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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15117 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa ME Pellettieri nella causa
N.R.G. 2273/2023 pervenuta all'udienza del 16 giugno 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Simona Di Fonso Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar CP_1 P.IVA_2 Per_1
del 4.8.2022 in atti dall'Avv. Valentina Antonelli
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 14233/2022 depositata CP_1
il 19.7.2022 – opposizione ad intimazione di pagamento – azione di accertamento negativo del credito – prescrizione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 16 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di
[...] nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si CP_1
richiamano.
Ferma la tempestività del proposto gravame in ossequio al disposto di cui all'art. 327 c.p.c.
(sentenza di primo grado depositata il 19 luglio 2022 – atto di citazione in appello notificato il 10 gennaio 2023 e iscrizione a ruolo in pari data ) , rilevata ancora in via preliminare la ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante indicato le parti della motivazione oggetto di censura nonché le norme di legge asseritamente violate dal primo Giudice e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle criticità della sentenza impugnata, osserva il Tribunale che l'appellante ha proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di alla intimazione/ingiunzione di CP_1
pagamento n. 78210019361 , notificata ad essa opponente in data 8 novembre 2021 - fondata a sua volta sulla sentenza del GDP di Roma pubblicata in data 7 ottobre 2014 , con la quale era stata rigettata la opposizione ad ordinanza – ingiunzione emessa per violazioni al codice della strada- , sostenendo che era maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge
689/1981.
Il GDP ha dichiarato con la sentenza oggi gravata la “inammissibilità dell'azione di mero accertamento avente ad oggetto una semplice intimazione notificata ad istanza dell'ente creditore per carenza di interesse concreto ed attuale ….”; il Giudice di prime cure ha inoltre rilevato che “la prescrizione è senza dubbio quella decennale , come sancito dall'art. 2946 c.c. , essendo la questione coperta dal giudicato a seguito della suddetta sentenza (quella pubblicata nel 2014,
n.d.r.)”.
Di qui lo spiegato gravame con il quale ha affermato in buona sostanza la autonoma Parte_1 impugnabilità dell'intimazione di pagamento e la operatività del termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 28 legge 689/1981. ha contestato i motivi di gravame avversari , instando per la integrale conferma della CP_1
sentenza impugnata .
Ciò posto, va anzitutto rilevato che la ha impugnato un avviso-sollecito di pagamento Parte_1
fondato sulla sentenza del 2014 con la quale era stata respinta l'opposizione ad ordinanza- ingiunzione promossa dalla suddetta società ; la pronuncia reiettiva dell'opposizione ad ordinanza prefettizia ha comportato l'emissione da parte dell'Ente impositore di un sollecito di pagamento , con il quale è stato richiesto all'odierna appellante di pagare l'importo di cui all'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione ex d.lgs. 150/2011, prima di procedere al recupero coattivo del credito . Detto avviso o sollecito o intimazione di pagamento, al di là del nomen iuris adottato dalla
MM , ha quale principale obiettivo quello di preannunciare al debitore l'instaurazione di una procedura coattiva nel caso in cui il debitore non adempia spontaneamente l'obbligazione di pagamento entro un termine prefissato dall'Ente impositore .
L'avviso, pur non essendo atto di esecuzione forzata , in quanto si limita a preannunciare il recupero coattivo del credito in difetto di spontaneo adempimento , ha valenza interruttiva della prescrizione, atteso che il pagamento richiesto manifesta inequivocabilmente la volontà dell'Ente impositore di tutelare e coltivare le proprie ragioni creditorie .
Ciò premesso, non si ritiene condivisibile l'assunto del primo Giudice in merito alla inammissibilità dell'opposizione ad avviso di pagamento, tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , che il Tribunale condivide , secondo il quale con riferimento alla intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare il via all'esecuzione forzata , va affermata la autonoma impugnabilità dell'intimazione siccome assimilabile all'avviso di mora , la cui impugnabilità è esplicitamente prevista dall'art. 19 comma 1 d. lgs. 546/1992 ; al di là ,quindi, della diversa denominazione dei singoli atti , deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto che, nella specie, è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata (Cass. 6436/2025) .
La Suprema Corte ha dato quindi continuità all'orientamento secondo il quale il meccanismo di cui all'art. 19 comma 3 d. lgs. 546/1992 comporta che , se l'intimazione di pagamento non viene impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere le vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. 22108/2024 e 10736/2024) .
