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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4660 / 2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 16.4.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. D'AMBROSIO RODOLFO e D'AMBROSIO Parte_1
GAETANO FRANCESCO;
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv BEVILACQUA VALENTINA
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 19/10/2023 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento del proprio status di invalido in misura pari o superiore al 74% al fine delle conseguenti prestazioni e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, CP_ accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito incarico a CTU;
oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il CTU nominato, con consulenza depositata in data 13.1.25, ha ritenuto il sig. , portatore di invalidità Pt_1 nella misura del 67 % ;
Il procuratore di parte ricorrente, con note del 5.3.25 e del 15.4.25, ha dichiarato di voler rinunciare al giudizio per avvenuto riconoscimento della pretesa in via amministrativa;
CP_ L' nelle note di trattazione si è riportato alla propria comparsa chiedendo il rigetto della domanda;
Tanto premesso considerato che il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario al fine della prestazione e che le deduzioni di parte ricorrente non sono state supportate da documentazione amministrativa (né da specifica procura) il ricorso va respinto
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenendo conto dell'ambiguità del quadro probatorio
CP_ Spese di CTU (ivi comprese la fase di ATP) a carico dell liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4660 /2023
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
CP_ Per_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore dei medici designati (dott. e dott. ) Per_1 in euro 290,00 ciascuno per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 16/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 16.4.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. D'AMBROSIO RODOLFO e D'AMBROSIO Parte_1
GAETANO FRANCESCO;
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv BEVILACQUA VALENTINA
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 19/10/2023 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento del proprio status di invalido in misura pari o superiore al 74% al fine delle conseguenti prestazioni e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, CP_ accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito incarico a CTU;
oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il CTU nominato, con consulenza depositata in data 13.1.25, ha ritenuto il sig. , portatore di invalidità Pt_1 nella misura del 67 % ;
Il procuratore di parte ricorrente, con note del 5.3.25 e del 15.4.25, ha dichiarato di voler rinunciare al giudizio per avvenuto riconoscimento della pretesa in via amministrativa;
CP_ L' nelle note di trattazione si è riportato alla propria comparsa chiedendo il rigetto della domanda;
Tanto premesso considerato che il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario al fine della prestazione e che le deduzioni di parte ricorrente non sono state supportate da documentazione amministrativa (né da specifica procura) il ricorso va respinto
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenendo conto dell'ambiguità del quadro probatorio
CP_ Spese di CTU (ivi comprese la fase di ATP) a carico dell liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4660 /2023
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
CP_ Per_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore dei medici designati (dott. e dott. ) Per_1 in euro 290,00 ciascuno per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 16/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale