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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3131 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa MA IA Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.1836/2022 vertente
TRA
) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.
Fabio Pansini C.F. e dall' Avv. Nunzia Filacchione C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CodiceFiscale_3
80128 Napoli, Via Raffaele Stasi n° 24. Ai fini della seguente procedura si dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata E Email_1 Email_2
appellante
CONTRO con sede in Milano Piazza Tre Torri n.1, Controparte_1
P.iva , in persona del suo procuratore dott. P.IVA_1 Controparte_2 assistita, difesa e rappresentata dall'avv. Francesco Schiano,
( ) con studio in Napoli alla Piazza della Repubblica n. 2, che C.F._4
la difende e rappresenta giusta procura alle liti rilasciata in calce comparsa di costituzione e risposta;
fax 081/7617552 e/o presso il seguente indirizzo di posta elettronica Pec:
Email_3
Appellato
Appellato contumace CP_3
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8742/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 25/10/2021.
CONCLUSIONI:
- per l'appellante : “riformare la sentenza che ha omesso la Parte_1
valutazione congiunta delle prove orali e della CTU;
ha dato eccessiva rilevanza al referto iniziale di Pronto Soccorso (poi spiegato come errore); non ha tenuto conto della CTU che conferma la verosimiglianza della versione attorea.
Per l'appellata si riporta a tutto quanto prodotto dedotto Controparte_1 ed eccepito in comparsa di risposta nonché nei propri scritti difensivi, verbali di causa, documenti prodotti, da intendersi qui per ripetuti e trascritti integralmente e delle quali chiede il pieno accoglimento con vittoria e competenze. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, richiesto e concluso chiedendone l'integrale rigetto.
Chiede che venga integralmente rigettato nel merito l'appello che confermata la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8742/2021”.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto notificato in data 02 febbraio 2018 il sig. assumeva: Parte_1
- di essere titolare dell'autocarrozzeria denominata “ ” sita in Parte_1
Napoli alla Via Antonio Solario n° 8;
- il giorno 30 luglio 2015 verso le ore 18.00 circa, si trovava all'esterno della propria autocarrozzeria, allorquando l'autovettura Fiat Punto tg. BP587ZV, assicurata con la compagnia di proprietà e condotta dal sig. nel CP_1 CP_3
compiere un'incauta manovra, lo investiva facendolo rovinare al suolo;
- per effetto immediato dell'urto, l'attore cadeva con l'arto inferiore destro sull'asfalto, riportando lesioni personali per le quali veniva trasportato al Presidio
Ospedaliero Napoli dove i sanitari refertavano “frattura del Controparte_4 piatto tibiale esterno ginocchio destro” e ricoverato d'urgenza;
- giunto al presidio ospedaliero, in una comprensibile condizione psico-emotiva, nell'assoluta buona fede, dichiarava ai sanitari di essersi infortunato all'esterno del
2 proprio luogo di lavoro, specificando, una volta stabilizzate le sue condizioni, come riportato nella cartella clinica, le esatte modalità di accadimento del sinistro;
- in data 07 agosto 2015, presso la medesima struttura, veniva sottoposto ad intervento chirurgico con “riduzione dei frammenti, sollevamento del piano articolare con impianto di sostituto d'osso in granuli ed osteosintesi con placca dedicata e viti in titanio”;
- in data 11 agosto 2015 veniva dimesso con terapia medica, prescrizione di campi elettromagnetici, riposo e divieto di carico per 30 gg;
- in data 26 agosto 2015 venivano rimossi i punti di sutura e lo stesso medicato presso l'ambulatorio ortopedico del presidio ospedaliero. Veniva dunque consigliato Kinete o rieducazione motoria passiva con divieto di carico e controllo dopo ulteriori 20 gg.;
- in data 01 settembre 2015 l'istante cominciava presso il centro in Napoli Pt_2
ciclo di fisiochinesi terapia;
[…]
- la relazione medico-legale del dott. , ha accertato in capo Persona_1 all'odierno istante, come conseguenza delle lesioni patite nel sinistro, la sussistenza di postumi invalidanti valutati nella misura del 12,5% di danno biologico e ha altresì certificato 45 giorni di invalidità temporanea totale cui hanno fatto seguito 30 giorni di invalidità temporanea parziale all'80%, ulteriori 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 60% ed infine 60 giorni di I.T.P. al 30%;
- il danneggiato in conseguenza del sinistro, ha subito notevoli sofferenze di carattere morale e psicologico dovute alla gravità delle lesioni patite, al significativo spavento subito durante il sinistro;
ulteriori patemi e sofferenze debbono imputarsi alla degenza ospedaliera, all'intervento chirurgico, alla attività riabilitativa cui l'attore si è dovuto sottoporre.
