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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 27/02/2026, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1794/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
26/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2535/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17811/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120221460000906004 ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012189061000 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12 giugno 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli, Resistente_1 impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria e l'intimazione di pagamento in atti lamentando l'omessa notifica delle cartelle sottese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Con sentenza 17811/2024, resa all'esito dell'udienza del 27 novembre 2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di 1° grado di Napoli, sezione 15, accoglieva il ricorso del contribuente.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione mentre il contribuente chiedeva il rigetto del gravame.
All'udienza del 26 febbraio 2026, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso sul presupposto dell'irregolare notifica delle Cartelle n.
07120190084359483000 e n. 07120220043144963000 sottese agli atti impugnati.
Ebbene con riguardo alla Cartella n. 07120190084359483000 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provato la ricevuta di mancata consegna a mezzo PEC, la comunicazione di avvenuta notifica della stessa mediante deposito telematico e che, di tale deposito, sia stato dato avviso al Sig. Resistente_1 con comunicazione n° doc. 07197201900739057000, raccomandata n. 61456742414-6.
Per quanto concerne l'altra cartella, alcun rilievo assume l'assenza della ricevuta di spedizione della raccomandata informativa, dal momento che in tema di notificazione della cartella di pagamento, laddove la stessa sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non e necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme semplificate concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della disciplina dettata dalla L. n. 890 del 1982 (Cass., 10 aprile
2019, n. 10037; 12 novembre 2018, n. 28872; Cass. 14-5-2024, n. 13217).
L'appello va quindi accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie appello
Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 800,00 per ciascun grado del giudizio
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026
Il Presidente estensore
(Dott. Paolo Scognamiglio)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
26/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2535/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17811/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120221460000906004 ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012189061000 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12 giugno 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli, Resistente_1 impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria e l'intimazione di pagamento in atti lamentando l'omessa notifica delle cartelle sottese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Con sentenza 17811/2024, resa all'esito dell'udienza del 27 novembre 2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di 1° grado di Napoli, sezione 15, accoglieva il ricorso del contribuente.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione mentre il contribuente chiedeva il rigetto del gravame.
All'udienza del 26 febbraio 2026, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso sul presupposto dell'irregolare notifica delle Cartelle n.
07120190084359483000 e n. 07120220043144963000 sottese agli atti impugnati.
Ebbene con riguardo alla Cartella n. 07120190084359483000 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provato la ricevuta di mancata consegna a mezzo PEC, la comunicazione di avvenuta notifica della stessa mediante deposito telematico e che, di tale deposito, sia stato dato avviso al Sig. Resistente_1 con comunicazione n° doc. 07197201900739057000, raccomandata n. 61456742414-6.
Per quanto concerne l'altra cartella, alcun rilievo assume l'assenza della ricevuta di spedizione della raccomandata informativa, dal momento che in tema di notificazione della cartella di pagamento, laddove la stessa sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non e necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme semplificate concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della disciplina dettata dalla L. n. 890 del 1982 (Cass., 10 aprile
2019, n. 10037; 12 novembre 2018, n. 28872; Cass. 14-5-2024, n. 13217).
L'appello va quindi accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie appello
Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 800,00 per ciascun grado del giudizio
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026
Il Presidente estensore
(Dott. Paolo Scognamiglio)