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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/05/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2341 del Ruolo Generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dagli avv.ti Maurizio Paniz e Simonetta Artuso ed elettivamente domiciliate a Belluno, via G. Garibaldi n. 78, presso lo studio dei difensori;
appellanti contro
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
[...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Azzalini e Giorgio Arseni ed elettivamente domiciliata a Belluno, viale Fantuzzi n. 11/a, presso lo studio dei difensori;
appellata contro
e (C.F. e P.IVA ) CP_3 Controparte_4 P.IVA_2
pagina 1 di 15 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 423/2023 emessa dal Tribunale di
Belluno
Conclusioni
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
- in via istruttoria: ferme le istanze formulate in atti, considerato che il Giudice del Tribunale di Belluno fa proprie le valutazioni esposte dal CTU, il quale giunge alla conclusione di diniego di un concorso di colpa ex art. 2054, 2° co., CC senza valutare ogni aspetto del caso concreto e senza tener conto sia degli accertamenti compiuti dagli agenti intervenuti nell'immediatezza del sinistro (i quali hanno rilevato una fitta nebbia e scarsa visibilità elevando al conducente dell'autoarticolato la contestazione di violazione dell'art. 141, comma 3, C.d.S.
“circolazione a velocità non commisurata alle situazioni ambientali”) sia dei principi basilari informatori della circolazione stradale di “prevedibilità” ed
“autoresponsabilità” (di cui agli artt. 140 e 141 C.d.S.), disporre la rinnovazione della CTU con sostituzione del Ctu (istanza ripetutamente proposta in primo grado) perché, nella finalità di tale strumento che non è una prova, ma un mezzo di interpretazione di elementi tecnici già presenti in atti e non introdotti ex novo come ha fatto il primo CTU, verifichi tutti gli aspetti rimasti non esaminati in primo grado al fine di valutare se il conducente dell'autoarticolato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro e rispettato non solo il limite formale presente in loco, ma anche in concreto la velocità prudenziale richiesta in circolazione stradale al fine di tutelare la sicurezza di tutti gli utenti [1. contesto urbano, 2. limite di velocità massima prima dell'intersezione 70km/h e dopo
l'intersezione 50km/h, 3. presenza di intersezione, 4. presenza di fitta nebbia 5. fondo stradale bagnato (per stessa amissione del consulente d'Ufficio, il quale riporta a pagina 4 “l'asfalto era bagnato”) 5. segnale orizzontale di cui a figura II
473 Art. 179 del Regolamento di esecuzione del C. di S., il quale rappresenta un sistema di rallentamento ad effetto ottico];
pagina 2 di 15 - nel merito: in via principale: per i motivi esposti in atti, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza appellata n. 423/2023 del
Tribunale di Belluno, voglia l'ecc.ma Corte d'Appello accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa, verificatosi in TI (BL) il 12.1.2018, si sarebbe potuto evitare e si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. e, Controparte_4 per l'effetto, condannare in solido gli appellati (già Controparte_1
), e al risarcimento Controparte_5 CP_3 Controparte_4 dei danni tutti a qualsiasi titolo dovuti alle odierne appellanti ossia: - a risarcire alla sig.ra tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti che, salva Parte_3 la diversa anche maggiore quantificazione che sarà fatta anche in via equitativa dal Giudice adito, si indicano in Euro 512.160,26 (di cui: € 265.173,16 a titolo di danno non patrimoniale;
€ 241.098,40 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, € 5.888,70 a titolo di danno patrimoniale emergente), oltre rivalutazione ed interessi, come per legge, sulle somme tutte dovute all'appellante dal maturato al saldo ovvero nel diverso importo risultante di giustizia e/o di equità; - a risarcire alla sig.ra per le causali esposte Parte_2 in atti la somma complessiva di € 2.600,00 a titolo di danno patrimoniale emergente, oltre rivalutazione ed interessi, come per legge, sulle somme tutte dovute dal maturato al saldo;
in via subordinata: nell'ipotesi in cui venga accertato un concorso di colpa della sig.ra nella determinazione del Pt_3 sinistro, condannare in solido gli appellati, e Controparte_1 CP_3
e al risarcimento dei danni tutti a qualsiasi titolo
[...] Controparte_4 dovuti alle appellanti per effetto del sinistro verificatosi in TI (BL), il
12.1.2018, nei limiti del dedotto e provato, ovvero ridursi proporzionalmente il quantum richiesto al grado di colpa in concreto accertata e provata;
- in ogni caso: spese di lite integralmente rifuse, sia di primo che di secondo grado, comprese le spese di CTP e di CTU e le spese generali nella misura del
15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014 oltre accessori di legge.
Per Controparte_1
pagina 3 di 15 NEL MERITO: sia rigettato l'appello proposto e sia confermata la sentenza appellata, emessa dal Tribunale di Belluno n. 423/2023, rep. 489/2023, RG
466/2022, depositata il 24.11.2023, notificata il 27.11.2023.
In subordine, in ipotesi di accoglimento dell'appello, siano accolte le conclusioni rassegnate in primo grado all'appellata e quindi:
<< NEL MERITO: Accertata la responsabilità esclusiva in capo all'attrice
Pt_1
nella causazione del sinistro di data 12.01.2018 per cui è processo, sia
[...] rigettata la richiesta attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche in ragione della sentenza assolutoria del Tribunale di Belluno 97/2021. In subordine sia determinato il quantum dovuto secondo quanto rigorosamente provato in corso di causa con riferimento all'eventuale e denegato concorso di colpa in capo all'assicurato , e con riferimento al concorso di colpa nella causazione del CP_2 danno in capo all'attrice in quanto priva delle cinture di sicurezza al momento del sinistro. In ogni caso sia rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante in difetto di rigorosa prova dello stesso.
IN OGNI CASO: Con integrale rifusione delle spese e dei compensi di lite>>.
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Per mero tuziorismo ci si oppone alle istanze istruttorie svolte da controparte in atto di appello in quanto irrilevanti ed immotivata la richiesta di rinnovazione della CTU.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 2 maggio 2022, e Parte_1 Parte_2 convenivano dinanzi al Tribunale di Belluno e la Controparte_2 società chiedendo l'accertamento Controparte_6 Controparte_4 dell'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro Controparte_4 stradale occorso a e la condanna delle convenute al risarcimento di Parte_1 tutti i danni patiti dalla e dalla a causa del sinistro, quantificati nella Pt_1 Pt_2 somma complessiva di euro 512.160,26 per la (euro 265.173,16 a titolo di Pt_1 danno non patrimoniale;
euro 241.098,40 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante ed euro 5.888,70 a titolo di danno patrimoniale) e nella somma di euro pagina 4 di 15 2.600,00, a titolo di danno patrimoniale, per la , oltre rivalutazione e Pt_2 interessi.
