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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 3502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3502 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 13078/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa RA UE MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 11 novembre 2024
da
Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio degli Avv.ti Linda Maria Chironi e Lucio Alfonso Liguori corrente in Milano, Piazzetta Guastalla 15 e dagli stessi rappresentata e difesa unitamente all'Avv. Claudio Santarelli giusta procura alle liti depositata in atti. ricorrente contro
CP_1
Elettivamente domiciliata in Milano, Via Carroccio n. 12 presso lo Studio dell'avv. Alessandro Sillani che la rappresenta e difende giusta procura allegata. convenuta
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 11 novembre 2024, la signora si è rivolta all'intestato Pt_1
Tribunale, chiedendo accogliersi, nei confronti della signora le CP_1 conclusioni di seguito riportate: “In via principale
a. accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza, condizioni, mansioni e orari di cui al presente ricorso e conseguentemente
b. condannare la convenuta, a pagare alla ricorrente (anche in caso di ritenuta illegittimità della collaborazione dunque in assenza di accertamento della natura subordinata del rapporto ma di solo diritto al trattamento retributivo da lavoratore subordinato), a titolo di differenze di retribuzione maturate la somma complessiva di Euro 10.318,39 (di cui Euro 2.106,56 a titolo di TFR) ovvero la diversa somma maggiore o inferiore che risulterà in corso di causa, a seguito dell'attività istruttoria e/o tecnica, ovvero la diversa minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa od in ogni caso ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice Adito con riserva di produzione di ulteriori conteggi in caso di contestazione
In via subordinata
a. accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la convenuta è intercorso un rapporto di lavoro autonomo con decorrenza, condizioni, mansioni e orari di cui al presente ricorso ma in relazione all'inferiore livello B con riserva di favorire conteggio in merito a detto diverso inquadramento
Salvo miglior calcolo ed eventuale CTU per la determinazione delle somme dovute.
Con rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato. con riserva di proporre le successive azioni utili alla regolarizzazione contributiva della ricorrente
Con vittoria di compensi, spese, diritti e onorari di causa da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
Ha dedotto a tal riguardo:
-di aver iniziato a lavorare per la resistente e la di lei famiglia il 9 febbraio 2021 in assenza di un formale contratto;
-di aver, da tale momento, osservato un orario lavorativo dalle 9 alle 18,30 dal lunedì al venerdì con due ore di riposo dalle 13 alle 15;
-che, tuttavia, anche in tale intervallo era tenuta a stare a disposizione della resistente;
-che la sua attività era consistita nel badare ai figli della resistente;
-che per l'attività richiesta, le erano stati promessi € 1000 al mese;
-che il rapporto veniva regolarizzato dal 17 settembre 2021 con un orario part time di 4 ore al giorno dalle 15 alle 19 dal lunedì al venerdì a fronte di un corrispettivo di € 500 al mese;
-che per due volte alla settimana e per tre ore ciascuna, aveva prestato, sempre in favore della resistente, ma presso altro stabile di sua proprietà, l'attività di pulizia;
-che il 31 gennaio 2023 la resistente l'aveva licenziata.
Con il presente ricorso, la signora ha chiesto il riconoscimento di un rapporto Pt_1 di lavoro subordinato con decorrenza dal 9 febbraio 2020 e le differenze retributive di cui agli allegati conteggi.
Si è costituita la signora che, quanto al periodo non regolarizzato, pur imputando CP_1 la responsabilità alla ricorrente, ha riconosciuto che la stessa ha lavorato presso la sua abitazione dalle ore 9 alle ore 18 (quindi per una sola mezz'ora in meno), dal lunedì al venerdì percependo una somma mensile di € 1000; ha escluso che nell'intervallo tra le 13 e le 15, la ricorrente dovesse stare a sua disposizione;
ha aggiunto che, alla fine di giugno 2021, si erano accordate per interrompere il rapporto e, ciò nonostante, in pagamento dei ratei di 13ma, 14ma e ferie non godute, aveva pagato alla ricorrente € 1000 anche per i mesi di luglio ed agosto. A settembre il rapporto è stato regolarizzato con inquadrato nel livello B CCNL lavoratori domestici, con un orario part time di 20 ore e una retribuzione di 500 euro al mese;
poi l'orario è stato ridotto dalla stessa ricorrente che, a far tempo dal 24 novembre 2022, ha iniziato un altro lavoro e così si è resa disponibile per tre ore al giorno.
La ricorrente ha usufruito di un mese di vacanze ad agosto 2022 e di cinque giorni a dicembre 2022. Il 31 gennaio, concessole il periodo di preavviso non lavorato di otto giorni, non avendo più bisogno delle sue prestazioni, procedeva a licenziarla.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, all'udienza del 21 luglio 2025 la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pur di fronte alle contrapposte deduzioni, alcune circostanze risultano pacifiche tra le parti:
1) L'inizio del rapporto il 9 febbraio (anzi la resistente parla di 8 febbraio) 2021; un orario dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e poi di nuovo dalle 15;
2) Una retribuzione mensile di € 1000;
3) le mansioni di baby sitter. Ciò su cui le parti non concordano riguarda la necessità per la ricorrente di essere a disposizione anche nell'intervallo tra le 13 e le 15, la conclusione della giornata alle 18,30 invece che alle 18.
