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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Paolo Viarengo Presidente relatore
Caterina Baisi Consigliera
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 187/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Sergio Acquilino, per procura in atti appellante
CONTRO
Controparte_1
appellato contumace
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate in data 8.1.2025.
FATTI DI CAUSA
La docente insieme ad altri colleghi, ha convenuto in Parte_1 giudizio il , premettendo di aver Controparte_1 prestato attività lavorativa in favore dello stesso quale docente in CP_1 forza dei plurimi contratti a tempo determinato, senza mai ricevere per tali annualità il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, Legge n. 107/2015, ed ha quindi chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla predetta legge.
Il non si è costituito in giudizio. CP_1 Con sentenza n. 9 del 2024, il Tribunale di Savona ha accolto il ricorso solo per due delle annualità richieste, cioè per gli anni scolastici 2021/22 e
2022/23, respingendolo per gli altri anni richiesti con la seguente motivazione “... la domanda presentata dalla ricorrente può Parte_1 essere accolta solo in parte. Dallo stato matricolare prodotto in atti, infatti, non risulta che tale ricorrente (assunta in ruolo dapprima come assistente tecnico) abbia effettivamente prestato servizio a tempo determinato come docente negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, posto che il primo incarico a tempo determinato nel “comparto scuola” risulta esserle stato conferito in data 5.9.2021. In assenza di contestazioni circa la veridicità dei dati riportati nello stato matricolare, i precedenti periodi di servizio a tempo determinato della come docente non risultano Parte_1 adeguatamente provati.”
La docente ha presentato appello.
Con il primo motivo si rileva la “mancata contestazione della domanda” da parte del contumace, in particolare delle allegazioni di cui CP_1 all'attività di insegnamento svolta anche negli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, esclusi in primo grado.
Con il secondo motivo, l'appellante evidenzia il “mancato disconoscimento dei contratti prodotti in giudizio”, avendo prodotto tutti i contratti a termine relativi alle attività di docenza per gli anni dal 2018/2019 al 2022/2023, contratti stipulati dal dirigente dell'Istituto Mazzini Da Vinci di Savona ed aventi tutti ad oggetto “contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente Scolastico... e la sig.ra ...”. Parte_1
Infine, con il terzo motivo si lamenta la mancata ammissione delle prove dedotte ed il mancato esercizio dei poteri istruttori con conseguente violazione dell'art. 421 c.p.c..
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 21.1.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si deve preliminarmente dichiarare la contumacia del
[...]
, in quanto, pur in presenza di regolare notifica, Controparte_1 non si è costituito.
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Nel merito, l'appello deve essere accolto.
In effetti, risulta depositata agli atti idonea documentazione, attestante lo svolgimento, da parte della ricorrente, dell'attività di insegnamento, anche negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, invece esclusi in primo grado.
In questo senso, la ricorrente, sin dal deposito del ricorso introduttivo, ha allegato e prodotto (documento n. 3) tutti i contratti a termine relativi alle attività di docenza per gli anni dal 2018/2019 al 2022/2023 e, d'altra parte, tali documenti non sono stati contestati o disconosciuti in alcun modo.
Si tratta dei contratti a termine relativi alle attività di docenza svolte per tutti i predetti anni scolastici, quindi anche per i primi tre, dal 2018 al 2021.
In particolare, si tratta di tre documenti, tutti aventi ad oggetto il “contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente
Scolastico... e la sig.ra ...”, “in qualità di docente di scuola Parte_1 secondaria di II grado”, per l'Istituto “Mazzini Da Vinci” di Savona, sottoscritti in Savona in data 24.9.2018 per l'anno scolastico 2018/2019, in data 23.9.2019 per l'anno scolastico 2019/2020 ed in data 7.10.2020 per l'anno scolastico 2020/2021.
Come giustamente sottolineato dall'appellante, tali contratti si possono considerare aventi natura di “scrittura privata”, per cui, ai sensi dell'art. 215, primo comma, n. 1 c.p.c., devono ritenersi riconosciuti dal e CP_1
e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 2702 c.c., fanno piena prova, fino a querela di falso della provenienza e dell'autenticità del loro contenuto.
In ogni caso, si tratta di contratti a tempo determinato, contratti che costituiscono prova dell'attività di insegnamento svolta dalla ricorrente anche nei tre anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, di cui all'appello.
D'altra parte, si deve aggiungere, la ricorrente in tali anni risulta anche essere stata messa in “aspettativa” dal suo precedente “ruolo” di “ATA”, in particolare quale Assistente Tecnico, proprio per consentirgli di svolgere l'attività di docente di cui ai predetti contratti a tempo determinato.
In accoglimento dell'appello, si deve quindi riconoscere il diritto della signora alla assegnazione della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, anche per i tre anni scolastici
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dal 2018/2019 al 2020/2021.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, per il primo grado confermandosi la relativa condanna di cui alla sentenza di primo grado, in ogni caso considerata l'assenza della fase istruttoria in entrambi i gradi di giudizio e potendosi in particolare scendere sotto i valori medi per l'agevole definizione della causa.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara il diritto di alla assegnazione della Carta elettronica Parte_1 per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n.
107/15, anche per il valore corrispondente agli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del
[...]
al rilascio in suo favore della Carta stessa, nei limiti e Controparte_1 secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione. condanna il del alla rifusione in favore di Controparte_1 CP_1 delle spese di lite dei due gradi, spese di cui per il primo Parte_1 grado conferma la già avvenuta liquidazione in complessivi euro 3.000,00 e che per il secondo grado liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA
Così deciso nella camera di consiglio del 21.1.2025.
Il Presidente estensore
Paolo Viarengo
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