Articolo 6 della Legge 4 maggio 1998, n. 133
Articolo 4Articolo 5 bis
Versione
9 maggio 1998
Art. 6. Tabelle infradistrettuali 1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , introdotto dall'articolo 3 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.
3 -ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne da' immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.
3 -quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale e' operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unita' per gli uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a quattro unita' se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.
3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato anche a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, e' l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.
3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2".
2. La individuazione degli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale di cui al comma 3 -bis dell'articolo 7 -bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere operata dal Consiglio superiore della magistratura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 97 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come modificato dall'articolo 25 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti".
Note all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , introdotto dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7-bis.&d ;- 1. La ripartizione degli uffici
giudiziari di cui all'art. 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, la assegnazione alle sezioni dei relativi presidenti e la attribuzione dell'incarico di cui agli articoli 35, comma 3, 46 comma 4, 50 -bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge, la formazione dei collegi giudicanti, sono stabiliti ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari.
Decorso il biennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell' art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazioni dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.
3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte.
3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.
3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne da' immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.
3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale e' operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unita' per gli uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a quattro unita' se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristi geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.
3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato anche a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, e' l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.
3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2".
- Il testo vigente dell' art. 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) come modificato dall' art. 25 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni) come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 97. - Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.
Il provvedimento e' emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni per i magistrati addetti ai rispettivi uffici.
Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche.
E' vietato l'intervento in ciascuna sezione di piu' di un supplente estraneo al collegio.
I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procur atore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti".
Entrata in vigore il 9 maggio 1998
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