Articolo 1307 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1306Articolo 1307 bis
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28 agosto 2022
Art. 1307. Avanzamento dei volontari in servizio permanente 1. Al ((graduato)) o corrispondente, che ha un anno di anzianita' nel servizio permanente, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di ((graduato scelto)) o corrispondente.
2. Al ((graduato scelto)) o corrispondente, che ha cinque anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di ((graduato capo)) o corrispondente.
3. Al ((graduato capo)) o corrispondente, che ha quattro anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di ((primo graduato)) o corrispondente.
4. I gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti, con decreto ministeriale, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado.
5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non sono computati gli anni durante i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettative per motivi privati.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
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