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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/04/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3048/2023
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3048/2023
Oggi 14 aprile 2025, alle ore 10:56, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. GIUSEPPE SCIACCA il Controparte_1 quale preliminarmente insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie rigettate dal
Tribunale con la precedente ordinanza istruttoria;
in subordine, si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi, discute la causa come in atti e insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo;
- per l'avv. GIANFRANCO VOJVODIC il quale insiste nel Parte_1
rigetto della domanda e chiede porsi la causa in decisione rilevando che il presunto inadempimento riguarda un contratto sottoposto a condizione sospensiva;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ex art. 281- sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 7 N. R.G. 3048/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3048/2023
PROMOSSA DA
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Sciacca e
Mariolino Leonardi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianfranco Vojvodic, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
E CONTRO
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Pag. 2 di 7 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 14.04.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La società ha agito nei confronti di Controparte_1 Pt_1
e chiedendo dichiararsi risolto il contratto di compravendita
[...] Controparte_2
rogato dal Notaio da Siracusa in data 27.07.2017 (rep. n.122293 e racc. Persona_1
3092), avente ad oggetto l'immobile censito al Catasto di Siracusa al foglio 30, mappale
1166, subalterno 13, per inadempimento imputabile ai convenuti, con condanna di questi ultimi al risarcimento del danno patito e al rilascio dell'immobile compravenduto.
2. - Si è costituito in giudizio instando per il rigetto della domanda, Parte_1
poiché infondata in fatto e in diritto.
2.1. - Non si è, invece, costituita della quale va in questa sede Controparte_2
dichiarata la contumacia, stante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.
3. - Esperito infruttuosamente un tentativo di mediazione c.d. “delegata” ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 14.04.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
4. - La domanda attorea è infondata e va rigettata.
4.1. - In via preliminare, va esaminato il contenuto della clausola del contratto dedotto in lite (cfr. doc. 1, fasc. att.), così formulata: “La presente vendita è sottoposta alla condizione sospensiva che consenta entro dodici mesi da Controparte_3 oggi, a fronte del versamento di € 10.560,00, l'esclusione dell'unità immobiliare venduta col presente atto dalla suddetta ipoteca legale”.
Tale clausola stabilisce in modo chiaro e inequivocabile che l'efficacia del contratto è subordinata alla condizione del rilascio, da parte di del Controparte_3
consenso all'esclusione dell'immobile dall'ipoteca legale gravante su di esso, previo
Pag. 3 di 7 versamento della somma indicata, entro il termine di dodici mesi dalla data di stipula del contratto medesimo.
Ciò implica che le parti hanno inteso subordinare la produzione degli effetti giuridici del contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto, consistente nell'acquisizione di un atto di assenso da parte di un soggetto terzo ( , evento che, Controparte_3
all'epoca della conclusione del contratto, non era certo né nel suo accadimento né nel tempo del suo eventuale verificarsi.
La clausola in esame, dunque, presenta i tratti tipici della condizione sospensiva prevista dall'art. 1353 c.c., e - a differenza di quanto sostenuto dall'attrice - non può essere qualificata come condizione risolutiva. Essa, infatti, assume l'evidente funzione pratica di tutelare l'acquirente, impedendo che l'atto di compravendita abbia effetti vincolanti su un bene gravato da ipoteca, salvo che questa venga rimossa nei termini e alle condizioni previste. Il contenuto della clausola comporta che, fino al verificarsi dell'evento condizionante, il contratto di vendita resti giuridicamente inefficace: nessuna obbligazione sorge in capo alle parti, né è configurabile alcun inadempimento durante la pendenza della condizione.
4.2. - Nel caso a mani, è pacifico tra le parti che la condizione non si sia verificata entro il termine previsto, non avendo rilasciato il consenso Controparte_3
richiesto.
In assenza dell'evento condizionante, la compravendita è rimasta inefficace e le obbligazioni da essa scaturenti non sono mai divenute esigibili.
