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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3222 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda Sezione
R.G. 11231/2019
La Tribunale di Bari, Seconda Sezione, in persona del GOT Cosmo
Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra assistita e difesa dall'Avv. BENEGIAMO Parte_1
ANTONIO attrice e
assistita e Controparte_1
difesa dall'Avv. DE PALMA MASSIMILIANO convenuta
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del
06/11/2024 da intendersi qui riportate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta con concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto così come previsto dall'art. 132 cpc.
La causa ha ad oggetto la domanda di risoluzione di un contratto per inadempimento sottoscritto in data 30/09/2017 da parte dell'attrice
[...] relativamente alla somministrazione di un corso biennale per Parte_1
l'acquisizione della qualifica professionale di “estetista”, riconosciuta dalla
Regione Puglia dal Dg3 1323/2017, da parte della Società convenuta
[...]
. Deduceva che dopo alcuni mesi scopriva Controparte_2
in via ufficiale, attraverso una comunicazione ricevuta dalla Regione Puglia a maggio 2018 ed allegata al fascicolo di parte, che la Società convenuta non aveva neppure presentato la domanda di accreditamento per la formazione professionale sicché, con lettera raccomandata A/R del 19/06/2018 l'attrice formalizzava in via legale la risoluzione del contratto in quanto, se fosse stata a conoscenza della carenza dei requisiti, non avrebbe stipulato. Chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto con la restituzione della somma corrisposta a titolo di danno emergente nonché il risarcimento del danno per lucro cessante in via equitativa nella misura di € 5.000,00 avendo ritardato l'avvio della propria attività.
Si difendeva la Società convenuta deducendo che con istanza del 21.09.2018 aveva chiesto il riconoscimento di organismo operativo e sede formativa e con determine dirigenziali della Regione Puglia rispettivamente n. 1498 del
18.12.2018, n. 340 del 10.04.2019 e n. 468 del 10.05.2019 aveva ottenuto tutti i riconoscimenti e le autorizzazioni previste dalla normativa sì da consentire l'espletamento degli esami abilitanti alla professione con il rilascio del regolare attestato riconosciuto dalla Regione.
Per tali motivi deduceva che, con il regolare espletamento del corso, l'attrice avrebbe potuto partecipare all'esame abilitante sia per la formazione (dopo 2 anni) che per la specializzazione (al terzo anno). Sicchè riteneva ingiustificato il ritiro della discente e chiedeva il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento ovvero chiedeva dichiararsi che l'inadempimento fosse di pag. 2/6 scarsa importanza con la medesima sorte e, in ogni caso, il rigetto della richiesta di risarcimento danni. In via riconvenzionale chiedeva condannarsi l'attrice al pagamento del saldo pattuito pari ad € 6.500,00 oltre al pagamento della somma di € 900,00 quale “corredo tecnico” fornitole in occasione dell'avvio del corso.
La domanda veniva introdotta con ricorso ex art. 702bis cpc e successivamente, con ordinanza del 29/03/2022, veniva disposto il mutamento del rito con la concessione dei termini ex art. 183 co. 6° cpc.
All'esito dello scrutinio di tutte le richieste delle parti, rigettata ogni istanza istruttoria, con ordinanza dell'11/07/2023 la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed avviata alla fase decisionale, previa precisazione delle conclusioni, secondo lo schema di cui all'art. 281sexies cpc con il deposito di note difensive prima della discussione orale.
All'esito del giudizio si ritiene che la domanda sia fondata e vada accolta per quanto di ragione per quanto si dirà appresso.
Premessi i fatti non contestati di cui innanzi, emerge in maniera certa che la domanda di risoluzione del contratto sia stata proposta dall'attrice in quanto indotta erroneamente a sottoscrivere il contratto per l'acquisizione della qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Puglia. È altrettanto incontestabile che alla data in cui ella ebbe a manifestare detta volontà la
Società convenuta non aveva ancora le credenziali per poter rilasciare attestati professionali riconosciuti dal suddetto Ente territoriale.
