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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 29/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 298/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 298/2024, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa da
(C.F. ), elett.te domiciliato a Cirò (KR), C.so L. Parte_1 C.F._1
Lillo n. 55; rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gentile, giusta procura in atti.
OPPONENTE contro
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Palmi (RC), via San
Rocco n. 57; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giancarlo Fiorillo e Simona Chiolo, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 23.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi (ivi compresi quelli depositati ai sensi dell'art. 189 c.p.c.), e la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
1 potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 28.02.2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 30/2024, emesso in data 18.01.2024 e notificato il successivo 23.01.2024, con cui il Tribunale di Crotone gli aveva ingiunto di pagare in favore della la somma pari ad Controparte_2
€ 43.111,51, quale residuo importo ancora dovuto in forza di un contratto di finanziamento stipulato con Agos Ducato s.p.a. il 18.06.2007 per l'acquisto di un mezzo agricolo Goldoni Lander 75.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito: a) l'omessa sottoscrizione del contratto originario; b) la mancata notifica della cessione del credito;
c) la nullità del decreto ingiuntivo, perché emesso sulla scorta di documentazione inidonea;
d) la prescrizione del diritto di credito dedotto in sede monitoria.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare sospendere l'odierno procedimento per consentire l'esperimento del procedimento di mediazione, fissando un termine entro il quale dovrà essere fissato lo stesso;
2) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile ed in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in premessa in quanto il credito è prescritto, per come indicato nel corpo dell'atto, ai sensi dell'art. 2948 c.c. ed in ogni caso nulla è dovuto per le motivazioni di cui in premessa;
3) in subordine, nell'eventualità di rigetto della spiegata opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che venga condannata direttamente la a manlevare Parte_2 il Sig. dal pagamento di qualsiasi somma, anche per spese legali che questo Controparte_3 sarebbe tenuto a pagare;
4) il tutto con condanna al pagamento di spese e competenze legali oltre spese forfettarie ed accessori come per legge».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_2
la quale ha contestato la fondatezza delle doglianze avversarie.
[...]
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare concedersi termine per la mediazione prevista per legge;
2) nel merito accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione proposta, rigettarla in toto e confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
3) in subordine, accertato e dichiarato che parte opponente è debitore della somma di euro
43.111,51, condannare lo stesso al pagamento della somma predetta (o di quella maggiore o minore
2 che risulterà dovuta) oltre gli interessi come per legge, oltre spese e competenze del procedimento monitorio e del presente giudizio;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio».
3. - Rigettata la chiamata in causa del terzo (cfr., in punto di discrezionalità della relativa autorizzazione, Cass. Civ., sez. III, 12.05.2015 n. 9570), verificata l'integrazione della condizione di procedibilità (cfr. verbale di mediazione del 24.05.2024, da cui emerge l'omessa ingiustificata partecipazione dell'opponente), espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale (ritenuta l'inammissibilità e superfluità della consulenza grafologica), previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. all'udienza del
23.01.2025 la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - L'opposizione non merita accoglimento sulla scorta delle seguenti dirimenti considerazioni.
2. - È anzitutto infondato il motivo di censura con cui parte opponente contesta la legittimità del provvedimento monitorio.
Sul punto è sufficiente osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03).
Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte, non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. 20613/11).
3. - Con riguardo poi al titolo costitutivo del credito per cui è causa, deve ritenersi inammissibile il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al contratto di finanziamento.
Difatti, la doglianza con cui parte opponente si limita – sic et simpliciter – a
«disconoscere formalmente la firma apposta sulla richiesta di finanziamento, tanto nella forma che nel contenuto» (cfr. atto di citazione) non consente di superare il vaglio preliminare di sufficiente specificazione della relativa contestazione, dovendo assicurarsi continuità al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui «il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera
3 espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato» (cfr.
Cass., 17.05.2007 n. 11460; Cass. 20.08.2014 n. 18042; Cass., sez. II, 22.01.2018 n. 1537).
Nella specie, d'altronde, tale disconoscimento, oltre a non essere in alcun modo argomentato e circostanziato, risulta persino contraddetto dalla stessa condotta dell'opponente, considerato che, contestualmente alla stipula del contratto di mutuo, veniva avanzata una richiesta di modifica del piano di ammortamento (tesa a prevedere scadenze semestrali anziché mensili) mediante formulazione di una proposta la cui sottoscrizione, in questo caso, non è stata oggetto di alcuna contestazione (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio).
4. - Ciò posto, risulta infondata l'eccezione con cui parte opponente, dopo aver genericamente negato l'originaria insorgenza del vincolo contrattuale, tenta di sottrarsi alla sua successiva esecuzione invocando la scadenza del termine di prescrizione.