In base ai principi generali, infatti, l'inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione sospensiva non può essere qualificata come inadempimento e non consente di invocare i rimedi previsti per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, quali la risoluzione o il risarcimento del danno. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “In tema di contratto sottoposto a condizione sospensiva, ove la condizione non si verifichi, non è configurabile un inadempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti con il contratto, giacché l'inadempimento contrattuale è verificabile solo in relazione ad un contratto
Pag. 4 di 7 efficace; ne consegue che , in tale ipotesi, non può farsi luogo a risoluzione per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ma, eventualmente, solo per inadempimento dell'obbligazione prevista dall'art. 1358 cod. civ., norma che fa obbligo
a ciascun contraente, in pendenza della condizione, di osservare i doveri di lealtà e correttezza in modo da non influire sul verificarsi dell'evento condizionante pendente”
(cfr. Cass. n. n. 3942/2002).
4.3. - Né è stato allegato e provato che l'acquirente abbia posto in essere un comportamento doloso volto a impedire il verificarsi dell'evento condizionato.
A tal fine sarebbe stato necessario dedurre, prima, e dimostrare, poi, una condotta della parte convenuta - in tesi interessata alla mancata realizzazione della condizione - intenzionalmente ostativa all'avveramento della condizione medesima (art. 1359 c.c.); condotta, peraltro, “non riscontrabile in un semplice comportamento inattivo” (cfr.
Cass. n. 7377/1996), salvo che il contegno inerte della parte “non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge” (cfr. Cass. n. 9511/1999).
Nel caso in esame, tale onere non risulta in alcun modo assolto dalla società attrice (sul riparto dell'onere della prova, cfr. Cass. n. 4118/1984).
4.4. - Quand'anche si ritenesse che l'attrice abbia (sia pur implicitamente) dedotto l'avvenuta violazione, da parte dei convenuti, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (oggettiva) in pendenza della condizione, andrebbe comunque rilevato che la condizione in esame ha natura di condizione sospensiva mista, casuale e potestativa.
Sicché, come osservato da autorevole dottrina, in tali casi il dovere di buona fede assume anche un contenuto positivo, ma solo per il segmento non casuale della condizione. Così, in un caso come quello in esame - in cui il contratto è soggetto alla condizione sospensiva del rilascio, da parte di dell'assenso Controparte_3
alla cancellazione di un'ipoteca legale, entro un certo termine ed a fronte del versamento di una certa somma di denaro - sarebbe spettato all'alienante l'onere di richiedere l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca e, solo in caso di risposta positiva da parte dell'agente della riscossione (da qui l'elemento di casualità della condizione,
Pag. 5 di 7 trattandosi di esito tutt'altro che scontato), sarebbe “scattato” il dovere degli acquirenti di provvedere al pagamento del dovuto, in qualità di delegati ex art. 1269 c.c.
Poiché la società alienante non ha dedotto, né provato, di essersi attivata nei confronti dell'agente della riscossione per ottenere il consenso alla cancellazione dell'ipoteca, non può addebitarsi alla parte acquirente alcuna violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede ex art. 1358 c.c.
5. - Alla luce delle superiori considerazioni, l'inefficacia del contratto conseguente al mancato avveramento della condizione sospensiva esclude in radice la possibilità di configurare un inadempimento degli acquirenti e, con esso, qualsiasi responsabilità risarcitoria.
6. - Conclusivamente, la domanda attorea va integralmente respinta.
6.1. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, in riferimento al valore indeterminabile della controversia (scaglione sino ad € 52.000,00), e tenuto conto della natura della causa e delle difese svolte, seguono la soccombenza. Pertanto, esse vanno poste a carico dell'attrice ed in favore del convenuto costituito, per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle difese spiegate dalle parti in sede di discussione orale.
6.2. - Nei rapporti tra l'attrice e la convenuta contumace, va ricordato che la condanna alla rifusione delle spese di lite, traendo il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto, ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa, se va emessa nei confronti del convenuto contumace soccombente, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che, con tutta evidenza, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n.
17432/2011).
In tale ipotesi, la corretta statuizione da adottarsi è quella del “nulla a disporre sulle spese” (Cass. n. 10445/2011).
Pag. 6 di 7 Dunque, nel presente giudizio, considerata la contumacia della convenuta, nulla deve disporsi in punto di condanna alle spese di lite contro l'attrice rimasta soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3048/2023 r.g., così dispone:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2
2) Rigetta la domanda proposta dalla società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1
e Controparte_2
3) Condanna la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
4) Nulla a disporre sulle spese di lite nei rapporti tra la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 CP_2
[...]
