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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.812/2023 RGN
TRA
in persona del DA pt rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Raffaello Cocca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Penta di Fisciano (SA) alla via G.Matteotti n.112- appellato
E
n.il 6/4/59), Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
e quali eredi di ( n. il 7/3/36 e CP_4 CP_5 Persona_1 deceduto il 29/1/2002) fratello di deceduto a Persona_2
il 5/5/1998 e ( n.il 9/7/86), Pt_1 CP_6 Persona_1
(n.il 14/1/89) e quali eredi di CP_3 CP_7 [...]
( n.il 14/10/60 e deceduto il 26/7/2015) a sua volta erede di Per_3
( n. il 7/3/36 e deceduto il 29/1/2002) rappresentati Persona_1
e difesi dall'avv.Antonio Carrella ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Nocera Inferiore (SA) alla via Giacomo Matteotti
n.14- appellati
E e in Controparte_8 Controparte_9 persona dei llrrpt rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di
Salerno ed elettivamente domiciliati ope legis presso la sede della suddetta Avvocatura sita in Salerno al corso Vittorio Emanuele n.58– appellati
E appellato contumace CP_10
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2672/2023 del Tribunale di Salerno pubblicata il 14/6/23 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l' appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fossero accolte le conclusioni avanzate in primo grado con il rigetto di tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale, che fosse accolta in via preliminare e pregiudiziale l'eccezione di prescrizione come formulata con la dichiarazione di prescrizione dell'azione proposta, che fosse rigettata la domanda di responsabilità per fatto illecito di e degli enti quali responsabili civili, stante CP_10
l'interruzione del nesso causale, con ogni conseguenza di legge, che fosse rigettata la domanda risarcitoria del danno iure proprio da perdita parentale, perché infondata e non provata, con ogni conseguenza di legge, che, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, fosse rimodulata la condanna con la riduzione del quantum dovuto nella misura effettivamente provata, con ogni conseguenza di legge, fosse rigettata la domanda di regresso/rivalsa come proposta nei confronti del perché infondata ed inammissibile, con Parte_1
conseguente accoglimento della domanda nei confronti del
[...]
con ogni conseguenza di legge e, nella denegata CP_11
ipotesi di accoglimento, nei rapporti interni, fosse accertata e dichiarata la responsabilità della del Consiglio dei Ministri, CP_8
del e del per la quota di 1/3 Controparte_9 Parte_1
ciascuno, con conseguente condanna del a rivalere le Parte_1
Amministrazioni Statali, in caso di pagamento delle somme spettanti agli attori, odierni appellati, nei limiti della predetta quota con ogni conseguenza di legge, il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi oltre accessori in relazione ad entrambi i gradi di giudizio;
per gli appellati: concludevano il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese e delle competenze di causa, oltre accessori con distrazione a favore del difensore antistatario;
per l'appellata Avvocatura dello Stato: chiedeva il rigetto dell'appello nella parte in cui veniva chiesto di rigettare la domanda di regresso/rivalsa proposta nei confronti del;
in via Parte_1
assolutamente subordinata, chiedeva che fosse riconosciuto il diritto della e del Controparte_8 Controparte_9
di agire in regresso nei confronti del sulla base di Parte_1
una preponderante percentuale di responsabilità ascrivibile a questi ultimi nella causazione degli illeciti, il tutto con vittoria delle spese di lite del grado.
riceveva la notifica dell'appello e non si CP_10
costituivano divenendo contumace.
La richiesta di sospensiva è assorbita dalla decisione nel merito dell'appello.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 25 gennaio 2024
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 9 gennaio 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione. Con ordinanza del 23 gennaio 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 9 gennaio 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
nella qualità di eredi di deceduto a CP_5 Persona_1
il 29/1/2002, quest'ultimo fratello di Pt_1 Persona_2
deceduto il 5/5/1998, nonché , , CP_6 Persona_1 CP_3
e quali eredi di deceduto il
[...] CP_7 Persona_3
26/7/2015, quest'ultimo a sua volta erede, in quanto figlio, di
[...]
, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno il Per_1
all'epoca dei fatti, , il Controparte_12 CP_10 Parte_1
, il e la
[...] Controparte_9 Controparte_8
tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti per sentirli
[...]
condannare in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni,
patrimoniali e non, subiti, in proprio e nella qualità di erede, da liquidarsi in via equitativa, anche secondo le tabelle di Milano, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 5/5/1998 per il decesso del congiunto . Persona_2 A sostegno della domanda esponevano che: in data 5/5/98 il territorio del Comune di , in cui risiedevano, veniva colpito da Pt_1
una tremenda alluvione con numerose frane nel centro abitato e tali eventi causavano la morte di 137 persone tra cui il loro congiunto che moriva soffocato da una colata di fango Persona_2
che aveva invaso l'abitazione; per tali fatti era stato promosso procedimento penale conclusosi con la condanna a cinque anni di reclusione del DA del , ing. e al Parte_1 CP_10
risarcimento del danno in solido con i responsabili civili in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede, con riconoscimento di provvisionale.
La e il Controparte_8 [...]
si costituivano contestando l'accertamento del danno non CP_9
patrimoniale nel quantum e contestualmente spiegando domanda di rivalsa nei confronti degli altri obbligati in solido.
Si costituiva, altresì, il che eccepiva, in via Parte_1
preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno poiché
gli attori non si erano costituiti parte civile nel processo penale e chiedeva la riunione del presente giudizio agli altri pendenti con medesimo oggetto;
nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità emerse in sede penale e chiedeva che fosse rigettata la domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis, negando la sussistenza della sua responsabilità per i fatti di causa.
non si costituiva divenendo contumace. CP_10
Nel corso del giudizio venivano escussi dei testi e la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Il Tribunale di Salerno emetteva le seguenti statuizioni:
condannava il , la Parte_1 Controparte_8
il , in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_9
rappresentanti legali, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori quali eredi di e di (anch'egli Persona_1 Persona_3
erede di ) della somma di € 62.831,60 per Persona_1
risarcimento danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale;
accoglieva la domanda di rivalsa, qualificata come domanda di regresso, proposta dalla e dal Controparte_8
esclusivamente nei confronti del Controparte_9 Parte_1
e, per l'effetto, condannava il a pagare alla
[...] Parte_1 e al , in Controparte_8 Controparte_9
persona dei rispettivi rappresentanti legali, le intere somme che le suindicate amministrazioni statali avrebbero pagato ai ricorrenti, a condizione che la ed il Controparte_8 [...]
dimostrassero l'integrale pagamento a favore degli attori CP_9
di quanto previsto;
rigettava la domanda di regresso proposta dalla
[...]
