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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/11/2025, n. 11646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11646 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 13/11/2025, nella causa R.G. n. 35515/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], Bastia Umbra Parte_1
(PG), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Laura Filippucci e Raffaella Rinaldi, con studio in Perugia, corso Vannucci n. 47 RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore (c.f. ), con Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 sede in via Arenula n. 70 - 00186 Roma, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato;
RESISTENTE
IN FATTO
Con ricorso ex art. 409 e ss. c.p.c., ritualmente notificato in data 28 ottobre 2024, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, l'istante in epigrafe esponeva di essere stato ininterrottamente recluso presso la Casa Circondariale di Perugia e di aver svolto, nel periodo di detenzione, attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria dal 2018 al 2019. Premesso di aver percepito compensi di importo inferiore rispetto a quello dovuto, il ricorrente chiedeva la condanna del al pagamento delle somme residue, lamentando il mancato Controparte_1 adeguamento delle mercedi ai sensi dell'art. 22 della legge n. 354 del 1975 per il periodo in atti indicato. In particolare, il ricorrente, sig. deduceva di aver prestato attività lavorativa presso la Casa Parte_1
Circondariale di Perugia – Capanne, tra l'agosto 2018 e l'ottobre 2019, con la qualifica di apprendista
“addetto ai servizi vari d'istituto”. Esponeva di aver lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00, svolgendo mansioni di supporto ai servizi interni della struttura penitenziaria, tra cui quelle di aiuto cuciniere e aiuto fornaio, addetto alla lavanderia, piantone per l'assistenza ai detenuti disabili e magazziniere. Evidenziava, inoltre, che dalle buste paga prodotte in giudizio, di diretta provenienza dall'Amministrazione penitenziaria, risultavano le ore effettivamente lavorate, i periodi di servizio e l'inquadramento attribuito, non essendo in discussione né la sussistenza del rapporto di lavoro né la quantità e qualità delle prestazioni rese, ma soltanto l'entità della retribuzione riconosciuta. Assumeva di aver percepito compensi notevolmente inferiori ai due terzi delle somme previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, come invece imposto dall'art. 22 della legge sull'ordinamento penitenziario, norma che prevede la remunerazione del lavoro carcerario in misura non inferiore ai due
1 terzi del trattamento economico previsto dal CCNL di categoria, in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto. Rappresentava che la determinazione delle mercedi, pur dovendo essere periodicamente aggiornata da un'apposita Commissione ministeriale, non era mai stata rivista dal 1993, circostanza che aveva comportato il mancato adeguamento dei compensi nonostante i successivi rinnovi contrattuali. Tale omissione, ampiamente censurata dalla giurisprudenza, era stata ritenuta illegittima da diverse pronunce del Tribunale e della Corte d'Appello di Roma, le quali avevano riconosciuto il diritto dei detenuti lavoratori a percepire la remunerazione in misura proporzionata ai CCNL vigenti (Corte App. Roma, sez. lav., 29 novembre 2019 n. 3837; Trib. Roma, sez. lav., 22 maggio 2019 n. 5094; Corte Cost. n. 1087/1988; Cass. pen. n. 36250/2004). Il ricorrente allegava che, nel proprio caso, le mansioni svolte rientrassero nell'ambito degli “addetti ai servizi vari d'istituto” e che, secondo le circolari ministeriali del 10 novembre 1993, il contratto collettivo di riferimento fosse il CCNL “Alberghi e Mense”, livello B (sesto livello CCNL Federalberghi). Applicando tale parametro, egli avrebbe dovuto percepire un importo complessivo lordo pari a € 22.945,67, a fronte di un pagamento effettivo di soli € 5.975,01, con una differenza di € 16.970,66, corrispondente all'importo residuo dovuto. Chiedeva, pertanto, la condanna del al pagamento della somma suddetta, oltre Controparte_1 interessi legali, nonché delle spese di lite, da distrarsi in favore dei propri difensori dichiaratisi antistatari. Instauratosi il contraddittorio, il contestava ed impugnava estensivamente tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e prodotto da parte del ricorrente, concludendo per il rigetto integrale del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. All'odierna udienza il Giudice, stante la natura prettamente documentale della controversia, udita la discussione, letti gli atti, decideva la causa come da separata sentenza contestuale.