza,
o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali
e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”; sul punto, il
Supremo Collegio a Sezioni Unite ha altresì precisato che “L'art. 182 co.2 cpc nella formulazione introdotta dall'art. 46 co.2 L. 69/2009 non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti” (SS.UU. n.37434/2022).
In ossequio all'insegnamento giurisprudenziale innanzi richiamato, deve rilevarsi che l'assenza tout court, sin dalle prime battute del presente giudizio e procrastinata anche nel corso dello stesso, di un mandato professionale da parte della società ne determina l'insanabilità della sua Pt_1
mancanza in atti, per cui la predetta società non può considerarsi parte del presente giudizio.
2. Dev'essere, infine, dichiarata inammissibile l'introduzione del nuovo thema decidendum, in quanto costituente mutatio libelli, relativo alla responsabilità professionale dei convenuti per abbandono della difesa, cui parte attrice fa riferimento solo con le memorie n.
1. Esorbita dai limiti di una consentita “emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia.
3. Passando al merito, la domanda attorea va rigettata per quanto di seguito motivato.
In tema di responsabilità civile dell'avvocato, vengono in soccorso l'art.1176 co.2 cc, disciplinante la diligenza media del professionista (secondo cui, devia dal precetto normativo il professionista «che tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista "medio". Il professionista "medio", ossia la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa, non corrisponde ad un professionista "mediocre", ma ad un professionista "bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte» (Cass. Civ. n.13777/2018) nonché l'art.1218 cc in materia di responsabilità per inadempimento (secondo cui, “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali […], è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”, cfr. Cass. Civ. Sez. III n.10050/2022), posto che il rapporto negoziale che lega professionista e cliente è qualificato come un contratto di prestazione d'opera intellettuale in quanto
“L'incarico affidato al difensore, pur rientrando nella più ampia categoria del mandato quale assunzione dell'obbligazione di compiere atti giuridici (aventi cioè la capacità di produrre effetti di quel tipo), è, in ragione delle specifiche caratteristiche che connotano l'attività professionale, oggetto dell'obbligazione disciplinata dagli art. 2229 e ss. c.c” (cfr. Cass. Civ. ord. n.185/2020).
Ne discende che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa efficiente del danno. Il parametro, poi, come sopra osservato, in base al quale valutare l'adempimento dell'avvocato è dato dalla diligenza professionale, in quanto “la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, da commisurare, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., alla natura dell'attività esercitata” (cfr. Cass. Civ. n.23740/2018).
In ultimo, con riferimento al profilo probatorio, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma è necessario provare la sussistenza del danno e il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente (Cass. Civ n.10526/2015), ovvero è necessario dimostrare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (Cass. Civ. n.1984/2016).
Chiarito quanto precede, si osserva che, nel caso di specie, con mandato professionale a margine dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 90/2010 (emesso dal G.U. presso il
Tribunale di Perugia su istanza della e nei confronti dell'odierna attrice Parte_3
il sig. , legale rappresentante p.t. della società Parte_1 Parte_4 Parte_1
conferiva per iscritto “all'avv. e all'avv. il
[...] Controparte_1 Controparte_2
potere di rappresentarmi e difendermi, sia congiuntamente che disgiuntamente, in tutte le fasi del presente giudizio” con firma in calce e autentica dell'avv. (cfr. Doc. 11 fasc. parte attrice). CP_1
Dalla lettura del corpo dell'atto di citazione, si evince che i motivi di impugnazione rappresentati dalla difesa de riguardano la diversa società “Sino alla metà del 2008 la Parte_1 Pt_1 ditta e la hanno sviluppato un cospicuo volume di lavoro … Per quanto CP_7 Pt_1
concerne la fornitura destinata al sig. assai eloquente è il contenuto della e.mail inviata dalla Pt_5 alla ditta HI MA … Le contestazioni da parte della sono proseguite … La Pt_1 Pt_1 Pt_1
[...