e dal nei confronti di Controparte_8 Controparte_9
; CP_10
applicava il principio della soccombenza a favore dei ricorrenti e a carico dei convenuti in solido e compensava le spese tra le parti convenute in relazione alla domanda di regresso.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
rigettava l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, basata sull'assenza della costituzione di parte civile nel processo penale, rilevando che la sentenza di condanna, una volta divenuta definitiva, aveva effetti di giudicato sull'azione civile e portata onnicomprensiva poiché si riferiva ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato che coincideva con il fatto illecito da cui discendeva il risarcimento del danno, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile;
di conseguenza, in virtù dell'art.2947 IIIc cpc anche il danneggiato che non si era costituito parte civile nel giudizio penale poteva invocare il diritto al risarcimento del danno la cui prescrizione iniziava a decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza penale;
nella motivazione della sentenza di condanna penale era evidenziato che nel sistema delineato dalla l.n.225/1992 al DA,
quale autorità locale di protezione civile e nell'ambito del territorio comunale, competeva la gestione dell'emergenza provocata da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, di calamità naturali o catastrofi, che nel caso in cui i predetti eventi non potevano essere fronteggiati con mezzi a disposizione del il DA era Pt_1
tenuto a chiedere l'intervento di mezzi e strutture al Prefetto per l'adozione di provvedimenti di competenza coordinati con quelli del
DA, le cui attribuzioni erano concorrenti con quelle del Prefetto
che ne aveva la direzione, che nel caso di eventi calamitosi che non potevano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del e Pt_1 fino a quando il Prefetto non avesse concretamente assunto la direzione dei servizi di emergenza, il DA manteneva integri i suoi poteri e gli obblighi di gestione dell'emergenza ed, in particolare,
quelli di allertamento ed evacuazione delle popolazioni che si trovavano nelle zone a rischio, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di urgenza;
nel caso in questione la Corte di Appello di Napoli nella sentenza penale di condanna aveva rilevato l'assenza d'iniziativa da parte della o per sua inefficienza o per una ritardata informazione CP_13
proveniente dal e che tale situazione non sollevava il Parte_1
dall'attuare quanto necessario per fronteggiare la Controparte_12
situazione di emergenza;
invero quanto all'accertamento dell'evitabilità dei decessi mediante una condotta diligente del
DA, agente modello, ispirata al rispetto delle regole specifiche della materia della Protezione Civile, la suddetta Corte affermava che l'unica condotta salvifica sarebbe consistita nell'evacuazione delle zone maggiormente a rischio previo allertamento della popolazione ivi residente;
nel concreto il DA del non solo non si Parte_1
rendeva conto tempestivamente della situazione di pericolo che si andava a delineare nonostante i primi segnali, ma non attuava nemmeno alcuna delle condotte specificamente previste dal piano di protezione civile per prevenire gli eventi, avendo omesso di allertare la popolazione e di disporne l'evacuazione ed, anzi, avendo inviato alla cittadinanza avvisi tranquillizzanti in contrasto con la necessità che la stessa fosse resa edotta della reale situazione di pericolo;
quanto al risarcimento riconosceva i rivendicati danni non patrimoniali subiti dagli attori a seguito della perdita parentale accogliendo un'interpretazione più favorevole ai ricorrenti , nel senso di ritenere che il requisito della convivenza non costituisse più il presupposto per l'accesso al risarcimento dei parenti non stretti, ma un elemento di valutazione e di conferma dell'intensità del vincolo affettivo;
nel caso di specie l'intensità del vincolo parentale tra i fratelli era stata provata tramite la prova testimoniale da cui era emerso che i due fratelli, pur vivendo a cinquecento chilometri di distanza, si frequentavano assiduamente;
ai fini della quantificazione del danno risarcibile, il Tribunale, in mancanza di una normativa di settore, decideva di applicare le Tabelle
di Milano sulla base dei seguenti parametri di riferimento: l'età del danneggiato e l'età della vittima, il grado di parentela, l'autonomia e la presenza di nuclei familiari propri e la presenza di una frequentazione continua delle parti;
la domanda di rivalsa proposta dalla Controparte_8
e dal era fondata solo nei confronti del
[...] Controparte_9
, in considerazione del rapporto di immedesimazione Parte_1
sussistente tra la persona fisica del DA e l'ente comunale e CP_10
in applicazione del principio di diritto secondo il quale sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione ex art. 2043 cc per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all'amministrazione, tale da far reputare sussistente l'immedesimazione organica con quest'ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l'esercizio del potere autoritativo.
Il , in persona del DA, pt ha presentato Pt_1 Pt_1
appello avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)in ordine alla eccezione di prescrizione - fondatezza della questione;
la prescrizione era decorsa perché i ricorrenti non si erano costituiti parte civile nel processo pensale con conseguente inapplicabilità dell'art. 2947 IIIc cc;
la mera pendenza del procedimento penale non era circostanza idonea a interrompere e/o sospendere la prescrizione in quanto le relative cause erano tassativamente indicate nel combinato disposto di cui agli artt. 2941-
2942 cc e, quindi, la prescrizione decorreva dal decesso del congiunto in data 5/5/98, per cui l'azione iniziata con la citazione in giudizio notificata l'1/3/2021 era prescritta;
2)in ordine alla responsabilità di e degli enti CP_10
costituitisi quali responsabili civili;
il decesso delle 137 persone non era stata determinata dalla condotta del DA del Parte_1
perché l'evento morte era conseguito semmai ad un evento catastrofico di portata straordinaria ed imprevedibile;
3)infondatezza della domanda risarcitoria del danno iure proprio da perdita parentale;
non era stata provata l'intensità del vincolo parentale dovendo i ricorrenti dimostrare la costanza del legame affettivo tra di loro e la vittima e familiare e lo stravolgimento sostanziale della propria vita in seguito al decesso, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita e dalla sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente;
4)in ordine alla quantificazione del danno;
l'appellante, pur non contestando l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano,
rilevava che, al fine di una corretta quantificazione, si doveva far riferimento ai valori più bassi poiché non vi era convivenza degli attori con il defunto;
non era corretto il riconoscimento della rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo che poteva spettare solo se il danneggiato deducesse e dimostrasse di aver subito, a causa della svalutazione monetaria, un danno maggiore di quello compensato con la liquidazione degli interessi;
5)in ordine alla domanda di rivalsa e di regresso: la statuizione del giudice di prime cure era censurabile nella parte in cui la domanda di rivalsa e di regresso avanzata dalla Controparte_8
e dal era stata accolta nei suoi confronti
[...] Controparte_9
e non nei confronti del DA , in ragione del Parte_1
rapporto di immedesimazione organica sussistente tra il predetto
DA e il in realtà tale immedesimazione Parte_1
organica e la conseguente responsabilità diretta dell'ente poteva sussistere in relazione all'attività provvedimentale o posta in essere per perseguire i fini istituzionali dell'ente medesimo, mentre nel caso di attività estranea a quella istituzionale o comunque materiale la responsabilità civile dell'ente era indiretta, per fatto del proprio dipendente o funzionario ex art. 2049 cc;
nel caso di specie le condotte omissive del DA ovvero l'omesso allertamento della popolazione e la mancata evacuazione delle persone residenti nelle zone a rischio avevano inequivocabilmente integrato il mancato esercizio di potestà
pubbliche finalizzate alla realizzazione di un interesse pubblico,
riferibile allo Stato ed al suo ruolo ed alla sua responsabilità, con conseguente immedesimazione organica verso lo Stato stesso, unico responsabile diretto;
secondo tale ragionamento il Parte_1
poteva essere solo un responsabile per fatto altrui ex art. 2049 cc, in quanto l'ing. aveva tenuto la condotta illecita accertata dal CP_10
giudicato penale ed imputabile allo Stato, solo in qualità di DA, in applicazione del principio dell'occasionalità necessaria e, quindi, il responsabile in via solidale che aveva risarcito il danno, aveva azione di regresso solo verso i responsabili diretti e non verso il responsabile indiretto o mediato che risponde per fatto altrui e senza colpa ex art. 2049 cc;
in via gradata chiedeva comunque che il regresso fosse esercitato nei limiti del terzo sulla base delle sentenze di questa Corte di Appello
di Salerno n. 142/2023, n. 144/2023, n. 546/2023 e n. 467/2023
emesse a seguito del principio espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 35020 del 29/11/2022, a mezzo della quale era stata riconosciuta la responsabilità diretta del , senza, però, Parte_1
esprimersi sulla percentuale a suo carico.
Gli appellati danneggiati si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
L'Avvocatura dello Stato si costituiva per la
[...]
e per il chiedendo il Controparte_8 Controparte_9
rigetto dell'appello.
Solo in via subordinata chiedevano che fosse riconosciuto il diritto delle Amministrazioni statali di agire in regresso nei confronti del sulla base di una preponderante percentuale di Parte_1
responsabilità ascrivibile a questi ultimi nella causazione degli illeciti. Va valutato prima di tutto se l'appello sia ammissibile ai sensi dell'art.342 cpc così come dedotto dalla parte appellata costituita.
L'eccezione va rigettata, in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del
2012, chiarendo come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr. sent. Cass.civ. sez. un., n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent.
Cass.n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto pienamente conforme al disposto dell'art. 342 cpc, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
L'appello è accoglibile nei limiti della seguente motivazione.
Il primo motivo è infondato in quanto l'azione di risarcimento proposta in primo grado non può ritenersi prescritta in quanto il termine utile per la prescrizione non decorre dal verificarsi del fatto illecito ovvero dal 5/5/1998, in considerazione della mancata costituzione come parte civile degli attuali ricorrenti.
