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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8815 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42546/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...] residente VIALE MONZA n. 160 20100 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. BALDINI ALBERTO parte attrice
nei confronti di
CP_1
Nato a SRI LANKA il 21/03/1995 codice fiscale C.F._2
Parte convenuta contumace
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c e vistati senza osservazioni
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni di parte attrice pagina 1 di 9 nel merito e in via principale:
1) dichiarare la separazione dei coniugi;
2) per l'effetto affidare in via condivisa la figlia minore ad entrambi i genitori e prevedere il Per_1 collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3) disporre che il padre possa stare con con le seguenti modalità: a) Un giorno infrasettimanale, Per_1 senza pernottamento, indicativamente il mercoledì dalle ore 17.00 (orario di uscita scolastica) alle ore
20.30 quando la riaccompagnerà a casa della madre dopo cena. In ogni caso, potrà trascorrere altri momenti con la figlia, ma senza pernotto, previo accordo con la madre e previa richiesta avanzata con congruo anticipo;
b) Durante le vacanze di Natale, i giorni 23.12, 30.12, 05.01 di ogni anno previo accordo sull'orario; c) Indipendentemente dal periodo di spettanza, compatibilmente con gli impegni assunti, i genitori trascorreranno il compleanno di con la figlia (27.04); d) Durante le vacanze di Per_1
Pasqua e i c.d. “ponti” festivi, i genitori si accorderanno di volta in volta sulle modalità di frequentazione;
e) Durante le vacanze estive, previo accordo con la madre e sempre con esclusione del pernottamento, i genitori concorderanno modi e tempi di frequentazioni di volta in volta;
4) disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore con la somma mensile di €
300,00 (trecento/00), da versarsi in via anticipata entro il 10 di ogni mese per dodici mensilità e soggetta alla rivalutazione ISTAT per legge;
5) Disporre, altresì, che il padre contribuisca nella misura del 50% delle spese extra assegno come da protocollo in uso e quindi:
i. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
ii. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
iii. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola pagina 2 di 9 ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
iv. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
v. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); vi. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
6) Con vittoria di spese, onorari e competenze.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di disporre l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore nata a [...] il [...] dalla relazione Per_1 con e riconosciuta da entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso di sé e CP_1 quantificazione in euro 300,00 al mese del contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 23 ottobre 2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, dato atto che il convenuto non è comparso personalmente né si è costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Il Giudice delegato ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e della memoria depositata in data 1° ottobre. L'ultima volta ho sentito mio marito è stato il 9 settembre 2025 in quanto è venuto a portare dei cioccolatini alla figlia e l'ha vista per 5 minuti. Io non ho contatti con lui. Mi ha bloccato sul cellulare. Recentemente gli ho mandato un messaggio per le spese di ma lui come al solito non mi ha risposto. Lui decide quando venire a Per_1 vedere la figlia ma viene molto sporadicamente. Non mi ha mai dato nulla per il mantenimento di pagina 3 di 9 nostra figlia. A luglio 2023 è andato via di casa e da quel momento la frequentazione della figlia è progressivamente diminuita. Guadagno €1200 - 1300 e vivo in una casa di proprietà dei miei genitori.
Non ho oneri abitativi per mutuo o canone. Non so che lavoro faccia mio marito né dove abiti. Faceva il cuoco quando vivevamo insieme e non so quanto guadagnasse”.
Il difensore della ricorrente ha rinunciato alle istanze istruttorie avanzate e ha insistito nelle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio, precisando le conclusioni in conformità e chiedendo l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha discusso oralmente riportandosi al ricorso e alla memoria ex art. 473bis.17 c.p.c..
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservando ogni provvedimento in via immediata e urgente.
