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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3673 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3673 / 2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EL AU (C. F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso lo studio del difensore sito in Guidonia Montecelio, via Mario Calderara n. 4 (PEC:
) Email_1
RICORRENTE
Contro
(C. F. ), nato a [...] il [...], ultima Controparte_1 C.F._3
residenza conosciuta in Tivoli, via del Lavoro n. 23;
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: scioglimento matrimonio.
Pag. 1 a 4 Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.8.2022 la ricorrente si rivolgeva al tribunale chiedendo lo scioglimento del matrimonio contratto in Tivoli il 29 gennaio 2004 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Tivoli, anno 2004, atto n. 4, parte 1), da cui nascevano le Per_ figlie (Tivoli, 30.XI.2001), (Tivoli, 2 luglio 2005) ed (Tivoli, Per_2 Per_3
27.6.2011), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
All'udienza presidenziale del 18 gennaio 2023, il resistente non compariva;
dopo l'ascolto della ricorrente, il Presidente rinviava all'udienza del 25.1.2023 per l'audizione delle figlie minori e Per_2 Per_3
Successivamente, a scioglimento della riserva assunta, veniva emessa ordinanza presidenziale con cui, in via provvisoria, le minori venivano affidate in via esclusiva alla madre, mentre nulla veniva disposto in merito alla frequentazione con il padre, data la sua irreperibilità e assenza prolungata dalla vita delle figlie;
veniva inoltre stabilito un contributo mensile al mantenimento ordinario delle minori a carico del padre nella misura di 200 euro ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo
Per_ vigente presso il tribunale. Nulla veniva previsto per la figlia in quanto maggiorenne ed economicamente indipendente.
Il resistente non provvedeva a costituirsi nella successiva fase del giudizio. Pertanto, in questa sede se ne dichiara la contumacia.
All'udienza di comparizione del 24.10.2023, la ricorrente chiedeva disporsi rinvio per la precisazione delle conclusioni, senza richiesta di concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. Successivamente il giudice istruttore assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'8.1.2025.
Si rileva in primo luogo che i coniugi, secondo la documentazione prodotta, sono separati legalmente in virtù del decreto di omologa n. 5693/2013 (R. G. 3967/2013) del Tribunale di
Tivoli del 20.11.2013, depositato in data 3.12.2013. Si ritiene pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre un anno al
Pag. 2 a 4 momento del deposito del ricorso e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987
e successive modifiche.
Ebbene, il Collegio prende atto che la ricorrente non richiede la corresponsione di un assegno divorzile. Pertanto, viene previsto che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Con riferimento alla prole, il collegio prende altresì atto del disinteresse manifestato dal resistente, il quale non frequenta le figlie né le contatta in alcun modo più da anni;
la circostanza è stata riferita sia dalla ricorrente che dalle figlie e in sede di Per_2 Per_3
audizione e risulta altresì esplicitata dalla condotta processuale serbata nel presente giudizio.
A fronte di ciò, ritiene il tribunale che ricorrano i presupposti per il superamento della regola di carattere generale dell'affidamento condiviso dei figli minori, stabilendo pertanto l'affidamento cd. super esclusivo di – unica figlia ad oggi ancora minorenne - alla Per_3 madre, con collocamento presso quest'ultima.
Quanto alle modalità di visita, considerato che la minore non frequenta il padre in nessun modo e che non è nemmeno noto il luogo in cui lo stesso si trovi attualmente, si ritiene che gli incontri, laddove si riprendesse la frequentaizone, dovranno avvenire gradualmente, secondo i bisogni e il desiderio manifestato da attualmente di anni 14, e senza coercizione Per_3
alcuna della sua volontà.
Quanto al mantenimento economico della prole, in questa sede viene stabilito in 300 euro mensili per ciascuna delle due figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente. Segnatamente, la previsione di un contributo al mantenimento deve essere prevista sia per la minore che per la figlia , divenuta maggiorenne nelle more del Per_3 Per_2
procedimento, ma non ancora economicamente indipendente.
Le spese, attesa la natura necessaria del procedimento, si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia del resistente Controparte_1
Pag. 3 a 4 2) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Tivoli il 29 gennaio 2004 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Tivoli, anno 2004, atto n. 4, parte 1);
3) Stabilisce che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
4) Dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, ivi incluse le Per_3
decisioni di maggiore interesse per la figlia ex art. 337quater co. 3 c.c., con collocamento presso la stessa;
5) Dispone che, qualora il padre e la minore manifestino la volontà di riprendere i Per_3
rapporti, gli incontri dovranno avvenire gradualmente, secondo i bisogni e il desiderio manifestato dalla figlia e senza coercizione alcuna della sua volontà;
6) Stabilisce un contributo al mantenimento ordinario a carico del padre in favore della figlia minore e della figlia di 300,00 euro mensili per ciascuna, da Per_3 Per_2
versare alla madre collocataria entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente;
7) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
8) Spese compensate.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 23.5.2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3673 / 2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EL AU (C. F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso lo studio del difensore sito in Guidonia Montecelio, via Mario Calderara n. 4 (PEC:
) Email_1
RICORRENTE
Contro
(C. F. ), nato a [...] il [...], ultima Controparte_1 C.F._3
residenza conosciuta in Tivoli, via del Lavoro n. 23;
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: scioglimento matrimonio.
Pag. 1 a 4 Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.8.2022 la ricorrente si rivolgeva al tribunale chiedendo lo scioglimento del matrimonio contratto in Tivoli il 29 gennaio 2004 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Tivoli, anno 2004, atto n. 4, parte 1), da cui nascevano le Per_ figlie (Tivoli, 30.XI.2001), (Tivoli, 2 luglio 2005) ed (Tivoli, Per_2 Per_3
27.6.2011), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
All'udienza presidenziale del 18 gennaio 2023, il resistente non compariva;
dopo l'ascolto della ricorrente, il Presidente rinviava all'udienza del 25.1.2023 per l'audizione delle figlie minori e Per_2 Per_3
Successivamente, a scioglimento della riserva assunta, veniva emessa ordinanza presidenziale con cui, in via provvisoria, le minori venivano affidate in via esclusiva alla madre, mentre nulla veniva disposto in merito alla frequentazione con il padre, data la sua irreperibilità e assenza prolungata dalla vita delle figlie;
veniva inoltre stabilito un contributo mensile al mantenimento ordinario delle minori a carico del padre nella misura di 200 euro ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo
Per_ vigente presso il tribunale. Nulla veniva previsto per la figlia in quanto maggiorenne ed economicamente indipendente.
Il resistente non provvedeva a costituirsi nella successiva fase del giudizio. Pertanto, in questa sede se ne dichiara la contumacia.
All'udienza di comparizione del 24.10.2023, la ricorrente chiedeva disporsi rinvio per la precisazione delle conclusioni, senza richiesta di concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. Successivamente il giudice istruttore assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'8.1.2025.
Si rileva in primo luogo che i coniugi, secondo la documentazione prodotta, sono separati legalmente in virtù del decreto di omologa n. 5693/2013 (R. G. 3967/2013) del Tribunale di
Tivoli del 20.11.2013, depositato in data 3.12.2013. Si ritiene pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre un anno al
Pag. 2 a 4 momento del deposito del ricorso e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987
e successive modifiche.
Ebbene, il Collegio prende atto che la ricorrente non richiede la corresponsione di un assegno divorzile. Pertanto, viene previsto che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Con riferimento alla prole, il collegio prende altresì atto del disinteresse manifestato dal resistente, il quale non frequenta le figlie né le contatta in alcun modo più da anni;
la circostanza è stata riferita sia dalla ricorrente che dalle figlie e in sede di Per_2 Per_3
audizione e risulta altresì esplicitata dalla condotta processuale serbata nel presente giudizio.
A fronte di ciò, ritiene il tribunale che ricorrano i presupposti per il superamento della regola di carattere generale dell'affidamento condiviso dei figli minori, stabilendo pertanto l'affidamento cd. super esclusivo di – unica figlia ad oggi ancora minorenne - alla Per_3 madre, con collocamento presso quest'ultima.
Quanto alle modalità di visita, considerato che la minore non frequenta il padre in nessun modo e che non è nemmeno noto il luogo in cui lo stesso si trovi attualmente, si ritiene che gli incontri, laddove si riprendesse la frequentaizone, dovranno avvenire gradualmente, secondo i bisogni e il desiderio manifestato da attualmente di anni 14, e senza coercizione Per_3
alcuna della sua volontà.
Quanto al mantenimento economico della prole, in questa sede viene stabilito in 300 euro mensili per ciascuna delle due figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente. Segnatamente, la previsione di un contributo al mantenimento deve essere prevista sia per la minore che per la figlia , divenuta maggiorenne nelle more del Per_3 Per_2
procedimento, ma non ancora economicamente indipendente.
Le spese, attesa la natura necessaria del procedimento, si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia del resistente Controparte_1
Pag. 3 a 4 2) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Tivoli il 29 gennaio 2004 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Tivoli, anno 2004, atto n. 4, parte 1);
3) Stabilisce che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
4) Dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, ivi incluse le Per_3
decisioni di maggiore interesse per la figlia ex art. 337quater co. 3 c.c., con collocamento presso la stessa;
5) Dispone che, qualora il padre e la minore manifestino la volontà di riprendere i Per_3
rapporti, gli incontri dovranno avvenire gradualmente, secondo i bisogni e il desiderio manifestato dalla figlia e senza coercizione alcuna della sua volontà;
6) Stabilisce un contributo al mantenimento ordinario a carico del padre in favore della figlia minore e della figlia di 300,00 euro mensili per ciascuna, da Per_3 Per_2
versare alla madre collocataria entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente;
7) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
8) Spese compensate.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 23.5.2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4