Pertanto agiva in giudizio per veder accertare e dichiarare che la Parte_1
responsabilità nella causazione del sinistro in parola fosse imputata esclusivamente al sig. nella qualità di proprietario e conducente CP_3 del veicolo Fiat Punto tg. BP587ZV, sicché lo citava in giudizio unitamente alla società nella sua qualità di compagnia assicuratrice Controparte_5
3 dell'autoveicolo.
Si costituiva, in data 13.04.2018, l' in persona del suo legale Controparte_5
rapp.te p.t., eccependo in via preliminare l'incompetenza per materia del Giudice adito (per essere competente il Giudice del Lavoro essendo stato qualificato inizialmente l'accaduto come infortunio sul lavoro) nonché la nullità dell'atto di citazione, chiedendo la sua estromissione dal giudizio. Con richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in quanto l'istante avrebbe posto in essere un tentativo di truffa ai danni dell'istituto assicuratore, stante le prime dichiarazioni rilasciate appena giunto in ospedale, con cui l'attore avrebbe riferito di un infortunio sul lavoro, senza responsabilità di terzi. restava contumace. CP_3
Assegnati i termini di cui all'art 183 comma 6 cpc, escussi i testi ammessi ed espletata la CTU, acquisito il rapporto della Polizia di Stato redatto in conseguenza del sinistro avvenuto il 30 luglio 2025, all'esito dell'udienza per la precisione delle conclusioni del 25/06/2021, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 8742/2021, il Tribunale di Napoli, così statuiva:
“- Rigetta le domande risarcitorie proposte da . - Condanna Parte_1 Parte_1
al pagamento delle spese di C.T.U. liquidate in decreto e delle spese processuali
[...] in favore della che si liquidano in complessivi € 2.800,00 oltre iva e cpa Controparte_5 come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso”.
In ragione delle seguenti motivazioni:
“in ordine alla dinamica del sinistro che avrebbe causato le lesioni subite dal
(…), ritiene questo giudice che l'attore non abbia fornito la prova Pt_1
rassicurante delle modalità della stessa atteso che non appare convincente la presenza sui luoghi, al momento del sinistro, dell'unico teste escusso sulla dinamica, ; (…) se è vero che il C.T.U. medico nel suo elaborato Testimone_1
peritale ha confermato la probabile compatibilità tra le allegazione attoree e il tipo
4 di lesioni subite dal “Frattura scomposta con decalage e lesioni osteocartilaginee Pt_1
del piatto tibiale esterno ginocchio”, è altresì vero che la consulenza non può costituire alcuna prova della reale dinamica dell'incidente neppure in via indiziaria;
inoltre, al momento del ricovero al PS, il 30/7/2015 in atti, il ha Pt_1
dichiarato di aver subito un infortunio sul lavoro senza responsabilità di terzi e senza alcun riferimento al coinvolgimento di un'auto, ma soprattutto, nel corso del libero interrogatorio ha dichiarato: “ Il capo A dell'interrogatorio formale è vero ma io intendevo dire che mi ero fatto male sul luogo di lavoro, fuori alla mia autocarrozzeria in
Napoli via Solario 8 ma non a causa del lavoro poiché sono stato investito da un'auto in retromarcia giù dal marciapiede mentre parlavo a telefono. Sono stato urtato alla gamba destra. Ero da solo. Il mio impiegato straniero era all'interno dell'officina. Il dolore che sentivo era talmente forte che non ho neppure letto il referto di PS che ho firmato e mi viene esibito. Il conducente dell'auto mi ha aiutato. Mi sono alzato dopo l'investimento aiutato dal conducente dell'auto, mi sono poggiato ad un'auto e nel frattempo, mentre ero in piedi poggiato sull'auto, è sopraggiunta mia moglie che era nei pressi del luogo, in motorino;
non sapeva nulla ed è arrivata e mi ha trovato poggiato alla macchina, mi ha caricato sul motorino e mi ha portato all'ospedale Al momento dell'investimento CP_4 stavo parlando telefono con dei fornitori. (…) (..) non ricordo se l'ho Testimone_1 visto il giorno del sinistro. Ero caduto, avevo dolore molto forte e non ricordo molto. all'epoca aveva un'officina di elettrauto attaccata alla mia. Non vi erano clienti Tes_1
nell'officina al momento del mio sinistro”. Ora (…) appare del tutto inverosimile che il conoscente e vicino del in quanto titolare di un'officina di Tes_1 Pt_1 elettrauto adiacente, si sia limitato a guardare il malcapitato mentre “urlava fortissimo tanto era il dolore ed era caduto a terra”, senza soccorrerlo, né si ribadisce, il ricorda di averlo visto in quel frangente pur non avendo mai Pt_1
perso conoscenza (..)”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato a mezzo PEC in data 22/04/2022 impugnava Parte_1
la sentenza in parola chiedendone l'integrale riforma.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 1836/2022, fissata la prima udienza per il
5 28/10/2022, il 26/10/2022 si costituiva , eccependo in rito Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello formulato per violazione e falsa applicazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 c.p.c. e nel merito l'infondatezza dello stesso.
restava contumace. Dopo diversi rinvii per ragioni di ruolo la CP_3
causa da ultimo veniva riservata in decisione in data 20/09/2024, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 22/04/2022, a fronte della sentenza n. 8742/2021, pubblicata il 25/10/2021, il cui termine lungo di cui all'art 327 cpc per proporre l'appello de quo sarebbe spirato il 26/04/2022.
Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare, tale che le argomentazioni dell'appellante sono state contrapposte a quelle sviluppate dal Tribunale a fondamento della sua decisione.
Invero la Corte di legittimità ha ripetutamente rilevato (cfr., tra le tante, Cass n.
359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017) che "Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo
6 che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità.
Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc.
Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, precludendo l'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio 2016).
Passando al merito
CON UN UNICO MOTIVO DI APPELLO
L'appellante censura la sentenza in parola sotto il profilo dell'erronea interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie e della CTU.
Il motivo è fondato.
Invero, ad una più attenta e complessiva valutazione delle risultanze istruttorie è emerso che:
all'esito dell'interrogatorio formale sul capo A ha dichiarato: Parte_1
è vero ma io intendevo dire che mi ero fatto male sul luogo di lavoro, fuori alla mia autocarrozzeria in Napoli via Solario 8 MA NON A CAUSA DEL LAVORO poiché sono stato investito da un'auto in retromarcia giù dal marciapiede mentre parlavo a telefono.
Sono stato urtato alla gamba destra. Ero da solo. Il mio impiegato straniero era all'interno dell'officina. Il dolore che sentivo era talmente forte che non ho neppure letto il referto di
P.S. che ho firmato (e mi viene esibito). Il conducente dell'auto mi ha aiutato. Mi sono alzato dopo l'investimento aiutato dal conducente dell'auto, mi sono poggiato ad un'auto e nel frattempo mentre ero in piedi poggiato sull'auto, è sopraggiunta mia moglie che era nei pressi del luogo, in motorino;
non sapeva nulla ed è arrivata e mi ha trovato poggiato alla macchina ha caricato sul motorino e mi ha portato all'ospedale Al momento CP_4
7 dell'investimento stavo parlando telefono con dei fornitori. Mia moglie si chiama MA
IA mentre ma non ricordo se l'ho visto il giorno del sinistro”. Testimone_1
Il teste ha dichiarato: Testimone_1
“Sono amico di da vari anni. Nel 2015 lavoravo in via Solario e mi occupavo di Pt_1 manutenzione e assistenza auto. Lavoravo in una officina a pochi metri dall'officina del
Ero fuori all'officina verso le 18 a fine luglio 2015. Non stavo facendo nulla e ho Pt_1 visto che stava a telefono sulla strada subito sotto il marciapiede. Ho visto Pt_1 un'auto una Fiat Punto che stava facendo retromarcia ma non so se partisse da una posizione di quiete né cosa volesse fare.. con la parte posteriore ha urtato in pieno il
In quel momento il era solo e dopo minuti è arrivata la moglie con il Pt_1 Pt_1 motorino che l'ha soccorso. Il signore dell'auto si è fermato e l'ha soccorso e il Pt_1 urlava fortissimo, tanto era il dolore, ed era caduto a terra. Non so se ci fossero dei clienti al momento del sinistro presso l'officina del “. Pt_1
La teste ha dichiarato: “Sono la moglie di Non ho visto Testimone_2 Pt_1 il sinistro. Ero in motorino e sono arrivata sul luogo del sinistro e ho visto mio marito a terra e un signore che vicino ad una Fiat Punto voleva soccorrere mio marito e mi disse di averlo investito mentre faceva retromarcia. Ho accompagnato mio marito al con CP_4 il motorino. Abitiamo tre minuti di motorino dall'officina. Quel giorno stavo andando proprio da mio marito con il motorino. “
Dal referto di pronto soccorso n° 32757/15 del 30.07.15 risulta che: trattavasi di
Infortunio sul lavoro: Caduta su suolo.
Circa la dinamica dell'accaduto: la moglie riferisce che il Sig. è stato investito Pt_1
nelle immediate vicinanze del posto di lavoro."
Il CTU nominato con riguardo alla dinamica del sinistro ha scritto: quanto alle perplessità espresse dal dottor (si tratterebbe di un Persona_2
“trauma domestico e/o in ambiente chiuso o protetto come quello di un “autocarrozzeria”, in quanto mancano lesioni accessorie escoriative post abbattimento al suolo patognomoniche dell'investimento a pedone), il c.t.u. ribatte che, sebbene l'assenza di
“ulteriori segni escoriativi accessori post abbattimento al suolo patognomotiche dell'investimento a pedone…” non si trovano nel “trauma domestico e/o in ambiente
8 chiuso..”; di contro, mal si addice un nesso causale del genere con le lesioni devastanti ascritte all'istante. Egli ha riportato una frattura obliqua del terzo prossimale di tibia e pluriframmentaria scomposta di tutto l'emipiatto tibiale esterno e delle spine tibiali omolaterali con evidente decalage;
alla TC si descrivono lesioni del menisco esterno e del
LCA nella sua inserzione prossimale. Tali esiti possono essere procurati solo da un forte trauma contusivo distorsivo e non da una semplice caduta, senza alcun momento torcente del ginocchio.
Appare proporzionata, la dinamica riferita dall'attore al c.t.u. , che descrive come causa lesiva, di essere stato investito da un'auto in manovra di retromarcia mentre era fermo e in piedi. Tale versione appare convincente (per dinamica lesiva) perché è sufficiente l'impatto di un'auto contro una persona per farla cadere senza darle tempo di adottare alcuna sorta di posizione favorevole o movimenti di difesa per porsi in condizioni di ridurne i danni.
È spiegabile, inoltre, che con tale dinamica non si sia trovato alcun altro segno accessorio escoriativo di caduta, spinta e/o trascinamento a terra come si sarebbe potuto trovare in caso di impatto con auto in corsa, in quanto l'auto non era in corsa, ma in manovra di retromarcia ed è bastato semplicemente urtare il soggetto in modo deciso per procurargli i danni sopra descritti. Per queste motivazioni si ritengono compatibili le lesioni riportate dall'attore con la dinamica dell'incidente riferita dallo stesso attore al c.t.u.
L'ausiliario (dott. ) è pervenuto pertanto alle seguenti Persona_3
CONCLUSIONI: Sulla base di quanto sopra esposto, tenuto conto della visita medica, della documentazione sanitaria agli atti e di quant'altro di rilevanza medico legale, in risposta ai quesiti postimi dal Sig. Giudice dichiaro :
1) a seguito del sinistro patito in data 30.07.2015 riportò le Parte_1 seguenti lesioni: “Frattura scomposta con decalage e lesioni osteocartilaginee del piatto tibiale esterno ginocchio destro.”
2) A carico degli apparati interessati al sinistro non erano preesistenti altre condizioni patologiche dichiarate e certificate che abbiano potuto influenzare il decorso e l'evoluzione della lesione descritta.
3) La durata del periodo di inabilità è così valutata :
• INABILITA' TEMPORANEA TOTALE ( I.T.T.) 20 (VENTI) GIORNI
• INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE ( I.T.P.) 20 ( VENTI ) GIORNI calcolati in
9 media al 75%
• INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE (I.T.P.) 30 (TRENTA) GIORNI .Calcolati in media al 50%
• INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE (I.T.P.) 60 (SESSANTA) GIORNI.
Calcolati in media al 25%
4)Sussistono peraltro postumi rappresentati da:
Esiti di frattura scomposta con decalage e lesioni osteocartilaginee del piatto tibiale esterno ginocchio destro con: Asimmetria ortostatica con maggiore carico a sinistra. Zoppia di fuga
a destra con ginocchio valgo. Ginocchio destro: valgo, flesso, globoso, attendibilmente dolente alla digitopressione laterale per ispessimento osseo e presenza di mezzi di sintesi;
presenza di cicatrice chirurgica lineare di 12 cm di lunghezza.
Ipotrofia quadricipite destro con minus di 1,5 cm di circonferenza a 8 cm dalla rotula rispetto al controlato. Accovacciamento impossibile per riferito dolore a destra. Riduzione funzionale del ginocchio destro in flessione di 95 gradi;
in estensione poco più di 20 gradi.
Linfedema post traumatico gamba destra di 2°-3° (medio severo)
Tali esiti permanenti realizzano un DANNO BIOLOGICO complessivo del DODICI
PERCENTO
5)Vi sono spese sanitarie pertinenti all'incidente e documentate per un totale di € 723,00.
In ragione delle circostanze sopra evidenziate l'appello merita l'accoglimento.
In tal senso le dichiarazioni della moglie del che, sentita al Pronto Pt_1
Soccorso, ha confermato la dinamica del sinistro (impatto da autoveicolo riferitole dal marito quando lo ha soccorso). Trattasi di dichiarazione attendibile soprattutto perché resa nella quasi immediatezza del fatto (allorquando ha accompagnato il marito al Pronto Soccorso).
Lo stesso verosimilmente scosso per il sinistro tanto da non rileggere il Pt_1
verbale contenenti le sue dichiarazioni, dopo aver affermato che si era fatto male a lavoro, ha precisato che trattavasi di sinistro stradale.
Il teste (a prescindere se ha prestato o meno soccorso all'infortunato) ha Tes_1
confermato la dinamica del sinistro come descritta dal evidenziando in Pt_1
particolare come il conducente dell'autoveicolo investitore sia sceso
10 dall'autoveicolo offrendosi di accompagnare il danneggiato dai sanitari circostanza che, soltanto il sopraggiungere della sig.ra ha impedito. Pt_1
Inoltre, la stessa CTU ha dichiarato la piena compatibilità del sinistro come descritto dal con la tipologia delle lesioni dal medesimo riportate in Pt_1
particolare laddove conclude che “l'essere stato investito da un'auto in manovra di retromarcia mentre era fermo e in piedi (…) appare convincente (per dinamica lesiva) perché è sufficiente l'impatto di un'auto contro una persona per farla cadere senza darle tempo di adottare alcuna sorta di posizione favorevole o movimenti di difesa per porsi in condizioni di ridurne i danni.
È spiegabile che con tale dinamica non si sia trovato alcun altro segno accessorio escoriativo di caduta, spinta e/o trascinamento a terra come si sarebbe potuto trovare in caso di impatto con auto in corsa, in quanto l'auto non era in corsa, ma in manovra di retromarcia ed è bastato semplicemente urtare il soggetto in modo deciso per procurargli i danni sopra descritti.”
Da ultimo si consideri che il convenuto pur se regolarmente citato CP_3
in giudizio in entrambi i gradi del giudizio non si è costituito onde contrastare e smentire la ricostruzione del sinistro come dedotta da parte attorea.