Così deciso a Siracusa in data 14 aprile 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3048/2023
Oggi 14 aprile 2025, alle ore 10:56, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. GIUSEPPE SCIACCA il Controparte_1 quale preliminarmente insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie rigettate dal
Tribunale con la precedente ordinanza istruttoria;
in subordine, si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi, discute la causa come in atti e insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo;
- per l'avv. GIANFRANCO VOJVODIC il quale insiste nel Parte_1
rigetto della domanda e chiede porsi la causa in decisione rilevando che il presunto inadempimento riguarda un contratto sottoposto a condizione sospensiva;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ex art. 281- sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 7 N. R.G. 3048/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3048/2023
PROMOSSA DA
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Sciacca e
Mariolino Leonardi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianfranco Vojvodic, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
E CONTRO
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Pag. 2 di 7 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 14.04.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La società ha agito nei confronti di Controparte_1 Pt_1
e chiedendo dichiararsi risolto il contratto di compravendita
[...] Controparte_2
rogato dal Notaio da Siracusa in data 27.07.2017 (rep. n.122293 e racc. Persona_1
3092), avente ad oggetto l'immobile censito al Catasto di Siracusa al foglio 30, mappale
1166, subalterno 13, per inadempimento imputabile ai convenuti, con condanna di questi ultimi al risarcimento del danno patito e al rilascio dell'immobile compravenduto.
2. - Si è costituito in giudizio instando per il rigetto della domanda, Parte_1
poiché infondata in fatto e in diritto.
2.1. - Non si è, invece, costituita della quale va in questa sede Controparte_2
dichiarata la contumacia, stante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.
3. - Esperito infruttuosamente un tentativo di mediazione c.d. “delegata” ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 14.04.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
4. - La domanda attorea è infondata e va rigettata.
4.1. - In via preliminare, va esaminato il contenuto della clausola del contratto dedotto in lite (cfr. doc. 1, fasc. att.), così formulata: “La presente vendita è sottoposta alla condizione sospensiva che consenta entro dodici mesi da Controparte_3 oggi, a fronte del versamento di € 10.560,00, l'esclusione dell'unità immobiliare venduta col presente atto dalla suddetta ipoteca legale”.
Tale clausola stabilisce in modo chiaro e inequivocabile che l'efficacia del contratto è subordinata alla condizione del rilascio, da parte di del Controparte_3
consenso all'esclusione dell'immobile dall'ipoteca legale gravante su di esso, previo
Pag. 3 di 7 versamento della somma indicata, entro il termine di dodici mesi dalla data di stipula del contratto medesimo.
Ciò implica che le parti hanno inteso subordinare la produzione degli effetti giuridici del contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto, consistente nell'acquisizione di un atto di assenso da parte di un soggetto terzo ( , evento che, Controparte_3
all'epoca della conclusione del contratto, non era certo né nel suo accadimento né nel tempo del suo eventuale verificarsi.
La clausola in esame, dunque, presenta i tratti tipici della condizione sospensiva prevista dall'art. 1353 c.c., e - a differenza di quanto sostenuto dall'attrice - non può essere qualificata come condizione risolutiva. Essa, infatti, assume l'evidente funzione pratica di tutelare l'acquirente, impedendo che l'atto di compravendita abbia effetti vincolanti su un bene gravato da ipoteca, salvo che questa venga rimossa nei termini e alle condizioni previste. Il contenuto della clausola comporta che, fino al verificarsi dell'evento condizionante, il contratto di vendita resti giuridicamente inefficace: nessuna obbligazione sorge in capo alle parti, né è configurabile alcun inadempimento durante la pendenza della condizione.
4.2. - Nel caso a mani, è pacifico tra le parti che la condizione non si sia verificata entro il termine previsto, non avendo rilasciato il consenso Controparte_3
richiesto.
In assenza dell'evento condizionante, la compravendita è rimasta inefficace e le obbligazioni da essa scaturenti non sono mai divenute esigibili.
