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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 7/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(c.f. ) , rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
AR UD e IG NO, p.e.c. e Email_1 Email_2
- appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria PEC
Email_3
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 409 e ss. c.p.c., depositato in data 19 giugno 2019, la sig.ra conveniva Pt_1 in giudizio il , dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Controparte_2
Sezione Lavoro, esponendo di aver sottoscritto con il suddetto una serie reiterata ed CP_1 ininterrotta di contratti di collaborazione coordinata e continuativa protrattisi, senza soluzione di continuità, dal 01.07.2001 al 31.08.2018. Deduceva, dunque, che il rapporto di lavoro instaurato con il Controparte_2
- sebbene configurato sotto il profilo formale come collaborazione coordinata e continuativa - concretamente era articolato come un rapporto di natura subordinata, avendo l'odierna appellante svolto le mansioni tipiche di assistente amministrativo del personale AT.
In tal senso deponevano i seguenti elementi: 1) l'obbligo di prestare servizio secondo un preciso orario di lavoro;
2) la richiesta per la preventiva autorizzazione per poter fruire di ferie e di giustificare assenze per malattia o richieste di permessi;
3) la conformazione dell'attività lavorativa della ricorrente secondo le mutevoli esigenze dell'istituto scolastico;
4) lo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi a ciò deputati dal datore di lavoro con utilizzo di strumenti propri della amministrazione scolastica.
Rilevava, inoltre, di essere stata assunta a tempo indeterminato a decorrere dal 01.09.2018, a seguito della procedura indetta con l'art. 1, commi 619-621 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, finalizzata all'immissione in ruolo del personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulate con le istituzioni scolastiche statali.
In ragione di ciò, la ricorrente chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare che tra la stessa e il si era costituito un rapporto di lavoro di Controparte_1 natura subordinata, con la qualifica di assistente amministrativo (profilo B1 del CCNL Scuola), con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa (1° luglio 2001) fino alla data del
31/08/2018 (data in cui cessava l'ultimo contratto di co.co.co.), con il riconoscimento delle dovute differenze retributive.
Chiedeva, poi, il risarcimento del danno ex art. 36 TUPI da quantificarsi nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dagli assistenti amministrativi del personale
AT.
Da ultimo, l'odierna appellante chiedeva l'inserimento nella terza fascia stipendiale, avendo lavorato 17 anni con rapporti di natura sostanzialmente subordinata.
Si costituiva in giudizio in contestando le domande ex adverso formulate e chiedendone il CP_1 rigetto per i motivi esposti in comparsa. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione quinquennale delle differenze retributive.
Con sentenza n. 1365/2022, pubblicata il 05.07.2022, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione
Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, accoglieva parzialmente il ricorso.
In particolare, il Giudice di prime cure accertava la natura subordinata del rapporto di lavoro, in quanto connotato da elementi che denotavano il pieno e stabile inserimento della parte ricorrente nell'organizzazione scolastica, con lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo le modalità del tutto identiche a quelle del personale AT con rapporto di lavoro subordinato, nonché l'assoggettamento ad evidenti e vincolanti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.
Affermava, inoltre, che la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotta in giudizio si traeva dalla circostanza che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati con l'istituzione scolastica, non risultavano neppure finalizzati alla realizzazione di alcun progetto specifico, e ciò in palese violazione dei requisiti fissati nel Verbale di Intesa.
Sulla scorta di tali presupposti, il Tribunale riteneva che le prestazioni di lavoro rese dalla ricorrente nel periodo compreso tra il 2001 ed il 2018, con una successione di contratti a termine, presentavano tutti i requisiti propri della subordinazione;
accertava, altresì, il diritto della Pt_1 ad avere riconosciuta l'anzianità di servizio a far data 01.07.2001, nonché gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio, nel limite della prescrizione.
Il giudice di primo grado accoglieva, inoltre, l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1 affermando che, nel caso di specie, “opera la prescrizione quinquennale per le differenze retributive (i contratti anche se a tempo determinato, per legge erano rinnovati senza soluzione di continuità sul solo presupposto del precedente incarico). Posto che il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo perfezionatosi in data
9.10.2019, si erano prescritte le differenze retributive maturate anteriormente al 9.10.2014.”