Invero va detto che le sentenze penali emesse a seguito del dibattimento e passate in giudicato ex art.651 cpp hanno piena efficacia nel giudizio civile di risarcimento anche nei confronti dei danneggiati che non si sono costituiti parti civili nel processo penale. Gli art. 652-654 c.p.p. in tema di efficacia della sentenza penale
in procedimenti extrapenali individuano tre categorie di giudizi:
quello (civile o amministrativo) di danno, quello disciplinare e,
genericamente altri giudizi civili o amministrativi. Ognuna di queste
categorie ha una propria disciplina, sia sotto il profilo soggettivo
(nell'ipotesi di cui all'art. 652 c.p.p. è sufficiente che il danneggiato sia
stato posto nelle condizioni di costituirsi parte civile, mentre
nell'ipotesi di cui all'art. 654 c.p.p. è necessario che vi sia stata la
costituzione della parte civile) che oggettivo (quanto ai fatti che
possono costituire oggetto di giudicato e ai limiti dello stesso). L'art.
651 c.p.p., in particolare, che regola l'efficacia della sentenza penale
di condanna nel giudizio civile di risarcimento del danno non postula
affatto la partecipazione del danneggiato al giudizio penale come
parte civile ( sent Cass. 16391/2009)
Inoltre ai sensi dell'art.2947 cc IIIc cc in caso di sentenza penale irrevocabile il termine di prescrizione decorre non dal verificarsi del fatto illecito, ma dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna ovvero dal 26 marzo 2013. Il termine quinquennale è stato interrotto dagli attori con messa in mora del 15 marzo 2018 indirizzata al e pervenuta Parte_1
il 20 marzo 2018 e il conseguente effetto interruttivo si estende ai sensi dell'art.1310 cc anche nei confronti degli altri coobbligati in solido.
In ogni caso la censura non sarebbe accoglibile anche nel caso in cui si ritenesse rilevante la mancanza della costituzione di parte civile,
in quanto andrebbe applicata la prima parte del terzo comma dell'art.2947 cc nella parte in cui si afferma che la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato è pari alla prescrizione del reato medesimo se superiore ai cinque anni;
invero nel 1998 la prescrizione dell'omicidio colposo plurimo doveva essere pari a quindici anni, ovvero allo stesso arco temporale durante il quale si è concluso l'iter giudiziario penale che ha riguardato i fatti verificatosi il 5/5/98 nel Comune di . Pt_1
Non è accoglibile neanche il secondo motivo proprio perché i fatti oggetto del processo penale, che hanno condotto, a seguito del dibattimento alla condanna del DA del fanno Parte_1
stato nel giudizio civile e, quindi, non può in alcun modo contestarsi il nesso causale accertato in sede penale tra la condotta dell'imputato e il decesso delle 137 persone.
Secondo l'art. 651 cpp la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale, all'affermazione che l'imputato l'ha commesso e,
quindi, al collegamento causale tra la condotta del condannato e il fatto medesimo, a prescindere dalla costituzione del danneggiato al giudizio penale come parte civile ( sent Cass. 16391/2009).
Con il terzo motivo l'appellante ha contestato il riconoscimento del risarcimento a favore di congiunti che non convivevano con la persona deceduta.
In realtà secondo gli orientamenti più recenti della Corte di
Cassazione l'assenza di convivenza non è elemento preclusivo del diritto al risarcimento ma è uno dei parametri utilizzati per la relativa quantificazione.
Se è pur innegabile la necessità di conciliare il diritto del
superstite alla tutela del rapporto parentale con l'esigenza di evitare il
pericolo di una dilazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, il dato esterno ed oggettivo della convivenza non è
elemento idoneo a bilanciare le evidenziate contrapposte esigenze e ad
escludere a priori il diritto del non convivente al risarcimento del
danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale. La
convivenza può tuttavia assurgere a elemento probatorio utile,
unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità
del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare il
quantum debeatur ( cfr.sent Cass.n.21230/2016 e n.29332/2017).
Va, comunque, aggiunto, in proposito, che mediante la prova testimoniale era emerso che nonostante la lontananza tra i fratelli vi fossero significativi rapporti.
La censura che attiene alla quantificazione del risarcimento è
del tutto generica;
invero il Tribunale ha applicato le tabelle milanesi e sulla base dei parametri nelle stesse indicati è pervenuto ad una determinazione congrua rispetto a quanto domandato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità è stata riconosciuta la valenza delle predette tabelle in tema di liquidazione del danno non patrimoniale. In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al
fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze
del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi,
il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato
seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre
all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del
punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di
fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età
del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare
sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della
situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone
adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella ( cfr. sent.Cass.n.10579/2021;sent Cass.n.26300/2021;
sent.Cass.n.37009/2022).
Il riconoscimento della rivalutazione monetaria è stata altrettanto corretta in quanto il risarcimento del danno costituisce debito di valore. In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla
somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre
che si consideri, in sede di liquidazione, oltre alla svalutazione (che ha
la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato
antecedente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente),
anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della
mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a
titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta,
avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario).
Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi
non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione
al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma
originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma
originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a
differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in
cui si è verificato l'evento dannoso (cfr.sent Cass.n.5054/2009).
Il credito avente ad oggetto una obbligazione di valore, quale è
l'obbligo di risarcire il danno aquiliano, deve essere liquidato in
moneta esprimente il potere di acquisto dell'epoca della liquidazione, non dell'epoca dell'illecito. Poiché, infatti, il risarcimento deve mettere
il danneggiato nella medesima situazione patrimoniale in cui si
sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, tale risultato non
potrebbe mai essere raggiunto se nelle more tra l'illecito e la
aestimatio del danno il denaro si fosse deprezzato
(cfr.sent.Cass.n.16502/2014).
Quanto alla domanda di regresso non può essere accolta la domanda nella parte in cui è stato dedotto che il comportamento del
DA non comportasse una responsabilità diretta, in assenza di un'immedesimazione organica.
Invero occorre partire dal principio di diritto che la Corte di
Cassazione ha enunciato in giudizi analoghi a quello oggetto del presente appello.
Il giudice di legittimità nelle ordinanze n. 35020/22,
n.35419/2022, n.35872/2022, n.36902/2022 e n.365/2023 ha affermato che: “sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione
ai sensi dell'art.2043 cc per il fatto penalmente illecito commesso
dalla persona fisica appartenente all'amministrazione, tale da far
reputare sussistente l'immedesimazione organica con quest'ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche
quando sia stato illegittimamente omesso l'esercizio del potere
autoritativo” .
La Corte di Cassazione ha fatto applicazione dell'orientamento espresso nella sent. Cass. sez. un. n.13246/2019 ovvero precisando che“il comportamento della P.A. che può dar luogo, in violazione dei
criteri generali dell'art.2043 cc, al risarcimento del danno per il fatto
penalmente illecito del dipendente, o si riconduce all'estrinsecazione
del potere pubblicistico e cioè ad un formale provvedimento
amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri
autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, oppure si riduce ad una
mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o
provvedimenti amministrativi formali. Nel primo caso (attività
provvedimentale o, se si volesse generalizzare, istituzionale in quanto
estrinsecazione di pubblicistiche ed istituzionali potestà),
l'immedesimazione organica di regola pienamente sussiste ed è allora
ammessa la responsabilità diretta in forza della sicura imputazione
della condotta all'ente. Nel secondo caso, di attività estranea a quella
istituzionale o comunque materiale, ove pure vada esclusa l'operatività del criterio di imputazione pubblicistico fondato
sull'attribuzione della condotta del funzionario o dipendente all'ente,
opera, nei limiti indicati dalle Sezioni Unite (profilo qui non
rilevante), il diverso criterio della responsabilità indiretta, per fatto
del proprio dipendente o funzionario, in forza di principi
corrispondenti a quelli elaborati per ogni privato preponente e desunti
dall'art.2049cc”.
Il giudice di legittimità nell'ord. n.35020/2022 ha ritenuto che venisse in questione il primo caso con conseguente immedesimazione organica e responsabilità diretta, sulla base di quanto affermato nella sent. n.19057/2013 della Corte Cass. penale.
In tale ultima sentenza che ha avuto ad oggetto il procedimento penale per omicidio colposo plurimo nei confronti del DA pt si legge, quanto alla imputazione sollevata nei confronti di questi, che
"non considerava la "mappa dei rischi" allegata al menzionato piano
di protezione civile, nella quale quello derivante da alluvioni, frane e
valanghe veniva ritenuto di "grado alto" e, quindi, degno della
massima attenzione, con la indicazione degli adempimenti da attuarsi
al verificarsi dell'emergenza; ometteva di dare tempestivamente il segnale di allarme alla popolazione, di disporre l'evacuazione delle
persone residenti nelle zone a rischio, di convocare ed insediare
tempestivamente il comitato locale per la protezione civile, di dare
tempestivo e congruo allarme alla alla quale, Controparte_14
anzi, fino alle ore 20.47, forniva notizie imprudentemente rassicuranti
sull'emergenza in corso, suscettibili di non provocare l'adeguato
allertamento degli organi competenti;
forniva alla popolazione in
pericolo notizie imprudentemente rassicuranti sulla emergenza in atto,
diffondendo due appelli televisivi, con i quali invitava i cittadini a
restare nelle proprie abitazioni, facendo così ritenere che la situazione
fosse sotto controllo ed inesistente il pericolo;
inoltre, a fronte di una
precisa richiesta di evacuazione dei plessi ospedalieri di , in Pt_1
pericolo, avanzata dall'Autorità sanitaria competente, rifiutava tale
evacuazione assumendo la insussistenza di pericolo per la vita dei
pazienti".
L'attività colposa che viene in rilievo non è meramente materiale
ed estranea ai compiti istituzionali, tale da essere legata da un nesso
di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri esercitati - alle
condizioni indicate dalle Sezioni Unite -, ma è istituzionale nel senso di estrinsecazione di pubblicistiche ed istituzionali potestà. La
circostanza che l'attività non sia per lo più collegata ad un formale
provvedimento amministrativo ed integri piuttosto una condotta di tipo
omissivo non muta i termini della questione poiché l'omessa adozione
di un provvedimento amministrativo non costituisce comportamento
materiale, ma illegittima condotta istituzionale (peraltro al sindaco
risultano imputate anche condotte di carattere commissivo sotto il
profilo delle notizie imprudentemente rassicuranti fornite durante
l'emergenza in corso). L'attribuzione del potere illegittimamente non
esercitato è criterio di responsabilità dell'autorità rimasta inerte, per
cui non esercitare il potere non è un contegno meramente materiale
della persona fisica, ma azione amministrativa illegittima ove quel
potere doveva essere esercitato.”
In virtù di tale ragionamento la Corte di Cassazione ha qualificato come diretta la responsabilità del ai sensi Parte_1
dell'art. 2043 cc e, quindi, ha riconosciuto il diritto della CP_8
Consiglio dei Ministri e del ad agire in
[...] Controparte_9
regresso nei confronti del ai sensi dell'art. 2055, c2 cc e in Pt_1
questo modo il giudice di legittimità si è pronunciato in modo conforme allo stesso principio già in precedenza espresso (cfr.sent.
Cass.856/1982; sent. Cass.17763/2005, sent. Cass.n.24802/2008; sent.
Cass.n.24567/2017) ,
Nel caso di specie la condotta illecita del DA CP_10
, proprio sulla base di quanto accertato in sede penale, va
[...]
ritenuta manifestazione di attività istituzionale anche se di stampo omissivo, con la specificazione che tale mancata attività andava riferita alle plurime funzioni di DA, Autorità della Protezione Civile e
Ufficiale di Governo.
Ne consegue che la responsabilità del , della Parte_1
Ministri e del è CP_8 Controparte_8 Controparte_9
diretta ai sensi dell'art.2043 cc per cui la domanda di regresso avanzata dalle amministrazioni statali doveva essere accolta nei confronti del e non confronti del DA . Parte_1 CP_10
Va accolta la subordinata in quanto l'accoglimento della domanda di regresso impone di procedere alla graduazione di responsabilità tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
[...]
ed il . CP_9 Parte_1 Ai fini della decisione va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità da fatto illecito,
qualora il danno sia imputabile a più soggetti, il giudice può fare ricorso alla presunzione di eguaglianza delle colpe di cui all'art. 2055
3c cc solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale configurabile quando non sia possibile valutare, neppure approssimativamente, la misura delle singole responsabilità (cfr.ord.
Cass. n. 31066/2019).
Rileva, inoltre, in tema di onere della prova che spetta alla parte che deduce il superamento della predetta presunzione provare le circostanze idonee a superare la presunzione di pari responsabilità,
prevista per il caso di dubbio dall'art. 2055 3c cc (cfr.ord.Cass. n.
3626/2017).
Sulla base di quanto già accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato è chiaro che ha agito come CP_10
DA, come Autorità della Protezione Civile e come Ufficiale di
Governo.
Gli stessi appellanti non hanno contestato i plurimi ruoli svolti dal DA del e non hanno provato che vi fossero Parte_1 elementi utili a superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2055 3c cc in una vicenda che era molto complessa dovendosi fronteggiare una calamità naturale, nell'ambito di un quadro normativo che all'epoca dei fatti prevedeva competenze anche concorrenti.
Secondo la disciplina vigente in tema di protezione civile il quadro normativo era il seguente:
secondo la l. 225/1992 era previsto un assetto complesso in cui operavano una pluralità di soggetti e precisamente le Amministrazioni
dello Stato centrali e periferiche, le Regioni, le Province, i Comuni, gli enti pubblici nazionali e territoriali ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale,
coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che si avvaleva del Dipartimento di Protezione Civile;
secondo l'art. 15 3c L.225/1992 il DA doveva assumere la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite e doveva provvedere agli interventi necessari e,
quindi, poneva in essere tale attività esercitando i poteri attribuitigli da altre disposizioni di legge, sia quale capo dell'Amministrazione
Comunale e Autorità della Protezione civile, sia in qualità di Ufficiale di Governo come nel caso di adozione di provvedimenti contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 38 2 c D. Lvo 142/190, vigente all'epoca dell'alluvione;
secondo l'art. 16 del DPR n.66/1981 “il DA, quale ufficiale del Governo, era organo locale di protezione civile e doveva provvedere, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati,
dandone subito notizia al prefetto”;
secondo l'art. 36 del medesimo DPR : “allorché occorresse informare le popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, vi provvedeva il Prefetto,
che si avvaleva dei mezzi tecnici da individuarsi nei piani provinciali di protezione civile, e, in caso di urgenza, il DA”.
Sulla base di tali norme è chiaro che nel momento CP_10
in cui aveva omesso di procedere all'evacuazione e aveva dato erronee informazioni rassicuranti alla popolazione non aveva operato solo in qualità di DA, poiché vigendo il DPR 66/1981, egli era tenuto anche al corretto esercizio delle funzioni di Autorità di Protezione
Civile e di Ufficiale di Governo in assenza di un intervento concreto della . CP_13 Ne consegue che nei rapporti interni la responsabilità della del e del Controparte_8 Controparte_9
va ripartita nella misura del terzo a carico di Parte_1
ciascuno, con conseguente condanna del a rivalere le Parte_1
Amministrazioni Statali, qualora provvedano al pagamento delle somme spettanti agli attori, odierni appellati, nei limiti della predetta quota.
Il limitato accoglimento dell'appello in relazione alla richiesta subordinata contenuta nell'ultimo motivo di gravame, anche in considerazione delle conclusioni sostanzialmente conformi dell'Avvocatura dello Stato conduce ad una compensazione delle spese tra l'appellante e gli enti rappresentati dall'Avvocatura dello
Stato.
Nulla per le spese nei rapporti tra l'appellante e le parti private appellate in considerazione del limitato accoglimento dell'appello solo in tema di azione di regresso.
Nulla per spese neanche nei rapporti tra l'appellante e il DA
rimasto contumace per il rigetto del gravame in merito alla richiesta di accoglimento dell'azione di regresso nei confronti dello stesso DA
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in virtù dell'accoglimento della domanda di regresso della e del Controparte_8
nei confronti del , dispone che Controparte_9 Parte_1
il predetto sia condannato a rivalere le predette Pt_1
Amministrazioni Statali nella misura di 1/3, qualora dette
Amministrazioni provvedano al pagamento delle somme spettanti agli attori odierni appellati;
2)compensa le spese del giudizio tra l'appellante e della e del;
Controparte_8 Controparte_9
3) nulla per le spese tra l'appellante e gli appellati danneggiati e tra l'appellante e il . CP_11
Salerno, 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr.Vito Colucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.812/2023 RGN
TRA
in persona del DA pt rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Raffaello Cocca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Penta di Fisciano (SA) alla via G.Matteotti n.112- appellato
E
n.il 6/4/59), Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
e quali eredi di ( n. il 7/3/36 e CP_4 CP_5 Persona_1 deceduto il 29/1/2002) fratello di deceduto a Persona_2
il 5/5/1998 e ( n.il 9/7/86), Pt_1 CP_6 Persona_1
(n.il 14/1/89) e quali eredi di CP_3 CP_7 [...]