1.1 Le attrici esponevano che:
- in data 12 gennaio 2018, alle ore 7.20 circa, si stava recando al Parte_1 lavoro a bordo dell'auto Opel Astra di proprietà della madre Parte_2 quando, attraversando l'incrocio tra via Monte Garda e la S.P.1 bis, veniva urtata da un trattore stradale con semirimorchio di proprietà della
[...]
e condotto da il quale Controparte_7 Controparte_4 sopraggiungeva da destra;
- in seguito al violento urto, avvenuto tra la parte frontale del trattore stradale e la parte anteriore destra della vettura, la veniva portata all'Ospedale di Pt_1
Feltre dove le veniva diagnosticato un “trauma cranico commotivo e fratture processi trasversi rachide cervicale in politrauma” cui seguivano numerosi ricoveri, visite specialistiche, esami e terapie;
- lungo la corsia di marcia dell'autoarticolato era presente una segnaletica che indicava il limite di velocità di 70 km/h, la presenza di un attraversamento pedonale e l'intersezione con diritto di precedenza;
lungo la corsia di marcia dell'autovettura era invece presente un limite di velocità di 30 km/h e un segnale di stop;
- al momento del sinistro vi era una fitta nebbia, con visibilità inferiore a 100 mt;
inoltre, la visuale dei veicoli era reciprocamente limitata dalla presenza di un edificio bianco posto in prossimità del punto d'urto;
- secondo il loro consulente, ing. , pur vigendo il limite di velocità di Persona_1
70 km/h, viste le condizioni metereologiche, il conducente del mezzo pesante avrebbe dovuto regolare la velocità in base alle condizioni ambientali e, se avesse viaggiato a 40 km/h, l'autoarticolato si sarebbe arrestato in meno di 30 mt. e quindi lo scontro non sarebbe avvenuto, dato che, come calcolato in perizia, al momento in cui il conducente si era accorto che l'autovettura stava iniziando la manovra di attraversamento, il mezzo pesante si trovava a circa
40 mt. dal punto d'impatto per cui vi sarebbe stato il tempo per evitare il sinistro, cosa non avvenuta in violazione dell'art. 140 C.d.S.
pagina 5 di 15 1.2 Si costituiva in giudizio chiedendo, in via Controparte_2 principale, il rigetto delle domande attoree previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro e, in via subordinata, la Pt_1 riduzione delle pretese risarcitorie in forza della condotta colposa dell'automobilista.
1.3 In particolare, la convenuta deduceva che:
- l'esclusiva responsabilità del sinistro era addebitabile a la quale Parte_1 non aveva osservato il segnale di stop, attraversando l'incrocio e omettendo di dare la precedenza al veicolo condotto dal CP_4
- il Tribunale di Belluno aveva assolto il conducente dell'autoarticolato dal reato di lesioni colpose;
- la contravvenzione irrogata al per non avere tenuto una velocità CP_4 commisurata allo stato dei luoghi, era stata annullata dal Giudice di Pace per l'assenza di prove in ordine alla predetta violazione;
- il mezzo condotto dal viaggiava ad una velocità di 60 km/h a fronte CP_4 di un limite di 70 km/h;
- la non indossava la cintura di sicurezza e questo aveva inciso in modo Pt_1 determinante sulle conseguenze dell'impatto e di ciò se ne doveva tenere conto nella quantificazione dell'eventuale pretesa risarcitoria.
1.4 Non si costituiva in giudizio la società Controparte_6 Controparte_4 la quale veniva dichiarata contumace.
1.5 La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti e l'espletamento di CTU affidata all'ing. Persona_2
2. Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 423/2023, rigettava le domande attoree per le seguenti ragioni:
- il mezzo pesante viaggiava alla velocità costante di 60 km/h, di 10 km/h inferiore rispetto al limite e, stando ai rilievi effettuati dal CTU, l'urto non sarebbe stato evitabile nemmeno se il mezzo pesante avesse viaggiato ad una velocità di molto inferiore rispetto a quella tenuta dal conducente in quanto il perito aveva affermato che il sinistro sarebbe stato evitabile solo con una pagina 6 di 15 velocità inferiore a 20 km/h, sicché non era ravvisabile alcun profilo di colpa in capo al CP_4
- la responsabilità del sinistro era addebitabile esclusivamente a che Parte_1 si era immessa nella strada percorsa dal mezzo pesante senza dagli la dovuta precedenza;
- il Giudice di Pace di Belluno aveva annullato la sanzione irrogata al CP_4 per la violazione dell'art. 141 del C.d.S. in quanto non vi erano prove e, in ogni caso, dall'esame delle immagini fotografiche in atti si poteva escludere che la visibilità conseguente alla foschia fosse così compromessa, come asserito dalle attrici, non essendovi alcuna prova che la visibilità al momento del sinistro fosse inferiore rispetto a quella rilevabile dalle immagini scattate dai
Carabinieri intervenuti sul posto mezz'ora dopo.
3. Avverso tale decisione hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 formulando le conclusioni di cui in epigrafe e censurando il provvedimento sulla base dei motivi di seguito illustrati.
3.1 Si è costituita in giudizio già Controparte_1 [...]
chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_2 della sentenza impugnata e, in via subordinata, la rideterminazione del quantum risarcitorio sulla base di quanto provato in corso di causa.
3.2 Come da provvedimento del 29 aprile 2024 il Consigliere istruttore ha dichiarato la contumacia della società e Controparte_7 ha fissato l'udienza del 16 aprile 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4. Le appellanti censurano la sentenza del Tribunale di Belluno sulla base di tre motivi:
1) il Tribunale non avrebbe fatto buon governo dei poteri riconosciutigli agli artt.