Le prove offerte dalla parte a ciò onerata (parte ricorrente), sul punto non possono dirsi sufficienti.
Tes_1
“Conosco la ricorrente dal 2020 perché in quel periodo collaboravamo presso la stessa radio.
Non conosco la resistente.
E' stata la ricorrente che io conosco con il nome di a riferirmi che lavorava Pt_2 come baby sitter presso una signora.
Andando a bere il caffè nei pressi dell'abitazione dove lei mi diceva di lavorare, l'ho vista con i bambini della signora da cui lavorava. Non ricordo i loro nomi. Quando la vedevo ed erano le 16, la vedevo al parco con i bambini, se non la vedevo alle 18 finire di lavorare, lei mi diceva di lavorare tutto il girono, ma non so da che ora.
Lei mi raccontava che lavorava tutto il giorno senza pausa. Uno dei due bambini andava all'asilo, l'altro no.
Mi raccontava di non avere pause neanche per il pranzo perché la signora lavorava in casa al computer e lei doveva stare attenta se il bambino aveva bisogno di qualcosa.
Mi ricordo che mi ha raccontato che, poteva essere giugno 2021, la signora le disse che non aveva bisogno di lei in quanto sarebbe andata a fare un viaggio. allora Pt_1 le disse che avrebbe cercato un altro lavoro, non potendone fare a meno;
la signora allora per evitare che cercasse un altro lavoro, le ha proposto di continuare a Pt_1 pagarla anche senza lavorare e così hanno concordato, è stato così per circa due mesi.
Nel periodo novembre 2022-gennaio 2023, ha lavorato per quattro ore. Pt_1
Credo nel pomeriggio, ma non so a che ora.
E' stata a raccontarmelo, questo è durato poco perchè poi è stata licenziata. Pt_1
Mi raccontò che la signora inizialmente voleva fare un accordo per tre ore, ma Pt_1 non è stata d'accordo così hanno concordato quattro ore che lei ha lavorato, ma mi ha detto di essere stata pagata solo per tre ore.
Per quanto ne sappia io ad agosto 2022, ha lavorato;
neanche a dicembre, che Pt_1 io sappia ha fatto ferie.
Anche è peruviana. Pt_1 Quando la ricorrente ha ridotto l'orario non la vedevo più ai giardinetti, la sentivo per telefono”.
: Controparte_2
“Sono marito della signora CP_1
Sono in separazione dei beni.
Conosco la signora . Pt_1
Lavoro, prevalentemente, fuori casa, può capitare, come può essere capitato nel periodo febbraio giugno 2021 che abbia lavorato a casa.
Nei giorni in cui ho lavorato da casa in quel periodo, credo una decina di giorni, ho visto che nella fascia oraria 13-15 non lavorava, nel senso che l'ho vista anche Pt_1 uscire oppure riposare sul divano, mentre era mia moglie che si occupava di nostro figlio, oppure anch'io.
Uno solo dei bambini era a casa in quel momento, perché il maggiore frequentava l'asilo.
Quando non ero a casa, mi sentivo anche via messaggio con mia moglie che o Pt_1 dormiva sul divano o era uscita;
mia moglie in quel periodo lavorava sempre da casa, doveva lavorava con una certa flessibilità, non aveva un orario durante il quale dovesse stare al computer.
Nel periodo febbraio-giugno 2021, non so a che ora iniziasse la giornata per la ricorrente, ricordo che non andava mai oltre le diciotto.
Ricordo che nel periodo luglio-agosto 2021 la mia famiglia è partita per Reggio Calabria.
Sebbene di queste cose se ne sia sempre occupata mia moglie, credo di potere dire che loro abbiamo pattuito una sospensione del rapporto, non è venuta con noi in Pt_1
Calabria, ma credo di ricordare che mia moglie le abbia corrisposto € 1000 per luglio ed altrettante per agosto.
A settembre il lavoro è ripreso.
Sì confermo che poi è stato ridotto l'orario di lavoro con previsione solo nel pomeriggio, penso di poter confermare che fosse novembre 2022.
Credo di ricordare che avessero pattuito tre ore al giorno e tanto è stato lavorato.
Ricordo che ad agosto 2022 siamo stati in Calabria, parte a Reggio e parte a Sibari,
non era con noi. Pt_1
Ugualmente a dicembre quando siamo andati a Vienna e non era con noi. Pt_1 Potevano essere cinque giorni di dicembre”.
: Testimone_2
“Conosco dal 2020 quando è arrivata in Italia. Sono un mediatore linguistico Pt_1
e culturale e quindi ho conosciuto perché seguivo la pratica del suo ragazzo. Pt_1
Non conosco di persona la signora che mi viene indicata in aula, credo di averle parlato una o due volte al telefono.
mi disse che lavorava per questa signora, io poi l'ho aiutata per l'assunzione. Pt_1
mi disse che lavorava tutto il giorno, venne da me a dirmi che stava lavorando Pt_1 da febbraio in nero e voleva essere regolarizzata, credo di ricordare che parlasse di un orario dalle 9 alle 18. Mi diceva che non poteva essere assunta perché aveva un codice fiscale provvisorio e questo era un ostacolo, in realtà non vero.