Il GDP non ha fatto buon governo di detti principi avendo dichiarato inammissibile l'opposizione ad intimazione di pagamento sul presupposto che detto atto è teso a preannunciare l'esecuzione forzata .
In riforma della sentenza impugnata devesi dichiarare la ammissibilità dell'opposizione ad intimazione di pagamento .
Ritenuta ammissibile la suddetta opposizione , non può tuttavia condividersi l'assunto di parte appellante sulla applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 l.cit. .
Invero l'avviso o sollecito di pagamento è fondato sulla sentenza del 2014, passata in giudicato, che ebbe a rigettare l'opposizione ad ordinanza ingiunzione .
Il titolo della pretesa tributaria, dunque, non è più l'ordinanza ingiunzione, ossia l'atto amministrativo , ma diviene la sentenza (SSUU 25790/2009 : “Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato , si prescrive entro il termine di dieci anni per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c. , che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni…”) .
Nella fattispecie l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 8 novembre 2021 laddove la sentenza è stata pubblicata in data 7 ottobre 2014 , sicchè non è ancora decorso il termine prescrizionale decennale .
In riforma della impugnata sentenza va dichiarata la ammissibilità dell'opposizione ad intimazione/sollecito di pagamento ma detta opposizione va rigettata nel merito stante l'applicabilità del termine di prescrizione decennale .
Le spese del secondo grado vanno compensate per la metà mentre la restante metà va posta a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. con liquidazione ex D.M. 55/2014 (scaglione fino ad € 1100,00, valori minimi , tenuto conto della non elevata difficoltà e della natura seriale del giudizio, per € 332,00) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara ammissibile l'opposizione ad intimazione di pagamento meglio indicata in motivazione;
b) rigetta l'opposizione ad intimazione di pagamento , stante l'applicabilità del termine di prescrizione decennale;
c) compensa per la metà le spese del secondo grado e pone la restante metà , che si liquida in €
152,00 per compenso , oltre rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge , a carico di parte appellante;
d) sentenza esecutiva.
Così deciso in Roma il 30 ottobre 2025
Dott.ssa ME Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa ME Pellettieri nella causa
N.R.G. 2273/2023 pervenuta all'udienza del 16 giugno 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Simona Di Fonso Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar CP_1 P.IVA_2 Per_1
del 4.8.2022 in atti dall'Avv. Valentina Antonelli
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 14233/2022 depositata CP_1
il 19.7.2022 – opposizione ad intimazione di pagamento – azione di accertamento negativo del credito – prescrizione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 16 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di
[...] nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si CP_1
richiamano.
Ferma la tempestività del proposto gravame in ossequio al disposto di cui all'art. 327 c.p.c.
(sentenza di primo grado depositata il 19 luglio 2022 – atto di citazione in appello notificato il 10 gennaio 2023 e iscrizione a ruolo in pari data ) , rilevata ancora in via preliminare la ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante indicato le parti della motivazione oggetto di censura nonché le norme di legge asseritamente violate dal primo Giudice e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle criticità della sentenza impugnata, osserva il Tribunale che l'appellante ha proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di alla intimazione/ingiunzione di CP_1
pagamento n. 78210019361 , notificata ad essa opponente in data 8 novembre 2021 - fondata a sua volta sulla sentenza del GDP di Roma pubblicata in data 7 ottobre 2014 , con la quale era stata rigettata la opposizione ad ordinanza – ingiunzione emessa per violazioni al codice della strada- , sostenendo che era maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge
689/1981.
Il GDP ha dichiarato con la sentenza oggi gravata la “inammissibilità dell'azione di mero accertamento avente ad oggetto una semplice intimazione notificata ad istanza dell'ente creditore per carenza di interesse concreto ed attuale ….”; il Giudice di prime cure ha inoltre rilevato che “la prescrizione è senza dubbio quella decennale , come sancito dall'art. 2946 c.c. , essendo la questione coperta dal giudicato a seguito della suddetta sentenza (quella pubblicata nel 2014,
n.d.r.)”.
Di qui lo spiegato gravame con il quale ha affermato in buona sostanza la autonoma Parte_1 impugnabilità dell'intimazione di pagamento e la operatività del termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 28 legge 689/1981. ha contestato i motivi di gravame avversari , instando per la integrale conferma della CP_1
sentenza impugnata .
