Articolo 50 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 49Articolo 51
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6 marzo 1992
Art. 50. (Produzione e commercializzazione dei prodotti a base di carne e degli ovoprodotti: criteri di delega) 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/658/CEE , 89/227/CEE e 89/437/CEE dovra' avvenire in modo da assicurare:
a) idonee garanzie a tutela della salute umana:
b) l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione;
c) una dettagliata informazione del consumatore ricavabile dall'etichettatura contenente l'elenco completo degli ingredienti.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992