Mi viene chiesto se la ricorrente mi disse di avere delle pause giornaliere, mi disse che aveva due ore, ma che non usciva di casa e questo comportava che fosse sempre richiesta di controllare il bambino.
Non ricordo se mi disse di non uscire perché non sapeva dove andare o perchè altro, ma rimanendo in casa, mi diceva che siccome la signora lavorava, veniva chiesto di guardare il bambini e quindi non era libera di fare ciò che volesse.
Mi viene chiesto se so se l'orario di lavoro è poi stato ridotto, credo di sì perché forse
ha trovato un altro lavoro, ma non sono sicuro. Pt_1
Credo fosse l'ultimo periodo.
Mi ricordo che nell'estate del 2021, mi raccontò che da un giorno all'altro le Pt_1 disse che sarebbe partita per le ferie e non aveva bisogno di lei. allora rispose Pt_1 che avrebbe trovato altro lavoro, la signora per conservare il rapporto con CP_1
le propose di pagarle la metà dello stipendio mensile dei due mesi di luglio e Pt_1 di agosto (€ 500 al mese), poi al ritorno abbiamo iniziato le pratiche per l'assunzione formale.
Quando l'orario è stato ridotto a tre ore, mi ha raccontato di aver concordato Pt_1 con la signora che sui documenti fosse indicato un orario di quattro ore al giorno CP_1 perché la Questura prendeva un orario minimo di 20 ore alla settimana. Anche se ciò non era vero, ma così credeva . Mi disse anche che lavorava di fatto quattro Pt_1 ore, ma era pagata per tre.
Non credo che a agosto e dicembre 2022 la ricorrente abbia fatto ferie.
Io non so di preciso in quanto ho solo ricevuto le lamentele della ricorrente che diceva di aver lavorato anche ad agosto, ma non so se la famiglia fosse a Milano o meno. Ricordo di aver ricevuto una telefonata da che mi ha passato la signora Pt_1 CP_1 ricordo che le ho indicato come procedere all'assunzione attraverso lo spid dell'INps.
Mi viene chiesto se la signora mi raccontò qualcosa del rapporto, mi disse solo CP_1 che sarebbe proseguito alle condizioni di prima, dissi che poteva anche far retrocedere l'inizio a febbraio, ma ricordo che mi disse che sarebbe decorso da tale periodo in avanti.
Credo fosse metà settembre”.
: Controparte_3
“Sono fratello gemello del marito della signora CP_1
Ho conosciuto la signora , l'ho conosciuta a casa di mio fratello. Pt_1
Era la baby sitter dei loro bambini.
Non conosco l'orario di lavoro della ricorrente.
Credo che abbia iniziato nel periodo 2021-2022.
Mi viene chiesto se mi sia capitato di andare a casa di mio fratello tre le 13 e le 15, può essere, ma non sono sicuro, comunque vi andavo spesso.
La mia frequentazione era frequente, ma ad orari vari, nelle volte in cui mi sono trovato ho assistito a scene diverse, a volte che si occupava dei bambini, a Pt_1 volte, , a volte tutte e due, a volte era in un'altra stanza. CP_1 Pt_1
Mi è capitato anche che mi dicessero che era uscita. Pt_1
Non conosco gli accordi tra e mia cognata, posso però dire che la famiglia di Pt_1 mio fratello per le vacanze estive è sempre andata a Reggio Calabria senza , Pt_1 questo è successo anche a luglio ed agosto 2021.
Credo di poter ricordare che, da quando iniziò ad andare all'asilo, CP_4 Pt_1 lavorava solo nel pomeriggio, non so però per quante ore.
Ricordo che ad agosto 2022 mio fratello e la sua famiglia era in Calabria, ma non a Reggio. Ricevevo le foto da mio fratello, so che non era con loro, lo stesso per Pt_1 le vacanze di Natale.
Quando ho detto prima che in occasione di qualche mia visita mi è stato riferito che
non era in casa, posso aggiungerlo di averlo anche costatato in quanto ricordo Pt_1 di aver seguito i bambini nelle stanze e di aver potuto constatare che non era Pt_1
a casa.
Mi è capitato di vedere i bambini, in quel periodo contemporaneamente a casa”. Entrambi i testi portati dalla signora ( e , invero, sono sul punto Pt_1 Tes_1 Per_1
(lavoro dalle 13 alle 15) teste de relato e la fonte principale è la stessa ricorrente.
Per tale primo periodo (che si colloca tra il 9 febbraio 2021 e il 16 settembre 2021) può, quindi, dirsi accertato che la ricorrente abbia lavorato per la resistente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 con due ore di pausa.
Le parti concordano che, per tale periodo, la ricorrente ha percepito € 1000 al mese.
I testi hanno anche riferito che per i mesi di luglio ed agosto, nei quali le parti si erano accordate per una interruzione del rapporto, è stata pagata una somma.
Non vi è concordanza sulla somma pagata. Per il teste (che ha riferito quanto Per_1 dettogli dalla ricorrente) le sarebbero state pagate € 500, per il teste
[...]
(marito della resistente e che ha riferito quanto dettogli dalla moglie), € CP_2
1000.
