Articolo 7 della Legge 15 marzo 1956, n. 154
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 aprile 1956
Art. 7.
Sono devoluti all'Istituto ed entrano a far parte del suo patrimonio:
a) i libri, le carte e gli impianti accessori costituenti la biblioteca del soppresso Ministero dell'Africa italiana;
b) i manoscritti, le relazioni, gli studi, le raccolte di dati e statistiche, le opere e collezioni di opere edite a cura del soppresso Ministero dell'Africa italiana e gli eventuali diritti d'autore, ad eccezione dell'archivio storico, la cui conservazione e' stata trasferita al Ministero degli affari esteri per effetto dell' art. 2, lettera f), della legge 29 aprile 1953, n. 430 ;
c) gli impianti cinematografici, il macchinario fotografico, il materiale d'allestimento di mostre ed esposizioni, gli attrezzi e gli strumenti di laboratorio, i mobili d'ufficio e d'arredamento, i libri e le carte della biblioteca interna e quant'altro destinato all'arredamento, funzionamento e manutenzione del "Museo coloniale" e degli annessi servizi cinematografici, mostre ed esposizioni.
Sono invece attribuiti all'Istituto in amministrazione e deposito con i vincoli inerenti a regime di demanio pubblico:
a) gli oggetti e frammenti di oggetti costituenti le raccolte del Museo coloniale elencate per sezioni nell'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1970 , come descritti nel registro cronologico generale e negli inventari del Museo stesso, e la collezione cartografica del soppresso Ministero dell'Africa italiana;
b) le scaffalature, le mensole, gli armadi, le vetrine, le teche, i piedistalli delle statue, le cornici dei quadri e simili accessori destinati al servizio delle raccolte del Museo e descritti in inventario, c) le cose raccolte e le collezioni di proprieta' aliena che il Museo abbia in custodia con gli obblighi di cui all'art. 7 del regolamento per la custodia, conservazione e contabilita' del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico approvato con regio decreto 26 agosto 1927, n. 1917 .
Entrata in vigore il 14 aprile 1956