115 e 116 c.p.c. ritenendo che la responsabilità della per essersi Pt_3 immessa sulla SP 1 bis provenendo da strada gravata da obbligo di stop, fosse assorbente del superamento dell'onere imposto ai conducenti dall'art. 2054, I
pagina 7 di 15 comma, c.c., nonostante mancasse la prova che il conducente del mezzo antagonista avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno. Secondo le appellanti l'affermazione del Tribunale, secondo cui la velocità tenuta dal conducente del mezzo pesante lungo un rettilineo, pari a 60 Km/h, inferiore al limite previsto di 70 Km/h, non era comunque eccessiva ai sensi dell'art. 141
C.d.S. in ragione delle condizioni atmosferiche o della conformazione dei luoghi, sarebbe in contrasto con le risultanze istruttore, in particolare con il verbale redatto dai Carabinieri nell'immediatezza del sinistro, dove si dava atto della scarsa visibilità, con la violenza dell'impatto, con le conseguenze patite dalla e con la velocità del mezzo pesante al momento dell'impatto. Pt_3
Ulteriore errore del Tribunale sarebbe quello avere ritenuto che vi fosse sufficiente visibilità e che l'autoarticolato, viaggiando a 60 km/h, si muovesse a velocità congrua alle condizioni ambientali basandosi soltanto sulle fotografie in atti e non sul verbale dei Carabinieri che attestava la “visibilità insufficiente”
e la presenza di “fitta nebbia”, senza tenere conto della contestazione al conducente dell'autoarticolato della violazione dell'art. 141 C.d.S. da parte della P.G. e valorizzando le personali valutazioni del CTU;
2) la violazione e/o la falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2054, II comma, c.c. per avere il Tribunale ritenuto superata la presunzione di corresponsabilità dei conducenti fondandosi sulla errata CTU, non coerente con le contestazioni e i rilievi annotati nel rapporto, disattendendo anche le dichiarazioni, raccolte nel medesimo rapporto e rese nell'immediatezza del sinistro, del conducente dell'autoarticolato nonché le molteplici richieste di integrazione di perizia fatte dal CTP attoreo, disattese con apparenti e apodittiche motivazioni dello stesso CTU, rimaste pertanto prive di adeguato esame. Sostengono le appellanti che il limite massimo di velocità per il mezzo pesante non sarebbe stato di 70 km/h, bensì di 50 km/h;
3) il Tribunale non avrebbe fatto buon governo dei poteri riconosciutigli agli art. 115 e 116 c.p.c., desumendo argomenti di prova da circostanze che non meritavano rilievo e omettendo di considerare le risultanze e gli elementi di prova agli atti. In particolare, non sarebbe stato considerato il rapporto redatto pagina 8 di 15 dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del sinistro e non sarebbe stato richiesto al CTU un adeguato studio di controfattualità ed esigibilità comportamentale differente che avrebbe permesso di verificare se l'asserita omissione normativa dell'attrice sia stata realmente la causa esclusiva del sinistro o meno. Il Tribunale avrebbe desunto argomenti di prova dalla sentenza penale di assoluzione, perché il fatto non costituisce reato, e dalla sentenza del Giudice di Pace di Belluno di annullamento della sanzione amministrativa, di cui sarebbe stato prodotto soltanto il dispositivo, provvedimenti che non avrebbero valore di giudicato esterno e che non si basano sull'accertamento di controfattualità ed esigibilità comportamentale, necessario nel presente giudizio.
4.1 Così riassunte le censure mosse dalle appellanti alla sentenza di primo grado, ritiene il Collegio che i motivi di appello, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, non meritino accoglimento.
4.2 Occorre premettere, in punto di fatto, che il sinistro oggetto di causa si è verificato il giorno 12 gennaio 2018, verso le 7.20, a TI (BL), in corrispondenza dell'incrocio tra la SP 1 bis e via Monte Garda. Lo scontro è avvenuto tra il trattore stradale con semirimorchio, marca Renault, tg. FJ805SB, condotto da e l'autovettura Opel Astra, tg. DC730YB, di Controparte_4 proprietà di , condotta da . L'urto è avvenuto tra la parte Parte_2 Parte_1 laterale anteriore destra dell'autovettura, che stava attraversando l'incrocio tra via Monte Garda e la SP 1 bis, e la parte frontale del mezzo pesante che stava percorrendo la strada provinciale con provenienza da Mel, in direzione Villapiana.
Lungo la corsia di marcia dell'autoarticolato, che aveva diritto di precedenza, vigeva il limite di 70 km/h, mentre lungo la corsia di marcia dell'autovettura vigeva il limite di 30 km/h e vi era un segnale di “stop” in corrispondenza della sede di immissione nella SP 1 bis.
4.3 Il Tribunale ha ritenuto che l'unica causa determinante dell'evento fosse stato il comportamento della la quale non aveva dato la dovuta precedenza al Pt_1 mezzo pesante, e che non fossero emersi profili di colpa a carico di
[...]
conducente del mezzo pesante. CP_4
pagina 9 di 15 Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento non solo sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale ricostruttivo della dinamica del sinistro, redatto dall'ing. ma anche sugli esiti del giudizio penale e del giudizio Persona_2 davanti al Giudice di Pace che aveva annullato la sanzione elevata al CP_4
Inoltre, il Tribunale proprio al fine di accertare se il conducente del mezzo pesante avesse, in ogni caso, tenuto una velocità eccessiva ai sensi dell'art. 141 C.d.S., in ragione delle condizioni atmosferiche o della conformazione dei luoghi, e tenuto conto dell'affermazione delle attrici secondo cui la visibilità derivante dalla presenza di nebbia era compromessa, ha esaminato le immagini fotografiche acquisite agli atti ed è giunto alla conclusione che i veicoli risultavano chiaramente visibili e che non vi erano elementi per ritenere che la velocità tenuta dal conducente del mezzo pesante lungo un rettilineo, pari a 60 km/h, inferiore al limite previsto di 70 km/h, fosse comunque eccessiva ai sensi dell'art. 141 C.d.S. in ragione delle condizioni atmosferiche o della conformazione dei luoghi.
Il Tribunale ha anche specificato che mancava la prova che al momento del sinistro la visibilità fosse inferiore rispetto a quella rilevata dal CTU sulla base delle fotografie in atti (superiore a 40 metri), visibilità in linea con quella rilevata in ambito penale all'esito del dibattimento (di circa 50 metri).
4.4 Appare, quindi, evidente che il Tribunale non solo abbia analizzato tutta la documentazione acquista nel processo e verificato le conclusioni a cui era giunto il consulente di ufficio, ma ha anche esaminato lo stato dei luoghi come rappresentato dalle fotografie redatte dai Carabinieri al momento del loro intervento e ciò proprio all'evidente fine di dirimere il contrasto delle parti in ordine alla situazione di visibilità presente al momento del sinistro.
4.5 Le appellanti sostengono che il Tribunale abbia aderito in modo acritico alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio senza esaminare e dare conto di tutta una serie di rilievi che erano stati mossi in modo specifico e dettagliato dal consulente di parte attoreo, in particolare in relazione al limite di velocità vigente sulla strada provinciale percorsa dal mezzo pesante e alle condizioni di visibilità.
Tale affermazione risulta smentita dalla lettura della sentenza dove si dà atto delle osservazioni del CTP delle attrici, osservazioni ritenute infondate non pagina 10 di 15 soltanto in base alla replica del CTU, ma anche alla luce del rapporto redatto dai
Carabinieri intervenuti presso il luogo del sinistro che indicava il limite di velocità vigente sulla strada provinciale in 70 km/h.
D'altra parte, nella relazione tecnica redatta dall'ing. , depositata dalle Persona_1 attrici in allegato all'atto di citazione di primo grado, lo stesso consulente di parte individuava il limite di velocità in 70 km/h. Inoltre, prima dell'attraversamento, era presente il cartello stradale che indicava proprio in 70 km/h il limite di velocità che doveva essere rispettato dal mezzo pesante. Pretendere, come vorrebbero le appellanti, che soltanto in base alle informazioni acquisite dall'avv.