Applicando il medesimo criterio probatorio e ricadendo l'onere sulla resistente, deve ritenersi che la prova possa dirsi raggiunta solo nella misura di € 500.
In relazione agli elementi raccolti, questo giudice ha invitato le parti a formulare nuovi conteggi.
Anzitutto, dai conteggi allegati al ricorso, è stato espunto l'anno 2020 e il mese di gennaio 2021 non essendo oggetto di alcuna pretesa.
Quanto poi al periodo compreso tra il 9 febbraio 2021 e il 30 giugno 2021 la prova raccolta ha dimostrato un'attività dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 a fonte di una retribuzione di € 1000. Trattandosi di un rapporto non regolarizzato, la resistente non ha provveduto a pagare i ratei di né le spettanze di fine rapporto, ma a fronte di Pt_3 ciò è stata versata la somma di € 500 in corrispondenza dei mesi non lavorati.
Per il periodo successivo, da settembre 2021 a novembre 2022 l'orario lavorato è stato di 20 ore settimanali (4 ore al giorno per cinque giorni) e ciò è pacifico;
per il periodo dal 24 novembre al 31 gennaio 2023, la resistente assume che l'orario lavorato fosse di tre ore al giorno, la ricorrente di quattro per € 500.
Le prove sul punto non hanno supportato la deduzione di parte ricorrente
Le parti hanno depositato, ciascuna nuovi conteggi. Prima dell'udienza di discussione, la difesa di parte ricorrente ha versato in atti un'integrazione dei conteggi espungendo l'accantonamento del TFR maturato per l'anno 2020, sull'assunto, pacifico, che per tale anno non vi sia stato alcun rapporto di lavoro e, peraltro, alcuna rivendicazione.
Pur con tale modifica, i conteggi di parte ricorrente presentano ancora alcuni errori: come ha correttamente rilevato la difesa resistente, non sono dovuti gli scatti la cui attribuzione, in sede di discussione, è stata, tuttavia rinunciata. Nei mesi di luglio e agosto non vi è stato lavoro, e la somma va imputata ai crediti relativi al periodo lavorato.
Nel percepito sono state indicate somme inferiori a quelle che la stessa ricorrente assume di aver ricevuto.
In particolare, non si comprende per quale ragione nel mese di maggio 2021, in corrispondenza del percepito sia indicato lo zero e per quali motivi in corrispondenza di tutti gli altri mesi, siano imputate somme inferiori a quelle che risultano dalle buste paga e dai bonifici. Ancora dalle stesse deduzioni di parte che, nel ricorso, ha riferito aver percepito € 500 al mese.
Ancora non sono state computate al monte ferie i giorni di ferie goduti con conseguente necessità di decurtare le ferie residue al momento della cessazione del rapporto.
L'unico rilevo di parte resistente che non si ritiene corretto riguarda l'inquadramento.
In effetti, il CCNL riconduce nel livello B i collaboratori domestici polifunzionali, mentre nel livello BS, le baby sitters, mansione che, pacificamente, svolgeva la ricorrente.
Per tale ragione, il dovuto va riparametrato al superiore livello.
Parte resistente assume di aver provveduto a tale ricalcolo che, tuttavia, per il primo periodo non porta ad alcun credito in favore della ricorrente, mentre per il secondo periodo a € 361,64.
In sede di discussione, i difensori si sono confrontati sui conteggi depositati e su quelli avversari.
Il difensore di parte ricorrente si era reso disponibile a rivedere i propri tenendo conto, oltre che delle modifiche già apportate con le note integrative, anche del fatto che alcun scatto di anzianità fosse stato maturato, che dal monte ferie dovessero essere detratte quelle maturate e che nel percepito dovessero essere inserite le somme pagate.
Rispetto ai conteggi avversari, ha ritenuto di non poterli accettare in quanto di non facile lettura.
Questo giudice, esaminati i conteggi di parte resistente e tenuto conto che, il percepito risulta conforme alle risultanze documentali e che, in relazione al mese di settembre 2021, il rapporto è iniziato il 17; inoltre che le ferie godute hanno avuto riscontro testimoniale, che nei conteggi di parte resistente, per i mesi di luglio ed agosto 2021 è stato calcolato un importo di € 500 e non di € 1000 e ancora che gli stessi risultano intelleggibili, ritiene di poterli far propri senza dover rimettere ad un'indagine tecnica ulteriori calcoli. I conteggi che possono essere ritenuti corretti, tuttavia, come già detto sono quelli che riconoscono il superiore livello BS.
In conclusione, alla ricorrente può essere accordata la somma di € 361,64, oltre rivalutazione ed interessi.
