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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/10/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 814/2024 R.G., decisa ex art. 281 sexies c.p.c., avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c. in materia di liquidazione onorari avvocato TRA
quale procuratore e difensore di sé stesso, con Parte_1 studio in Torre del Greco al viale Ungheria n. 20
RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., domiciliato ope legis Controparte_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato RESISTENTE CONTUMACE NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato Controparte_2 ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato RESISTENTE CONTUMACE
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, il ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, l'avvocato
[...] ha evocato in giudizio il e l' , Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 al fine di sentire accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto emesso in data 26.1.2024 dal giudice penale monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, notificato in data 30.1.2024 e conseguentemente, revocarlo, confermando, di contro, il precedente decreto di liquidazione emesso in data 5.11.2023 e notificato il 14.12.2023. A fondamento della domanda, l'istante ha chiarito che:
✓ era nominato difensore di ufficio di , nell'ambito del procedimento Controparte_3 penale n. 9443/2015 mod. 21 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata – n. 1644/2017 R.G.Dib., partecipava alle udienze del 27.06.2017, 06.12.2017, 04.05.2018, 08.02.2019, 17.05.2019, 03.07.2019, 15.11.2019, 09.01.2020 e 23.07.2020;
✓ nel corso della ultima udienza indicata il procedimento si definiva con sentenza n. 1024/2020 emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata;
✓ a seguito di tanto, il difensore inviava a mezzo posta raccomandata n. 15469570538-9, missiva, con la quale, chiedeva all' , la liquidazione delle CP_3 proprie spettanze professionali;
✓ a detta missiva non seguiva alcuna risposta dall' e dunque, lo scrivente CP_3 difensore chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo al Giudice di Pace di Torre Annunziata;
✓ in data 23.03.2022, il Giudice di Pace di Torre Annunziata ingiungeva all'
[...]
, il pagamento della somma di euro 3.240,00 oltre IVA PA e spese CP_3 generali, oltre interessi dalla domanda nonché l'ulteriore somma di euro 320,00 per l'opera professionale prestata e per le spese della procedura;
✓ a seguito della notifica del detto atto, l restava inerte, di talché veniva CP_3 successivamente apposta la formula esecutiva e si procedeva a notificare atto di precetto;
anche a seguito dell'atto di precetto, l'FA restava inerte, sicché si procedeva, quindi a richiedere procedersi a pignoramento mobiliare;
✓ a seguito della restituzione di verbale infruttuoso, il ricorrente avanzava al Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, istanza di liquidazione e detta istanza veniva rigettata, non essendo stata ritenuta completa la procedura esecutiva;
✓ il ricorrente, quindi, chiedeva nuovamente certificato di residenza (dal quale risultava il medesimo indirizzo) e procedeva a notificare precetto in rinnovazione, essendo decorsi i termini dal precedente;
✓ dopo la notifica, richiedeva nuovamente procedersi a pignoramento mobiliare ma anche in tale occasione veniva restituito verbale di pignoramento infruttuoso, atteso che l' non veniva reperito all'indirizzo, nonostante diversi e ripetuti CP_3 accessi;
✓ il ricorrente, dunque, chiedeva certificazione al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al fine di verificare se l' si trovasse CP_3 ristretto e il D.A.P. rilasciava certificazione dalla quale si evinceva che, benché in passato fosse stato detenuto, non lo era più al momento della richiesta e risultava quale ultimo domicilio conosciuto, quello risultante dagli atti di causa;
✓ chiedeva, quindi, nuovo certificato di residenza, dal quale la situazione risultava invariata sicché alla luce della impossibilità a proseguire nel tentativo di recupero, avanzava nuovamente istanza di liquidazione;
✓ in data 05.11.2023, come da provvedimento notificato via posta elettronica certificata in data 14.12.2023, dunque, il giudice penale, ritenuto sostanzialmente irreperibile di fatto l'FA, provvedeva ad emettere decreto di liquidazione dei compensi spettanti in favore dell'imputato;
✓ in data 26.01.2024, con provvedimento notificato via posta elettronica certificata in data 30.01.2024, il medesimo giudice emetteva decreto di revoca di decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore dell'imputato. Avverso il citato provvedimento l'avvocato ha proposto opposizione Pt_1 deducendo la violazione ed errata applicazione degli artt. 82, 84, 116, 117 e 170 D.P.R. 115/2002 non essendo il decreto di liquidazione dei compensi in favore dell'avvocato suscettibile di revoca o modifica di ufficio e nel merito la illegittimità del provvedimento di revoca. I resistenti, sebbene regolarmente citati nel presente giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Il primo motivo di opposizione va respinto. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo il quale il tribunale non avrebbe potuto in autotutela revocare un provvedimento, va sottolineato che se per un verso nella specie non può affatto tecnicamente parlarsi di autotutela, per altro verso ogni provvedimento è revocabile dal giudice che lo ha emesso.
3. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato. Il giudice penale ha revocato il decreto di liquidazione in precedenza adottato sul presupposto che nella specie sarebbe mancato il presupposto della irreperibilità dell'imputato tale da giustificare la liquidazione dei compensi al difensore ex art. 117 DPR 115/2002. La motivazione si condivide. In diritto va osservato che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la condizione di irreperibilità del patrocinato, alla quale l'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, attiene ad una situazione sostanziale e di fatto, indipendente dalla pronuncia processuale di irreperibilità, che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale (Cass. Civile Sez. II, sentenza 10 giungo – 20 luglio 2010, n. 17021 nella quale la Corte di legittimità, ribadisce implicitamente anche il diritto del difensore ad essere rimborsato per i compensi relativi alla procedura esecutiva inutilmente esperita per la riscossione dell'onorario). La condizione di irreperibilità del patrocinato alla quale l'art. 117 D.P.R. n. 115/02 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce a una situazione sostanziale e di fatto che è indipendente dalla pronunzia processuale di irreperibilità, ma attiene al fatto della non rintracciabilità al momenti in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, fatto che impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale (Cass. ordinanza 13132/15) Ancora, il difensore d'ufficio dell'indagato, dell'imputato e del condannato irreperibile è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato, ma, qualora l'irreperibilità non sia stata dichiarata con provvedimento formale, la corresponsione del compenso è sottoposta alla condizione che egli dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito professionale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 13816 del 28/01/2009). In relazione a tale ultimo profilo, vale a dire alla necessità, ai fini della attribuzione al debitore/imputato della “qualificazione” di soggetto irreperibile, sempre la suprema corte ha affermato che per la liquidazione non basta un solo accesso negativo, ma sono necessari nuovi accessi fino all'ausilio della forza pubblica (Cass. civ., ordinanza n. 16799/2022). In altri termini si è affermato che la ricerca deve essere completa e, tale è, quella che si conclude con l'intervento della forza pubblica, essendo questo il solo modo per accertare l'assenza del soggetto in loco. La procedura esecutiva non trova deroghe - conclude la Suprema Corte - ma, al contrario, richiede maggior rigore nell'ipotesi in cui obbligato al pagamento sia lo Stato, né il difensore è pregiudicato dall'esperimento della procedura esecutiva in quanto le spese sopportate, in caso di esperimento infruttuoso, vanno a lui rimborsate.
3.1. Nella specie, quantunque il difensore abbia provveduto, dopo il primo provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione in questi termini motivato, ad effettuare nuovo pignoramento senza esito e a richiedere al D.A.P. dove fosse ristretto l'FA - apprendendo che lo stesso era stato scarcerato - , tuttavia, pur risultando quale ultimo domicilio conosciuto sempre il medesimo (Angri, Via Baden Powell n. 45), mai si è premunito di ricorrere alla forza pubblica al fine di accertarsi che l'FA non fosse ivi ancora domiciliato. Ebbene, tenuto conto della circostanza che l'imputato nel corso dei due accessi (in occasione della notifica del pignoramento) presso la conosciuta residenza ben potrebbe essersi semplicemente rifiutato di aprire la porta - risultando dalla relata di notifica solo che si è bussato senza ricevere risposta e non avendo l'ufficiale giudiziario assunto informazioni in loco per capire se ivi abitasse realmente il destinatario - il solo modo per completare la procedura di ricerca allo scopo di ritenere l' (di fatto) soggetto CP_3 irreperibile, sarebbe stato l'ausilio della forza pubblica, peraltro suggerita anche dal giudice che ha rigettato la prima istanza di liquidazione. Mancando tale doveroso passaggio, ben si condivide il provvedimento impugnato con il quale il giudicante, rilevato l'errore nel quale era incorso, ha revocato il decreto di liquidazione dei compensi il cui presupposto (la irreperibilità dell'imputato de facto all'esito delle complete vane ricerche) evidentemente difetta nel caso in esame. Per le ragioni esposte il ricorso va respinto.
