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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 840 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 tra
elettivamente domiciliata in Bari, largo Nitti Valentini n. Parte_1
3, presso lo studio degli avv.ti Francescopaolo Ranieri e Francesco
Cagnetta, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti ----------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
contumace --------------------------------------------- Controparte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, via Controparte_2
A. e L. Sementini n. 13, presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Buongiorno, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------
elettivamente domiciliata in Bari, via Sparano Controparte_3
n. 73, presso lo studio dell'avv. Luigi Carpentiere, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Controparte_4
elettivamente domiciliata in Bari,
[...] via Cardassi n. 66, presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Nitti, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Fabio Del Re, giusta procura in atti Controparte_5
contumace ------------------------------------------
[...]
----------------------------------------------------------------------------- appellati
1 Conclusioni: all' udienza del 20 settembre 2024 i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1670/22 del 3.5.22, il Tribunale di Bari, decidendo sulle domande proposte dalla nei confronti del Parte_1 Controparte_1
della del e
[...] Controparte_2 Controparte_3 della ha dichiarato l'improcedibilità Controparte_4 di quella formulata nei confronti del , conseguentemente CP_1 assorbita la domanda di garanzia proposta da quest'ultimo verso gli mentre ha respinto le altre domande e Controparte_5 condannato l'attrice alla rifusione delle spese giudiziali.
Con citazione del 3.6.22, ha proposto appello avverso la sentenza la
[...]
chiedendo, in riforma della stessa, dichiararsi rinunciata la Parte_1 domanda proposta nei confronti del , accolte le altre, in ogni CP_1 caso previa riproposizione dei mezzi istruttori respinti in primo grado e con vittoria di spese.
Si sono costituiti il Controparte_2 Controparte_3
e la chiedendo il rigetto
[...] Controparte_4 dell'appello, con vittoria di spese.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, all'udienza del 20 settembre 2024, la causa, svoltasi nella contumacia del Controparte_1
e degli è stata trattenuta in decisione, con
[...] Controparte_5 termini ex art. 190 c.p.c. per deposito di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Col primo motivo di appello, si censura la dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta nei confronti del , per CP_1 non aver il Tribunale dato atto dell'intervenuta rinuncia alla domanda medesima.
La censura è fondata e va accolta, avendo l'appellante espressamente dichiarato, in comparsa conclusionale, di rinunciare alla domanda nei confronti del Fallimento, come era in sua facoltà (cfr. Cass. 8737/141).
Col secondo motivo di appello si censura il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti della Controparte_6 anche in via surrogatoria, nonché del e della Controparte_3
per errata valutazione delle Controparte_4 risultanze istruttorie e mancata ammissione delle istanze di prova formulate da essa appellante.
Il motivo è infondato e va respinto.
Rispetto alla il giudice ha Controparte_4 correttamente osservato che, ai sensi dell'art. 18 del contratto di affitto di ramo d'azienda intercorso tra le parti, rubricato “esonero da responsabilità della concedente (o chi per essa)”, “l'affittuaria dichiara di esonerare e tenere indenne la concedente (o chi per essa) da qualsiasi ogni responsabilità patrimoniale non patrimoniale, conseguente e comunque connessa all'attività svolta, per qualsiasi danno che potesse provenirle da fatto di terzi e segnatamente per danni alle merci e/o alle attrezzature dell'affittuaria, furti con scasso o senza”. Inoltre, “anche qualora il ramo d'azienda affittato non dovesse risultare suscettibile di chiusura all'esterno, mediante porte e/o serrande, in modo autonomo e separato, resta espressamente inteso che nessuna responsabilità potrà far carico alla concedente (o chi per essa) per furti, incendi o altro in ordine alla conservazione ed alla custodia della merce di proprietà dell'affittuaria immessa nella predetta unità e in genere in ordine a qualsiasi pregiudizio che l'affittuaria dovesse risentire in conseguenza della predetta situazione”
In buona sostanza, in virtù di questa clausola di esonero, resta precluso all'affittuaria (odierna appellante) invocare la responsabilità della concedente per danni alle merci della Controparte_4 prima derivanti da fatti di terzi, compresi i furti, che è esattamente il caso di specie.
Altrettanto giustamente il Tribunale respinge l'eccezione di nullità della clausola per assunta vessatorietà ex art. 1341, 2° co., c.c., avendo le parti anzitutto dichiarato di aver “negoziato e concluso” il contratto “in base a condizioni e ad un testo congiuntamente elaborati”, così escludendo l'operatività dell'art. 1341 c.c., che riguarda unicamente le condizioni generali di contratto predisposte da uno solo dei contraenti.
Né l'appellante fornisce la prova che quello in parola appartenga alla categoria dei contratti «per adesione», rispetto ai quali soltanto sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie.
Ed invero, possono qualificarsi come contratti «per adesione» soltanto
“quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di
3 rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti” (Cass. civ., sez. II, 19-03-2018, n. 6753), come nel caso di specie.
Peraltro, i contraenti danno espressamente atto “di aver letto attentamente il contenuto” del contratto “ed in particolare di accettare le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 4.6, 5, 7, 8.5, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21 e 23”, sicché la clausola sfugge comunque alla censura di nullità in quanto specificamente approvata per iscritto, attraverso il richiamo numerico di alcune determinate condizioni.
Per giurisprudenza costante, infatti, si ammette l'idoneità di un richiamo al numero della clausola vessatoria, mentre si nega quella di un mero richiamo cumulativo (tra le altre, Cass. 31014/18; 17939/18; 12708/14;
9492/12; 18525/07), che non è il caso di specie, avendo le parti dichiarato di approvare il contenuto di clausole specificamente indicate per numero.
Rispetto al l'art. 3 dello Statuto consortile, Controparte_3 invocato dall'appellante, obbliga il a “amministrare, CP_3 conservare e curare la manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle cosiddette parti comuni del complesso commerciale, predisporre e fornire i servizi necessari o comunque utili per la sua gestione complessiva (inclusi quelli relativi alla pulizia, vigilanza, direzione, adeguamenti alle norme di sicurezza, ecc.) stipulando convenzioni e contratti sia con i singoli fornitori sia con le imprese che siano disponibili ed in grado di effettuare anche unitariamente la fornitura dei sopra menzionati servizi”.
Il è, dunque, tenuto, nell'ambito del dovere generale di CP_3 gestione delle parti comuni del complesso commerciale, a fornire i servizi utili alla gestione medesima, tra cui quello relativo alla vigilanza, tramite la stipula di apposite convenzioni con imprese che quei servizi siano disponibili a rendere.
4 Ed a tale dovere l'appellato ha dimostrato di aver pienamente assolto, affidando la vigilanza delle parti comuni ad apposite imprese, escluso, perché non previsto, l'ulteriore obbligo, per lo stesso, di vigilare sui vigilanti.
D'altronde, nulla impediva all'appellante di integrare il servizio predisposto dal stipulando un autonomo contratto con CP_3 un'impresa da essa scelta, per assicurarsi, alla stregua di altri consorziati, una vigilanza supplementare a maggior tutela dell'unità immobiliare ed in generale dei beni dell'azienda detenuta in affitto, ad esempio prevedendo un sistema di collegamento del sistema di allarme ubicato presso il proprio punto vendita alla centrale operativa dell'istituto di vigilanza ai fini di un pronto intervento, che non era contemplato nei contratti conclusi dal . CP_3
Infine, nessun addebito di responsabilità può riconoscersi in capo alla innanzitutto perché contrattualmente Controparte_6 obbligata a fornire un servizio di “reception delle aree comuni e dei parcheggi del Parco Commerciale Barimax”, che nulla ha a che vedere con il diverso servizio di vigilanza, come chiaramente risulta dal testo contrattuale prodotto dalla stessa appellante, sia nella parte descrittiva dell'oggetto del servizio sia laddove, nel prevedere la collaborazione con l'Istituto di vigilanza per alcuni compiti - quali aperture e chiusura di porte, supporto nell'apertura e chiusura dei cancelli di accesso al parco, accensione e spegnimento di luci e insegne, consegna e recupero di chiavi, queste ultime detenute esclusivamente dai vigilanti - , conferma, benché non ve ne fosse bisogno, la netta demarcazione tra il servizio commissionato alla e quello di vigilanza fornito da terzi. CP_2
Peraltro, correttamente il giudice di primo grado rileva che l'appellante, nella rappresentazione dell'evento dannoso, mentre imputa al personale della società di non essersi attivato dopo aver ricevuto il segnale CP_1 di allarme proveniente dal punto vendita della nessuna Pt_1 contestazione specifica muove alla Controparte_6 secondo quanto agevolmente si desume sia dalla narrativa dell'atto di citazione (cfr., in particolare, n. 28) che dai capitoli di prova articolati nelle memorie istruttorie.
Esclusa, dunque, la responsabilità delle tre società convenute, si conferma il rigetto delle domande, senza bisogno che si espleti la sollecitata istruttoria orale, essendo i capitoli di prova inidonei a superare le argomentazioni alla base della decisione.
5 Col terzo motivo di appello si censura la regolazione delle spese nei confronti del e della tenuto conto, rispetto al CP_1 CP_2 primo, dell'intervenuta rinuncia alla domanda e, rispetto ad entrambe, della mancata partecipazione ad alcune fasi del processo (istruttoria e, per la società anche decisoria). CP_2
Il motivo è infondato.
Le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico dell'appellante in base al criterio della soccombenza virtuale, perché, in mancanza di rinuncia, la domanda nei confronti del sarebbe stata CP_1 improcedibile, come implicitamente riconosce la parte, censurando la statuizione di improcedibilità unicamente sotto il profilo dell'omessa considerazione della rinuncia, senza mettere in discussione il percorso argomentativo alla base della decisione.
Venendo al quantum debeatur, in base al d.m. 55/22 (e successive modifiche), la fase istruttoria non riguarda le sole richieste di prova, ma comprende anche “le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e
l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”, così come per fase decisionale si intendono “le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo,
6 l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso”.
Ebbene, è innegabile il riconoscimento, al ed alla CP_1 [...]
del compenso sia per la fase istruttoria, avendo essi articolato in CP_2 più occasioni deduzioni a verbale, sia per quella decisionale, giacché la pur non avendo depositato comparse conclusionali e CP_2 memorie di replica, ha dovuto esaminare quelle delle altre parti e ha chiesto il rilascio della formula esecutiva della sentenza.
La regolazione delle spese di primo e secondo grado, da liquidarsi in dispositivo (sulla base di un parametro intermedio tra minimi e medi previsti dal D.M. 147/22, in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione della entità delle questioni controverse), segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con citazione del Parte_1
3.6.22, avverso la sentenza n. 1670/22 del 3.5.22 emessa dal Tribunale di
Bari, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, dichiara rinunciata la domanda formulata dall'appellante nei confronti del assorbita la domanda proposta nei confronti Controparte_1 degli Controparte_5
- rigetta le altre domande;
- condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese giudiziali, liquidate per il primo grado in €10.577,5 per ciascuno di essi, con distrazione, per il ed il Controparte_1 Controparte_3
in favore dei rispettivi difensori antistatari, e per il secondo
[...] grado in €10.738,5 per ciascuno degli appellati costituiti, con distrazione, per il in favore del difensore Controparte_3 antistatario, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio”.
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