Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
RG 3716 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti -Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3716 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CORSARO LEONE MAGNO I C.F._1
presso il quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] in [...]_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CORSARO LEONE MAGNO I presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/02/2025 le parti, e Parte_1 [...]
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al CP_1
matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 7/06/2003 (atto n. 30, P. II, S. A, sez. J, anno 2003), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in
1
3904/2019.
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 02/12/2004, maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente e il 18/10/2013 minorenne. Per_2
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 3/06/2025, innanzi al Giudice relatore delegato dal Collegio, e dichiaravano “concordiamo effettivamente a carico del padre il contributo al mantenimento di nella misura pattuita in separazione calcolando l'adeguamento Istat ovvero Per_2 nella misura di 475 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie”. Inoltre, precisavano che “il calendario in ordine ai tempi di permanenza di con il padre appare generico esclusivamente Per_2
in quanto il svolge attività di pasticciere e per l'effetto di fatto il pernottamento del minore Pt_1 presso il padre avviene in occasione della giornata di riposo che non è predeterminata ma cambia”.
Le parti dichiarano inoltre che non ci sono comunque criticità nella relazione di con il padre Per_2
che vede ed incontra in modo sistematico ed insistevano in merito alla domanda divorzile.
All'esito, il giudice si riservava di riferire al Collegio.
Il PM concludeva come in atti.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle condizioni di cui al ricorso, come precisate all'udienza del
3/06/2025, di cui al verbale, qui di seguito riportate:
I sig.ri e attesa la loro indipendenza economica rinunciano Parte_1 CP_1
reciprocamente a qualsiasi pretesa di assegno divorzile;
concordiamo effettivamente a carico del padre il contributo al mantenimento di nella Per_2 misura pattuita in separazione calcolando l'adeguamento Istat ovvero nella misura di 475 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT;
il minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime della legge 54/2006 Per_2
in materia di affido condiviso, con allocazione prevalente presso l'abitazione materna attesa la sua età; il potrà vedere e tenere con sé il figlio , previo accordo con la madre, Pt_1 Per_2
compatibilmente con impegni con esigenze scolastiche del minore;
2 durante l'anno scolastico il padre potrà tenere il minore presso di sé o presso la sua famiglia il lunedì dalle ore 14:00 fino alle ore 16:00 e due sabati pomeriggio dalle 17,30 alle 22,30 e due domeniche pomeriggio al mese dalle 15,00 alle 22,00; durante le vacanze estive il figlio trascorrerà una settimana con il padre da Per_2
concordare con a madre in base alle esigenze lavorative;
gli eventuali cambiamenti del numero telefonico fisso o dei cellulari del minore saranno tempestivamente comunicati tra i genitori;
la potestà genitoriale, pertanto, verrà esercitata da entrambi i genitori che ne condivideranno le relative responsabilità. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della minore presso di sé;
i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
in occasione delle festività infra-annuali e di quelle natalizie e pasquali il figlio Per_2
trascorrerà tal festività con la madre o con il padre previo accordo tra i genitori in base alle esigenze lavorative degli stessi;
il nome e l'indirizzo della località di villeggiatura saranno comunicati tempestivamente dal padre alla madre ed a tanto provvederà anche la madre nei confronti del padre nel periodo di ferie da lei scelto;
per ogni altra festività (compleanni e/o onomastici) i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete ed impegnandosi ad assicurare la loro costante presenza, sia pure alternata, alla prole. durante la permanenza presso ciascun genitore questi faciliterà i contatti con l'altro genitore sia telefonicamente che con video chiamate.
I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche o di altra natura (impegni scolastici, ludici, sportivi ecc..) eventualmente sopravvenute durante la permanenza presso ciascuno di loro. Nel caso di impegnativa malattia del figlio questi si tratterrà dove si trova fino al superamento della stessa, recuperando successivamente le giornate saltate con l'altro genitore, secondo accordi.
3 La scelta dell'istituto scolastico che attualmente è la scuola primaria di secondo grado nonché le sue variazioni dovranno essere necessariamente concordate, come ogni Parte_3
altra decisione destinata ad incidere durevolmente sulla vita del figlio. Nell'ipotesi in cui si verifichino problemi a scuola verranno informati entrambi i genitori. Se uno solo di essi ne venisse a conoscenza, questi si impegna ad avvertire tempestivamente l'altro genitore.
Le spese straordinarie, così come individuate dal protocollo di intesa tra Magistrati e
Avvocati del Tribunale di Napoli sottoscritto il 07.03.2018, saranno sostenute nella misura del 50% dal padre e del 50% dalla madre, con obbligo di preavviso e documentazione.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse del minore, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto dello stesso in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e a Parte_1 CP_1
NAPOLI il 7/06/2003 (atto n. 30, P. II, S. A, sez. J, reg. Atti Matrimonio anno 2003);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6/06/2025
Il Presidente estensore Dott.ssa V. Rosetti
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