… Il Tribunale non mancherà di considerare che, prima del deteriorarsi delle produzioni della
e, conseguentemente, dei rapporti tra le parti, ha ricevuto da la cospicua Parte_3 Pt_1 somma di …” (cfr. Doc.11 fasc. parte attrice); ne seguiva, infatti, comparsa di costituzione della
[...] in cui eccepiva l'indeterminatezza della domanda e la violazione del diritto di Parte_3 difesa in quanto “L'atto introduttivo del presente giudizio, così come notificato dalla controparte, contiene contestazioni ed argomentazioni afferenti ad altro soggetto giuridico, dotato di propria
Pa autonomia e neppure collegato a Ad eccezione della pagina introduttiva Parte_1 dell'atto di citazione a giudizio nella quale viene fatto riferimento a tutto il Parte_1 resto del contenuto dello scritto narra questioni che attengono alla società (cfr. Doc. 12 Pt_1
fasc. parte attrice).
A fronte dell'errore nella predisposizione e impaginazione dei fogli costituenti l'atto di opposizione da parte della difesa de va tuttavia osservato che non risulta Parte_1 Pt_1
provato il nesso eziologico tra tale condotta negligente dei professionisti e l'evento lesivo rappresentato dalla società attrice consistito nella concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto. Difatti, come risulta dal provvedimento del 05.07.2011 (cfr. Doc. 15), il G.O.T. dott.sa Balloni concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.90/2010 adducendo la seguente motivazione: “RILEVATO che l'opposizione non è fondata su prova scritta, intendendosi per tale qualsiasi documento atto a provare, ai sensi ed effetti dell'art. 2699 ss. cc il fondamento dell'eccezione del debitore ingiunto e, quindi, l'inesistenza del diritto del creditore, né di pronta soluzione, in quanto l'art. 648 cpc va letto nel senso che non è sufficiente, per rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione, che l'opposizione sia impostata su prova scritta o di pronta soluzione, occorrendo anche che la prova scritta o di pronta soluzione siano tali da consentire di pronosticare la fondatezza dell'opposizione; occorre cioè che sia acquisita con l'opposizione una controprova di immediata verificabilità e di spessore prevalente rispetto a quello posseduto dalla prova del credito”, in assenza di alcun riferimento, anche implicito, all'errore innanzi descritto.
A quanto precede aggiungasi, altresì, che non vi è prova che la società attrice abbia subito un danno a seguito della provvisorietà esecutorietà del decreto opposto poiché, come risulta in atti, l'atto di pignoramento presso terzi del 10.11.2011 di cui al proc. R.G. 5918/2011 (cfr. Doc. 18 fasc. parte attrice), promosso dalla a seguito della concessione della provvisoria Parte_3
esecuzione del decreto ingiuntivo n.90/2010, non risulta coltivato dalla creditrice opposta dato che all'udienza del 14.12.2011 dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. di Monopoli, nessuna delle parti compariva, non si procedeva con l'iscrizione a ruolo della procedura, ragion per cui il G.O.T. dichiarava estinta la procedura esecutiva (cfr. Doc. 18 facs. Parte attrice). Alla luce delle suddette considerazioni la domanda di parte attrice va, dunque, rigettata.
4. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (scaglione di riferimento 52.001 – 260.000, parametri minimi per fasi studio, introduttiva e istruttoria attesa la scarsa complessità delle questioni trattate e la modesta attività defensionale svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 Parte_1 Controparte_1
e , liquidate singolarmente in € 9.178,00 per compensi, Controparte_2 CP_3
oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
3) nulla sulle spese nei confronti di attesa la contumacia. Controparte_5
Così deciso in Bari il 12.02.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 95000191/2012 promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1
mandato in atti, dall'avv. Leonardo Sesta;
ATTRICE contro
, in proprio;
Controparte_1
CONVENUTO/ATTORE IN RICONVENZIONALE
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Controparte_2
Francesco Paolieri, rinunciatario in data 05.10.2015;
CONVENUTA
(EX , in persona del legale rappresentante p.t., giusta CP_3 Controparte_4 mandato in atti, dall'avv. Armando Saponaro;
TERZA CHIAMATA
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_5
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.06.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato in data 19.03.2012, le società nonché Parte_1 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Monopoli l'avv. Pt_1 Controparte_1 del foro di Bari e l'avv. del foro di Perugia al fine di accertare e dichiarare Controparte_2 la loro responsabilità professionale per l'espletamento dell'attività difensiva relativa agli atti di opposizione ai decreti ingiuntivi emessi in favore della ditta con conseguente Parte_2 risarcimento in solido dei danni quantificati in € 52.695,97 oltre accessori per Parte_1 ed € 13.273,21 oltre accessori per la Pt_1