Il Giudice delegato ha così provveduto ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.: “Letto il ricorso introduttivo del giudizio e la memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 c.p.c. depositata dal difensore di parte ricorrente;
rilevato che all'udienza del 15 maggio 2025 il Giudice delegato, rilevando la mancata costituzione e la mancata comparizione del convenuto, ha disposto di procedersi a una nuova notificazione alla parte convenuta del ricorso introduttivo del giudizio, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza e al verbale relativo all'udienza del 15 maggio 2025, rinviando all'udienza del 23 ottobre 2025;
considerato che
anche il secondo tentativo di notificazione, avvenuto a mezzo ufficiale giudiziario, presso l'indirizzo di residenza del convenuto risultante dal certificato di residenza anagrafica non è andato a buon fine in quanto il convenuto risulta irreperibile presso il luogo indicato, per cui il difensore ha proceduto a una notifica ex art. 143 c.p.c. che si è ritualmente perfezionata;
rilevato che anche all'udienza del 23 ottobre 2025 la parte convenuta non si è costituita ne è comparsa, per cui il
Giudice delegato ne ha dichiarato la contumacia;
rilevato che, secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente alla figlia minore, non ha mai partecipato in modo fattivo alle sue scelte di vita, non ha instaurato con la figlia un rapporto stabile e continuativo né ha provveduto al suo mantenimento (“confermo integralmente il contenuto del ricorso e della memoria depositata in data 1 ottobre. L'ultima volta ho sentito mio marito è stato il 9 settembre 2025 in quanto è venuto a portare dei cioccolatini alla figlia e l'ha vista per 5 minuti. Io non ho contatti con lui. Mi ha bloccato sul cellulare. Recentemente gli ho mandato un messaggio per le spese di ma lui come al solito non mi ha risposto. Lui decide quando venire a Per_1 vedere la figlia ma viene molto sporadicamente. Non mi ha mai dato nulla per il mantenimento di nostra figlia. A luglio 2023 è andato via di casa e da quel momento la frequentazione della figlia è pagina 4 di 9 progressivamente diminuita. Guadagno €1200 - 1300 e vivo in una casa di proprietà dei miei genitori.
Non ho oneri abitativi per mutuo o canone); ritenuto, dunque, che sulla base delle dichiarazioni di parte ricorrente il convenuto abbia manifestato un completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente;
ritenuto che
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08); ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità; ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater,
3° comma c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte convenuta contumace;
considerato che
il Giudice non dispone di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali del convenuto, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso, abbia integra capacità lavorativa, non essendo altresì emersi elementi da cui desumere una sua mancanza o limitazione della capacità lavorativa;
considerate le condizioni reddituale della ricorrente che provvede in via esclusiva alla cura materiale ed affettiva della figlia, con assenza di oneri di mantenimento diretto a carico del padre;
evidenziato che secondo quanto dichiarato dalla stessa, il convenuto, di giovane età e integra capacità lavorativa, lavorava al tempo in cui la convivenza era in corso come cuoco benché adesso la stessa ignori sia dove il convenuto viva sia il tipo di occupazione che svolge e la relativa retribuzione
(“Non so che lavoro faccia mio marito né dove abiti. Faceva il cuoco quando vivevamo insieme e non pagina 5 di 9 so quanto guadagnasse”); ritenuto, in ragione di quanto sopra nonché delle esigenze di vita e formazione della figlia minore, di quantificare il contributo al mantenimento indiretto della minore medesima a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili, somma omnicomprensiva stante
l'assenza di comunicazione tra i genitori, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità novembre 2024), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Affida la figlia minore nata a MILANO il [...] in [...] esclusiva alla Persona_2 madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, viale Monza n. 160, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che la frequentazione padre-figlia avvenga previo accordo con la madre nel rispetto della volontà della minore;
3) Pone a carico della parte convenuta l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024, la somma omnicomprensiva di € 400,00 al mese
a titolo di contributo per il mantenimento della prole;
assegno unico integralmente a favore della madre”.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Sulla giurisdizione e la legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE
1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale dei minori in Italia e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE 4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento della stessa, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale.