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Dall'istruttoria documentale emerge in modo pacifico che il ricorrente ha effettivamente svolto, nel periodo dedotto in giudizio, attività lavorativa in regime di detenzione presso la Casa Circondariale di Perugia, con mansioni riconducibili alla categoria degli “addetti ai servizi vari d'istituto”. Non vi è contestazione né circa l'esistenza del rapporto né circa la qualità e quantità della prestazione resa, bensì unicamente in merito al criterio di calcolo della remunerazione dovuta. L'art. 22 della legge n. 354 del 1975 stabilisce che la retribuzione dei detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria deve essere determinata in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi applicabili al settore corrispondente, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Tale parametro, di diretta derivazione costituzionale, trova fondamento nel principio dell'art. 36 Cost., che impone il riconoscimento di una retribuzione proporzionata e sufficiente, e nella finalità rieducativa della pena sancita dall'art. 27 Cost. La Commissione ministeriale incaricata di aggiornare periodicamente le mercedi non si riunisce dal 1993, e ciò ha determinato un vuoto operativo che non può pregiudicare i diritti dei lavoratori detenuti. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza (Corte Cost. n. 1087/1988; Cass. pen. n. 36250/2004; Corte App. Roma, sez. lav., 22 marzo 2019 n. 1254), in mancanza di aggiornamenti ufficiali, il parametro dei due terzi deve essere applicato alle retribuzioni fissate dai contratti collettivi di lavoro via via succedutisi nel tempo, e non alle obsolete tabelle del 1993. Nel caso in esame, le mansioni effettivamente svolte – aiuto cuciniere, lavandaio, piantone e magazziniere – sono correttamente riconducibili al CCNL “Alberghi e Mense”, livello B (sesto livello
2 Federalberghi), come indicato nei prospetti ministeriali del 1993. Ne consegue che la remunerazione spettante al ricorrente deve essere calcolata in misura pari ai due terzi della retribuzione prevista da tale contratto collettivo, con riferimento ai periodi di effettivo servizio. Dai conteggi prodotti risulta che il ricorrente ha percepito complessivamente € 5.975,01, a fronte di un importo dovuto di € 22.945,67, sicché residua un credito di € 16.970,66. Non essendo stata fornita dall'Amministrazione resistente alcuna prova contraria o un diverso prospetto contabile, la pretesa risulta adeguatamente documentata e deve essere accolta. Quanto all'eccezione di prescrizione, essa non è fondata. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., 24 ottobre 2019 n. 27340) ha affermato che, per i lavoratori detenuti, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante lo svolgimento del rapporto, poiché questo è privo di stabilità e caratterizzato da una condizione di soggezione che impedisce l'effettivo esercizio dei diritti. Nel caso in esame, il rapporto si è concluso nell'ottobre 2019 e il ricorso è stato proposto nel 2024, nel termine utile. Neppure la circolare ministeriale n. 282390 del 6 settembre 2017, che prevedeva un adeguamento delle mercedi, può considerarsi idonea a sanare l'inadempimento, poiché, come accertato anche dalla giurisprudenza più recente (Trib. Roma, 28 aprile 2023), non ha avuto concreta applicazione nelle buste paga dei detenuti. In conclusione, la mancata convocazione della Commissione ministeriale e la perdurante disapplicazione del meccanismo di aggiornamento integrano una violazione dell'art. 22 della legge n. 354 del 1975 e dei principi costituzionali di equità retributiva. L'Amministrazione penitenziaria non può giustificare tale omissione con il difetto di risorse, trattandosi di un obbligo legale e non di una mera facoltà discrezionale. Pertanto, accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione delle mercedi secondo i criteri di legge e di contratto, il ricorso deve essere accolto, con la condanna del al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive relative al periodo dal 1.8.2018 al 31.10.2019, risultanti dai conteggi prodotti in atti, come sopra quantificate pari ad € 2.140,75, nella misura dei 2/3 di quella prevista dal CCNL di settore, oltre interessi legali dalla data di ciascun credito indicato nelle singole buste paga fino al saldo effettivo e spese processuali liquidate come in dispositivo da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari ex art. 93 cod. proc. civ,
P.Q.M
:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) accoglie il ricorso proposto dal sig. nei confronti del Parte_1 [...]