Come noto, la risoluzione del contratto per inadempimento è un rimedio giuridico che permette a una parte di sciogliere il contratto quando l'altra parte non adempie alle proprie obbligazioni contrattuali in modo grave e imputabile.
pag. 3/6 Questo rimedio, regolato dall'art. 1453 c.c., consente alla parte adempiente di scegliere tra chiedere l'adempimento della prestazione o la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno subito. I presupposti per la risoluzione sono un contratto a prestazioni corrispettive, un inadempimento grave e imputabile all'altra parte, e la volontà di non voler più il contratto ma un corrispettivo economico a titolo risarcitorio. L'articolo 1455 c.c., a sua volta, stabilisce che “il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra”. La valutazione circa la gravità o meno dell'inadempimento non deve essere compiuta in termini astratti, bensì deve essere valutata considerando il concreto interesse della parte che subisce l'inadempimento.
È evidente che alla data del 18/06/2018 l'attrice non aveva la certezza che avrebbe potuto conseguire la qualifica professionale riconosciuta dalla Regione così come l'incertezza circa il possibile riconoscimento successivo non avrebbe potuto di certo influire positivamente sulla volontà di proseguire il rapporto o che men che meno ove si consideri che a maggio 2018 non era stata neppure presentata la richiesta di accreditamento
La risoluzione per inadempimento scioglie il contratto con effetti retroattivi, obbligando le parti a restituire le prestazioni ricevute e a risarcire i danni subiti dall'altra parte per il mancato adempimento. Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, come nella fattispecie, tuttavia, la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Nella fattispecie, ove mai l'attrice avrebbe saputo sin dal principio che la Società convenuta non possedeva i requisiti promessi, non avrebbe mai sottoscritto il contratto. Rileva, pertanto, il dolo determinante ai fini dell'annullamento del contratto piuttosto che la risoluzione del contratto. pag. 4/6 L'annullamento e la risoluzione sono due modi diversi per estinguere un contratto, ma riguardano cause e momenti diversi: l'annullamento si applica ai contratti che nascono con un vizio originario (come incapacità, dolo o errore) e rende il contratto inefficace retroattivamente, mentre la risoluzione estingue il contratto (con tutte le eccezioni sulle conseguenze in ordine alla restituzione delle prestazioni già eseguite) per eventi sopravvenuti dopo la stipula, come l'inadempimento di una delle parti, l'impossibilità di adempiere o l'eccessiva onerosità.
Come noto, l'interpretazione della domanda giudiziale rappresenta un'attività ermeneutica fondamentale affinché il giudice possa adempiere al suo dovere decisorio. Anzitutto il giudice non deve essere vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti, ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 13 dicembre 2013 n.
27940; Cass., 28 agosto 2009 n. 18783; Cass., 17 settembre 2007 n. 19331) come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto), contenute dell'atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, dallo stesso scopo cui mira la parte. (Cass., 21 luglio 2006 n. 16783; Cass. S.U., 27 febbraio
2000 n. 27).
Spetta quindi al giudice di merito interpretare la domanda proposta individuando, mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, i suoi elementi costitutivi che, secondo una tripartizione tradizionale della dottrina processualcivilistica, sono le personae, il petitum e la causa petendi.
Nella fattispecie i fatti rappresentati dalle parti portano a ritenere che l'effetto voluto dall'attrice sia stato quello di ottenere l'annullamento del contratto per dolo determinante (ove mai avesse saputo che la Società convenuta non pag. 5/6 disponeva delle autorizzazioni necessarie non avrebbe stipulato) con la conseguenza che, in tal guisa, le spetta la restituzione delle somme versate come se non avesse mai stipulato il contratto.
In tali termini la domanda principale va accolta per quanto innanzi detto con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale.
Quanto al risarcimento del danno per lucro cessante si rappresenta che parte attrice non ha dimostrato l'esistenza di un guadagno futuro certo e la sua quantificazione attraverso prove concrete come fatture, contratti, preventivi o dati di mercato. Per tali motivi si esclude la possibilità di quantificare il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c..
Le spese seguono la soccombenza in base ai parametri medi del D.M. 55/2014 e suss. mod..
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio in epigrafe, per le motivazioni tutte sovra espresse, rigettata ogni altra richiesta, dichiara l'annullamento del contratto sottoscritto inter partes in data
30/09/2017 e condanna la Società convenuta alla restituzione della somma di €
1.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo nonché alla rifusione dei compensi di causa in favore di nella misura di € Parte_1
2.700,00 (di cui € 150,00 per borsuali) oltre accessori come per legge.