Artuso presso gli Uffici tecnici e dalla Polizia Locale, l'intersezione stradale ricada nell'ambito urbano dell'abitato di Villapiana, appare una sterile affermazione sfornita di qualsivoglia riscontro.
E, d'altronde, a prescindere dal fatto che quel tratto di strada ricada effettivamente, o meno, nel predetto ambito urbano, resta dirimente la circostanza che la segnaletica stradale altro disponesse, risultando posizionato in loco un cartello che individuava un limite di velocità di 70 km/h, debitamente rispettato dal conducente del mezzo pesante, al quale nulla può quindi essere addebitato sotto tale profilo.
4.6 Quanto alla visibilità presente al momento del sinistro (fitta nebbia per le appellanti, leggera nebbia per il CTU, foschia per il Giudice di primo grado) merita di essere condivisa la valutazione del Tribunale secondo cui la visibilità non era compromessa nei termini prospettati dalle attrici (visibilità inferiore ai 40 metri).
Premesso che anche secondo il Tribunale di Belluno, che aveva assolto il dal reato di cui all'art. 590 bis c.p. (sentenza n. 97/2021), la visibilità, CP_4 in conseguenza della foschia, era non meno di 50 metri, come riferito dal verbalizzante e come risultava dalla documentazione fotografica Testimone_1 relativa all'intervento, tale quindi da garantire la reciproca visibilità dei mezzi, proprio esaminando le immagini fotografiche scattate dai Carabinieri intervenuti sul posto (foto n. 4 e n. 5 rapporto;
foto n. 5 e 11 CTU) si evince che i veicoli erano chiaramente visibili. Né è possibile affermare che nel momento del sinistro pagina 11 di 15 le condizioni fossero diverse atteso che le appellanti non forniscono elementi a supporto delle loro affermazioni.
Le indicazioni riportate nel verbale dei Carabinieri -visibilità limitata per fitta nebbia- non sono in grado di incrinare il complesso motivazionale che regge la sentenza impugnata atteso che nello stesso verbale viene dato atto che la visibilità è inferiore a metri 100, e quindi non 40 metri come affermato apoditticamente dalle appellanti, e che il verbalizzante, nel Testimone_1 processo penale, aveva dichiarato che la visibilità, in conseguenza della foschia, era di circa 50 metri.
Si osserva, inoltre, che le osservazioni formulate dal dott. sono Persona_3 state attentamente valutate dal CTU il quale, non solo ha fornito puntuali risposte ma ha anche apportato correzioni in sede di stesura definitiva dell'elaborato.
In particolare, il CTU è stato in grado di calcolare, e non solo stimare, il tempo intercorso per la percezione della turbativa e ha concluso affermando che la nebbia non aveva avuto incidenza nel verificarsi del sinistro atteso che il aveva avuto una reazione immediata e una percezione della turbativa CP_4 molto anticipata rispetto a quanto si potesse supporre. Il CTU, dopo avere rivisto i calcoli proprio sulla base delle osservazioni del CTP, ha concluso affermando che la velocità minima di evitabilità era compresa tra 12 e 20 km/h circa e ha ritenuto, pertanto, il sinistro inevitabile.
Moderare la velocità non significa rallentare qualunque velocità il guidatore stia tenendo. Nella fattispecie il teneva una velocità adeguata allo stato dei CP_4 luoghi, inferiore al limite dei 70 km/h, e soltanto se avesse viaggiato a 20 km/h il sinistro non si sarebbe verificato;
si tratta, però, di una velocità che non può essere considerata adeguata allo stato dei luoghi essendo non pretendibile su una strada con diritto di precedenza, mentre la velocità tenuta dal appare CP_4 adeguata allo stato dei luoghi.
La circostanza che nell'immediatezza il sia stato sanzionato ai sensi CP_4 dell'art. 141 C.d.S. appare irrilevante, non solo in base a quanto sopra esposto, ma anche in considerazione del fatto che tale sanzione è stata annullata dal
Giudice di Pace con la sentenza prodotta dall'appellata nel giudizio di primo pagina 12 di 15 grado;
tale documento, contrariamente a quanto affermato dalle appellanti, non contiene soltanto il dispositivo ma anche la motivazione della sentenza stessa.
4.7 La presenza dell'edificio di colore bianco, presente al margine destro della strada percorsa dalla imponeva alla predetta di prestare particolare Pt_1 attenzione nell'impegnare l'attraversamento, dato che la come affermato Pt_1 anche nella comparsa conclusionale (pag. 10) depositata dalle appellanti, aveva la visuale a destra completamente interdetta. La presenza di tale edificio, invece, appare circostanza neutra nei confronti del atteso che la conformazione CP_4 dei luoghi, come risulta dall'esame delle fotografie allegate al verbale dei
Carabinieri (foto 4 e 5) e alla CTU (immagine 3), permetteva al predetto di rilevare la presenza di una vettura ferma in corrispondenza del segnale di stop.
4.8 Quanto alle conseguenze del sinistro la gravità delle stesse non sono dipese tanto dall'impatto, non certo violento tenuto conto dell'entità dei danni riportati dai veicoli, di media entità, bensì alla circostanza che la non indossava la Pt_1 cintura di sicurezza.
Sulla scorta del quadro probatorio acquisito merita di essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere esclusivamente alla condotta della Pt_1
Va rimarcato che la predetta ha eseguito una manovra di attraversamento della
SP 1 bis senza dare la dovuta precedenza al mezzo pesante che stava sopraggiungendo alla sua destra e che il trovatosi improvvisamente di CP_4 fronte l'autovettura e percepito il pericolo, ha prontamente reagito agendo sui freni.
Affermare, quindi, che “la vettura non ha tagliato la strada all'autoarticolato”
(pag. 12 comparsa conclusionale appellanti) appare inappropriato.
4.9 Privo di pregio è il richiamo al disposto di cui all'art. 2054, II comma, c.c.: la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita da detta norma ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. n. 12884/2021). La norma, invece, non può
pagina 13 di 15 trovare applicazione quando, come nel caso di specie, vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità per il quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro (Cass. n.
29883/2008).
Il che si trovava nella corsia di sua pertinenza, con diritto di CP_4 precedenza e tenendo una velocità di guida adeguata allo stato dei luoghi, non ha tenuto nessuna condotta rimproverabile.