e per l'effetto; Controparte_3
2) condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle differenze Controparte_1 retributive dovute, relative al periodo dal 1.8.2018 al 31.10.2019, risultanti dai conteggi prodotti in atti, come sopra quantificate pari ad € 2.140,75, nella misura dei 2/3 di quella prevista dal CCNL di settore;
3) condanna altresì il al pagamento degli interessi legali sulle somme di cui Controparte_1 al punto 2) ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data di ciascun credito indicato nelle singole buste paga fino al saldo effettivo;
4) condanna il al rimborso delle spese di lite che si liquidano in favore Controparte_1 dell'avv. Laura Filippucci e dell'avv. Raffaella Rinaldi, dichiaratisi antistatari ex art. 93 cod. proc. civ, in € 1.500,00 oltre accessori di legge;
5) manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro
3 Dott. Paolo Mormile
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 13/11/2025, nella causa R.G. n. 35515/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], Bastia Umbra Parte_1
(PG), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Laura Filippucci e Raffaella Rinaldi, con studio in Perugia, corso Vannucci n. 47 RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore (c.f. ), con Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 sede in via Arenula n. 70 - 00186 Roma, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato;
RESISTENTE
IN FATTO
Con ricorso ex art. 409 e ss. c.p.c., ritualmente notificato in data 28 ottobre 2024, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, l'istante in epigrafe esponeva di essere stato ininterrottamente recluso presso la Casa Circondariale di Perugia e di aver svolto, nel periodo di detenzione, attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria dal 2018 al 2019. Premesso di aver percepito compensi di importo inferiore rispetto a quello dovuto, il ricorrente chiedeva la condanna del al pagamento delle somme residue, lamentando il mancato Controparte_1 adeguamento delle mercedi ai sensi dell'art. 22 della legge n. 354 del 1975 per il periodo in atti indicato. In particolare, il ricorrente, sig. deduceva di aver prestato attività lavorativa presso la Casa Parte_1
Circondariale di Perugia – Capanne, tra l'agosto 2018 e l'ottobre 2019, con la qualifica di apprendista
“addetto ai servizi vari d'istituto”. Esponeva di aver lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00, svolgendo mansioni di supporto ai servizi interni della struttura penitenziaria, tra cui quelle di aiuto cuciniere e aiuto fornaio, addetto alla lavanderia, piantone per l'assistenza ai detenuti disabili e magazziniere. Evidenziava, inoltre, che dalle buste paga prodotte in giudizio, di diretta provenienza dall'Amministrazione penitenziaria, risultavano le ore effettivamente lavorate, i periodi di servizio e l'inquadramento attribuito, non essendo in discussione né la sussistenza del rapporto di lavoro né la quantità e qualità delle prestazioni rese, ma soltanto l'entità della retribuzione riconosciuta. Assumeva di aver percepito compensi notevolmente inferiori ai due terzi delle somme previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, come invece imposto dall'art. 22 della legge sull'ordinamento penitenziario, norma che prevede la remunerazione del lavoro carcerario in misura non inferiore ai due
1 terzi del trattamento economico previsto dal CCNL di categoria, in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto. Rappresentava che la determinazione delle mercedi, pur dovendo essere periodicamente aggiornata da un'apposita Commissione ministeriale, non era mai stata rivista dal 1993, circostanza che aveva comportato il mancato adeguamento dei compensi nonostante i successivi rinnovi contrattuali. Tale omissione, ampiamente censurata dalla giurisprudenza, era stata ritenuta illegittima da diverse pronunce del Tribunale e della Corte d'Appello di Roma, le quali avevano riconosciuto il diritto dei detenuti lavoratori a percepire la remunerazione in misura proporzionata ai CCNL vigenti (Corte App. Roma, sez. lav., 29 novembre 2019 n. 3837; Trib. Roma, sez. lav., 22 maggio 2019 n. 5094; Corte Cost. n. 1087/1988; Cass. pen. n. 36250/2004). Il ricorrente allegava che, nel proprio caso, le mansioni svolte rientrassero nell'ambito degli “addetti ai servizi vari d'istituto” e che, secondo le circolari ministeriali del 10 novembre 1993, il contratto collettivo di riferimento fosse il CCNL “Alberghi e Mense”, livello B (sesto livello CCNL Federalberghi). Applicando tale parametro, egli avrebbe dovuto percepire un importo complessivo lordo pari a € 22.945,67, a fronte di un pagamento effettivo di soli € 5.975,01, con una differenza di € 16.970,66, corrispondente all'importo residuo dovuto. Chiedeva, pertanto, la condanna del al pagamento della somma suddetta, oltre Controparte_1 interessi legali, nonché delle spese di lite, da distrarsi in favore dei propri difensori dichiaratisi antistatari. Instauratosi il contraddittorio, il contestava ed impugnava estensivamente tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e prodotto da parte del ricorrente, concludendo per il rigetto integrale del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. All'odierna udienza il Giudice, stante la natura prettamente documentale della controversia, udita la discussione, letti gli atti, decideva la causa come da separata sentenza contestuale.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Dall'istruttoria documentale emerge in modo pacifico che il ricorrente ha effettivamente svolto, nel periodo dedotto in giudizio, attività lavorativa in regime di detenzione presso la Casa Circondariale di Perugia, con mansioni riconducibili alla categoria degli “addetti ai servizi vari d'istituto”. Non vi è contestazione né circa l'esistenza del rapporto né circa la qualità e quantità della prestazione resa, bensì unicamente in merito al criterio di calcolo della remunerazione dovuta. L'art. 22 della legge n. 354 del 1975 stabilisce che la retribuzione dei detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria deve essere determinata in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi applicabili al settore corrispondente, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Tale parametro, di diretta derivazione costituzionale, trova fondamento nel principio dell'art. 36 Cost., che impone il riconoscimento di una retribuzione proporzionata e sufficiente, e nella finalità rieducativa della pena sancita dall'art. 27 Cost. La Commissione ministeriale incaricata di aggiornare periodicamente le mercedi non si riunisce dal 1993, e ciò ha determinato un vuoto operativo che non può pregiudicare i diritti dei lavoratori detenuti. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza (Corte Cost. n. 1087/1988; Cass. pen. n. 36250/2004; Corte App. Roma, sez. lav., 22 marzo 2019 n. 1254), in mancanza di aggiornamenti ufficiali, il parametro dei due terzi deve essere applicato alle retribuzioni fissate dai contratti collettivi di lavoro via via succedutisi nel tempo, e non alle obsolete tabelle del 1993. Nel caso in esame, le mansioni effettivamente svolte – aiuto cuciniere, lavandaio, piantone e magazziniere – sono correttamente riconducibili al CCNL “Alberghi e Mense”, livello B (sesto livello
2 Federalberghi), come indicato nei prospetti ministeriali del 1993. Ne consegue che la remunerazione spettante al ricorrente deve essere calcolata in misura pari ai due terzi della retribuzione prevista da tale contratto collettivo, con riferimento ai periodi di effettivo servizio. Dai conteggi prodotti risulta che il ricorrente ha percepito complessivamente € 5.975,01, a fronte di un importo dovuto di € 22.945,67, sicché residua un credito di € 16.970,66. Non essendo stata fornita dall'Amministrazione resistente alcuna prova contraria o un diverso prospetto contabile, la pretesa risulta adeguatamente documentata e deve essere accolta. Quanto all'eccezione di prescrizione, essa non è fondata. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., 24 ottobre 2019 n. 27340) ha affermato che, per i lavoratori detenuti, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante lo svolgimento del rapporto, poiché questo è privo di stabilità e caratterizzato da una condizione di soggezione che impedisce l'effettivo esercizio dei diritti. Nel caso in esame, il rapporto si è concluso nell'ottobre 2019 e il ricorso è stato proposto nel 2024, nel termine utile. Neppure la circolare ministeriale n. 282390 del 6 settembre 2017, che prevedeva un adeguamento delle mercedi, può considerarsi idonea a sanare l'inadempimento, poiché, come accertato anche dalla giurisprudenza più recente (Trib. Roma, 28 aprile 2023), non ha avuto concreta applicazione nelle buste paga dei detenuti. In conclusione, la mancata convocazione della Commissione ministeriale e la perdurante disapplicazione del meccanismo di aggiornamento integrano una violazione dell'art. 22 della legge n. 354 del 1975 e dei principi costituzionali di equità retributiva. L'Amministrazione penitenziaria non può giustificare tale omissione con il difetto di risorse, trattandosi di un obbligo legale e non di una mera facoltà discrezionale. Pertanto, accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione delle mercedi secondo i criteri di legge e di contratto, il ricorso deve essere accolto, con la condanna del al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive relative al periodo dal 1.8.2018 al 31.10.2019, risultanti dai conteggi prodotti in atti, come sopra quantificate pari ad € 2.140,75, nella misura dei 2/3 di quella prevista dal CCNL di settore, oltre interessi legali dalla data di ciascun credito indicato nelle singole buste paga fino al saldo effettivo e spese processuali liquidate come in dispositivo da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari ex art. 93 cod. proc. civ,
P.Q.M
:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) accoglie il ricorso proposto dal sig. nei confronti del Parte_1 [...]
e per l'effetto; Controparte_3
2) condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle differenze Controparte_1 retributive dovute, relative al periodo dal 1.8.2018 al 31.10.2019, risultanti dai conteggi prodotti in atti, come sopra quantificate pari ad € 2.140,75, nella misura dei 2/3 di quella prevista dal CCNL di settore;
3) condanna altresì il al pagamento degli interessi legali sulle somme di cui Controparte_1 al punto 2) ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data di ciascun credito indicato nelle singole buste paga fino al saldo effettivo;
4) condanna il al rimborso delle spese di lite che si liquidano in favore Controparte_1 dell'avv. Laura Filippucci e dell'avv. Raffaella Rinaldi, dichiaratisi antistatari ex art. 93 cod. proc. civ, in € 1.500,00 oltre accessori di legge;
5) manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro
3 Dott. Paolo Mormile
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