( n.il 14/10/60 e deceduto il 26/7/2015) a sua volta erede di Per_3
( n. il 7/3/36 e deceduto il 29/1/2002) rappresentati Persona_1
e difesi dall'avv.Antonio Carrella ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Nocera Inferiore (SA) alla via Giacomo Matteotti
n.14- appellati
E e in Controparte_8 Controparte_9 persona dei llrrpt rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di
Salerno ed elettivamente domiciliati ope legis presso la sede della suddetta Avvocatura sita in Salerno al corso Vittorio Emanuele n.58– appellati
E appellato contumace CP_10
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2672/2023 del Tribunale di Salerno pubblicata il 14/6/23 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l' appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fossero accolte le conclusioni avanzate in primo grado con il rigetto di tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale, che fosse accolta in via preliminare e pregiudiziale l'eccezione di prescrizione come formulata con la dichiarazione di prescrizione dell'azione proposta, che fosse rigettata la domanda di responsabilità per fatto illecito di e degli enti quali responsabili civili, stante CP_10
l'interruzione del nesso causale, con ogni conseguenza di legge, che fosse rigettata la domanda risarcitoria del danno iure proprio da perdita parentale, perché infondata e non provata, con ogni conseguenza di legge, che, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, fosse rimodulata la condanna con la riduzione del quantum dovuto nella misura effettivamente provata, con ogni conseguenza di legge, fosse rigettata la domanda di regresso/rivalsa come proposta nei confronti del perché infondata ed inammissibile, con Parte_1
conseguente accoglimento della domanda nei confronti del
[...]
con ogni conseguenza di legge e, nella denegata CP_11
ipotesi di accoglimento, nei rapporti interni, fosse accertata e dichiarata la responsabilità della del Consiglio dei Ministri, CP_8
del e del per la quota di 1/3 Controparte_9 Parte_1
ciascuno, con conseguente condanna del a rivalere le Parte_1
Amministrazioni Statali, in caso di pagamento delle somme spettanti agli attori, odierni appellati, nei limiti della predetta quota con ogni conseguenza di legge, il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi oltre accessori in relazione ad entrambi i gradi di giudizio;
per gli appellati: concludevano il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese e delle competenze di causa, oltre accessori con distrazione a favore del difensore antistatario;
per l'appellata Avvocatura dello Stato: chiedeva il rigetto dell'appello nella parte in cui veniva chiesto di rigettare la domanda di regresso/rivalsa proposta nei confronti del;
in via Parte_1
assolutamente subordinata, chiedeva che fosse riconosciuto il diritto della e del Controparte_8 Controparte_9
di agire in regresso nei confronti del sulla base di Parte_1
una preponderante percentuale di responsabilità ascrivibile a questi ultimi nella causazione degli illeciti, il tutto con vittoria delle spese di lite del grado.
riceveva la notifica dell'appello e non si CP_10
costituivano divenendo contumace.
La richiesta di sospensiva è assorbita dalla decisione nel merito dell'appello.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 25 gennaio 2024
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 9 gennaio 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione. Con ordinanza del 23 gennaio 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 9 gennaio 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
nella qualità di eredi di deceduto a CP_5 Persona_1
il 29/1/2002, quest'ultimo fratello di Pt_1 Persona_2
deceduto il 5/5/1998, nonché , , CP_6 Persona_1 CP_3
e quali eredi di deceduto il
[...] CP_7 Persona_3
26/7/2015, quest'ultimo a sua volta erede, in quanto figlio, di
[...]
, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno il Per_1
all'epoca dei fatti, , il Controparte_12 CP_10 Parte_1
, il e la
[...] Controparte_9 Controparte_8
tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti per sentirli
[...]
condannare in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni,
patrimoniali e non, subiti, in proprio e nella qualità di erede, da liquidarsi in via equitativa, anche secondo le tabelle di Milano, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 5/5/1998 per il decesso del congiunto . Persona_2 A sostegno della domanda esponevano che: in data 5/5/98 il territorio del Comune di , in cui risiedevano, veniva colpito da Pt_1
una tremenda alluvione con numerose frane nel centro abitato e tali eventi causavano la morte di 137 persone tra cui il loro congiunto che moriva soffocato da una colata di fango Persona_2
che aveva invaso l'abitazione; per tali fatti era stato promosso procedimento penale conclusosi con la condanna a cinque anni di reclusione del DA del , ing. e al Parte_1 CP_10
risarcimento del danno in solido con i responsabili civili in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede, con riconoscimento di provvisionale.
La e il Controparte_8 [...]
si costituivano contestando l'accertamento del danno non CP_9
patrimoniale nel quantum e contestualmente spiegando domanda di rivalsa nei confronti degli altri obbligati in solido.
Si costituiva, altresì, il che eccepiva, in via Parte_1
preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno poiché
gli attori non si erano costituiti parte civile nel processo penale e chiedeva la riunione del presente giudizio agli altri pendenti con medesimo oggetto;
nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità emerse in sede penale e chiedeva che fosse rigettata la domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis, negando la sussistenza della sua responsabilità per i fatti di causa.
non si costituiva divenendo contumace. CP_10
Nel corso del giudizio venivano escussi dei testi e la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Il Tribunale di Salerno emetteva le seguenti statuizioni:
condannava il , la Parte_1 Controparte_8
il , in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_9
rappresentanti legali, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori quali eredi di e di (anch'egli Persona_1 Persona_3
erede di ) della somma di € 62.831,60 per Persona_1
risarcimento danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale;
accoglieva la domanda di rivalsa, qualificata come domanda di regresso, proposta dalla e dal Controparte_8
esclusivamente nei confronti del Controparte_9 Parte_1
e, per l'effetto, condannava il a pagare alla
[...] Parte_1 e al , in Controparte_8 Controparte_9
persona dei rispettivi rappresentanti legali, le intere somme che le suindicate amministrazioni statali avrebbero pagato ai ricorrenti, a condizione che la ed il Controparte_8 [...]
dimostrassero l'integrale pagamento a favore degli attori CP_9
di quanto previsto;
rigettava la domanda di regresso proposta dalla
[...]