Segnatamente, le attrici rappresentavano che 1) a seguito di emissione da parte del Tribunale di
Perugia – Sez. Città di Castello di due decreti ingiuntivi in favore delle Parte_3
n. 90/2010 di € 48.719,70,00 contro e n. 85/10 di € 10.640,00 contro la Parte_1 Pt_1
l'amministratore delegato di entrambe le società attrici conferiva incarico professionale all'avv. al fine di predisporre i relativi atti di opposizione;
2) l'avv. chiedeva di estendere il CP_1 CP_1 mandato anche all'avv. del foro di Perugia, al quale avrebbe inoltrato Controparte_2
via fax gli atti di opposizione;
3) l'attore conferiva mandato congiuntamente ai suddetti professionisti;
4) l'avv. dopo aver redatto gli atti di opposizione, li inviava via fax alla collega la CP_1 CP_2
quale provvedeva alla loro notifica e iscrizione a ruolo;
5) il Tribunale di Perugia concedeva la provvisoria esecuzione ad entrambi i decreti ingiuntivi opposti e nei confronti de Parte_1
[... veniva altresì notificato il pignoramento verso terzi;
6) la provvisoria esecutorietà veniva concessa, secondo parti attrici, a causa dell'errore materiale commesso dai professionisti, consistito nell'aver invertito e scambiato le pagine degli atti di opposizione, con conseguente danno per le società esposte al rischio di fallimento, dovendo pagare gli importi oggetto dei decreti opposti.
2. Con comparsa del 08.06.2012 e contestuale chiamata in causa ex art. 269 cpc, si costituiva in giudizio l'avv. eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale Controparte_2 del Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Perugia – Sez. Città di Castello ai sensi dell'art. 18 e
20 cpc, nonché l'assenza di mandato professionale da parte della società al procuratore Pt_1 costituitosi con l'atto introduttivo. Nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza di colpa professionale e difetto di prova del danno. Chiedeva, altresì, la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa in virtù del contratto di assicurazione Controparte_5 con polizza n. 250.897.074.
3. Con comparsa del 09.06.2012 e contestuale domanda riconvenzionale e chiamata in causa ex art. 269 cpc, si costituiva in giudizio l'avv. rilevando l'infondatezza in fatto e in Controparte_1 diritto della domanda attorea per assenza di colpa in capo al professionista nonché mancanza di prova in ordine al danno asseritamente subito dalle società attrici. Precisava, altresì, che non era stata provata la fondatezza totale o parziale delle opposizioni nonché l'avvenuto pagamento delle somme ingiunte, con conseguente rigetto della domanda attorea. Formulava, infine, domanda riconvenzionale nei confronti della collega avv. chiedendo di essere manlevato in Controparte_2 caso di accoglimento totale o parziale della domanda risarcitoria.
4. Con comparsa del 27.12.2012, si costituiva in giudizio la chiedendo il Controparte_6 rigetto della domanda attorea sulla scorta delle medesime doglianze in fatto e in diritto sollevate dal convenuto in subordine, chiedeva limitarsi la chiamata in garanzia alla sola quota imputabile CP_1 all'assicurato CP_1
5. Pur ritualmente convenuta rimaneva contumace. Controparte_5
6. Con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice aggiungeva che la responsabilità professionale degli avvocati convenuti fosse consistita anche nell'abbandono della difesa, per omesso deposito degli atti successivi a quello introduttivo, con i quali avrebbero potuto ovviare all'errore commesso.
7. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti e delle prove orali, è pervenuta all'udienza del 26 giugno 2024, ove sulle conclusioni delle parti è stata riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Va, preliminarmente, confermata la competenza territoriale del Tribunale adito.
1.1. Con riferimento all'eccezione di incompetenza sollevata dall'avv si Controparte_2
osserva che, in caso di contratto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale, la Suprema
Corte ha chiarito che “L'espressione 'attività professionale', ai fini della qualificazione del soggetto, persona fisica, come professionista, deve essere intesa come attività consistente nella prestazione autonoma di opera professionale intellettuale. Ogni qual volta ci si trovi dinanzi a un contratto
d'opera tra avvocato e consumatore, il foro esclusivo competente è quello del consumatore” (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI, ord. n.6634/2017).