Infine, il Giudicante riteneva infondata la domanda della volta ad ottenere il risarcimento Pt_1 dei danni per abusiva reiterazione dei contratti a termine, ritenendo che l'avvenuta stabilizzazione con assunzione a tempo indeterminato (assunzione avvenuta tramite una procedura selettiva per titoli e colloqui che è però una diretta conseguenza del precedente affidamento proprio dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulata con le amministrazioni scolastiche statali) determinerebbe una misura proporzionata a sanare la condotta illecita perpetrata per anni dall'Amministrazione, con ciò escludendo un diritto al risarcimento del danno.
Avverso tale decisione ha interposto appello la lavoratrice per i motivi di seguito esplicitati rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione delle differenze retributive maturate dalla data del 01/07/2001 (data del primo contratto co.co.co.) fino alla data del 31/08/2018 (data in cui cessa l'ultimo contratto co.co.co.) da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1), comprensive della tredicesima mensilità, degli scatti di anzianità, del compenso individuale accessorio, dell'indennità di vacanza contrattuale, del t.f.r. e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo e per l'effetto condannare il
[...] , in persona del suo legale rapp.tep.t., a corrispondere alla parte Controparte_2 ricorrente tali importi, a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione e interessi legali sugli importi anzidetti, decorrenti dalle singole scadenze retributive e sino al saldo effettivo.
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per aver reiteratamente prorogato il rapporto di lavoro con ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in violazione di norme di legge e per l'effetto condannare il Controparte_2
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti per effetto dell'illegittima
[...] condotta datoriale, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e di ogni altra norma rilevante, in favore della ricorrente, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dagli assistenti amministrativi del personale AT (profilo B/1), ovvero in quella diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
- Condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del presente grado di CP_1 giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che ne sono antistatari.”
In data 15.10.2023, si è costituito in giudizio il , contestando i Controparte_2 motivi di gravame, ex adverso formulati, sulla scorta delle motivazioni svolte nel giudizio di primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 9 ottobre 2025, fissato nel predetto decreto con le quali l'appellante ha rinunciato al primo motivo dell'appello vista la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 36197/2023, con la quale è stato affermato che “la prescrizione non può operare in costanza di rapporto precario soltanto nelle ipotesi di rapporti di lavoro privato.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la rinuncia al primo motivo di appello da parte della si passerà ad esaminare il Pt_1 secondo motivo proposto
Con tale motivo rubricato “infondatezza della gravata sentenza per errata interpretazione ed applicazione della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE e dell'allegato Accordo
Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 5, dell'art. 36 del d.lgs.
165/2001”, l'odierna appellante si duole de mancato riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni per abusiva reiterazione di contratti a termine.
In particolare, la sig.ra ha affermato che, una volta accertato il carattere subordinato del Pt_1 rapporto di lavoro, nonché l'assenza dei presupposti previsti dalla legge per la reiterazione dei contratti a termine, nulla osterebbe a che venisse attribuito alla stessa il risarcimento del danno. Ed infatti, l'appellante non sarebbe stata stabilizzata con un piano straordinario di assunzione, ma l'Amministrazione avrebbe provveduto ogni anno, dal 1 luglio 2001 al 31 agosto 2018, attraverso un meccanismo contrattuale che, teoricamente, avrebbe dovuto favorire il transito dei
“collaboratori” dal bacino dei lavoratori socialmente utili alla stabilizzazione e che invece, di fatto, si è tradotto, nell'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a termine reiterati, con conseguente stato di precariato continuo.
Il d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 avrebbe consentito l'avvio delle procedure di reclutamento mediante concorso pubblico e la legge di bilancio per l'anno 2018 (l. n. 205/2017) avrebbe disposto, con l'art. 1 c. 619, l'avvio di una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della legge era titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999,
n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.
L'art. 1 del bando avrebbe precisato che < citata Legge e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori saranno assunti, a decorrere dal primo settembre 2018, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati. I vincitori saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018.>> .
Nel caso in esame, dunque, la ricorrente sarebbe stata assunta, dopo oltre 15 anni di precariato, con un rapporto a tempo indeterminato a part-time al 50%, andando a percepire, paradossalmente, uno stipendio inferiore rispetto a quello che percepiva con rapporto di lavoro precario.
L'appellante deduceva, inoltre, che la motivazione addotta dal Tribunale secondo cui l'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 1, comma 619, L. 25/12/2017, n. 205, con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2018, costituirebbe una misura satisfattiva tale da escludere il diritto della ricorrente al risarcimento del danno, non è condivisibile, non potendo la previsione con la quale era stato disposto l'avvio di una procedura selettiva costituire una norma equivalente ad una misura energicamente dissuasiva all'abusivo utilizzo di rapporti a termine che legittimasse la totale esclusione del diritto al risarcimento del danno ex art. 36 , D. Lgs. 165/2001.