e dal nei confronti di Controparte_8 Controparte_9
; CP_10
applicava il principio della soccombenza a favore dei ricorrenti e a carico dei convenuti in solido e compensava le spese tra le parti convenute in relazione alla domanda di regresso.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
rigettava l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, basata sull'assenza della costituzione di parte civile nel processo penale, rilevando che la sentenza di condanna, una volta divenuta definitiva, aveva effetti di giudicato sull'azione civile e portata onnicomprensiva poiché si riferiva ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato che coincideva con il fatto illecito da cui discendeva il risarcimento del danno, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile;
di conseguenza, in virtù dell'art.2947 IIIc cpc anche il danneggiato che non si era costituito parte civile nel giudizio penale poteva invocare il diritto al risarcimento del danno la cui prescrizione iniziava a decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza penale;
nella motivazione della sentenza di condanna penale era evidenziato che nel sistema delineato dalla l.n.225/1992 al DA,
quale autorità locale di protezione civile e nell'ambito del territorio comunale, competeva la gestione dell'emergenza provocata da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, di calamità naturali o catastrofi, che nel caso in cui i predetti eventi non potevano essere fronteggiati con mezzi a disposizione del il DA era Pt_1
tenuto a chiedere l'intervento di mezzi e strutture al Prefetto per l'adozione di provvedimenti di competenza coordinati con quelli del
DA, le cui attribuzioni erano concorrenti con quelle del Prefetto
che ne aveva la direzione, che nel caso di eventi calamitosi che non potevano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del e Pt_1 fino a quando il Prefetto non avesse concretamente assunto la direzione dei servizi di emergenza, il DA manteneva integri i suoi poteri e gli obblighi di gestione dell'emergenza ed, in particolare,
quelli di allertamento ed evacuazione delle popolazioni che si trovavano nelle zone a rischio, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di urgenza;
nel caso in questione la Corte di Appello di Napoli nella sentenza penale di condanna aveva rilevato l'assenza d'iniziativa da parte della o per sua inefficienza o per una ritardata informazione CP_13
proveniente dal e che tale situazione non sollevava il Parte_1
dall'attuare quanto necessario per fronteggiare la Controparte_12
situazione di emergenza;
invero quanto all'accertamento dell'evitabilità dei decessi mediante una condotta diligente del
DA, agente modello, ispirata al rispetto delle regole specifiche della materia della Protezione Civile, la suddetta Corte affermava che l'unica condotta salvifica sarebbe consistita nell'evacuazione delle zone maggiormente a rischio previo allertamento della popolazione ivi residente;
nel concreto il DA del non solo non si Parte_1
rendeva conto tempestivamente della situazione di pericolo che si andava a delineare nonostante i primi segnali, ma non attuava nemmeno alcuna delle condotte specificamente previste dal piano di protezione civile per prevenire gli eventi, avendo omesso di allertare la popolazione e di disporne l'evacuazione ed, anzi, avendo inviato alla cittadinanza avvisi tranquillizzanti in contrasto con la necessità che la stessa fosse resa edotta della reale situazione di pericolo;
quanto al risarcimento riconosceva i rivendicati danni non patrimoniali subiti dagli attori a seguito della perdita parentale accogliendo un'interpretazione più favorevole ai ricorrenti , nel senso di ritenere che il requisito della convivenza non costituisse più il presupposto per l'accesso al risarcimento dei parenti non stretti, ma un elemento di valutazione e di conferma dell'intensità del vincolo affettivo;
nel caso di specie l'intensità del vincolo parentale tra i fratelli era stata provata tramite la prova testimoniale da cui era emerso che i due fratelli, pur vivendo a cinquecento chilometri di distanza, si frequentavano assiduamente;
ai fini della quantificazione del danno risarcibile, il Tribunale, in mancanza di una normativa di settore, decideva di applicare le Tabelle
di Milano sulla base dei seguenti parametri di riferimento: l'età del danneggiato e l'età della vittima, il grado di parentela, l'autonomia e la presenza di nuclei familiari propri e la presenza di una frequentazione continua delle parti;
la domanda di rivalsa proposta dalla Controparte_8
e dal era fondata solo nei confronti del
[...] Controparte_9
, in considerazione del rapporto di immedesimazione Parte_1
sussistente tra la persona fisica del DA e l'ente comunale e CP_10
in applicazione del principio di diritto secondo il quale sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione ex art. 2043 cc per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all'amministrazione, tale da far reputare sussistente l'immedesimazione organica con quest'ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l'esercizio del potere autoritativo.
Il , in persona del DA, pt ha presentato Pt_1 Pt_1
appello avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)in ordine alla eccezione di prescrizione - fondatezza della questione;
la prescrizione era decorsa perché i ricorrenti non si erano costituiti parte civile nel processo pensale con conseguente inapplicabilità dell'art. 2947 IIIc cc;
la mera pendenza del procedimento penale non era circostanza idonea a interrompere e/o sospendere la prescrizione in quanto le relative cause erano tassativamente indicate nel combinato disposto di cui agli artt. 2941-
2942 cc e, quindi, la prescrizione decorreva dal decesso del congiunto in data 5/5/98, per cui l'azione iniziata con la citazione in giudizio notificata l'1/3/2021 era prescritta;
2)in ordine alla responsabilità di e degli enti CP_10
costituitisi quali responsabili civili;
il decesso delle 137 persone non era stata determinata dalla condotta del DA del Parte_1
perché l'evento morte era conseguito semmai ad un evento catastrofico di portata straordinaria ed imprevedibile;
3)infondatezza della domanda risarcitoria del danno iure proprio da perdita parentale;
non era stata provata l'intensità del vincolo parentale dovendo i ricorrenti dimostrare la costanza del legame affettivo tra di loro e la vittima e familiare e lo stravolgimento sostanziale della propria vita in seguito al decesso, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita e dalla sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente;
4)in ordine alla quantificazione del danno;
l'appellante, pur non contestando l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano,
rilevava che, al fine di una corretta quantificazione, si doveva far riferimento ai valori più bassi poiché non vi era convivenza degli attori con il defunto;
non era corretto il riconoscimento della rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo che poteva spettare solo se il danneggiato deducesse e dimostrasse di aver subito, a causa della svalutazione monetaria, un danno maggiore di quello compensato con la liquidazione degli interessi;
5)in ordine alla domanda di rivalsa e di regresso: la statuizione del giudice di prime cure era censurabile nella parte in cui la domanda di rivalsa e di regresso avanzata dalla Controparte_8
e dal era stata accolta nei suoi confronti
[...] Controparte_9
e non nei confronti del DA , in ragione del Parte_1
rapporto di immedesimazione organica sussistente tra il predetto
DA e il in realtà tale immedesimazione Parte_1
organica e la conseguente responsabilità diretta dell'ente poteva sussistere in relazione all'attività provvedimentale o posta in essere per perseguire i fini istituzionali dell'ente medesimo, mentre nel caso di attività estranea a quella istituzionale o comunque materiale la responsabilità civile dell'ente era indiretta, per fatto del proprio dipendente o funzionario ex art. 2049 cc;
nel caso di specie le condotte omissive del DA ovvero l'omesso allertamento della popolazione e la mancata evacuazione delle persone residenti nelle zone a rischio avevano inequivocabilmente integrato il mancato esercizio di potestà
pubbliche finalizzate alla realizzazione di un interesse pubblico,
riferibile allo Stato ed al suo ruolo ed alla sua responsabilità, con conseguente immedesimazione organica verso lo Stato stesso, unico responsabile diretto;
secondo tale ragionamento il Parte_1
poteva essere solo un responsabile per fatto altrui ex art. 2049 cc, in quanto l'ing. aveva tenuto la condotta illecita accertata dal CP_10
giudicato penale ed imputabile allo Stato, solo in qualità di DA, in applicazione del principio dell'occasionalità necessaria e, quindi, il responsabile in via solidale che aveva risarcito il danno, aveva azione di regresso solo verso i responsabili diretti e non verso il responsabile indiretto o mediato che risponde per fatto altrui e senza colpa ex art. 2049 cc;
in via gradata chiedeva comunque che il regresso fosse esercitato nei limiti del terzo sulla base delle sentenze di questa Corte di Appello
di Salerno n. 142/2023, n. 144/2023, n. 546/2023 e n. 467/2023
emesse a seguito del principio espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 35020 del 29/11/2022, a mezzo della quale era stata riconosciuta la responsabilità diretta del , senza, però, Parte_1
esprimersi sulla percentuale a suo carico.
Gli appellati danneggiati si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
L'Avvocatura dello Stato si costituiva per la
[...]
e per il chiedendo il Controparte_8 Controparte_9
rigetto dell'appello.
Solo in via subordinata chiedevano che fosse riconosciuto il diritto delle Amministrazioni statali di agire in regresso nei confronti del sulla base di una preponderante percentuale di Parte_1
responsabilità ascrivibile a questi ultimi nella causazione degli illeciti. Va valutato prima di tutto se l'appello sia ammissibile ai sensi dell'art.342 cpc così come dedotto dalla parte appellata costituita.
L'eccezione va rigettata, in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del
2012, chiarendo come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr. sent. Cass.civ. sez. un., n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent.
Cass.n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto pienamente conforme al disposto dell'art. 342 cpc, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
L'appello è accoglibile nei limiti della seguente motivazione.
Il primo motivo è infondato in quanto l'azione di risarcimento proposta in primo grado non può ritenersi prescritta in quanto il termine utile per la prescrizione non decorre dal verificarsi del fatto illecito ovvero dal 5/5/1998, in considerazione della mancata costituzione come parte civile degli attuali ricorrenti.