E' applicabile la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja 19/10/96 ratificata dalla l. n. 101/15 art. 17, essendo in Italia la residenza abituale del minore.
pagina 6 di 9 La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del protocollo dell'Aja del
23/11/07 art. 3, richiamato dal reg CE 4/09 art. 15 ed approvato dall'Unione europea il 20/11/09, atteso che l'Italia è lo stato di residenza abituale del creditore.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione della figlia minore.
Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte, tra cui quella rappresentata in udienza dalla ricorrente per cui la frequentazione paterna è caratterizzata, per volontà della stessa parte convenuta, da discontinuità (“lui decide quando venire a vedere la figlia ma viene molto sporadicamente”), la domanda di affidamento esclusivo alla madre va accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Quanto alla frequentazione paterna, reputa il Tribunale di integralmente confermare il provvedimento assunto dal Giudice delegato rispondente all'interesse della figlia minore e tutelante per la medesima. pagina 7 di 9 Sul contributo al mantenimento della prole
Va, parimenti, confermato, in assenza di elementi di novità, il contributo paterno al mantenimento della minore così come determinato dal Giudice delegato, in considerazione delle condizioni complessive della ricorrente e delle esigenze di crescita e formazione della minore medesima delle quali si occupa in via esclusiva la madre, in assenza di qualsivoglia forma di contribuzione diretta a carico del padre.
La somma quantificata in Euro 400,00 al mese è da ritenersi omnicomprensiva stante l'assenza di comunicazione tra la madre ed il padre;
il tutto con decorrenza dalla data della domanda e, quindi, dalla mensilità relativa al mese di novembre 2024, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'assegno unico deve essere integralmente percepito dalla madre, affidataria esclusiva della figlia minore.
Sulle spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Affida la figlia minore nata il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Persona_2 rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano via Monza n. 160 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che la frequentazione padre-figlia avvenga previo accordo con la madre nel rispetto della volontà della minore;
3) Pone carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024, la somma omnicomprensiva di € 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole;
pagina 8 di 9 5) spese di lite irripetibili.
SENTENZA immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 12 novembre 2025.
Il Giudice relatore estensore dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Ilaria Marrone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...] residente VIALE MONZA n. 160 20100 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. BALDINI ALBERTO parte attrice
nei confronti di
CP_1
Nato a SRI LANKA il 21/03/1995 codice fiscale C.F._2
Parte convenuta contumace
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c e vistati senza osservazioni
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni di parte attrice pagina 1 di 9 nel merito e in via principale:
1) dichiarare la separazione dei coniugi;
2) per l'effetto affidare in via condivisa la figlia minore ad entrambi i genitori e prevedere il Per_1 collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3) disporre che il padre possa stare con con le seguenti modalità: a) Un giorno infrasettimanale, Per_1 senza pernottamento, indicativamente il mercoledì dalle ore 17.00 (orario di uscita scolastica) alle ore
20.30 quando la riaccompagnerà a casa della madre dopo cena. In ogni caso, potrà trascorrere altri momenti con la figlia, ma senza pernotto, previo accordo con la madre e previa richiesta avanzata con congruo anticipo;
b) Durante le vacanze di Natale, i giorni 23.12, 30.12, 05.01 di ogni anno previo accordo sull'orario; c) Indipendentemente dal periodo di spettanza, compatibilmente con gli impegni assunti, i genitori trascorreranno il compleanno di con la figlia (27.04); d) Durante le vacanze di Per_1
Pasqua e i c.d. “ponti” festivi, i genitori si accorderanno di volta in volta sulle modalità di frequentazione;
e) Durante le vacanze estive, previo accordo con la madre e sempre con esclusione del pernottamento, i genitori concorderanno modi e tempi di frequentazioni di volta in volta;
4) disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore con la somma mensile di €
300,00 (trecento/00), da versarsi in via anticipata entro il 10 di ogni mese per dodici mensilità e soggetta alla rivalutazione ISTAT per legge;
5) Disporre, altresì, che il padre contribuisca nella misura del 50% delle spese extra assegno come da protocollo in uso e quindi:
i. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
ii. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
iii. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola pagina 2 di 9 ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
iv. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
v. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); vi. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
6) Con vittoria di spese, onorari e competenze.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di disporre l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore nata a [...] il [...] dalla relazione Per_1 con e riconosciuta da entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso di sé e CP_1 quantificazione in euro 300,00 al mese del contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 23 ottobre 2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, dato atto che il convenuto non è comparso personalmente né si è costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Il Giudice delegato ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e della memoria depositata in data 1° ottobre. L'ultima volta ho sentito mio marito è stato il 9 settembre 2025 in quanto è venuto a portare dei cioccolatini alla figlia e l'ha vista per 5 minuti. Io non ho contatti con lui. Mi ha bloccato sul cellulare. Recentemente gli ho mandato un messaggio per le spese di ma lui come al solito non mi ha risposto. Lui decide quando venire a Per_1 vedere la figlia ma viene molto sporadicamente. Non mi ha mai dato nulla per il mantenimento di pagina 3 di 9 nostra figlia. A luglio 2023 è andato via di casa e da quel momento la frequentazione della figlia è progressivamente diminuita. Guadagno €1200 - 1300 e vivo in una casa di proprietà dei miei genitori.