Sul punto, difatti, va anzitutto ribadito che, nel contratto di mutuo, l'obbligazione gravante sul mutuatario di restituire le somme erogate costituisce un'obbligazione unitaria, seppur frazionata nel tempo, in quanto le singole rate non costituiscono rapporti giuridici autonomi bensì una mera suddivisione temporale di un unico rapporto obbligatorio, con la conseguenza che il termine di prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata (cfr., tra le più recenti, Cass. 10.02.2023 n. 4232).
Va inoltre osservato che, ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione ex art. 2943 c.c., è sufficiente una mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore, non essendo richiesto l'uso di formule solenni o l'osservanza di particolari adempimenti (cfr. Cass. 10.03.2022 n. 7835).
Ebbene, nella specie, tale termine, destinato a scadere nel mese di maggio 2018, veniva tuttavia interrotto per effetto dell'intimazione ad adempiere notificata a mani del mutuatario in data 04.01.2016, con cui il medesimo veniva reso altresì edotto che, in caso di persistente inadempimento, la sua posizione debitoria sarebbe stata segnalata alla
Centrale Rischi della Banca d'AL (cfr. doc. 5 e 5-1 del fascicolo monitorio).
5. - Tanto precisato, va altresì rigettata l'eccezione relativa alla sopravvenuta cessione del credito in favore dell'odierna opposta.
In proposito deve rilevarsi come l'odierno opponente si sia limitato a contestare di
«non aver mai ricevuto alcuna comunicazione della cessione».
Nei termini in cui è formulata la relativa censura risulta inconferente, giacché inidonea a paralizzare la pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio.
Invero, la cessione del credito si configura come contratto “consensuale”,
“strutturalmente bilaterale” e “ad effetti reali”, producendosi l'effetto traslativo del diritto mediante il semplice scambio dei consensi legittimamente manifestato da parte del cedente e del cessionario, non essendo per converso richiesti, ai fini del relativo
4 perfezionamento, né il consenso del debitore ceduto né la traditio del titolo costitutivo del credito alienato.
L'assunto trova conferma, oltre che nella giurisprudenza di legittimità, anche in quella della Corte Costituzionale, la quale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 1260 co. 1 cod. civ., ha chiarito che «il diritto di credito costituisce un bene, come tale idoneo a circolare senza il coinvolgimento della persona del debitore e dei suoi diritti inviolabili, laddove la cessione del contratto (assunta come tertium comparationis) presuppone l'esistenza, al momento della cessione stessa, in capo ad entrambe le parti di un complesso unitario di situazioni giuridiche soggettive attive e passive e, pertanto, la necessità del consenso del contraente ceduto, in quanto titolare delle situazioni attive corrispondenti agli obblighi gravante sul cedente» (cfr. Corte Cost., ordinanza
10.03.2006 n. 95).
Per effetto della cessione, dunque, unico soggetto titolare del diritto – e, pertanto, legittimato a pretenderne il soddisfacimento – è immediatamente il cessionario.
La funzione assolta dalla notifica al debitore ceduto, dalla sua accettazione o dalla prova della sua conoscenza di cui alla norma testé citata è solo quella di evitare che il pagamento al cedente sortisca effetto liberatorio per il ceduto.
In particolare, con la notifica/accettazione della cessione il debitore è edotto, o dimostra di esserlo, dell'intervenuta modifica soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo, in virtù del mutamento del titolare del credito. Sicché, l'eventuale pagamento al cedente sarebbe da costui eseguito – consapevolmente – a favore di un soggetto non legittimato a riceverlo e, dunque, certamente privo di efficacia liberatoria.
L'assenza della predetta notifica e/o accettazione non vale però ad escludere il perfezionamento e l'efficacia dell'intervenuta cessione del credito, ma legittima soltanto il debitore ad invocare la propria liberazione dall'obbligazione, dimostrando di aver adempiuto la prestazione in favore del cedente (salva la possibilità per il cessionario di provare la conoscenza, da parte del ceduto, del trasferimento del diritto ai sensi dell'art. 1264 comma 2 c.c.).
Trattasi quindi di rilievi del tutto estranei al caso in esame, non avendo l'opponente né dedotto né tantomeno provato di aver effettuato il pagamento dell'importo ingiunto in favore dei precedenti titolari del credito.
6. - Sicché, sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui esposte nonché di quelle precedentemente enunciate con l'ordinanza del 13.10.2024, l'opposizione deve essere respinta.
*****************
1. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa (considerata la natura documentale della controversia), sono liquidate come da dispositivo.
5 2. - Tenuto conto dell'omessa partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione (cfr. verbale del 27.06.2024), l'odierno opponente deve essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 298/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente a rifondere alla società opposta le spese di lite, che liquida in
€ 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. condanna l'opponente a corrispondere all'erario, ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs.
n. 28 del 2010, una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Crotone, il 26.01.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 298/2024, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa da
(C.F. ), elett.te domiciliato a Cirò (KR), C.so L. Parte_1 C.F._1
Lillo n. 55; rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gentile, giusta procura in atti.