Ciò posto, va anzitutto rilevato che la ha impugnato un avviso-sollecito di pagamento Parte_1
fondato sulla sentenza del 2014 con la quale era stata respinta l'opposizione ad ordinanza- ingiunzione promossa dalla suddetta società ; la pronuncia reiettiva dell'opposizione ad ordinanza prefettizia ha comportato l'emissione da parte dell'Ente impositore di un sollecito di pagamento , con il quale è stato richiesto all'odierna appellante di pagare l'importo di cui all'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione ex d.lgs. 150/2011, prima di procedere al recupero coattivo del credito . Detto avviso o sollecito o intimazione di pagamento, al di là del nomen iuris adottato dalla
MM , ha quale principale obiettivo quello di preannunciare al debitore l'instaurazione di una procedura coattiva nel caso in cui il debitore non adempia spontaneamente l'obbligazione di pagamento entro un termine prefissato dall'Ente impositore .
L'avviso, pur non essendo atto di esecuzione forzata , in quanto si limita a preannunciare il recupero coattivo del credito in difetto di spontaneo adempimento , ha valenza interruttiva della prescrizione, atteso che il pagamento richiesto manifesta inequivocabilmente la volontà dell'Ente impositore di tutelare e coltivare le proprie ragioni creditorie .
Ciò premesso, non si ritiene condivisibile l'assunto del primo Giudice in merito alla inammissibilità dell'opposizione ad avviso di pagamento, tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , che il Tribunale condivide , secondo il quale con riferimento alla intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare il via all'esecuzione forzata , va affermata la autonoma impugnabilità dell'intimazione siccome assimilabile all'avviso di mora , la cui impugnabilità è esplicitamente prevista dall'art. 19 comma 1 d. lgs. 546/1992 ; al di là ,quindi, della diversa denominazione dei singoli atti , deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto che, nella specie, è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata (Cass. 6436/2025) .
La Suprema Corte ha dato quindi continuità all'orientamento secondo il quale il meccanismo di cui all'art. 19 comma 3 d. lgs. 546/1992 comporta che , se l'intimazione di pagamento non viene impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere le vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. 22108/2024 e 10736/2024) .
Il GDP non ha fatto buon governo di detti principi avendo dichiarato inammissibile l'opposizione ad intimazione di pagamento sul presupposto che detto atto è teso a preannunciare l'esecuzione forzata .
In riforma della sentenza impugnata devesi dichiarare la ammissibilità dell'opposizione ad intimazione di pagamento .
Ritenuta ammissibile la suddetta opposizione , non può tuttavia condividersi l'assunto di parte appellante sulla applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 l.cit. .
Invero l'avviso o sollecito di pagamento è fondato sulla sentenza del 2014, passata in giudicato, che ebbe a rigettare l'opposizione ad ordinanza ingiunzione .
Il titolo della pretesa tributaria, dunque, non è più l'ordinanza ingiunzione, ossia l'atto amministrativo , ma diviene la sentenza (SSUU 25790/2009 : “Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato , si prescrive entro il termine di dieci anni per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c. , che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni…”) .
Nella fattispecie l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 8 novembre 2021 laddove la sentenza è stata pubblicata in data 7 ottobre 2014 , sicchè non è ancora decorso il termine prescrizionale decennale .
In riforma della impugnata sentenza va dichiarata la ammissibilità dell'opposizione ad intimazione/sollecito di pagamento ma detta opposizione va rigettata nel merito stante l'applicabilità del termine di prescrizione decennale .
Le spese del secondo grado vanno compensate per la metà mentre la restante metà va posta a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. con liquidazione ex D.M. 55/2014 (scaglione fino ad € 1100,00, valori minimi , tenuto conto della non elevata difficoltà e della natura seriale del giudizio, per € 332,00) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara ammissibile l'opposizione ad intimazione di pagamento meglio indicata in motivazione;
b) rigetta l'opposizione ad intimazione di pagamento , stante l'applicabilità del termine di prescrizione decennale;
c) compensa per la metà le spese del secondo grado e pone la restante metà , che si liquida in €
152,00 per compenso , oltre rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge , a carico di parte appellante;
d) sentenza esecutiva.
Così deciso in Roma il 30 ottobre 2025
Dott.ssa ME Pellettieri