Chiedeva, infine, che - avuto riguardo alla durata del rapporto e alle considerevoli dimensioni aziendali - l'indennità in questione avrebbe dovuto determinarsi nella misura massima di 12 mensilità, rispondente agli esiti pregiudizievoli della “precarizzazione” del rapporto oggetto di causa protrattosi per oltre quindici anni. Il motivo è fondato, potendosi richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza di questa Corte d'Appello in una fattispecie del tutto analoga a quella di specie, n.
181/2023, pubblicata il 02.05.2023.
« Va premesso che l'assunzione con contratti a termine in alcuni casi protratti dall'inizio dell'anno solare fino alla sua conclusione, e tal altra dall'inizio dell'anno scolastico, primo settembre al 31 agosto, reiterata di anno in anno, per lungo tempo nella medesimo istituto scolastico, è indicativa della funzionalizzazione dell'assunzione dell'appellante per la copertura di posti vacanti.
Si profila pertanto la chiara violazione dei limiti del corretto utilizzo del contratto a termine essendo stato superato anche il limite temporale dei 36 mesi.
Va, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, escluso che l'assunzione avvenuta nel
2018 abbia eliso il danno scaturente da tale abuso.
L'assunzione dell'appellante è avvenuta in forza di concorso avviato in esecuzione del disposto della legge n. 205/2017, art. 1 c. 619.
La previsione è relativa all'avvio di una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della legge era titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge
3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.
Nello specifico il comma 619 sopra citato prevede:
<< Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il
[...]
indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura Controparte_1 selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico
2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalita' e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili.
620. Per lo svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 619 è autorizzata la spesa di
10.000 euro nel 2018. >>.
Come si vede, la procedura selettiva in questione non si propone di superare una condizione di precariato ma è esplicitamente funzionale ad <<assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico>>.
Il tenore della previsione, che denuncia univocamente le ragioni che determinano il legislatore a tali assunzioni, risulta determinante per la decisione del punto devoluto con l'appello, alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte.
La giurisprudenza di legittimità esprimendosi in relazione alla capacità dell'immissione in ruolo di costituire una misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito costituito dall'illegittima reiterazione di contratti a termine, ha operato dei precisi distinguo accordando tali caratteri sia alle assunzioni in base alla legge della buona scuola del
2015 che alle precedenti immissioni avvenute per scorrimento di graduatorie, ma escludendole in altri casi.
In generale si è richiesto (Sez. L, Ordinanza n. 7720 del 2023) che soccorrano requisiti soggettivi ed oggettivi e che perciò l'immissione avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con l'abuso, non essendo sufficiente che
l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già 'ex ante' una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive.
Si è anche affermato che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C429/18
- non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice 'chance' di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria;
nella specie non sussiste alcun elemento per ritenere che vi sia stato il suddetto rapporto di derivazione causale >>
Si è pure detto (Ordinanza n. 4970 del 2023)) che non è sufficiente l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma che occorrendo che sia stata da essa determinata, <<costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, < i> che offrano già “ex ante” una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive.>>.
Si è ribadito (v. Cass. n. 15240/2021) che, quando l'immissione in ruolo avvenga all'esito di una procedura di tipo concorsuale, la assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente e pertanto non possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006 (v. anche Cass. 40366/2021).>>
Infatti (Cass. 4382/2023) << il rapporto di causa effetto fra abuso ed assunzione, già valorizzato da Cass. n. 15353/2020, richiede che l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata
«determinata» e non semplicemente «agevolata», si è ulteriormente precisato che il rapporto diretto ed immediato fra reiterazione del contratto a termine ed assunzione a tempo indeterminato è ravvisabile solo qualora quest'ultima avvenga « per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr.
107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, articolo 1, comma 519 »; la partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni;
maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni;
contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» ( Cass. S.U. n. 16041/2010); solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006);>>
Come si vede, l'assunzione in base al concorso bandito per effetto della legge 205 /2017 art.1, comma 619, non costituisce misura adeguata e satisfattiva, nei termini richiesti dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia mancando la stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente, in quanto essa non trova la sua ragione nell'abuso commesso dall'amministrazione e non è stata predisposta come conseguenza dello stesso.
L'assunzione, infatti, risulta dovuta unicamente alla necessità di soddisfare intessi dell'amministrazione (<<al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico>>) e non è preordinata al fine di far cessare una condizione di precariato accentuata dalla condotta dell'amministrazione.