Non ho oneri abitativi per mutuo o canone. Non so che lavoro faccia mio marito né dove abiti. Faceva il cuoco quando vivevamo insieme e non so quanto guadagnasse”.
Il difensore della ricorrente ha rinunciato alle istanze istruttorie avanzate e ha insistito nelle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio, precisando le conclusioni in conformità e chiedendo l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha discusso oralmente riportandosi al ricorso e alla memoria ex art. 473bis.17 c.p.c..
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservando ogni provvedimento in via immediata e urgente.
Il Giudice delegato ha così provveduto ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.: “Letto il ricorso introduttivo del giudizio e la memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 c.p.c. depositata dal difensore di parte ricorrente;
rilevato che all'udienza del 15 maggio 2025 il Giudice delegato, rilevando la mancata costituzione e la mancata comparizione del convenuto, ha disposto di procedersi a una nuova notificazione alla parte convenuta del ricorso introduttivo del giudizio, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza e al verbale relativo all'udienza del 15 maggio 2025, rinviando all'udienza del 23 ottobre 2025;
considerato che
anche il secondo tentativo di notificazione, avvenuto a mezzo ufficiale giudiziario, presso l'indirizzo di residenza del convenuto risultante dal certificato di residenza anagrafica non è andato a buon fine in quanto il convenuto risulta irreperibile presso il luogo indicato, per cui il difensore ha proceduto a una notifica ex art. 143 c.p.c. che si è ritualmente perfezionata;
rilevato che anche all'udienza del 23 ottobre 2025 la parte convenuta non si è costituita ne è comparsa, per cui il
Giudice delegato ne ha dichiarato la contumacia;
rilevato che, secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente alla figlia minore, non ha mai partecipato in modo fattivo alle sue scelte di vita, non ha instaurato con la figlia un rapporto stabile e continuativo né ha provveduto al suo mantenimento (“confermo integralmente il contenuto del ricorso e della memoria depositata in data 1 ottobre. L'ultima volta ho sentito mio marito è stato il 9 settembre 2025 in quanto è venuto a portare dei cioccolatini alla figlia e l'ha vista per 5 minuti. Io non ho contatti con lui. Mi ha bloccato sul cellulare. Recentemente gli ho mandato un messaggio per le spese di ma lui come al solito non mi ha risposto. Lui decide quando venire a Per_1 vedere la figlia ma viene molto sporadicamente. Non mi ha mai dato nulla per il mantenimento di nostra figlia. A luglio 2023 è andato via di casa e da quel momento la frequentazione della figlia è pagina 4 di 9 progressivamente diminuita. Guadagno €1200 - 1300 e vivo in una casa di proprietà dei miei genitori.