5. Inammissibile è, infine, la richiesta di una nuova CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro, assolutamente non necessaria alla luce della ricostruzione dell'incidente sopra esposta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza delle appellanti e vengono liquidate, come in dispositivo, nel rispetto dei parametri medi dello scaglione applicabile (da euro 260.001 a euro 520.000, secondo il valore della domanda formulata dalla
-euro 512.160,26-), senza fase istruttoria. Pt_1
7. Sussistono i presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 423/2023 del Tribunale di Belluno, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore di liquidate in complessivi Controparte_1 euro 14.239,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Pt_1
e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
[...] Parte_2
pagina 14 di 15 a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 28 aprile 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2341 del Ruolo Generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dagli avv.ti Maurizio Paniz e Simonetta Artuso ed elettivamente domiciliate a Belluno, via G. Garibaldi n. 78, presso lo studio dei difensori;
appellanti contro
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
[...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Azzalini e Giorgio Arseni ed elettivamente domiciliata a Belluno, viale Fantuzzi n. 11/a, presso lo studio dei difensori;
appellata contro
e (C.F. e P.IVA ) CP_3 Controparte_4 P.IVA_2
pagina 1 di 15 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 423/2023 emessa dal Tribunale di
Belluno
Conclusioni
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
- in via istruttoria: ferme le istanze formulate in atti, considerato che il Giudice del Tribunale di Belluno fa proprie le valutazioni esposte dal CTU, il quale giunge alla conclusione di diniego di un concorso di colpa ex art. 2054, 2° co., CC senza valutare ogni aspetto del caso concreto e senza tener conto sia degli accertamenti compiuti dagli agenti intervenuti nell'immediatezza del sinistro (i quali hanno rilevato una fitta nebbia e scarsa visibilità elevando al conducente dell'autoarticolato la contestazione di violazione dell'art. 141, comma 3, C.d.S.
“circolazione a velocità non commisurata alle situazioni ambientali”) sia dei principi basilari informatori della circolazione stradale di “prevedibilità” ed
“autoresponsabilità” (di cui agli artt. 140 e 141 C.d.S.), disporre la rinnovazione della CTU con sostituzione del Ctu (istanza ripetutamente proposta in primo grado) perché, nella finalità di tale strumento che non è una prova, ma un mezzo di interpretazione di elementi tecnici già presenti in atti e non introdotti ex novo come ha fatto il primo CTU, verifichi tutti gli aspetti rimasti non esaminati in primo grado al fine di valutare se il conducente dell'autoarticolato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro e rispettato non solo il limite formale presente in loco, ma anche in concreto la velocità prudenziale richiesta in circolazione stradale al fine di tutelare la sicurezza di tutti gli utenti [1. contesto urbano, 2. limite di velocità massima prima dell'intersezione 70km/h e dopo
l'intersezione 50km/h, 3. presenza di intersezione, 4. presenza di fitta nebbia 5. fondo stradale bagnato (per stessa amissione del consulente d'Ufficio, il quale riporta a pagina 4 “l'asfalto era bagnato”) 5. segnale orizzontale di cui a figura II
473 Art. 179 del Regolamento di esecuzione del C. di S., il quale rappresenta un sistema di rallentamento ad effetto ottico];
pagina 2 di 15 - nel merito: in via principale: per i motivi esposti in atti, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza appellata n. 423/2023 del
Tribunale di Belluno, voglia l'ecc.ma Corte d'Appello accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa, verificatosi in TI (BL) il 12.1.2018, si sarebbe potuto evitare e si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. e, Controparte_4 per l'effetto, condannare in solido gli appellati (già Controparte_1
), e al risarcimento Controparte_5 CP_3 Controparte_4 dei danni tutti a qualsiasi titolo dovuti alle odierne appellanti ossia: - a risarcire alla sig.ra tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti che, salva Parte_3 la diversa anche maggiore quantificazione che sarà fatta anche in via equitativa dal Giudice adito, si indicano in Euro 512.160,26 (di cui: € 265.173,16 a titolo di danno non patrimoniale;
€ 241.098,40 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, € 5.888,70 a titolo di danno patrimoniale emergente), oltre rivalutazione ed interessi, come per legge, sulle somme tutte dovute all'appellante dal maturato al saldo ovvero nel diverso importo risultante di giustizia e/o di equità; - a risarcire alla sig.ra per le causali esposte Parte_2 in atti la somma complessiva di € 2.600,00 a titolo di danno patrimoniale emergente, oltre rivalutazione ed interessi, come per legge, sulle somme tutte dovute dal maturato al saldo;
in via subordinata: nell'ipotesi in cui venga accertato un concorso di colpa della sig.ra nella determinazione del Pt_3 sinistro, condannare in solido gli appellati, e Controparte_1 CP_3
e al risarcimento dei danni tutti a qualsiasi titolo
[...] Controparte_4 dovuti alle appellanti per effetto del sinistro verificatosi in TI (BL), il
12.1.2018, nei limiti del dedotto e provato, ovvero ridursi proporzionalmente il quantum richiesto al grado di colpa in concreto accertata e provata;
- in ogni caso: spese di lite integralmente rifuse, sia di primo che di secondo grado, comprese le spese di CTP e di CTU e le spese generali nella misura del
15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014 oltre accessori di legge.
Per Controparte_1
pagina 3 di 15 NEL MERITO: sia rigettato l'appello proposto e sia confermata la sentenza appellata, emessa dal Tribunale di Belluno n. 423/2023, rep. 489/2023, RG
466/2022, depositata il 24.11.2023, notificata il 27.11.2023.
In subordine, in ipotesi di accoglimento dell'appello, siano accolte le conclusioni rassegnate in primo grado all'appellata e quindi:
<< NEL MERITO: Accertata la responsabilità esclusiva in capo all'attrice
Pt_1
nella causazione del sinistro di data 12.01.2018 per cui è processo, sia
[...] rigettata la richiesta attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche in ragione della sentenza assolutoria del Tribunale di Belluno 97/2021. In subordine sia determinato il quantum dovuto secondo quanto rigorosamente provato in corso di causa con riferimento all'eventuale e denegato concorso di colpa in capo all'assicurato , e con riferimento al concorso di colpa nella causazione del CP_2 danno in capo all'attrice in quanto priva delle cinture di sicurezza al momento del sinistro. In ogni caso sia rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante in difetto di rigorosa prova dello stesso.
IN OGNI CASO: Con integrale rifusione delle spese e dei compensi di lite>>.
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Per mero tuziorismo ci si oppone alle istanze istruttorie svolte da controparte in atto di appello in quanto irrilevanti ed immotivata la richiesta di rinnovazione della CTU.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 2 maggio 2022, e Parte_1 Parte_2 convenivano dinanzi al Tribunale di Belluno e la Controparte_2 società chiedendo l'accertamento Controparte_6 Controparte_4 dell'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro Controparte_4 stradale occorso a e la condanna delle convenute al risarcimento di Parte_1 tutti i danni patiti dalla e dalla a causa del sinistro, quantificati nella Pt_1 Pt_2 somma complessiva di euro 512.160,26 per la (euro 265.173,16 a titolo di Pt_1 danno non patrimoniale;
euro 241.098,40 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante ed euro 5.888,70 a titolo di danno patrimoniale) e nella somma di euro pagina 4 di 15 2.600,00, a titolo di danno patrimoniale, per la , oltre rivalutazione e Pt_2 interessi.