Così è deciso in Bari il 17/09/2025
Il GOT – Cosmo Mezzina
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda Sezione
R.G. 11231/2019
La Tribunale di Bari, Seconda Sezione, in persona del GOT Cosmo
Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra assistita e difesa dall'Avv. BENEGIAMO Parte_1
ANTONIO attrice e
assistita e Controparte_1
difesa dall'Avv. DE PALMA MASSIMILIANO convenuta
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del
06/11/2024 da intendersi qui riportate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta con concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto così come previsto dall'art. 132 cpc.
La causa ha ad oggetto la domanda di risoluzione di un contratto per inadempimento sottoscritto in data 30/09/2017 da parte dell'attrice
[...] relativamente alla somministrazione di un corso biennale per Parte_1
l'acquisizione della qualifica professionale di “estetista”, riconosciuta dalla
Regione Puglia dal Dg3 1323/2017, da parte della Società convenuta
[...]
. Deduceva che dopo alcuni mesi scopriva Controparte_2
in via ufficiale, attraverso una comunicazione ricevuta dalla Regione Puglia a maggio 2018 ed allegata al fascicolo di parte, che la Società convenuta non aveva neppure presentato la domanda di accreditamento per la formazione professionale sicché, con lettera raccomandata A/R del 19/06/2018 l'attrice formalizzava in via legale la risoluzione del contratto in quanto, se fosse stata a conoscenza della carenza dei requisiti, non avrebbe stipulato. Chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto con la restituzione della somma corrisposta a titolo di danno emergente nonché il risarcimento del danno per lucro cessante in via equitativa nella misura di € 5.000,00 avendo ritardato l'avvio della propria attività.
Si difendeva la Società convenuta deducendo che con istanza del 21.09.2018 aveva chiesto il riconoscimento di organismo operativo e sede formativa e con determine dirigenziali della Regione Puglia rispettivamente n. 1498 del
18.12.2018, n. 340 del 10.04.2019 e n. 468 del 10.05.2019 aveva ottenuto tutti i riconoscimenti e le autorizzazioni previste dalla normativa sì da consentire l'espletamento degli esami abilitanti alla professione con il rilascio del regolare attestato riconosciuto dalla Regione.
Per tali motivi deduceva che, con il regolare espletamento del corso, l'attrice avrebbe potuto partecipare all'esame abilitante sia per la formazione (dopo 2 anni) che per la specializzazione (al terzo anno). Sicchè riteneva ingiustificato il ritiro della discente e chiedeva il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento ovvero chiedeva dichiararsi che l'inadempimento fosse di pag. 2/6 scarsa importanza con la medesima sorte e, in ogni caso, il rigetto della richiesta di risarcimento danni. In via riconvenzionale chiedeva condannarsi l'attrice al pagamento del saldo pattuito pari ad € 6.500,00 oltre al pagamento della somma di € 900,00 quale “corredo tecnico” fornitole in occasione dell'avvio del corso.
La domanda veniva introdotta con ricorso ex art. 702bis cpc e successivamente, con ordinanza del 29/03/2022, veniva disposto il mutamento del rito con la concessione dei termini ex art. 183 co. 6° cpc.
All'esito dello scrutinio di tutte le richieste delle parti, rigettata ogni istanza istruttoria, con ordinanza dell'11/07/2023 la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed avviata alla fase decisionale, previa precisazione delle conclusioni, secondo lo schema di cui all'art. 281sexies cpc con il deposito di note difensive prima della discussione orale.
All'esito del giudizio si ritiene che la domanda sia fondata e vada accolta per quanto di ragione per quanto si dirà appresso.
Premessi i fatti non contestati di cui innanzi, emerge in maniera certa che la domanda di risoluzione del contratto sia stata proposta dall'attrice in quanto indotta erroneamente a sottoscrivere il contratto per l'acquisizione della qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Puglia. È altrettanto incontestabile che alla data in cui ella ebbe a manifestare detta volontà la
Società convenuta non aveva ancora le credenziali per poter rilasciare attestati professionali riconosciuti dal suddetto Ente territoriale.