4. La contumacia dei resistenti consente la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta il ricorso;
B. dichiara le spese di lite non ripetibili. Torre Annunziata, così deciso il 22 ottobre 2025
il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
quale procuratore e difensore di sé stesso, con Parte_1 studio in Torre del Greco al viale Ungheria n. 20
RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., domiciliato ope legis Controparte_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato RESISTENTE CONTUMACE NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato Controparte_2 ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato RESISTENTE CONTUMACE
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, il ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, l'avvocato
[...] ha evocato in giudizio il e l' , Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 al fine di sentire accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto emesso in data 26.1.2024 dal giudice penale monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, notificato in data 30.1.2024 e conseguentemente, revocarlo, confermando, di contro, il precedente decreto di liquidazione emesso in data 5.11.2023 e notificato il 14.12.2023. A fondamento della domanda, l'istante ha chiarito che:
✓ era nominato difensore di ufficio di , nell'ambito del procedimento Controparte_3 penale n. 9443/2015 mod. 21 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata – n. 1644/2017 R.G.Dib., partecipava alle udienze del 27.06.2017, 06.12.2017, 04.05.2018, 08.02.2019, 17.05.2019, 03.07.2019, 15.11.2019, 09.01.2020 e 23.07.2020;
✓ nel corso della ultima udienza indicata il procedimento si definiva con sentenza n. 1024/2020 emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata;
✓ a seguito di tanto, il difensore inviava a mezzo posta raccomandata n. 15469570538-9, missiva, con la quale, chiedeva all' , la liquidazione delle CP_3 proprie spettanze professionali;
✓ a detta missiva non seguiva alcuna risposta dall' e dunque, lo scrivente CP_3 difensore chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo al Giudice di Pace di Torre Annunziata;
✓ in data 23.03.2022, il Giudice di Pace di Torre Annunziata ingiungeva all'
[...]
, il pagamento della somma di euro 3.240,00 oltre IVA PA e spese CP_3 generali, oltre interessi dalla domanda nonché l'ulteriore somma di euro 320,00 per l'opera professionale prestata e per le spese della procedura;
✓ a seguito della notifica del detto atto, l restava inerte, di talché veniva CP_3 successivamente apposta la formula esecutiva e si procedeva a notificare atto di precetto;
anche a seguito dell'atto di precetto, l'FA restava inerte, sicché si procedeva, quindi a richiedere procedersi a pignoramento mobiliare;
✓ a seguito della restituzione di verbale infruttuoso, il ricorrente avanzava al Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, istanza di liquidazione e detta istanza veniva rigettata, non essendo stata ritenuta completa la procedura esecutiva;
✓ il ricorrente, quindi, chiedeva nuovamente certificato di residenza (dal quale risultava il medesimo indirizzo) e procedeva a notificare precetto in rinnovazione, essendo decorsi i termini dal precedente;
✓ dopo la notifica, richiedeva nuovamente procedersi a pignoramento mobiliare ma anche in tale occasione veniva restituito verbale di pignoramento infruttuoso, atteso che l' non veniva reperito all'indirizzo, nonostante diversi e ripetuti CP_3 accessi;
✓ il ricorrente, dunque, chiedeva certificazione al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al fine di verificare se l' si trovasse CP_3 ristretto e il D.A.P. rilasciava certificazione dalla quale si evinceva che, benché in passato fosse stato detenuto, non lo era più al momento della richiesta e risultava quale ultimo domicilio conosciuto, quello risultante dagli atti di causa;
✓ chiedeva, quindi, nuovo certificato di residenza, dal quale la situazione risultava invariata sicché alla luce della impossibilità a proseguire nel tentativo di recupero, avanzava nuovamente istanza di liquidazione;
✓ in data 05.11.2023, come da provvedimento notificato via posta elettronica certificata in data 14.12.2023, dunque, il giudice penale, ritenuto sostanzialmente irreperibile di fatto l'FA, provvedeva ad emettere decreto di liquidazione dei compensi spettanti in favore dell'imputato;
✓ in data 26.01.2024, con provvedimento notificato via posta elettronica certificata in data 30.01.2024, il medesimo giudice emetteva decreto di revoca di decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore dell'imputato. Avverso il citato provvedimento l'avvocato ha proposto opposizione Pt_1 deducendo la violazione ed errata applicazione degli artt. 82, 84, 116, 117 e 170 D.P.R. 115/2002 non essendo il decreto di liquidazione dei compensi in favore dell'avvocato suscettibile di revoca o modifica di ufficio e nel merito la illegittimità del provvedimento di revoca. I resistenti, sebbene regolarmente citati nel presente giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Il primo motivo di opposizione va respinto. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo il quale il tribunale non avrebbe potuto in autotutela revocare un provvedimento, va sottolineato che se per un verso nella specie non può affatto tecnicamente parlarsi di autotutela, per altro verso ogni provvedimento è revocabile dal giudice che lo ha emesso.
3. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato. Il giudice penale ha revocato il decreto di liquidazione in precedenza adottato sul presupposto che nella specie sarebbe mancato il presupposto della irreperibilità dell'imputato tale da giustificare la liquidazione dei compensi al difensore ex art. 117 DPR 115/2002. La motivazione si condivide. In diritto va osservato che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la condizione di irreperibilità del patrocinato, alla quale l'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, attiene ad una situazione sostanziale e di fatto, indipendente dalla pronuncia processuale di irreperibilità, che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale (Cass. Civile Sez. II, sentenza 10 giungo – 20 luglio 2010, n. 17021 nella quale la Corte di legittimità, ribadisce implicitamente anche il diritto del difensore ad essere rimborsato per i compensi relativi alla procedura esecutiva inutilmente esperita per la riscossione dell'onorario). La condizione di irreperibilità del patrocinato alla quale l'art. 117 D.P.R. n. 115/02 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce a una situazione sostanziale e di fatto che è indipendente dalla pronunzia processuale di irreperibilità, ma attiene al fatto della non rintracciabilità al momenti in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, fatto che impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale (Cass. ordinanza 13132/15) Ancora, il difensore d'ufficio dell'indagato, dell'imputato e del condannato irreperibile è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato, ma, qualora l'irreperibilità non sia stata dichiarata con provvedimento formale, la corresponsione del compenso è sottoposta alla condizione che egli dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito professionale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 13816 del 28/01/2009). In relazione a tale ultimo profilo, vale a dire alla necessità, ai fini della attribuzione al debitore/imputato della “qualificazione” di soggetto irreperibile, sempre la suprema corte ha affermato che per la liquidazione non basta un solo accesso negativo, ma sono necessari nuovi accessi fino all'ausilio della forza pubblica (Cass. civ., ordinanza n. 16799/2022). In altri termini si è affermato che la ricerca deve essere completa e, tale è, quella che si conclude con l'intervento della forza pubblica, essendo questo il solo modo per accertare l'assenza del soggetto in loco. La procedura esecutiva non trova deroghe - conclude la Suprema Corte - ma, al contrario, richiede maggior rigore nell'ipotesi in cui obbligato al pagamento sia lo Stato, né il difensore è pregiudicato dall'esperimento della procedura esecutiva in quanto le spese sopportate, in caso di esperimento infruttuoso, vanno a lui rimborsate.
3.1. Nella specie, quantunque il difensore abbia provveduto, dopo il primo provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione in questi termini motivato, ad effettuare nuovo pignoramento senza esito e a richiedere al D.A.P. dove fosse ristretto l'FA - apprendendo che lo stesso era stato scarcerato - , tuttavia, pur risultando quale ultimo domicilio conosciuto sempre il medesimo (Angri, Via Baden Powell n. 45), mai si è premunito di ricorrere alla forza pubblica al fine di accertarsi che l'FA non fosse ivi ancora domiciliato. Ebbene, tenuto conto della circostanza che l'imputato nel corso dei due accessi (in occasione della notifica del pignoramento) presso la conosciuta residenza ben potrebbe essersi semplicemente rifiutato di aprire la porta - risultando dalla relata di notifica solo che si è bussato senza ricevere risposta e non avendo l'ufficiale giudiziario assunto informazioni in loco per capire se ivi abitasse realmente il destinatario - il solo modo per completare la procedura di ricerca allo scopo di ritenere l' (di fatto) soggetto CP_3 irreperibile, sarebbe stato l'ausilio della forza pubblica, peraltro suggerita anche dal giudice che ha rigettato la prima istanza di liquidazione. Mancando tale doveroso passaggio, ben si condivide il provvedimento impugnato con il quale il giudicante, rilevato l'errore nel quale era incorso, ha revocato il decreto di liquidazione dei compensi il cui presupposto (la irreperibilità dell'imputato de facto all'esito delle complete vane ricerche) evidentemente difetta nel caso in esame. Per le ragioni esposte il ricorso va respinto.
4. La contumacia dei resistenti consente la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta il ricorso;
B. dichiara le spese di lite non ripetibili. Torre Annunziata, così deciso il 22 ottobre 2025
il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo