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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 02/02/2026, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1656/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
ZI EA, RE
FINAMORE FABRIZIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17978/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IO NI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032618238802 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240101284178802 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240118357867802 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240131911510802 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250117699368000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1310/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1, in qualità di socio amministratore della Società_1 di Nominativo_1 e Società_2 snc ha impugnato n.5 ( cinque ) cartelle di pagamento , tutte notificate il 3/9/2025 e tutte attinenti a tasse automobilistiche per l'anno 2018, afferenti vari autoveicoli posti nella disponibilità della parte ricorrente, il tutto per un importo di euro 12. 002, 99.
Queste, in particolare le cartelle esattoriali per le quali si chiede dichiararsi la nullità :
1) la n. 07120'240032618238802;
2) la n. 07120240131911510802;
3)la n. 07120240101284178802;
4)la n. 07120240118357867802;
5) la n. 07120250117699368000
A sostegno del proposto gravame sono stati dedoti i seguenti motivi:
1) estinzione del'obbligazione per avvenuta prescrizione del diritto azionato ex art. 3 d.l. n. 2/86, per il decorso del termine triennale di prescrizione, per mancata o irregolare notifica degli atti presupposti;
2) decadenza del diritto azionato relativamente ai ruoli eattoriali : tassa automobilistica;
3)carenza e violazione del beneficio excussionis ex art. 2304 codice civile .
Agenzia Entrate - ON, soggetto emittente le cartelle e la IO Campani, Ente impositore cui ad entrambe è stato notificato il ricorso, non risultano costituite in giudizio.
Parte ricorrente ha poi prodotto in vista dell'udienza di trattazione del merito della causa ,memorie illustrative ad ulteriore supporto delle tesi difensive esposte con l'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare meritevole di positivo apprezzamento in ragione della fondatezza del primo motivo di gravame recante le censure di irregolare notifica degli atti presupposti e di intervenuta prescrizione della pretesa tributaria per inutile decorso del termine trennale di prescrizione.
Invero le cinque cartelle qui gravate risultano emesse a seguito di altrettanti, prodromici avvisi di accertamento, indicati come notificati nel 2021 , ma di datta circostanza di fatto e di diritto non v'è prova documentale o comunque dette notifiche non risultano essere state ritualmente effettuate In particolare, come si evince dalla documentazione versata in atti, sono state inviate a mezzo di raccomnadata "Società_3" i vari avvisi di accertamento, ma pur ammettendosi l'ammissibilità di notifica di atti tributari a mezzo di poste prvate , come nella fattispecie avvenuto, in realtà la disamina degli avvisi di ricevimento di dette raccomandate fa rilevare come le stesse siano connotate da significative manchevolezze che non consentono di cogliere l'0avvenuta osserbvanza della regola della certezza e della trasparenza, cui pure detti documenti nella loro redazione devono attenersi.
Invero, i dati relativi al soggetto che ha ricevuto il plico, alla sua qualifica nonchè quelli relativi alla qualifica dell'addetto alla consegna o sono mancanti oppure non sono agevolmente decifrabili ( perchè vergati da un segno illeggibile )
Siamo in presenza di carenze che inficiano in definitiva la validità delle notifiche di che trattasi e tanto non può non andare a disdoro della legittimità delle operazioni di notificazione degli atti presupposti, con conseguente illegittimità delle cartelle esattoriali che su i prodromici avvisi di accertamento pure si basano.
Il vizio in procedendo e l'eccezione di prescrizione hanno valenza assorbente e comportano per la loro fondatezza l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della impugnate cartelle di pagamento.
Le spese di lite vanno poste a carico della IO NI , quale Ente impositore , con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, mentre possono essere compensate nei confronti di Agenzia
Entrate - ON
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la IO NI al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.000,00 oltre oneri accessori se dovuti, con attribuzione. Compensa le spese di giudizio nei confronti di ADER.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
ZI EA, RE
FINAMORE FABRIZIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17978/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IO NI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032618238802 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240101284178802 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240118357867802 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240131911510802 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250117699368000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1310/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1, in qualità di socio amministratore della Società_1 di Nominativo_1 e Società_2 snc ha impugnato n.5 ( cinque ) cartelle di pagamento , tutte notificate il 3/9/2025 e tutte attinenti a tasse automobilistiche per l'anno 2018, afferenti vari autoveicoli posti nella disponibilità della parte ricorrente, il tutto per un importo di euro 12. 002, 99.
Queste, in particolare le cartelle esattoriali per le quali si chiede dichiararsi la nullità :
1) la n. 07120'240032618238802;
2) la n. 07120240131911510802;
3)la n. 07120240101284178802;
4)la n. 07120240118357867802;
5) la n. 07120250117699368000
A sostegno del proposto gravame sono stati dedoti i seguenti motivi:
1) estinzione del'obbligazione per avvenuta prescrizione del diritto azionato ex art. 3 d.l. n. 2/86, per il decorso del termine triennale di prescrizione, per mancata o irregolare notifica degli atti presupposti;
2) decadenza del diritto azionato relativamente ai ruoli eattoriali : tassa automobilistica;
3)carenza e violazione del beneficio excussionis ex art. 2304 codice civile .
Agenzia Entrate - ON, soggetto emittente le cartelle e la IO Campani, Ente impositore cui ad entrambe è stato notificato il ricorso, non risultano costituite in giudizio.
Parte ricorrente ha poi prodotto in vista dell'udienza di trattazione del merito della causa ,memorie illustrative ad ulteriore supporto delle tesi difensive esposte con l'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare meritevole di positivo apprezzamento in ragione della fondatezza del primo motivo di gravame recante le censure di irregolare notifica degli atti presupposti e di intervenuta prescrizione della pretesa tributaria per inutile decorso del termine trennale di prescrizione.
Invero le cinque cartelle qui gravate risultano emesse a seguito di altrettanti, prodromici avvisi di accertamento, indicati come notificati nel 2021 , ma di datta circostanza di fatto e di diritto non v'è prova documentale o comunque dette notifiche non risultano essere state ritualmente effettuate In particolare, come si evince dalla documentazione versata in atti, sono state inviate a mezzo di raccomnadata "Società_3" i vari avvisi di accertamento, ma pur ammettendosi l'ammissibilità di notifica di atti tributari a mezzo di poste prvate , come nella fattispecie avvenuto, in realtà la disamina degli avvisi di ricevimento di dette raccomandate fa rilevare come le stesse siano connotate da significative manchevolezze che non consentono di cogliere l'0avvenuta osserbvanza della regola della certezza e della trasparenza, cui pure detti documenti nella loro redazione devono attenersi.
Invero, i dati relativi al soggetto che ha ricevuto il plico, alla sua qualifica nonchè quelli relativi alla qualifica dell'addetto alla consegna o sono mancanti oppure non sono agevolmente decifrabili ( perchè vergati da un segno illeggibile )
Siamo in presenza di carenze che inficiano in definitiva la validità delle notifiche di che trattasi e tanto non può non andare a disdoro della legittimità delle operazioni di notificazione degli atti presupposti, con conseguente illegittimità delle cartelle esattoriali che su i prodromici avvisi di accertamento pure si basano.
Il vizio in procedendo e l'eccezione di prescrizione hanno valenza assorbente e comportano per la loro fondatezza l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della impugnate cartelle di pagamento.
Le spese di lite vanno poste a carico della IO NI , quale Ente impositore , con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, mentre possono essere compensate nei confronti di Agenzia
Entrate - ON
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la IO NI al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.000,00 oltre oneri accessori se dovuti, con attribuzione. Compensa le spese di giudizio nei confronti di ADER.