Non ho oneri abitativi per mutuo o canone); ritenuto, dunque, che sulla base delle dichiarazioni di parte ricorrente il convenuto abbia manifestato un completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente;
ritenuto che
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08); ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità; ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater,
3° comma c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte convenuta contumace;
considerato che
il Giudice non dispone di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali del convenuto, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso, abbia integra capacità lavorativa, non essendo altresì emersi elementi da cui desumere una sua mancanza o limitazione della capacità lavorativa;
considerate le condizioni reddituale della ricorrente che provvede in via esclusiva alla cura materiale ed affettiva della figlia, con assenza di oneri di mantenimento diretto a carico del padre;
evidenziato che secondo quanto dichiarato dalla stessa, il convenuto, di giovane età e integra capacità lavorativa, lavorava al tempo in cui la convivenza era in corso come cuoco benché adesso la stessa ignori sia dove il convenuto viva sia il tipo di occupazione che svolge e la relativa retribuzione
(“Non so che lavoro faccia mio marito né dove abiti. Faceva il cuoco quando vivevamo insieme e non pagina 5 di 9 so quanto guadagnasse”); ritenuto, in ragione di quanto sopra nonché delle esigenze di vita e formazione della figlia minore, di quantificare il contributo al mantenimento indiretto della minore medesima a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili, somma omnicomprensiva stante
l'assenza di comunicazione tra i genitori, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità novembre 2024), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Affida la figlia minore nata a MILANO il [...] in [...] esclusiva alla Persona_2 madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, viale Monza n. 160, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che la frequentazione padre-figlia avvenga previo accordo con la madre nel rispetto della volontà della minore;
3) Pone a carico della parte convenuta l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024, la somma omnicomprensiva di € 400,00 al mese
a titolo di contributo per il mantenimento della prole;
assegno unico integralmente a favore della madre”.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Sulla giurisdizione e la legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE
1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale dei minori in Italia e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE 4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento della stessa, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale.
E' applicabile la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja 19/10/96 ratificata dalla l. n. 101/15 art. 17, essendo in Italia la residenza abituale del minore.
pagina 6 di 9 La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del protocollo dell'Aja del
23/11/07 art. 3, richiamato dal reg CE 4/09 art. 15 ed approvato dall'Unione europea il 20/11/09, atteso che l'Italia è lo stato di residenza abituale del creditore.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione della figlia minore.
Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte, tra cui quella rappresentata in udienza dalla ricorrente per cui la frequentazione paterna è caratterizzata, per volontà della stessa parte convenuta, da discontinuità (“lui decide quando venire a vedere la figlia ma viene molto sporadicamente”), la domanda di affidamento esclusivo alla madre va accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Quanto alla frequentazione paterna, reputa il Tribunale di integralmente confermare il provvedimento assunto dal Giudice delegato rispondente all'interesse della figlia minore e tutelante per la medesima. pagina 7 di 9 Sul contributo al mantenimento della prole
Va, parimenti, confermato, in assenza di elementi di novità, il contributo paterno al mantenimento della minore così come determinato dal Giudice delegato, in considerazione delle condizioni complessive della ricorrente e delle esigenze di crescita e formazione della minore medesima delle quali si occupa in via esclusiva la madre, in assenza di qualsivoglia forma di contribuzione diretta a carico del padre.
La somma quantificata in Euro 400,00 al mese è da ritenersi omnicomprensiva stante l'assenza di comunicazione tra la madre ed il padre;
il tutto con decorrenza dalla data della domanda e, quindi, dalla mensilità relativa al mese di novembre 2024, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'assegno unico deve essere integralmente percepito dalla madre, affidataria esclusiva della figlia minore.
Sulle spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Affida la figlia minore nata il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Persona_2 rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano via Monza n. 160 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che la frequentazione padre-figlia avvenga previo accordo con la madre nel rispetto della volontà della minore;
3) Pone carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024, la somma omnicomprensiva di € 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole;
pagina 8 di 9 5) spese di lite irripetibili.
SENTENZA immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 12 novembre 2025.
Il Giudice relatore estensore dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Ilaria Marrone
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