Ciò si coglie in rapporto, ad esempio, alla diversa previsione contenuta nell'articolo 20 comma 1 del dlgs n.75/2017 contenente una misura di stabilizzazione in cui le assunzioni ( operate al di fuori del pubblico concorso) sono esplicitamente dichiarate funzionali a superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, esaminata dalla Corte Costituzionale con la sentenza
n.250/2021 e collocata nell'alveo delle leggi intese a introdurre procedure di stabilizzazione costituenti <<uno strumento di reclutamento derogatorio rispetto a quello ordinario del pubblico concorso, in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta soggetti, che risultino possesso determinati requisiti e abbiano maturato determinato periodo esperienza lavorativa ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi.>>
Pertanto, una volta affermato che si è realizzata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, fonte di danno risarcibile in applicazione dei criteri di cui all'art. 32, co. 5, L.
183/2010 ora art. 28, co. 2, d. Igs. 81/2015, salva la prova da parte del lavoratore di maggiori pregiudizi e ciò sul presupposto che la precarizzazione sia in sé fatto pregiudizievole, lesivo della dignità del lavoratore (Cass. 10999/2020), deve seguire di diritto il ristoro, per ragioni di effettività della tutela imposte dal risalire della fattispecie ad una violazione di principi eurounitari (Cass.,
S.U., 5072/2016). »
Orbene, nel caso di specie, la sig.ra ha allegato, in maniera specifica e puntuale, Pt_1
l'illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, asserendo di aver lavorato con le identiche modalità in maniera continuativa ed ininterrotta dal 01.07.2001 e fino al 31.08.2018, per oltre 17 anni.
È stato, dunque, pacificamente accertato che i già menzionati contratti a termine siano stati reiterati, di anno in anno, per una durata complessiva di oltre trentasei mesi, integrando, in tal modo la fattispecie di abuso, inteso quale fonte di danno presunto risarcibile.
Ne consegue che, una volta accertato il carattere subordinato del rapporto, nonché l'assenza dei presupposti previsti dalla legge per la reiterazione dei contratti a termine, l'appellante ha diritto al risarcimento dei danni che - considerata la durata dei contratti (che coprono 16 anni di servizio con
18 contratti successivi) in applicazione dell'art.32 comma 5 della legge n.183/2010 e le circostanze specifiche dell'abuso - si reputa equa l'attribuzione della misura di mezza mensilità per ogni anno eccedente i primi 36 mesi ed un giorno che sono perfezionati (a partire dal primo luglio 2001) il 2 luglio 2004 ( durata minima eccedente per la quale si accorda il minimo di 2,5 mensilità) ed in totale la misura di 9 mensilità (2,5 + 6,5) di retribuzione a titolo di risarcimento del danno eurounitario.
La circostanza che la controversia relativa alle differenze retributive sia stato oggetto di pronunce contrastanti che hanno trovato definitivo approdo solo con la citata sentenza delle Sezioni
Unite costituisce ragione sufficiente per compensare di un terzo le spese di entrambi i gradi, che per il resto seguono la soccombenza che è propria del . CP_1
Le spese sono liquidate, nell'intero, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, rientrante nel III scaglione (in ragione del valore indeterminabile medio), con applicazione dei valori medi, incrementati del 30% in corrispondenza alla complessità delle questioni trattate, per fase introduttiva , di studio e decisionale.
Della frazione di spese al cui pagamento è condannato il va disposta distrazione in CP_1 favore dei difensori dell'appellata che ne hanno fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato dalla sig.ra contro il Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, n. 1365/2022, pubblicata in data 5 luglio 2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata che nel resto conferma:
1) condanna il al risarcimento del danno per abuso dei contratti a termine che liquida in CP_1 via equitativa in 9 mensilità di retribuzione (AT B1 nella misura dovuta ex CCNL al momento della cessazione dell'ultimo contratto a termine), oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione;
2) Dichiara compensate per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, nell'intero, per il primo grado in euro 9.109,05 , oltre Iva, cpa e spese generali, e, per il secondo grado, in euro 9.029,8 , oltre IVA, CPA e spese generali, ponendo i residui due terzi a carico dell'appellato e distraendoli in favore degli Avvocati AR Lo Giudice e IG NO.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di Consiglio del 10 ottobre 2025
Il Consigliere rel .est.
Dott.ssa Maria Carla Arena Il Presidente
Dott.ssa Marialuisa Crucitti