Invero va detto che le sentenze penali emesse a seguito del dibattimento e passate in giudicato ex art.651 cpp hanno piena efficacia nel giudizio civile di risarcimento anche nei confronti dei danneggiati che non si sono costituiti parti civili nel processo penale. Gli art. 652-654 c.p.p. in tema di efficacia della sentenza penale
in procedimenti extrapenali individuano tre categorie di giudizi:
quello (civile o amministrativo) di danno, quello disciplinare e,
genericamente altri giudizi civili o amministrativi. Ognuna di queste
categorie ha una propria disciplina, sia sotto il profilo soggettivo
(nell'ipotesi di cui all'art. 652 c.p.p. è sufficiente che il danneggiato sia
stato posto nelle condizioni di costituirsi parte civile, mentre
nell'ipotesi di cui all'art. 654 c.p.p. è necessario che vi sia stata la
costituzione della parte civile) che oggettivo (quanto ai fatti che
possono costituire oggetto di giudicato e ai limiti dello stesso). L'art.
651 c.p.p., in particolare, che regola l'efficacia della sentenza penale
di condanna nel giudizio civile di risarcimento del danno non postula
affatto la partecipazione del danneggiato al giudizio penale come
parte civile ( sent Cass. 16391/2009)
Inoltre ai sensi dell'art.2947 cc IIIc cc in caso di sentenza penale irrevocabile il termine di prescrizione decorre non dal verificarsi del fatto illecito, ma dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna ovvero dal 26 marzo 2013. Il termine quinquennale è stato interrotto dagli attori con messa in mora del 15 marzo 2018 indirizzata al e pervenuta Parte_1
il 20 marzo 2018 e il conseguente effetto interruttivo si estende ai sensi dell'art.1310 cc anche nei confronti degli altri coobbligati in solido.
In ogni caso la censura non sarebbe accoglibile anche nel caso in cui si ritenesse rilevante la mancanza della costituzione di parte civile,
in quanto andrebbe applicata la prima parte del terzo comma dell'art.2947 cc nella parte in cui si afferma che la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato è pari alla prescrizione del reato medesimo se superiore ai cinque anni;
invero nel 1998 la prescrizione dell'omicidio colposo plurimo doveva essere pari a quindici anni, ovvero allo stesso arco temporale durante il quale si è concluso l'iter giudiziario penale che ha riguardato i fatti verificatosi il 5/5/98 nel Comune di . Pt_1
Non è accoglibile neanche il secondo motivo proprio perché i fatti oggetto del processo penale, che hanno condotto, a seguito del dibattimento alla condanna del DA del fanno Parte_1
stato nel giudizio civile e, quindi, non può in alcun modo contestarsi il nesso causale accertato in sede penale tra la condotta dell'imputato e il decesso delle 137 persone.
Secondo l'art. 651 cpp la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale, all'affermazione che l'imputato l'ha commesso e,
quindi, al collegamento causale tra la condotta del condannato e il fatto medesimo, a prescindere dalla costituzione del danneggiato al giudizio penale come parte civile ( sent Cass. 16391/2009).
Con il terzo motivo l'appellante ha contestato il riconoscimento del risarcimento a favore di congiunti che non convivevano con la persona deceduta.
In realtà secondo gli orientamenti più recenti della Corte di
Cassazione l'assenza di convivenza non è elemento preclusivo del diritto al risarcimento ma è uno dei parametri utilizzati per la relativa quantificazione.
Se è pur innegabile la necessità di conciliare il diritto del
superstite alla tutela del rapporto parentale con l'esigenza di evitare il
pericolo di una dilazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, il dato esterno ed oggettivo della convivenza non è
elemento idoneo a bilanciare le evidenziate contrapposte esigenze e ad
escludere a priori il diritto del non convivente al risarcimento del
danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale. La
convivenza può tuttavia assurgere a elemento probatorio utile,
unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità
del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare il
quantum debeatur ( cfr.sent Cass.n.21230/2016 e n.29332/2017).
Va, comunque, aggiunto, in proposito, che mediante la prova testimoniale era emerso che nonostante la lontananza tra i fratelli vi fossero significativi rapporti.
La censura che attiene alla quantificazione del risarcimento è
del tutto generica;
invero il Tribunale ha applicato le tabelle milanesi e sulla base dei parametri nelle stesse indicati è pervenuto ad una determinazione congrua rispetto a quanto domandato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità è stata riconosciuta la valenza delle predette tabelle in tema di liquidazione del danno non patrimoniale. In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al
fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze
del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi,
il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato
seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre
all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del
punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di
fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età
del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare
sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della
situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone
adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella ( cfr. sent.Cass.n.10579/2021;sent Cass.n.26300/2021;
sent.Cass.n.37009/2022).
Il riconoscimento della rivalutazione monetaria è stata altrettanto corretta in quanto il risarcimento del danno costituisce debito di valore. In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla
somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre
che si consideri, in sede di liquidazione, oltre alla svalutazione (che ha
la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato
antecedente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente),
anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della
mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a
titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta,
avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario).
Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi
non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione
al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma
originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma
originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a
differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in
cui si è verificato l'evento dannoso (cfr.sent Cass.n.5054/2009).
Il credito avente ad oggetto una obbligazione di valore, quale è
l'obbligo di risarcire il danno aquiliano, deve essere liquidato in
moneta esprimente il potere di acquisto dell'epoca della liquidazione, non dell'epoca dell'illecito. Poiché, infatti, il risarcimento deve mettere
il danneggiato nella medesima situazione patrimoniale in cui si
sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, tale risultato non
potrebbe mai essere raggiunto se nelle more tra l'illecito e la
aestimatio del danno il denaro si fosse deprezzato
(cfr.sent.Cass.n.16502/2014).
Quanto alla domanda di regresso non può essere accolta la domanda nella parte in cui è stato dedotto che il comportamento del
DA non comportasse una responsabilità diretta, in assenza di un'immedesimazione organica.
Invero occorre partire dal principio di diritto che la Corte di
Cassazione ha enunciato in giudizi analoghi a quello oggetto del presente appello.
Il giudice di legittimità nelle ordinanze n. 35020/22,
n.35419/2022, n.35872/2022, n.36902/2022 e n.365/2023 ha affermato che: “sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione
ai sensi dell'art.2043 cc per il fatto penalmente illecito commesso
dalla persona fisica appartenente all'amministrazione, tale da far
reputare sussistente l'immedesimazione organica con quest'ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche
quando sia stato illegittimamente omesso l'esercizio del potere
autoritativo” .
La Corte di Cassazione ha fatto applicazione dell'orientamento espresso nella sent. Cass. sez. un. n.13246/2019 ovvero precisando che“il comportamento della P.A. che può dar luogo, in violazione dei
criteri generali dell'art.2043 cc, al risarcimento del danno per il fatto
penalmente illecito del dipendente, o si riconduce all'estrinsecazione
del potere pubblicistico e cioè ad un formale provvedimento
amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri
autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, oppure si riduce ad una
mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o
provvedimenti amministrativi formali. Nel primo caso (attività
provvedimentale o, se si volesse generalizzare, istituzionale in quanto
estrinsecazione di pubblicistiche ed istituzionali potestà),
l'immedesimazione organica di regola pienamente sussiste ed è allora
ammessa la responsabilità diretta in forza della sicura imputazione
della condotta all'ente. Nel secondo caso, di attività estranea a quella
istituzionale o comunque materiale, ove pure vada esclusa l'operatività del criterio di imputazione pubblicistico fondato
sull'attribuzione della condotta del funzionario o dipendente all'ente,
opera, nei limiti indicati dalle Sezioni Unite (profilo qui non
rilevante), il diverso criterio della responsabilità indiretta, per fatto
del proprio dipendente o funzionario, in forza di principi
corrispondenti a quelli elaborati per ogni privato preponente e desunti
dall'art.2049cc”.
Il giudice di legittimità nell'ord. n.35020/2022 ha ritenuto che venisse in questione il primo caso con conseguente immedesimazione organica e responsabilità diretta, sulla base di quanto affermato nella sent. n.19057/2013 della Corte Cass. penale.
