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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/11/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 338 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Ladispoli (RM), Viale Italia n. 95 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Orsomando,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...]; CP_1
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI
All'udienza del 5.11.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza sullo status ed il Giudice, preso atto, confermava i provvedimenti separativi,
trattenendo la causa in decisione al Collegio per la sentenza parziale di divorzio e rinviando per la decisione della causa all'udienza del 22 ottobre 2026 con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.02.2025 tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
ha chiesto al tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Pt_1
matrimonio contratto in Roma, in data 30.08.2008 con il sig. , CP_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso comune dell'anno
2008, n. 00524, Parte I, Serie 02;
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22.
All'udienza del 5.11.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza sullo status ed il Giudice, preso atto, confermava i provvedimenti separativi,
trattenendo la causa in decisione al Collegio per la sentenza parziale di divorzio e rinviando per la decisione della causa all'udienza del 22 ottobre 2026 con assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
30.08.2008, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in
2 cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 338/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30.08.2008 tra , nato a [...] il [...] e CP_1 Parte_1
nata a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di
Roma all'Atto N. 00524, P. I, Serie 02, anno 2008;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 12.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 338 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Ladispoli (RM), Viale Italia n. 95 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Orsomando,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...]; CP_1
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI
All'udienza del 5.11.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza sullo status ed il Giudice, preso atto, confermava i provvedimenti separativi,
trattenendo la causa in decisione al Collegio per la sentenza parziale di divorzio e rinviando per la decisione della causa all'udienza del 22 ottobre 2026 con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.02.2025 tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
ha chiesto al tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Pt_1
matrimonio contratto in Roma, in data 30.08.2008 con il sig. , CP_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso comune dell'anno
2008, n. 00524, Parte I, Serie 02;
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22.
All'udienza del 5.11.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza sullo status ed il Giudice, preso atto, confermava i provvedimenti separativi,
trattenendo la causa in decisione al Collegio per la sentenza parziale di divorzio e rinviando per la decisione della causa all'udienza del 22 ottobre 2026 con assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
30.08.2008, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in
2 cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 338/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30.08.2008 tra , nato a [...] il [...] e CP_1 Parte_1
nata a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di
Roma all'Atto N. 00524, P. I, Serie 02, anno 2008;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 12.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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