OPPONENTE contro
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Palmi (RC), via San
Rocco n. 57; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giancarlo Fiorillo e Simona Chiolo, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 23.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi (ivi compresi quelli depositati ai sensi dell'art. 189 c.p.c.), e la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
1 potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 28.02.2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 30/2024, emesso in data 18.01.2024 e notificato il successivo 23.01.2024, con cui il Tribunale di Crotone gli aveva ingiunto di pagare in favore della la somma pari ad Controparte_2
€ 43.111,51, quale residuo importo ancora dovuto in forza di un contratto di finanziamento stipulato con Agos Ducato s.p.a. il 18.06.2007 per l'acquisto di un mezzo agricolo Goldoni Lander 75.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito: a) l'omessa sottoscrizione del contratto originario; b) la mancata notifica della cessione del credito;
c) la nullità del decreto ingiuntivo, perché emesso sulla scorta di documentazione inidonea;
d) la prescrizione del diritto di credito dedotto in sede monitoria.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare sospendere l'odierno procedimento per consentire l'esperimento del procedimento di mediazione, fissando un termine entro il quale dovrà essere fissato lo stesso;
2) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile ed in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in premessa in quanto il credito è prescritto, per come indicato nel corpo dell'atto, ai sensi dell'art. 2948 c.c. ed in ogni caso nulla è dovuto per le motivazioni di cui in premessa;
3) in subordine, nell'eventualità di rigetto della spiegata opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che venga condannata direttamente la a manlevare Parte_2 il Sig. dal pagamento di qualsiasi somma, anche per spese legali che questo Controparte_3 sarebbe tenuto a pagare;
4) il tutto con condanna al pagamento di spese e competenze legali oltre spese forfettarie ed accessori come per legge».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_2
la quale ha contestato la fondatezza delle doglianze avversarie.
[...]
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare concedersi termine per la mediazione prevista per legge;
2) nel merito accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione proposta, rigettarla in toto e confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
3) in subordine, accertato e dichiarato che parte opponente è debitore della somma di euro
43.111,51, condannare lo stesso al pagamento della somma predetta (o di quella maggiore o minore
2 che risulterà dovuta) oltre gli interessi come per legge, oltre spese e competenze del procedimento monitorio e del presente giudizio;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio».
3. - Rigettata la chiamata in causa del terzo (cfr., in punto di discrezionalità della relativa autorizzazione, Cass. Civ., sez. III, 12.05.2015 n. 9570), verificata l'integrazione della condizione di procedibilità (cfr. verbale di mediazione del 24.05.2024, da cui emerge l'omessa ingiustificata partecipazione dell'opponente), espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale (ritenuta l'inammissibilità e superfluità della consulenza grafologica), previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. all'udienza del
23.01.2025 la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - L'opposizione non merita accoglimento sulla scorta delle seguenti dirimenti considerazioni.
2. - È anzitutto infondato il motivo di censura con cui parte opponente contesta la legittimità del provvedimento monitorio.
Sul punto è sufficiente osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03).
Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte, non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. 20613/11).
3. - Con riguardo poi al titolo costitutivo del credito per cui è causa, deve ritenersi inammissibile il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al contratto di finanziamento.
Difatti, la doglianza con cui parte opponente si limita – sic et simpliciter – a
«disconoscere formalmente la firma apposta sulla richiesta di finanziamento, tanto nella forma che nel contenuto» (cfr. atto di citazione) non consente di superare il vaglio preliminare di sufficiente specificazione della relativa contestazione, dovendo assicurarsi continuità al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui «il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera
3 espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato» (cfr.
Cass., 17.05.2007 n. 11460; Cass. 20.08.2014 n. 18042; Cass., sez. II, 22.01.2018 n. 1537).
Nella specie, d'altronde, tale disconoscimento, oltre a non essere in alcun modo argomentato e circostanziato, risulta persino contraddetto dalla stessa condotta dell'opponente, considerato che, contestualmente alla stipula del contratto di mutuo, veniva avanzata una richiesta di modifica del piano di ammortamento (tesa a prevedere scadenze semestrali anziché mensili) mediante formulazione di una proposta la cui sottoscrizione, in questo caso, non è stata oggetto di alcuna contestazione (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio).
4. - Ciò posto, risulta infondata l'eccezione con cui parte opponente, dopo aver genericamente negato l'originaria insorgenza del vincolo contrattuale, tenta di sottrarsi alla sua successiva esecuzione invocando la scadenza del termine di prescrizione.