In base ai principi generali, infatti, l'inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione sospensiva non può essere qualificata come inadempimento e non consente di invocare i rimedi previsti per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, quali la risoluzione o il risarcimento del danno. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “In tema di contratto sottoposto a condizione sospensiva, ove la condizione non si verifichi, non è configurabile un inadempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti con il contratto, giacché l'inadempimento contrattuale è verificabile solo in relazione ad un contratto
Pag. 4 di 7 efficace; ne consegue che , in tale ipotesi, non può farsi luogo a risoluzione per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ma, eventualmente, solo per inadempimento dell'obbligazione prevista dall'art. 1358 cod. civ., norma che fa obbligo
a ciascun contraente, in pendenza della condizione, di osservare i doveri di lealtà e correttezza in modo da non influire sul verificarsi dell'evento condizionante pendente”
(cfr. Cass. n. n. 3942/2002).
4.3. - Né è stato allegato e provato che l'acquirente abbia posto in essere un comportamento doloso volto a impedire il verificarsi dell'evento condizionato.
A tal fine sarebbe stato necessario dedurre, prima, e dimostrare, poi, una condotta della parte convenuta - in tesi interessata alla mancata realizzazione della condizione - intenzionalmente ostativa all'avveramento della condizione medesima (art. 1359 c.c.); condotta, peraltro, “non riscontrabile in un semplice comportamento inattivo” (cfr.
Cass. n. 7377/1996), salvo che il contegno inerte della parte “non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge” (cfr. Cass. n. 9511/1999).
Nel caso in esame, tale onere non risulta in alcun modo assolto dalla società attrice (sul riparto dell'onere della prova, cfr. Cass. n. 4118/1984).
4.4. - Quand'anche si ritenesse che l'attrice abbia (sia pur implicitamente) dedotto l'avvenuta violazione, da parte dei convenuti, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (oggettiva) in pendenza della condizione, andrebbe comunque rilevato che la condizione in esame ha natura di condizione sospensiva mista, casuale e potestativa.
Sicché, come osservato da autorevole dottrina, in tali casi il dovere di buona fede assume anche un contenuto positivo, ma solo per il segmento non casuale della condizione. Così, in un caso come quello in esame - in cui il contratto è soggetto alla condizione sospensiva del rilascio, da parte di dell'assenso Controparte_3
alla cancellazione di un'ipoteca legale, entro un certo termine ed a fronte del versamento di una certa somma di denaro - sarebbe spettato all'alienante l'onere di richiedere l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca e, solo in caso di risposta positiva da parte dell'agente della riscossione (da qui l'elemento di casualità della condizione,
Pag. 5 di 7 trattandosi di esito tutt'altro che scontato), sarebbe “scattato” il dovere degli acquirenti di provvedere al pagamento del dovuto, in qualità di delegati ex art. 1269 c.c.
Poiché la società alienante non ha dedotto, né provato, di essersi attivata nei confronti dell'agente della riscossione per ottenere il consenso alla cancellazione dell'ipoteca, non può addebitarsi alla parte acquirente alcuna violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede ex art. 1358 c.c.
5. - Alla luce delle superiori considerazioni, l'inefficacia del contratto conseguente al mancato avveramento della condizione sospensiva esclude in radice la possibilità di configurare un inadempimento degli acquirenti e, con esso, qualsiasi responsabilità risarcitoria.
6. - Conclusivamente, la domanda attorea va integralmente respinta.
6.1. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, in riferimento al valore indeterminabile della controversia (scaglione sino ad € 52.000,00), e tenuto conto della natura della causa e delle difese svolte, seguono la soccombenza. Pertanto, esse vanno poste a carico dell'attrice ed in favore del convenuto costituito, per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle difese spiegate dalle parti in sede di discussione orale.
6.2. - Nei rapporti tra l'attrice e la convenuta contumace, va ricordato che la condanna alla rifusione delle spese di lite, traendo il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto, ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa, se va emessa nei confronti del convenuto contumace soccombente, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che, con tutta evidenza, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n.
17432/2011).
In tale ipotesi, la corretta statuizione da adottarsi è quella del “nulla a disporre sulle spese” (Cass. n. 10445/2011).
Pag. 6 di 7 Dunque, nel presente giudizio, considerata la contumacia della convenuta, nulla deve disporsi in punto di condanna alle spese di lite contro l'attrice rimasta soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3048/2023 r.g., così dispone:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2
2) Rigetta la domanda proposta dalla società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1
e Controparte_2
3) Condanna la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
4) Nulla a disporre sulle spese di lite nei rapporti tra la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 CP_2
[...]
Così deciso a Siracusa in data 14 aprile 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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