Ne consegue che va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale posto che la competenza è stata correttamente incardinata dinanzi al Tribunale di Bari, ovvero nel foro esclusivo del consumatore (cliente).
1.2. Quanto, invece, all'eccepita assenza di procura per la in capo al difensore costituito, Parte_1
dalla disamina dell'atto di citazione si evince effettivamente che il mandato professionale è stato conferito in data 08.03.2012 dalla sola società per giunta la revoca del mandato Parte_1
all'originario difensore è stata effettuata solo da e a seguito di nuova Parte_1
costituzione in giudizio dell'avv. Leonardo Sesta per l'udienza dell'08.03.2017, quest'ultimo è subentrato nella difesa della predetta, unica ad avergli conferito il mandato professionale, in persona del sig. nella qualità di amministratore unico nonché legale rappresentante. Parte_4 Così riassunta la questione, si rileva che l'art. 182 co.2 c.p.c. intitolato “Difetto di rappresentanza
o di autorizzazione”, nella versione in vigore sino al 28.02.2023 applicabile ratione temporis al caso oggetto di giudizio, statuisce che “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza,
o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali
e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”; sul punto, il
Supremo Collegio a Sezioni Unite ha altresì precisato che “L'art. 182 co.2 cpc nella formulazione introdotta dall'art. 46 co.2 L. 69/2009 non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti” (SS.UU. n.37434/2022).
In ossequio all'insegnamento giurisprudenziale innanzi richiamato, deve rilevarsi che l'assenza tout court, sin dalle prime battute del presente giudizio e procrastinata anche nel corso dello stesso, di un mandato professionale da parte della società ne determina l'insanabilità della sua Pt_1
mancanza in atti, per cui la predetta società non può considerarsi parte del presente giudizio.
2. Dev'essere, infine, dichiarata inammissibile l'introduzione del nuovo thema decidendum, in quanto costituente mutatio libelli, relativo alla responsabilità professionale dei convenuti per abbandono della difesa, cui parte attrice fa riferimento solo con le memorie n.
1. Esorbita dai limiti di una consentita “emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia.
3. Passando al merito, la domanda attorea va rigettata per quanto di seguito motivato.
In tema di responsabilità civile dell'avvocato, vengono in soccorso l'art.1176 co.2 cc, disciplinante la diligenza media del professionista (secondo cui, devia dal precetto normativo il professionista «che tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista "medio". Il professionista "medio", ossia la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa, non corrisponde ad un professionista "mediocre", ma ad un professionista "bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte» (Cass. Civ. n.13777/2018) nonché l'art.1218 cc in materia di responsabilità per inadempimento (secondo cui, “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali […], è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”, cfr. Cass. Civ. Sez. III n.10050/2022), posto che il rapporto negoziale che lega professionista e cliente è qualificato come un contratto di prestazione d'opera intellettuale in quanto
“L'incarico affidato al difensore, pur rientrando nella più ampia categoria del mandato quale assunzione dell'obbligazione di compiere atti giuridici (aventi cioè la capacità di produrre effetti di quel tipo), è, in ragione delle specifiche caratteristiche che connotano l'attività professionale, oggetto dell'obbligazione disciplinata dagli art. 2229 e ss. c.c” (cfr. Cass. Civ. ord. n.185/2020).
Ne discende che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa efficiente del danno. Il parametro, poi, come sopra osservato, in base al quale valutare l'adempimento dell'avvocato è dato dalla diligenza professionale, in quanto “la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, da commisurare, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., alla natura dell'attività esercitata” (cfr. Cass. Civ. n.23740/2018).
In ultimo, con riferimento al profilo probatorio, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma è necessario provare la sussistenza del danno e il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente (Cass. Civ n.10526/2015), ovvero è necessario dimostrare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (Cass. Civ. n.1984/2016).