La reciproca soccombenza giustifica una totale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accerta e dichiara che tra le parti, con decorrenza dal 9 febbraio 2021 è intercorso un rapporto di lavoro part time a 35 ore settimanali con inquadramento della ricorrente nel livello BS CCNL Lavoratori Domestici, rapporto poi formalizzato dal 17 settembre 2021 ed interrotto il 31 gennaio 2023;
-condanna parte resistente a pagare alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma di € 361,64 oltre interessi e rivalutazione;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 21 luglio 2015
Il giudice del lavoro
RA UE GL
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa RA UE MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 11 novembre 2024
da
Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio degli Avv.ti Linda Maria Chironi e Lucio Alfonso Liguori corrente in Milano, Piazzetta Guastalla 15 e dagli stessi rappresentata e difesa unitamente all'Avv. Claudio Santarelli giusta procura alle liti depositata in atti. ricorrente contro
CP_1
Elettivamente domiciliata in Milano, Via Carroccio n. 12 presso lo Studio dell'avv. Alessandro Sillani che la rappresenta e difende giusta procura allegata. convenuta
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 11 novembre 2024, la signora si è rivolta all'intestato Pt_1
Tribunale, chiedendo accogliersi, nei confronti della signora le CP_1 conclusioni di seguito riportate: “In via principale
a. accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza, condizioni, mansioni e orari di cui al presente ricorso e conseguentemente
b. condannare la convenuta, a pagare alla ricorrente (anche in caso di ritenuta illegittimità della collaborazione dunque in assenza di accertamento della natura subordinata del rapporto ma di solo diritto al trattamento retributivo da lavoratore subordinato), a titolo di differenze di retribuzione maturate la somma complessiva di Euro 10.318,39 (di cui Euro 2.106,56 a titolo di TFR) ovvero la diversa somma maggiore o inferiore che risulterà in corso di causa, a seguito dell'attività istruttoria e/o tecnica, ovvero la diversa minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa od in ogni caso ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice Adito con riserva di produzione di ulteriori conteggi in caso di contestazione
In via subordinata
a. accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la convenuta è intercorso un rapporto di lavoro autonomo con decorrenza, condizioni, mansioni e orari di cui al presente ricorso ma in relazione all'inferiore livello B con riserva di favorire conteggio in merito a detto diverso inquadramento
Salvo miglior calcolo ed eventuale CTU per la determinazione delle somme dovute.
Con rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato. con riserva di proporre le successive azioni utili alla regolarizzazione contributiva della ricorrente
Con vittoria di compensi, spese, diritti e onorari di causa da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
Ha dedotto a tal riguardo:
-di aver iniziato a lavorare per la resistente e la di lei famiglia il 9 febbraio 2021 in assenza di un formale contratto;
-di aver, da tale momento, osservato un orario lavorativo dalle 9 alle 18,30 dal lunedì al venerdì con due ore di riposo dalle 13 alle 15;
-che, tuttavia, anche in tale intervallo era tenuta a stare a disposizione della resistente;
-che la sua attività era consistita nel badare ai figli della resistente;
-che per l'attività richiesta, le erano stati promessi € 1000 al mese;
-che il rapporto veniva regolarizzato dal 17 settembre 2021 con un orario part time di 4 ore al giorno dalle 15 alle 19 dal lunedì al venerdì a fronte di un corrispettivo di € 500 al mese;
-che per due volte alla settimana e per tre ore ciascuna, aveva prestato, sempre in favore della resistente, ma presso altro stabile di sua proprietà, l'attività di pulizia;
-che il 31 gennaio 2023 la resistente l'aveva licenziata.
Con il presente ricorso, la signora ha chiesto il riconoscimento di un rapporto Pt_1 di lavoro subordinato con decorrenza dal 9 febbraio 2020 e le differenze retributive di cui agli allegati conteggi.
Si è costituita la signora che, quanto al periodo non regolarizzato, pur imputando CP_1 la responsabilità alla ricorrente, ha riconosciuto che la stessa ha lavorato presso la sua abitazione dalle ore 9 alle ore 18 (quindi per una sola mezz'ora in meno), dal lunedì al venerdì percependo una somma mensile di € 1000; ha escluso che nell'intervallo tra le 13 e le 15, la ricorrente dovesse stare a sua disposizione;
ha aggiunto che, alla fine di giugno 2021, si erano accordate per interrompere il rapporto e, ciò nonostante, in pagamento dei ratei di 13ma, 14ma e ferie non godute, aveva pagato alla ricorrente € 1000 anche per i mesi di luglio ed agosto. A settembre il rapporto è stato regolarizzato con inquadrato nel livello B CCNL lavoratori domestici, con un orario part time di 20 ore e una retribuzione di 500 euro al mese;
poi l'orario è stato ridotto dalla stessa ricorrente che, a far tempo dal 24 novembre 2022, ha iniziato un altro lavoro e così si è resa disponibile per tre ore al giorno.
La ricorrente ha usufruito di un mese di vacanze ad agosto 2022 e di cinque giorni a dicembre 2022. Il 31 gennaio, concessole il periodo di preavviso non lavorato di otto giorni, non avendo più bisogno delle sue prestazioni, procedeva a licenziarla.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, all'udienza del 21 luglio 2025 la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pur di fronte alle contrapposte deduzioni, alcune circostanze risultano pacifiche tra le parti:
1) L'inizio del rapporto il 9 febbraio (anzi la resistente parla di 8 febbraio) 2021; un orario dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e poi di nuovo dalle 15;
2) Una retribuzione mensile di € 1000;
3) le mansioni di baby sitter. Ciò su cui le parti non concordano riguarda la necessità per la ricorrente di essere a disposizione anche nell'intervallo tra le 13 e le 15, la conclusione della giornata alle 18,30 invece che alle 18.