Come noto, la risoluzione del contratto per inadempimento è un rimedio giuridico che permette a una parte di sciogliere il contratto quando l'altra parte non adempie alle proprie obbligazioni contrattuali in modo grave e imputabile.
pag. 3/6 Questo rimedio, regolato dall'art. 1453 c.c., consente alla parte adempiente di scegliere tra chiedere l'adempimento della prestazione o la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno subito. I presupposti per la risoluzione sono un contratto a prestazioni corrispettive, un inadempimento grave e imputabile all'altra parte, e la volontà di non voler più il contratto ma un corrispettivo economico a titolo risarcitorio. L'articolo 1455 c.c., a sua volta, stabilisce che “il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra”. La valutazione circa la gravità o meno dell'inadempimento non deve essere compiuta in termini astratti, bensì deve essere valutata considerando il concreto interesse della parte che subisce l'inadempimento.
È evidente che alla data del 18/06/2018 l'attrice non aveva la certezza che avrebbe potuto conseguire la qualifica professionale riconosciuta dalla Regione così come l'incertezza circa il possibile riconoscimento successivo non avrebbe potuto di certo influire positivamente sulla volontà di proseguire il rapporto o che men che meno ove si consideri che a maggio 2018 non era stata neppure presentata la richiesta di accreditamento
La risoluzione per inadempimento scioglie il contratto con effetti retroattivi, obbligando le parti a restituire le prestazioni ricevute e a risarcire i danni subiti dall'altra parte per il mancato adempimento. Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, come nella fattispecie, tuttavia, la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Nella fattispecie, ove mai l'attrice avrebbe saputo sin dal principio che la Società convenuta non possedeva i requisiti promessi, non avrebbe mai sottoscritto il contratto. Rileva, pertanto, il dolo determinante ai fini dell'annullamento del contratto piuttosto che la risoluzione del contratto. pag. 4/6 L'annullamento e la risoluzione sono due modi diversi per estinguere un contratto, ma riguardano cause e momenti diversi: l'annullamento si applica ai contratti che nascono con un vizio originario (come incapacità, dolo o errore) e rende il contratto inefficace retroattivamente, mentre la risoluzione estingue il contratto (con tutte le eccezioni sulle conseguenze in ordine alla restituzione delle prestazioni già eseguite) per eventi sopravvenuti dopo la stipula, come l'inadempimento di una delle parti, l'impossibilità di adempiere o l'eccessiva onerosità.
Come noto, l'interpretazione della domanda giudiziale rappresenta un'attività ermeneutica fondamentale affinché il giudice possa adempiere al suo dovere decisorio. Anzitutto il giudice non deve essere vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti, ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 13 dicembre 2013 n.
27940; Cass., 28 agosto 2009 n. 18783; Cass., 17 settembre 2007 n. 19331) come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto), contenute dell'atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, dallo stesso scopo cui mira la parte. (Cass., 21 luglio 2006 n. 16783; Cass. S.U., 27 febbraio
2000 n. 27).
Spetta quindi al giudice di merito interpretare la domanda proposta individuando, mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, i suoi elementi costitutivi che, secondo una tripartizione tradizionale della dottrina processualcivilistica, sono le personae, il petitum e la causa petendi.
Nella fattispecie i fatti rappresentati dalle parti portano a ritenere che l'effetto voluto dall'attrice sia stato quello di ottenere l'annullamento del contratto per dolo determinante (ove mai avesse saputo che la Società convenuta non pag. 5/6 disponeva delle autorizzazioni necessarie non avrebbe stipulato) con la conseguenza che, in tal guisa, le spetta la restituzione delle somme versate come se non avesse mai stipulato il contratto.
In tali termini la domanda principale va accolta per quanto innanzi detto con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale.
Quanto al risarcimento del danno per lucro cessante si rappresenta che parte attrice non ha dimostrato l'esistenza di un guadagno futuro certo e la sua quantificazione attraverso prove concrete come fatture, contratti, preventivi o dati di mercato. Per tali motivi si esclude la possibilità di quantificare il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c..
Le spese seguono la soccombenza in base ai parametri medi del D.M. 55/2014 e suss. mod..
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio in epigrafe, per le motivazioni tutte sovra espresse, rigettata ogni altra richiesta, dichiara l'annullamento del contratto sottoscritto inter partes in data
30/09/2017 e condanna la Società convenuta alla restituzione della somma di €
1.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo nonché alla rifusione dei compensi di causa in favore di nella misura di € Parte_1
2.700,00 (di cui € 150,00 per borsuali) oltre accessori come per legge.
Così è deciso in Bari il 17/09/2025
Il GOT – Cosmo Mezzina
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