Chiarito quanto precede, si osserva che, nel caso di specie, con mandato professionale a margine dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 90/2010 (emesso dal G.U. presso il
Tribunale di Perugia su istanza della e nei confronti dell'odierna attrice Parte_3
il sig. , legale rappresentante p.t. della società Parte_1 Parte_4 Parte_1
conferiva per iscritto “all'avv. e all'avv. il
[...] Controparte_1 Controparte_2
potere di rappresentarmi e difendermi, sia congiuntamente che disgiuntamente, in tutte le fasi del presente giudizio” con firma in calce e autentica dell'avv. (cfr. Doc. 11 fasc. parte attrice). CP_1
Dalla lettura del corpo dell'atto di citazione, si evince che i motivi di impugnazione rappresentati dalla difesa de riguardano la diversa società “Sino alla metà del 2008 la Parte_1 Pt_1 ditta e la hanno sviluppato un cospicuo volume di lavoro … Per quanto CP_7 Pt_1
concerne la fornitura destinata al sig. assai eloquente è il contenuto della e.mail inviata dalla Pt_5 alla ditta HI MA … Le contestazioni da parte della sono proseguite … La Pt_1 Pt_1 Pt_1
[...
… Il Tribunale non mancherà di considerare che, prima del deteriorarsi delle produzioni della
e, conseguentemente, dei rapporti tra le parti, ha ricevuto da la cospicua Parte_3 Pt_1 somma di …” (cfr. Doc.11 fasc. parte attrice); ne seguiva, infatti, comparsa di costituzione della
[...] in cui eccepiva l'indeterminatezza della domanda e la violazione del diritto di Parte_3 difesa in quanto “L'atto introduttivo del presente giudizio, così come notificato dalla controparte, contiene contestazioni ed argomentazioni afferenti ad altro soggetto giuridico, dotato di propria
Pa autonomia e neppure collegato a Ad eccezione della pagina introduttiva Parte_1 dell'atto di citazione a giudizio nella quale viene fatto riferimento a tutto il Parte_1 resto del contenuto dello scritto narra questioni che attengono alla società (cfr. Doc. 12 Pt_1
fasc. parte attrice).
A fronte dell'errore nella predisposizione e impaginazione dei fogli costituenti l'atto di opposizione da parte della difesa de va tuttavia osservato che non risulta Parte_1 Pt_1
provato il nesso eziologico tra tale condotta negligente dei professionisti e l'evento lesivo rappresentato dalla società attrice consistito nella concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto. Difatti, come risulta dal provvedimento del 05.07.2011 (cfr. Doc. 15), il G.O.T. dott.sa Balloni concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.90/2010 adducendo la seguente motivazione: “RILEVATO che l'opposizione non è fondata su prova scritta, intendendosi per tale qualsiasi documento atto a provare, ai sensi ed effetti dell'art. 2699 ss. cc il fondamento dell'eccezione del debitore ingiunto e, quindi, l'inesistenza del diritto del creditore, né di pronta soluzione, in quanto l'art. 648 cpc va letto nel senso che non è sufficiente, per rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione, che l'opposizione sia impostata su prova scritta o di pronta soluzione, occorrendo anche che la prova scritta o di pronta soluzione siano tali da consentire di pronosticare la fondatezza dell'opposizione; occorre cioè che sia acquisita con l'opposizione una controprova di immediata verificabilità e di spessore prevalente rispetto a quello posseduto dalla prova del credito”, in assenza di alcun riferimento, anche implicito, all'errore innanzi descritto.
A quanto precede aggiungasi, altresì, che non vi è prova che la società attrice abbia subito un danno a seguito della provvisorietà esecutorietà del decreto opposto poiché, come risulta in atti, l'atto di pignoramento presso terzi del 10.11.2011 di cui al proc. R.G. 5918/2011 (cfr. Doc. 18 fasc. parte attrice), promosso dalla a seguito della concessione della provvisoria Parte_3
esecuzione del decreto ingiuntivo n.90/2010, non risulta coltivato dalla creditrice opposta dato che all'udienza del 14.12.2011 dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. di Monopoli, nessuna delle parti compariva, non si procedeva con l'iscrizione a ruolo della procedura, ragion per cui il G.O.T. dichiarava estinta la procedura esecutiva (cfr. Doc. 18 facs. Parte attrice). Alla luce delle suddette considerazioni la domanda di parte attrice va, dunque, rigettata.
4. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (scaglione di riferimento 52.001 – 260.000, parametri minimi per fasi studio, introduttiva e istruttoria attesa la scarsa complessità delle questioni trattate e la modesta attività defensionale svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 Parte_1 Controparte_1
e , liquidate singolarmente in € 9.178,00 per compensi, Controparte_2 CP_3
oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
3) nulla sulle spese nei confronti di attesa la contumacia. Controparte_5
Così deciso in Bari il 12.02.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato