Sentenza 11 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2004, n. 8918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8918 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS OT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 45, presso lo studio dell'avvocato EGMONT MEISSNER, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO SIESTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GI IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 187/00 del Tribunale di TEMPIO PAUSANIA, depositata il 27/04/00 r.g. n. 21/98;
udito l'Avvocato MEISSNER EGMONT;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, pronunziando in Camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza;
conclusioni confermate anche dal Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI MAURIZIO.
RITENUTO
che con ricorso del 9 gennaio 1996 al Pretore di Tempio Pausania, OT LO chiedeva la revocazione di una sentenza emessa dalla stessa autorità giudiziaria il 23 agosto 1985, notificata con precetto nel 1987 e tardivamente impugnata in appello;
che il motivo della revocazione consisteva nell'essere stata detta sentenza effetto di dolo della controparte (art. 395, primo comma, n. 1 cod. proc. civ.), la quale aveva ottenuto la condanna al pagamento di somme per retribuzione di prestazioni lavorative attraverso dichiarazioni menzognere nonché la produzione di un contratto collettivo non pertinente;
che, costituitosi il convenuto, il Pretore rigettava la domanda con decisione dell'11 luglio 1997, confermata con sentenza del 5 giugno 2001 dal Tribunale, il quale rilevava che la LO era stata in grado di conoscere i fatti asseritamente dolosi nel periodo intercorso per la notificazione della sentenza revocanda (1987) ed il suo appello (1993);
che pertanto l'impugnazione straordinaria era inammissibile in quanto tardiva;
che contro questa sentenza la LO ricorre per Cassazione;
che il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto per manifesta infondatezza, con requisitoria scritta;
che la difesa ricorrente ha replicato con memoria ed è stata sentita, su sua richiesta, in Camera di consiglio;
che la ricorrente ha presentato memoria ed il suo difensore è stato sentito in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
che col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 23, 24, 39, 41 Cost., 6, primo comma, l. 4 agosto 1955 n. 848,
svolgendo considerazioni sul processo lavoristico ormai definito con sentenza passata in giudicato nonché sul sistema italiano di autonomia collettiva, ossia considerazioni irrilevanti perché estranee al contenuto della sentenza d'appello qui impugnata;
che pertanto la censura si rileva manifestamente inammissibile;
che col secondo motivo la ricorrente, affrontando "la questione sostanziale della controversia", deduce la violazione degli artt. 326, 395, 396 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, dati dall'avere il Tribunale ritenuto tardivo un ricorso per revocazione proposto circa nove anni dopo la conoscenza della sentenza revocanda, senza considerare che il fatto revocatorio venne da lei conosciuto solo in una certa fase dell'esecuzione (ordine giudiziale di deposito di una somma per ottenere lo svincolo di una villa pignorata), quando si rese palese il dolo di parte avversaria;
che il motivo è manifestamente infondato;
che il vizio previsto nell'art. 1 dell'art. 395 cit. può essere scoperto, e fatto valere con l'istanza di revocazione, in qualsiasi momento successivo all'emanazione della sentenza viziata, momento dal quale decorre il termine per l'impugnazione straordinaria;
che la verificazione di questo momento è riservata al giudice di merito e non può essere compiuta in Cassazione;
che col presente ricorso la ricorrente non denuncia alcun errore del detto giudizio di verificazione, compiuto dal Tribunale, limitandosi a parlare di "esternazioni errate o incomplete" e non precisando neppure il momento in cui ella avrebbe scoperto il vizio revocatorio ("verso la fine dell'anno 1995");
che, rigettato il ricorso, sulle spese non si provvede perché l'intimato non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2004