1.1 Le attrici esponevano che:
- in data 12 gennaio 2018, alle ore 7.20 circa, si stava recando al Parte_1 lavoro a bordo dell'auto Opel Astra di proprietà della madre Parte_2 quando, attraversando l'incrocio tra via Monte Garda e la S.P.1 bis, veniva urtata da un trattore stradale con semirimorchio di proprietà della
[...]
e condotto da il quale Controparte_7 Controparte_4 sopraggiungeva da destra;
- in seguito al violento urto, avvenuto tra la parte frontale del trattore stradale e la parte anteriore destra della vettura, la veniva portata all'Ospedale di Pt_1
Feltre dove le veniva diagnosticato un “trauma cranico commotivo e fratture processi trasversi rachide cervicale in politrauma” cui seguivano numerosi ricoveri, visite specialistiche, esami e terapie;
- lungo la corsia di marcia dell'autoarticolato era presente una segnaletica che indicava il limite di velocità di 70 km/h, la presenza di un attraversamento pedonale e l'intersezione con diritto di precedenza;
lungo la corsia di marcia dell'autovettura era invece presente un limite di velocità di 30 km/h e un segnale di stop;
- al momento del sinistro vi era una fitta nebbia, con visibilità inferiore a 100 mt;
inoltre, la visuale dei veicoli era reciprocamente limitata dalla presenza di un edificio bianco posto in prossimità del punto d'urto;
- secondo il loro consulente, ing. , pur vigendo il limite di velocità di Persona_1
70 km/h, viste le condizioni metereologiche, il conducente del mezzo pesante avrebbe dovuto regolare la velocità in base alle condizioni ambientali e, se avesse viaggiato a 40 km/h, l'autoarticolato si sarebbe arrestato in meno di 30 mt. e quindi lo scontro non sarebbe avvenuto, dato che, come calcolato in perizia, al momento in cui il conducente si era accorto che l'autovettura stava iniziando la manovra di attraversamento, il mezzo pesante si trovava a circa
40 mt. dal punto d'impatto per cui vi sarebbe stato il tempo per evitare il sinistro, cosa non avvenuta in violazione dell'art. 140 C.d.S.
pagina 5 di 15 1.2 Si costituiva in giudizio chiedendo, in via Controparte_2 principale, il rigetto delle domande attoree previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro e, in via subordinata, la Pt_1 riduzione delle pretese risarcitorie in forza della condotta colposa dell'automobilista.
1.3 In particolare, la convenuta deduceva che:
- l'esclusiva responsabilità del sinistro era addebitabile a la quale Parte_1 non aveva osservato il segnale di stop, attraversando l'incrocio e omettendo di dare la precedenza al veicolo condotto dal CP_4
- il Tribunale di Belluno aveva assolto il conducente dell'autoarticolato dal reato di lesioni colpose;
- la contravvenzione irrogata al per non avere tenuto una velocità CP_4 commisurata allo stato dei luoghi, era stata annullata dal Giudice di Pace per l'assenza di prove in ordine alla predetta violazione;
- il mezzo condotto dal viaggiava ad una velocità di 60 km/h a fronte CP_4 di un limite di 70 km/h;
- la non indossava la cintura di sicurezza e questo aveva inciso in modo Pt_1 determinante sulle conseguenze dell'impatto e di ciò se ne doveva tenere conto nella quantificazione dell'eventuale pretesa risarcitoria.
1.4 Non si costituiva in giudizio la società Controparte_6 Controparte_4 la quale veniva dichiarata contumace.
1.5 La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti e l'espletamento di CTU affidata all'ing. Persona_2
2. Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 423/2023, rigettava le domande attoree per le seguenti ragioni:
- il mezzo pesante viaggiava alla velocità costante di 60 km/h, di 10 km/h inferiore rispetto al limite e, stando ai rilievi effettuati dal CTU, l'urto non sarebbe stato evitabile nemmeno se il mezzo pesante avesse viaggiato ad una velocità di molto inferiore rispetto a quella tenuta dal conducente in quanto il perito aveva affermato che il sinistro sarebbe stato evitabile solo con una pagina 6 di 15 velocità inferiore a 20 km/h, sicché non era ravvisabile alcun profilo di colpa in capo al CP_4
- la responsabilità del sinistro era addebitabile esclusivamente a che Parte_1 si era immessa nella strada percorsa dal mezzo pesante senza dagli la dovuta precedenza;
- il Giudice di Pace di Belluno aveva annullato la sanzione irrogata al CP_4 per la violazione dell'art. 141 del C.d.S. in quanto non vi erano prove e, in ogni caso, dall'esame delle immagini fotografiche in atti si poteva escludere che la visibilità conseguente alla foschia fosse così compromessa, come asserito dalle attrici, non essendovi alcuna prova che la visibilità al momento del sinistro fosse inferiore rispetto a quella rilevabile dalle immagini scattate dai
Carabinieri intervenuti sul posto mezz'ora dopo.
3. Avverso tale decisione hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 formulando le conclusioni di cui in epigrafe e censurando il provvedimento sulla base dei motivi di seguito illustrati.
3.1 Si è costituita in giudizio già Controparte_1 [...]
chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_2 della sentenza impugnata e, in via subordinata, la rideterminazione del quantum risarcitorio sulla base di quanto provato in corso di causa.
3.2 Come da provvedimento del 29 aprile 2024 il Consigliere istruttore ha dichiarato la contumacia della società e Controparte_7 ha fissato l'udienza del 16 aprile 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4. Le appellanti censurano la sentenza del Tribunale di Belluno sulla base di tre motivi:
1) il Tribunale non avrebbe fatto buon governo dei poteri riconosciutigli agli artt.