Le prove offerte dalla parte a ciò onerata (parte ricorrente), sul punto non possono dirsi sufficienti.
Tes_1
“Conosco la ricorrente dal 2020 perché in quel periodo collaboravamo presso la stessa radio.
Non conosco la resistente.
E' stata la ricorrente che io conosco con il nome di a riferirmi che lavorava Pt_2 come baby sitter presso una signora.
Andando a bere il caffè nei pressi dell'abitazione dove lei mi diceva di lavorare, l'ho vista con i bambini della signora da cui lavorava. Non ricordo i loro nomi. Quando la vedevo ed erano le 16, la vedevo al parco con i bambini, se non la vedevo alle 18 finire di lavorare, lei mi diceva di lavorare tutto il girono, ma non so da che ora.
Lei mi raccontava che lavorava tutto il giorno senza pausa. Uno dei due bambini andava all'asilo, l'altro no.
Mi raccontava di non avere pause neanche per il pranzo perché la signora lavorava in casa al computer e lei doveva stare attenta se il bambino aveva bisogno di qualcosa.
Mi ricordo che mi ha raccontato che, poteva essere giugno 2021, la signora le disse che non aveva bisogno di lei in quanto sarebbe andata a fare un viaggio. allora Pt_1 le disse che avrebbe cercato un altro lavoro, non potendone fare a meno;
la signora allora per evitare che cercasse un altro lavoro, le ha proposto di continuare a Pt_1 pagarla anche senza lavorare e così hanno concordato, è stato così per circa due mesi.
Nel periodo novembre 2022-gennaio 2023, ha lavorato per quattro ore. Pt_1
Credo nel pomeriggio, ma non so a che ora.
E' stata a raccontarmelo, questo è durato poco perchè poi è stata licenziata. Pt_1
Mi raccontò che la signora inizialmente voleva fare un accordo per tre ore, ma Pt_1 non è stata d'accordo così hanno concordato quattro ore che lei ha lavorato, ma mi ha detto di essere stata pagata solo per tre ore.
Per quanto ne sappia io ad agosto 2022, ha lavorato;
neanche a dicembre, che Pt_1 io sappia ha fatto ferie.
Anche è peruviana. Pt_1 Quando la ricorrente ha ridotto l'orario non la vedevo più ai giardinetti, la sentivo per telefono”.
: Controparte_2
“Sono marito della signora CP_1
Sono in separazione dei beni.
Conosco la signora . Pt_1
Lavoro, prevalentemente, fuori casa, può capitare, come può essere capitato nel periodo febbraio giugno 2021 che abbia lavorato a casa.
Nei giorni in cui ho lavorato da casa in quel periodo, credo una decina di giorni, ho visto che nella fascia oraria 13-15 non lavorava, nel senso che l'ho vista anche Pt_1 uscire oppure riposare sul divano, mentre era mia moglie che si occupava di nostro figlio, oppure anch'io.
Uno solo dei bambini era a casa in quel momento, perché il maggiore frequentava l'asilo.
Quando non ero a casa, mi sentivo anche via messaggio con mia moglie che o Pt_1 dormiva sul divano o era uscita;
mia moglie in quel periodo lavorava sempre da casa, doveva lavorava con una certa flessibilità, non aveva un orario durante il quale dovesse stare al computer.
Nel periodo febbraio-giugno 2021, non so a che ora iniziasse la giornata per la ricorrente, ricordo che non andava mai oltre le diciotto.
Ricordo che nel periodo luglio-agosto 2021 la mia famiglia è partita per Reggio Calabria.
Sebbene di queste cose se ne sia sempre occupata mia moglie, credo di potere dire che loro abbiamo pattuito una sospensione del rapporto, non è venuta con noi in Pt_1
Calabria, ma credo di ricordare che mia moglie le abbia corrisposto € 1000 per luglio ed altrettante per agosto.
A settembre il lavoro è ripreso.
Sì confermo che poi è stato ridotto l'orario di lavoro con previsione solo nel pomeriggio, penso di poter confermare che fosse novembre 2022.
Credo di ricordare che avessero pattuito tre ore al giorno e tanto è stato lavorato.
Ricordo che ad agosto 2022 siamo stati in Calabria, parte a Reggio e parte a Sibari,
non era con noi. Pt_1
Ugualmente a dicembre quando siamo andati a Vienna e non era con noi. Pt_1 Potevano essere cinque giorni di dicembre”.
: Testimone_2
“Conosco dal 2020 quando è arrivata in Italia. Sono un mediatore linguistico Pt_1
e culturale e quindi ho conosciuto perché seguivo la pratica del suo ragazzo. Pt_1
Non conosco di persona la signora che mi viene indicata in aula, credo di averle parlato una o due volte al telefono.
mi disse che lavorava per questa signora, io poi l'ho aiutata per l'assunzione. Pt_1
mi disse che lavorava tutto il giorno, venne da me a dirmi che stava lavorando Pt_1 da febbraio in nero e voleva essere regolarizzata, credo di ricordare che parlasse di un orario dalle 9 alle 18. Mi diceva che non poteva essere assunta perché aveva un codice fiscale provvisorio e questo era un ostacolo, in realtà non vero.