Sul punto, difatti, va anzitutto ribadito che, nel contratto di mutuo, l'obbligazione gravante sul mutuatario di restituire le somme erogate costituisce un'obbligazione unitaria, seppur frazionata nel tempo, in quanto le singole rate non costituiscono rapporti giuridici autonomi bensì una mera suddivisione temporale di un unico rapporto obbligatorio, con la conseguenza che il termine di prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata (cfr., tra le più recenti, Cass. 10.02.2023 n. 4232).
Va inoltre osservato che, ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione ex art. 2943 c.c., è sufficiente una mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore, non essendo richiesto l'uso di formule solenni o l'osservanza di particolari adempimenti (cfr. Cass. 10.03.2022 n. 7835).
Ebbene, nella specie, tale termine, destinato a scadere nel mese di maggio 2018, veniva tuttavia interrotto per effetto dell'intimazione ad adempiere notificata a mani del mutuatario in data 04.01.2016, con cui il medesimo veniva reso altresì edotto che, in caso di persistente inadempimento, la sua posizione debitoria sarebbe stata segnalata alla
Centrale Rischi della Banca d'AL (cfr. doc. 5 e 5-1 del fascicolo monitorio).
5. - Tanto precisato, va altresì rigettata l'eccezione relativa alla sopravvenuta cessione del credito in favore dell'odierna opposta.
In proposito deve rilevarsi come l'odierno opponente si sia limitato a contestare di
«non aver mai ricevuto alcuna comunicazione della cessione».
Nei termini in cui è formulata la relativa censura risulta inconferente, giacché inidonea a paralizzare la pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio.
Invero, la cessione del credito si configura come contratto “consensuale”,
“strutturalmente bilaterale” e “ad effetti reali”, producendosi l'effetto traslativo del diritto mediante il semplice scambio dei consensi legittimamente manifestato da parte del cedente e del cessionario, non essendo per converso richiesti, ai fini del relativo
4 perfezionamento, né il consenso del debitore ceduto né la traditio del titolo costitutivo del credito alienato.
L'assunto trova conferma, oltre che nella giurisprudenza di legittimità, anche in quella della Corte Costituzionale, la quale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 1260 co. 1 cod. civ., ha chiarito che «il diritto di credito costituisce un bene, come tale idoneo a circolare senza il coinvolgimento della persona del debitore e dei suoi diritti inviolabili, laddove la cessione del contratto (assunta come tertium comparationis) presuppone l'esistenza, al momento della cessione stessa, in capo ad entrambe le parti di un complesso unitario di situazioni giuridiche soggettive attive e passive e, pertanto, la necessità del consenso del contraente ceduto, in quanto titolare delle situazioni attive corrispondenti agli obblighi gravante sul cedente» (cfr. Corte Cost., ordinanza
10.03.2006 n. 95).
Per effetto della cessione, dunque, unico soggetto titolare del diritto – e, pertanto, legittimato a pretenderne il soddisfacimento – è immediatamente il cessionario.
La funzione assolta dalla notifica al debitore ceduto, dalla sua accettazione o dalla prova della sua conoscenza di cui alla norma testé citata è solo quella di evitare che il pagamento al cedente sortisca effetto liberatorio per il ceduto.
In particolare, con la notifica/accettazione della cessione il debitore è edotto, o dimostra di esserlo, dell'intervenuta modifica soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo, in virtù del mutamento del titolare del credito. Sicché, l'eventuale pagamento al cedente sarebbe da costui eseguito – consapevolmente – a favore di un soggetto non legittimato a riceverlo e, dunque, certamente privo di efficacia liberatoria.
L'assenza della predetta notifica e/o accettazione non vale però ad escludere il perfezionamento e l'efficacia dell'intervenuta cessione del credito, ma legittima soltanto il debitore ad invocare la propria liberazione dall'obbligazione, dimostrando di aver adempiuto la prestazione in favore del cedente (salva la possibilità per il cessionario di provare la conoscenza, da parte del ceduto, del trasferimento del diritto ai sensi dell'art. 1264 comma 2 c.c.).
Trattasi quindi di rilievi del tutto estranei al caso in esame, non avendo l'opponente né dedotto né tantomeno provato di aver effettuato il pagamento dell'importo ingiunto in favore dei precedenti titolari del credito.
6. - Sicché, sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui esposte nonché di quelle precedentemente enunciate con l'ordinanza del 13.10.2024, l'opposizione deve essere respinta.
*****************
1. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa (considerata la natura documentale della controversia), sono liquidate come da dispositivo.
5 2. - Tenuto conto dell'omessa partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione (cfr. verbale del 27.06.2024), l'odierno opponente deve essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 298/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente a rifondere alla società opposta le spese di lite, che liquida in
€ 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. condanna l'opponente a corrispondere all'erario, ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs.
n. 28 del 2010, una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Crotone, il 26.01.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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