115 e 116 c.p.c. ritenendo che la responsabilità della per essersi Pt_3 immessa sulla SP 1 bis provenendo da strada gravata da obbligo di stop, fosse assorbente del superamento dell'onere imposto ai conducenti dall'art. 2054, I
pagina 7 di 15 comma, c.c., nonostante mancasse la prova che il conducente del mezzo antagonista avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno. Secondo le appellanti l'affermazione del Tribunale, secondo cui la velocità tenuta dal conducente del mezzo pesante lungo un rettilineo, pari a 60 Km/h, inferiore al limite previsto di 70 Km/h, non era comunque eccessiva ai sensi dell'art. 141
C.d.S. in ragione delle condizioni atmosferiche o della conformazione dei luoghi, sarebbe in contrasto con le risultanze istruttore, in particolare con il verbale redatto dai Carabinieri nell'immediatezza del sinistro, dove si dava atto della scarsa visibilità, con la violenza dell'impatto, con le conseguenze patite dalla e con la velocità del mezzo pesante al momento dell'impatto. Pt_3
Ulteriore errore del Tribunale sarebbe quello avere ritenuto che vi fosse sufficiente visibilità e che l'autoarticolato, viaggiando a 60 km/h, si muovesse a velocità congrua alle condizioni ambientali basandosi soltanto sulle fotografie in atti e non sul verbale dei Carabinieri che attestava la “visibilità insufficiente”
e la presenza di “fitta nebbia”, senza tenere conto della contestazione al conducente dell'autoarticolato della violazione dell'art. 141 C.d.S. da parte della P.G. e valorizzando le personali valutazioni del CTU;
2) la violazione e/o la falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2054, II comma, c.c. per avere il Tribunale ritenuto superata la presunzione di corresponsabilità dei conducenti fondandosi sulla errata CTU, non coerente con le contestazioni e i rilievi annotati nel rapporto, disattendendo anche le dichiarazioni, raccolte nel medesimo rapporto e rese nell'immediatezza del sinistro, del conducente dell'autoarticolato nonché le molteplici richieste di integrazione di perizia fatte dal CTP attoreo, disattese con apparenti e apodittiche motivazioni dello stesso CTU, rimaste pertanto prive di adeguato esame. Sostengono le appellanti che il limite massimo di velocità per il mezzo pesante non sarebbe stato di 70 km/h, bensì di 50 km/h;
3) il Tribunale non avrebbe fatto buon governo dei poteri riconosciutigli agli art. 115 e 116 c.p.c., desumendo argomenti di prova da circostanze che non meritavano rilievo e omettendo di considerare le risultanze e gli elementi di prova agli atti. In particolare, non sarebbe stato considerato il rapporto redatto pagina 8 di 15 dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del sinistro e non sarebbe stato richiesto al CTU un adeguato studio di controfattualità ed esigibilità comportamentale differente che avrebbe permesso di verificare se l'asserita omissione normativa dell'attrice sia stata realmente la causa esclusiva del sinistro o meno. Il Tribunale avrebbe desunto argomenti di prova dalla sentenza penale di assoluzione, perché il fatto non costituisce reato, e dalla sentenza del Giudice di Pace di Belluno di annullamento della sanzione amministrativa, di cui sarebbe stato prodotto soltanto il dispositivo, provvedimenti che non avrebbero valore di giudicato esterno e che non si basano sull'accertamento di controfattualità ed esigibilità comportamentale, necessario nel presente giudizio.
4.1 Così riassunte le censure mosse dalle appellanti alla sentenza di primo grado, ritiene il Collegio che i motivi di appello, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, non meritino accoglimento.
4.2 Occorre premettere, in punto di fatto, che il sinistro oggetto di causa si è verificato il giorno 12 gennaio 2018, verso le 7.20, a TI (BL), in corrispondenza dell'incrocio tra la SP 1 bis e via Monte Garda. Lo scontro è avvenuto tra il trattore stradale con semirimorchio, marca Renault, tg. FJ805SB, condotto da e l'autovettura Opel Astra, tg. DC730YB, di Controparte_4 proprietà di , condotta da . L'urto è avvenuto tra la parte Parte_2 Parte_1 laterale anteriore destra dell'autovettura, che stava attraversando l'incrocio tra via Monte Garda e la SP 1 bis, e la parte frontale del mezzo pesante che stava percorrendo la strada provinciale con provenienza da Mel, in direzione Villapiana.
Lungo la corsia di marcia dell'autoarticolato, che aveva diritto di precedenza, vigeva il limite di 70 km/h, mentre lungo la corsia di marcia dell'autovettura vigeva il limite di 30 km/h e vi era un segnale di “stop” in corrispondenza della sede di immissione nella SP 1 bis.
4.3 Il Tribunale ha ritenuto che l'unica causa determinante dell'evento fosse stato il comportamento della la quale non aveva dato la dovuta precedenza al Pt_1 mezzo pesante, e che non fossero emersi profili di colpa a carico di
[...]
conducente del mezzo pesante. CP_4
pagina 9 di 15 Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento non solo sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale ricostruttivo della dinamica del sinistro, redatto dall'ing. ma anche sugli esiti del giudizio penale e del giudizio Persona_2 davanti al Giudice di Pace che aveva annullato la sanzione elevata al CP_4
Inoltre, il Tribunale proprio al fine di accertare se il conducente del mezzo pesante avesse, in ogni caso, tenuto una velocità eccessiva ai sensi dell'art. 141 C.d.S., in ragione delle condizioni atmosferiche o della conformazione dei luoghi, e tenuto conto dell'affermazione delle attrici secondo cui la visibilità derivante dalla presenza di nebbia era compromessa, ha esaminato le immagini fotografiche acquisite agli atti ed è giunto alla conclusione che i veicoli risultavano chiaramente visibili e che non vi erano elementi per ritenere che la velocità tenuta dal conducente del mezzo pesante lungo un rettilineo, pari a 60 km/h, inferiore al limite previsto di 70 km/h, fosse comunque eccessiva ai sensi dell'art. 141 C.d.S. in ragione delle condizioni atmosferiche o della conformazione dei luoghi.
Il Tribunale ha anche specificato che mancava la prova che al momento del sinistro la visibilità fosse inferiore rispetto a quella rilevata dal CTU sulla base delle fotografie in atti (superiore a 40 metri), visibilità in linea con quella rilevata in ambito penale all'esito del dibattimento (di circa 50 metri).
4.4 Appare, quindi, evidente che il Tribunale non solo abbia analizzato tutta la documentazione acquista nel processo e verificato le conclusioni a cui era giunto il consulente di ufficio, ma ha anche esaminato lo stato dei luoghi come rappresentato dalle fotografie redatte dai Carabinieri al momento del loro intervento e ciò proprio all'evidente fine di dirimere il contrasto delle parti in ordine alla situazione di visibilità presente al momento del sinistro.
4.5 Le appellanti sostengono che il Tribunale abbia aderito in modo acritico alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio senza esaminare e dare conto di tutta una serie di rilievi che erano stati mossi in modo specifico e dettagliato dal consulente di parte attoreo, in particolare in relazione al limite di velocità vigente sulla strada provinciale percorsa dal mezzo pesante e alle condizioni di visibilità.
Tale affermazione risulta smentita dalla lettura della sentenza dove si dà atto delle osservazioni del CTP delle attrici, osservazioni ritenute infondate non pagina 10 di 15 soltanto in base alla replica del CTU, ma anche alla luce del rapporto redatto dai
Carabinieri intervenuti presso il luogo del sinistro che indicava il limite di velocità vigente sulla strada provinciale in 70 km/h.
D'altra parte, nella relazione tecnica redatta dall'ing. , depositata dalle Persona_1 attrici in allegato all'atto di citazione di primo grado, lo stesso consulente di parte individuava il limite di velocità in 70 km/h. Inoltre, prima dell'attraversamento, era presente il cartello stradale che indicava proprio in 70 km/h il limite di velocità che doveva essere rispettato dal mezzo pesante. Pretendere, come vorrebbero le appellanti, che soltanto in base alle informazioni acquisite dall'avv.