Mi viene chiesto se la ricorrente mi disse di avere delle pause giornaliere, mi disse che aveva due ore, ma che non usciva di casa e questo comportava che fosse sempre richiesta di controllare il bambino.
Non ricordo se mi disse di non uscire perché non sapeva dove andare o perchè altro, ma rimanendo in casa, mi diceva che siccome la signora lavorava, veniva chiesto di guardare il bambini e quindi non era libera di fare ciò che volesse.
Mi viene chiesto se so se l'orario di lavoro è poi stato ridotto, credo di sì perché forse
ha trovato un altro lavoro, ma non sono sicuro. Pt_1
Credo fosse l'ultimo periodo.
Mi ricordo che nell'estate del 2021, mi raccontò che da un giorno all'altro le Pt_1 disse che sarebbe partita per le ferie e non aveva bisogno di lei. allora rispose Pt_1 che avrebbe trovato altro lavoro, la signora per conservare il rapporto con CP_1
le propose di pagarle la metà dello stipendio mensile dei due mesi di luglio e Pt_1 di agosto (€ 500 al mese), poi al ritorno abbiamo iniziato le pratiche per l'assunzione formale.
Quando l'orario è stato ridotto a tre ore, mi ha raccontato di aver concordato Pt_1 con la signora che sui documenti fosse indicato un orario di quattro ore al giorno CP_1 perché la Questura prendeva un orario minimo di 20 ore alla settimana. Anche se ciò non era vero, ma così credeva . Mi disse anche che lavorava di fatto quattro Pt_1 ore, ma era pagata per tre.
Non credo che a agosto e dicembre 2022 la ricorrente abbia fatto ferie.
Io non so di preciso in quanto ho solo ricevuto le lamentele della ricorrente che diceva di aver lavorato anche ad agosto, ma non so se la famiglia fosse a Milano o meno. Ricordo di aver ricevuto una telefonata da che mi ha passato la signora Pt_1 CP_1 ricordo che le ho indicato come procedere all'assunzione attraverso lo spid dell'INps.
Mi viene chiesto se la signora mi raccontò qualcosa del rapporto, mi disse solo CP_1 che sarebbe proseguito alle condizioni di prima, dissi che poteva anche far retrocedere l'inizio a febbraio, ma ricordo che mi disse che sarebbe decorso da tale periodo in avanti.
Credo fosse metà settembre”.
: Controparte_3
“Sono fratello gemello del marito della signora CP_1
Ho conosciuto la signora , l'ho conosciuta a casa di mio fratello. Pt_1
Era la baby sitter dei loro bambini.
Non conosco l'orario di lavoro della ricorrente.
Credo che abbia iniziato nel periodo 2021-2022.
Mi viene chiesto se mi sia capitato di andare a casa di mio fratello tre le 13 e le 15, può essere, ma non sono sicuro, comunque vi andavo spesso.
La mia frequentazione era frequente, ma ad orari vari, nelle volte in cui mi sono trovato ho assistito a scene diverse, a volte che si occupava dei bambini, a Pt_1 volte, , a volte tutte e due, a volte era in un'altra stanza. CP_1 Pt_1
Mi è capitato anche che mi dicessero che era uscita. Pt_1
Non conosco gli accordi tra e mia cognata, posso però dire che la famiglia di Pt_1 mio fratello per le vacanze estive è sempre andata a Reggio Calabria senza , Pt_1 questo è successo anche a luglio ed agosto 2021.
Credo di poter ricordare che, da quando iniziò ad andare all'asilo, CP_4 Pt_1 lavorava solo nel pomeriggio, non so però per quante ore.
Ricordo che ad agosto 2022 mio fratello e la sua famiglia era in Calabria, ma non a Reggio. Ricevevo le foto da mio fratello, so che non era con loro, lo stesso per Pt_1 le vacanze di Natale.
Quando ho detto prima che in occasione di qualche mia visita mi è stato riferito che
non era in casa, posso aggiungerlo di averlo anche costatato in quanto ricordo Pt_1 di aver seguito i bambini nelle stanze e di aver potuto constatare che non era Pt_1
a casa.
Mi è capitato di vedere i bambini, in quel periodo contemporaneamente a casa”. Entrambi i testi portati dalla signora ( e , invero, sono sul punto Pt_1 Tes_1 Per_1
(lavoro dalle 13 alle 15) teste de relato e la fonte principale è la stessa ricorrente.
Per tale primo periodo (che si colloca tra il 9 febbraio 2021 e il 16 settembre 2021) può, quindi, dirsi accertato che la ricorrente abbia lavorato per la resistente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 con due ore di pausa.
Le parti concordano che, per tale periodo, la ricorrente ha percepito € 1000 al mese.
I testi hanno anche riferito che per i mesi di luglio ed agosto, nei quali le parti si erano accordate per una interruzione del rapporto, è stata pagata una somma.
Non vi è concordanza sulla somma pagata. Per il teste (che ha riferito quanto Per_1 dettogli dalla ricorrente) le sarebbero state pagate € 500, per il teste
[...]
(marito della resistente e che ha riferito quanto dettogli dalla moglie), € CP_2
1000.
