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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. EA Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 226/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
. C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. CICERANO GIOVANNI del
Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a DI NA (IM) in data 03/05/2009;
• hanno avuto EA e entrambi minorenni. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse dei figli, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a DI Parte_1 Parte_2
NA il 03/05/2009, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2009, parte 2, serie A, atto n. 3), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. I coniugi e sono autorizzati a vivere separatamente e nel Parte_1 Parte_2
reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Il sig. , verserà alla moglie quale contributo al mantenimento dei Parte_2 figli minori la somma mensile di €. 750,00 (settecentocinquanta/00), da corrispondersi sulle coordinate bancarie IBAN C/C intestato a : [...], Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese. Oltre 50% delle spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico di mantenimento, come da linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare a cura del C.N.F. che in questa sede integralmente si richiamano;
il contributo concordato verrà aggiornato automaticamente di
2 anno in anno al 100% degli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo rispetto a quello di omologazione della separazione.
3. Si richiama anche in questa sede, in ogni sua parte, il Piano Genitoriale concordato e sottoscritto da entrambi i genitori ex plurimis attinente agli impegni scolastici, sportivi, al tempo libero, ai tempi e i modi di frequentazione dei genitori e quanto altro attiene ai primari interessi dei due minori EA e allegato al doc. 5) del ricorso introduttivo, in atti. Per_1
4. L'alloggio ammobiliato già abitazione famigliare, di proprietà della nonna materna dei figli e madre della ricorrente (Signora ), sito in VIA PONTE Testimone_1
ROMANO N. 18 - Comune DI NA (IM), resterà nella esclusiva disponibilità della coniuge , che vi risiederà a titolo gratuito. Parte_1
5. Tale alloggio di VIA PONTE ROMANO - N. 18 - Comune DI NA (IM), continuerà ad essere, come lo è stato sin dalla loro nascita, il luogo di collocazione prevalente dei due figli minori EA e Persona_2
6. Il Signor si trasferirà nell'alloggio di sua proprietà ubicato in Parte_2
IMPERIA - Via Foce n. 8.
7. I coniugi danno atto di aver già provveduto alla suddivisione dei rispettivi beni ed effetti personali e del fatto che il Signor trovasi nell'imminenza di lasciare Parte_2
l'abitazione di Via Ponte Romano 18, AN RI (IM) per trasferirsi nell'alloggio di sua proprietà ubicato in IMPERIA - Via Foce n.
8. Il predetto Signor si obbliga a trasferirsi e si trasferirà presso la predetta Parte_2 abitazione entro e non oltre giorni venti dall'odierna udienza
8. Le parti sono entrambe indipendenti economicamente e non hanno nulla più a pretendere l'uno dall'altro in ragione dei rapporti di coniugio.
9. Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di DI NA (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Con separata ordinanza si dispone per il prosieguo del giudizio, relativamente alla domanda di divorzio.
Imperia, deciso il 16/04/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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