Artuso presso gli Uffici tecnici e dalla Polizia Locale, l'intersezione stradale ricada nell'ambito urbano dell'abitato di Villapiana, appare una sterile affermazione sfornita di qualsivoglia riscontro.
E, d'altronde, a prescindere dal fatto che quel tratto di strada ricada effettivamente, o meno, nel predetto ambito urbano, resta dirimente la circostanza che la segnaletica stradale altro disponesse, risultando posizionato in loco un cartello che individuava un limite di velocità di 70 km/h, debitamente rispettato dal conducente del mezzo pesante, al quale nulla può quindi essere addebitato sotto tale profilo.
4.6 Quanto alla visibilità presente al momento del sinistro (fitta nebbia per le appellanti, leggera nebbia per il CTU, foschia per il Giudice di primo grado) merita di essere condivisa la valutazione del Tribunale secondo cui la visibilità non era compromessa nei termini prospettati dalle attrici (visibilità inferiore ai 40 metri).
Premesso che anche secondo il Tribunale di Belluno, che aveva assolto il dal reato di cui all'art. 590 bis c.p. (sentenza n. 97/2021), la visibilità, CP_4 in conseguenza della foschia, era non meno di 50 metri, come riferito dal verbalizzante e come risultava dalla documentazione fotografica Testimone_1 relativa all'intervento, tale quindi da garantire la reciproca visibilità dei mezzi, proprio esaminando le immagini fotografiche scattate dai Carabinieri intervenuti sul posto (foto n. 4 e n. 5 rapporto;
foto n. 5 e 11 CTU) si evince che i veicoli erano chiaramente visibili. Né è possibile affermare che nel momento del sinistro pagina 11 di 15 le condizioni fossero diverse atteso che le appellanti non forniscono elementi a supporto delle loro affermazioni.
Le indicazioni riportate nel verbale dei Carabinieri -visibilità limitata per fitta nebbia- non sono in grado di incrinare il complesso motivazionale che regge la sentenza impugnata atteso che nello stesso verbale viene dato atto che la visibilità è inferiore a metri 100, e quindi non 40 metri come affermato apoditticamente dalle appellanti, e che il verbalizzante, nel Testimone_1 processo penale, aveva dichiarato che la visibilità, in conseguenza della foschia, era di circa 50 metri.
Si osserva, inoltre, che le osservazioni formulate dal dott. sono Persona_3 state attentamente valutate dal CTU il quale, non solo ha fornito puntuali risposte ma ha anche apportato correzioni in sede di stesura definitiva dell'elaborato.
In particolare, il CTU è stato in grado di calcolare, e non solo stimare, il tempo intercorso per la percezione della turbativa e ha concluso affermando che la nebbia non aveva avuto incidenza nel verificarsi del sinistro atteso che il aveva avuto una reazione immediata e una percezione della turbativa CP_4 molto anticipata rispetto a quanto si potesse supporre. Il CTU, dopo avere rivisto i calcoli proprio sulla base delle osservazioni del CTP, ha concluso affermando che la velocità minima di evitabilità era compresa tra 12 e 20 km/h circa e ha ritenuto, pertanto, il sinistro inevitabile.
Moderare la velocità non significa rallentare qualunque velocità il guidatore stia tenendo. Nella fattispecie il teneva una velocità adeguata allo stato dei CP_4 luoghi, inferiore al limite dei 70 km/h, e soltanto se avesse viaggiato a 20 km/h il sinistro non si sarebbe verificato;
si tratta, però, di una velocità che non può essere considerata adeguata allo stato dei luoghi essendo non pretendibile su una strada con diritto di precedenza, mentre la velocità tenuta dal appare CP_4 adeguata allo stato dei luoghi.
La circostanza che nell'immediatezza il sia stato sanzionato ai sensi CP_4 dell'art. 141 C.d.S. appare irrilevante, non solo in base a quanto sopra esposto, ma anche in considerazione del fatto che tale sanzione è stata annullata dal
Giudice di Pace con la sentenza prodotta dall'appellata nel giudizio di primo pagina 12 di 15 grado;
tale documento, contrariamente a quanto affermato dalle appellanti, non contiene soltanto il dispositivo ma anche la motivazione della sentenza stessa.
4.7 La presenza dell'edificio di colore bianco, presente al margine destro della strada percorsa dalla imponeva alla predetta di prestare particolare Pt_1 attenzione nell'impegnare l'attraversamento, dato che la come affermato Pt_1 anche nella comparsa conclusionale (pag. 10) depositata dalle appellanti, aveva la visuale a destra completamente interdetta. La presenza di tale edificio, invece, appare circostanza neutra nei confronti del atteso che la conformazione CP_4 dei luoghi, come risulta dall'esame delle fotografie allegate al verbale dei
Carabinieri (foto 4 e 5) e alla CTU (immagine 3), permetteva al predetto di rilevare la presenza di una vettura ferma in corrispondenza del segnale di stop.
4.8 Quanto alle conseguenze del sinistro la gravità delle stesse non sono dipese tanto dall'impatto, non certo violento tenuto conto dell'entità dei danni riportati dai veicoli, di media entità, bensì alla circostanza che la non indossava la Pt_1 cintura di sicurezza.
Sulla scorta del quadro probatorio acquisito merita di essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere esclusivamente alla condotta della Pt_1
Va rimarcato che la predetta ha eseguito una manovra di attraversamento della
SP 1 bis senza dare la dovuta precedenza al mezzo pesante che stava sopraggiungendo alla sua destra e che il trovatosi improvvisamente di CP_4 fronte l'autovettura e percepito il pericolo, ha prontamente reagito agendo sui freni.
Affermare, quindi, che “la vettura non ha tagliato la strada all'autoarticolato”
(pag. 12 comparsa conclusionale appellanti) appare inappropriato.
4.9 Privo di pregio è il richiamo al disposto di cui all'art. 2054, II comma, c.c.: la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita da detta norma ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. n. 12884/2021). La norma, invece, non può
pagina 13 di 15 trovare applicazione quando, come nel caso di specie, vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità per il quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro (Cass. n.
29883/2008).
Il che si trovava nella corsia di sua pertinenza, con diritto di CP_4 precedenza e tenendo una velocità di guida adeguata allo stato dei luoghi, non ha tenuto nessuna condotta rimproverabile.
5. Inammissibile è, infine, la richiesta di una nuova CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro, assolutamente non necessaria alla luce della ricostruzione dell'incidente sopra esposta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza delle appellanti e vengono liquidate, come in dispositivo, nel rispetto dei parametri medi dello scaglione applicabile (da euro 260.001 a euro 520.000, secondo il valore della domanda formulata dalla
-euro 512.160,26-), senza fase istruttoria. Pt_1
7. Sussistono i presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 423/2023 del Tribunale di Belluno, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore di liquidate in complessivi Controparte_1 euro 14.239,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Pt_1
e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
[...] Parte_2
pagina 14 di 15 a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 28 aprile 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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