Ne segue che, tenuto conto della CTU in atti, la domanda merita accoglimento con condanna di quale proprietario dell'autoveicolo Fiat Punto tg. CP_3
BP587ZV e della quale compagnia assicuratrice a risarcire il Controparte_5
danno patito dal in occasione del sinistro come descritto nell'atto di Pt_1
citazione. Va affermata infatti la legittimazione passiva della compagnia assicuratrice qui convenuta in applicazione del principio di non contestazione, sancito dall'articolo 115 del Codice di procedura civile, secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti allegati da una parte e non specificamente contestati dalla controparte costituita si considerano pacifici e non necessitano di ulteriore prova.
Passando ora alla liquidazione del danno, in applicazione delle tabelle di Milano aggiornate si procede al seguente schema di calcolo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 57 anni
11 Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52
Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 24.640,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 31.539,00
Con personalizzazione massima (max 47% del danno biologico) € 43.120,00
Invalidità temporanea totale € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 7.475,00
Spese mediche € 723,00
Totale generale: € 39.737,00.
Occorre ora devalutare il danno al momento del sinistro secondo il seguente schema di calcolo:
Importo da Devalutare: € 39.737,00
Dal mese di: maggio 2025
Al mese di: luglio 2015
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice maggio 2025: 121,2
Indice luglio 2015: 107,2
Raccordo Indici: 1,071
Indice di Devalutazione: 0,826
Totale Devalutazione: € 6.923,62
12 Importo Devalutato: € 32.813,38
Occorre ora applicare gli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno secondo il seguente schema di calcolo:
Capitale Iniziale: € 32.813,38
Data Iniziale: 30/07/2015
Data Finale: 31/05/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: luglio 2015
Scadenza Rivalutazione: maggio 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 107,2
Indice alla Scadenza: 121,2
Raccordo Indici: 1,071
Coefficiente di Rivalutazione: 1,211
Totale Rivalutazione: € 6.923,62
Capitale Rivalutato: € 39.737,00
Totale Colonna Giorni: 3593
Totale Interessi: € 4.304,06
Rivalutazione + Interessi: € 11.227,68
Capitale Rivalutato + Interessi: € 44.041,06.
A parte vanno computate le spese mediche documentate quantificate dal CTU in €
723,00 oltre interessi dall'esborso al soddisfo.
Ne segue che occorre condannare in solido quale proprietario CP_3 dell'autoveicolo Fiat Punto tg. BP587ZV e la quale compagnia Controparte_5
assicuratrice di quest'ultimo autoveicolo a risarcire il danno patito da Parte_1
in occasione del sinistro per cui è causa quantificato in € 44.041,06 oltre
[...] interessi legali dalla pronuncia al saldo, nonché oltre alle spese mediche documentate pari a € 723,00 oltre interessi dall'esborso al soddisfo.
La riforma della sentenza comporta la necessità di regolamentare le spese di lite
13 del doppio grado del giudizio che sono poste a carico dei convenuti CP_3
ed in persona del l.r.p.t. in solido e si liquidano come
[...] Controparte_5
segue: per il primo grado in € 518,00 per spese vive nonché in € 7.616,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il grado di appello € 355,50 per spese vive nonché € 6.946 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Le spese di CTU, così come liquidate dal Tribunale sono poste a carico dei convenuti in solido.
PQM.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 8742/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 25/10/2021, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. in riforma della sentenza gravata, accoglie la domanda introdotta in primo grado da e per l'effetto, condanna e la Parte_1 CP_3
in persona del l.r.p.t. in solido tra loro, a risarcirgli il Controparte_5
danno dal medesimo subito per effetto del sinistro per cui è causa quantificato in € 44.041,06 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, nonché oltre spese mediche documentate pari a € 723,00 oltre interessi dall'esborso al soddisfo;
2. condanna e la in persona del l.r.p.t. in CP_3 Controparte_5
solido tra loro a rifondere le spese di lite in favore di con Parte_1 attribuzione al procuratore essendone antistatario Avv. Fabio Pansini ed
Avv. Nunzia Filacchione che si liquidano: per il primo grado in € 518,00 per spese vive nonché in € 7.616,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il grado di appello € 355,50 per spese vive nonché € 6.946 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge. condanna e la in persona del l.r.p.t. in CP_3 Controparte_5
14 solido tra loro alla refusione delle spese di CTU, così come liquidate dal
Tribunale.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa MA IA Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Aupp dott.ssa Marta Cucco.
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