Art. 50. (Produzione e commercializzazione dei prodotti a base di carne e degli ovoprodotti: criteri di delega) 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/658/CEE , 89/227/CEE e 89/437/CEE dovra' avvenire in modo da assicurare:
a) idonee garanzie a tutela della salute umana:
b) l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione;
c) una dettagliata informazione del consumatore ricavabile dall'etichettatura contenente l'elenco completo degli ingredienti.
a) idonee garanzie a tutela della salute umana:
b) l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione;
c) una dettagliata informazione del consumatore ricavabile dall'etichettatura contenente l'elenco completo degli ingredienti.