Applicando il medesimo criterio probatorio e ricadendo l'onere sulla resistente, deve ritenersi che la prova possa dirsi raggiunta solo nella misura di € 500.
In relazione agli elementi raccolti, questo giudice ha invitato le parti a formulare nuovi conteggi.
Anzitutto, dai conteggi allegati al ricorso, è stato espunto l'anno 2020 e il mese di gennaio 2021 non essendo oggetto di alcuna pretesa.
Quanto poi al periodo compreso tra il 9 febbraio 2021 e il 30 giugno 2021 la prova raccolta ha dimostrato un'attività dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 a fonte di una retribuzione di € 1000. Trattandosi di un rapporto non regolarizzato, la resistente non ha provveduto a pagare i ratei di né le spettanze di fine rapporto, ma a fronte di Pt_3 ciò è stata versata la somma di € 500 in corrispondenza dei mesi non lavorati.
Per il periodo successivo, da settembre 2021 a novembre 2022 l'orario lavorato è stato di 20 ore settimanali (4 ore al giorno per cinque giorni) e ciò è pacifico;
per il periodo dal 24 novembre al 31 gennaio 2023, la resistente assume che l'orario lavorato fosse di tre ore al giorno, la ricorrente di quattro per € 500.
Le prove sul punto non hanno supportato la deduzione di parte ricorrente
Le parti hanno depositato, ciascuna nuovi conteggi. Prima dell'udienza di discussione, la difesa di parte ricorrente ha versato in atti un'integrazione dei conteggi espungendo l'accantonamento del TFR maturato per l'anno 2020, sull'assunto, pacifico, che per tale anno non vi sia stato alcun rapporto di lavoro e, peraltro, alcuna rivendicazione.
Pur con tale modifica, i conteggi di parte ricorrente presentano ancora alcuni errori: come ha correttamente rilevato la difesa resistente, non sono dovuti gli scatti la cui attribuzione, in sede di discussione, è stata, tuttavia rinunciata. Nei mesi di luglio e agosto non vi è stato lavoro, e la somma va imputata ai crediti relativi al periodo lavorato.
Nel percepito sono state indicate somme inferiori a quelle che la stessa ricorrente assume di aver ricevuto.
In particolare, non si comprende per quale ragione nel mese di maggio 2021, in corrispondenza del percepito sia indicato lo zero e per quali motivi in corrispondenza di tutti gli altri mesi, siano imputate somme inferiori a quelle che risultano dalle buste paga e dai bonifici. Ancora dalle stesse deduzioni di parte che, nel ricorso, ha riferito aver percepito € 500 al mese.
Ancora non sono state computate al monte ferie i giorni di ferie goduti con conseguente necessità di decurtare le ferie residue al momento della cessazione del rapporto.
L'unico rilevo di parte resistente che non si ritiene corretto riguarda l'inquadramento.
In effetti, il CCNL riconduce nel livello B i collaboratori domestici polifunzionali, mentre nel livello BS, le baby sitters, mansione che, pacificamente, svolgeva la ricorrente.
Per tale ragione, il dovuto va riparametrato al superiore livello.
Parte resistente assume di aver provveduto a tale ricalcolo che, tuttavia, per il primo periodo non porta ad alcun credito in favore della ricorrente, mentre per il secondo periodo a € 361,64.
In sede di discussione, i difensori si sono confrontati sui conteggi depositati e su quelli avversari.
Il difensore di parte ricorrente si era reso disponibile a rivedere i propri tenendo conto, oltre che delle modifiche già apportate con le note integrative, anche del fatto che alcun scatto di anzianità fosse stato maturato, che dal monte ferie dovessero essere detratte quelle maturate e che nel percepito dovessero essere inserite le somme pagate.
Rispetto ai conteggi avversari, ha ritenuto di non poterli accettare in quanto di non facile lettura.
Questo giudice, esaminati i conteggi di parte resistente e tenuto conto che, il percepito risulta conforme alle risultanze documentali e che, in relazione al mese di settembre 2021, il rapporto è iniziato il 17; inoltre che le ferie godute hanno avuto riscontro testimoniale, che nei conteggi di parte resistente, per i mesi di luglio ed agosto 2021 è stato calcolato un importo di € 500 e non di € 1000 e ancora che gli stessi risultano intelleggibili, ritiene di poterli far propri senza dover rimettere ad un'indagine tecnica ulteriori calcoli. I conteggi che possono essere ritenuti corretti, tuttavia, come già detto sono quelli che riconoscono il superiore livello BS.
In conclusione, alla ricorrente può essere accordata la somma di € 361,64, oltre rivalutazione ed interessi.
La reciproca soccombenza giustifica una totale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accerta e dichiara che tra le parti, con decorrenza dal 9 febbraio 2021 è intercorso un rapporto di lavoro part time a 35 ore settimanali con inquadramento della ricorrente nel livello BS CCNL Lavoratori Domestici, rapporto poi formalizzato dal 17 settembre 2021 ed interrotto il 31 gennaio 2023;
-condanna parte resistente a pagare alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma di € 361,64 oltre interessi e rivalutazione;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 21 luglio 2015
Il giudice del lavoro
RA UE GL