In tale ultima sentenza che ha avuto ad oggetto il procedimento penale per omicidio colposo plurimo nei confronti del DA pt si legge, quanto alla imputazione sollevata nei confronti di questi, che
"non considerava la "mappa dei rischi" allegata al menzionato piano
di protezione civile, nella quale quello derivante da alluvioni, frane e
valanghe veniva ritenuto di "grado alto" e, quindi, degno della
massima attenzione, con la indicazione degli adempimenti da attuarsi
al verificarsi dell'emergenza; ometteva di dare tempestivamente il segnale di allarme alla popolazione, di disporre l'evacuazione delle
persone residenti nelle zone a rischio, di convocare ed insediare
tempestivamente il comitato locale per la protezione civile, di dare
tempestivo e congruo allarme alla alla quale, Controparte_14
anzi, fino alle ore 20.47, forniva notizie imprudentemente rassicuranti
sull'emergenza in corso, suscettibili di non provocare l'adeguato
allertamento degli organi competenti;
forniva alla popolazione in
pericolo notizie imprudentemente rassicuranti sulla emergenza in atto,
diffondendo due appelli televisivi, con i quali invitava i cittadini a
restare nelle proprie abitazioni, facendo così ritenere che la situazione
fosse sotto controllo ed inesistente il pericolo;
inoltre, a fronte di una
precisa richiesta di evacuazione dei plessi ospedalieri di , in Pt_1
pericolo, avanzata dall'Autorità sanitaria competente, rifiutava tale
evacuazione assumendo la insussistenza di pericolo per la vita dei
pazienti".
L'attività colposa che viene in rilievo non è meramente materiale
ed estranea ai compiti istituzionali, tale da essere legata da un nesso
di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri esercitati - alle
condizioni indicate dalle Sezioni Unite -, ma è istituzionale nel senso di estrinsecazione di pubblicistiche ed istituzionali potestà. La
circostanza che l'attività non sia per lo più collegata ad un formale
provvedimento amministrativo ed integri piuttosto una condotta di tipo
omissivo non muta i termini della questione poiché l'omessa adozione
di un provvedimento amministrativo non costituisce comportamento
materiale, ma illegittima condotta istituzionale (peraltro al sindaco
risultano imputate anche condotte di carattere commissivo sotto il
profilo delle notizie imprudentemente rassicuranti fornite durante
l'emergenza in corso). L'attribuzione del potere illegittimamente non
esercitato è criterio di responsabilità dell'autorità rimasta inerte, per
cui non esercitare il potere non è un contegno meramente materiale
della persona fisica, ma azione amministrativa illegittima ove quel
potere doveva essere esercitato.”
In virtù di tale ragionamento la Corte di Cassazione ha qualificato come diretta la responsabilità del ai sensi Parte_1
dell'art. 2043 cc e, quindi, ha riconosciuto il diritto della CP_8
Consiglio dei Ministri e del ad agire in
[...] Controparte_9
regresso nei confronti del ai sensi dell'art. 2055, c2 cc e in Pt_1
questo modo il giudice di legittimità si è pronunciato in modo conforme allo stesso principio già in precedenza espresso (cfr.sent.
Cass.856/1982; sent. Cass.17763/2005, sent. Cass.n.24802/2008; sent.
Cass.n.24567/2017) ,
Nel caso di specie la condotta illecita del DA CP_10
, proprio sulla base di quanto accertato in sede penale, va
[...]
ritenuta manifestazione di attività istituzionale anche se di stampo omissivo, con la specificazione che tale mancata attività andava riferita alle plurime funzioni di DA, Autorità della Protezione Civile e
Ufficiale di Governo.
Ne consegue che la responsabilità del , della Parte_1
Ministri e del è CP_8 Controparte_8 Controparte_9
diretta ai sensi dell'art.2043 cc per cui la domanda di regresso avanzata dalle amministrazioni statali doveva essere accolta nei confronti del e non confronti del DA . Parte_1 CP_10
Va accolta la subordinata in quanto l'accoglimento della domanda di regresso impone di procedere alla graduazione di responsabilità tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
[...]
ed il . CP_9 Parte_1 Ai fini della decisione va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità da fatto illecito,
qualora il danno sia imputabile a più soggetti, il giudice può fare ricorso alla presunzione di eguaglianza delle colpe di cui all'art. 2055
3c cc solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale configurabile quando non sia possibile valutare, neppure approssimativamente, la misura delle singole responsabilità (cfr.ord.
Cass. n. 31066/2019).
Rileva, inoltre, in tema di onere della prova che spetta alla parte che deduce il superamento della predetta presunzione provare le circostanze idonee a superare la presunzione di pari responsabilità,
prevista per il caso di dubbio dall'art. 2055 3c cc (cfr.ord.Cass. n.
3626/2017).
Sulla base di quanto già accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato è chiaro che ha agito come CP_10
DA, come Autorità della Protezione Civile e come Ufficiale di
Governo.
Gli stessi appellanti non hanno contestato i plurimi ruoli svolti dal DA del e non hanno provato che vi fossero Parte_1 elementi utili a superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2055 3c cc in una vicenda che era molto complessa dovendosi fronteggiare una calamità naturale, nell'ambito di un quadro normativo che all'epoca dei fatti prevedeva competenze anche concorrenti.
Secondo la disciplina vigente in tema di protezione civile il quadro normativo era il seguente:
secondo la l. 225/1992 era previsto un assetto complesso in cui operavano una pluralità di soggetti e precisamente le Amministrazioni
dello Stato centrali e periferiche, le Regioni, le Province, i Comuni, gli enti pubblici nazionali e territoriali ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale,
coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che si avvaleva del Dipartimento di Protezione Civile;
secondo l'art. 15 3c L.225/1992 il DA doveva assumere la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite e doveva provvedere agli interventi necessari e,
quindi, poneva in essere tale attività esercitando i poteri attribuitigli da altre disposizioni di legge, sia quale capo dell'Amministrazione
Comunale e Autorità della Protezione civile, sia in qualità di Ufficiale di Governo come nel caso di adozione di provvedimenti contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 38 2 c D. Lvo 142/190, vigente all'epoca dell'alluvione;
secondo l'art. 16 del DPR n.66/1981 “il DA, quale ufficiale del Governo, era organo locale di protezione civile e doveva provvedere, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati,
dandone subito notizia al prefetto”;
secondo l'art. 36 del medesimo DPR : “allorché occorresse informare le popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, vi provvedeva il Prefetto,
che si avvaleva dei mezzi tecnici da individuarsi nei piani provinciali di protezione civile, e, in caso di urgenza, il DA”.
Sulla base di tali norme è chiaro che nel momento CP_10
in cui aveva omesso di procedere all'evacuazione e aveva dato erronee informazioni rassicuranti alla popolazione non aveva operato solo in qualità di DA, poiché vigendo il DPR 66/1981, egli era tenuto anche al corretto esercizio delle funzioni di Autorità di Protezione
Civile e di Ufficiale di Governo in assenza di un intervento concreto della . CP_13 Ne consegue che nei rapporti interni la responsabilità della del e del Controparte_8 Controparte_9
va ripartita nella misura del terzo a carico di Parte_1
ciascuno, con conseguente condanna del a rivalere le Parte_1
Amministrazioni Statali, qualora provvedano al pagamento delle somme spettanti agli attori, odierni appellati, nei limiti della predetta quota.
Il limitato accoglimento dell'appello in relazione alla richiesta subordinata contenuta nell'ultimo motivo di gravame, anche in considerazione delle conclusioni sostanzialmente conformi dell'Avvocatura dello Stato conduce ad una compensazione delle spese tra l'appellante e gli enti rappresentati dall'Avvocatura dello
Stato.
Nulla per le spese nei rapporti tra l'appellante e le parti private appellate in considerazione del limitato accoglimento dell'appello solo in tema di azione di regresso.
Nulla per spese neanche nei rapporti tra l'appellante e il DA
rimasto contumace per il rigetto del gravame in merito alla richiesta di accoglimento dell'azione di regresso nei confronti dello stesso DA
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in virtù dell'accoglimento della domanda di regresso della e del Controparte_8
nei confronti del , dispone che Controparte_9 Parte_1
il predetto sia condannato a rivalere le predette Pt_1
Amministrazioni Statali nella misura di 1/3, qualora dette
Amministrazioni provvedano al pagamento delle somme spettanti agli attori odierni appellati;
2)compensa le spese del giudizio tra l'appellante e della e del;
Controparte_8 Controparte_9
3) nulla per le spese tra l'appellante e gli appellati danneggiati e tra l'appellante e il . CP_11
Salerno, 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr.Vito Colucci