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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
SENT.N°_______
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere R.G. N° 1210/2018
Cron. N°________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
Rep. N° ________ ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza del Tribunale di Bari, n.
4057/2019, pubblicata il 4.11.2019, pronunziata nell'ambito del giudizio di primo grado OGGETTO: vendita beni immobili RG 92000802/2008,
tra la società , con sede Parte_1
in Terlizzi alla Via Deledda n. 7 rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Palmiotto in virtù di mandato in calce all'atto di appello;
- appellante –;
e
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Corrado Bonaduce, del Foro di Bari, in virtù di procura a margine della comparsa nel giudizio di appello;
- appellato -
1 * * * * * *
All'udienza collegiale del 20.01.2023 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----------------------------------------
per l'appellante: revocare il decreto ingiuntivo n. 191/2013 depositato in cancelleria in data 24 giugno 2013 dal Tribunale Civile di Trani, sez.ne dist.ca di Ruvo di Puglia;
condannare l'appellato alla refusione delle spese del doppio grado Controparte_1
di giudizio.
per l'appellata: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso atto di appello per violazione dell'art. 342 C.p.c.; nel merito, dichiarare l'infondatezza delle censure mosse avverso la sentenza impugnata e indicate nei motivi di impugnazione e,
conseguentemente, rigettare la proposta impugnazione;
per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 2342/2017 emessa dal Tribunale di Trani – sezione civile - a definizione del procedimento n. 3220/2013 R.G.; condannare la società appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese e compensi del presente giudizio, oltre
IVA e CAP a norma di legge, ai sensi dell'art. 91 C.p.c., disponendone la distrazione in favore del difensore;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 03/06/2013, La Controparte_1
richiedeva al Giudice del Tribunale di Trani - Sez. Dist. di Ruvo di Puglia- di ingiungere alla 1. il pagamento della somma di Parte_2
euro 26.000,00 oltre interessi legali dalla domanda, di cui euro 14.000,00 a titolo di restituzione delle somme versate ed euro 12.000,00 a titolo di penale derivante dalla risoluzione ex iure per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c. del contratto preliminare del
26/09/2011 di compravendita avente ad oggetto il locale ad uso autorimessa sito in
Terlizzi al largo Pappagallo n. 44.
Con atto di citazione notificato in data 01/10/2013, la Controparte_2
[...
[...] [...]
1. proponeva opposizione chiedendo la revoca dell'emesso decreto
[...]
ingiuntivo in quanto non era stato preceduto dalla pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto preliminare, nè era stata notificata alcuna diffida ad adempiere e che, in ogni caso, l'inadempimento non poteva dirsi grave.
Si costituiva in giudizio in data 05/02/2014 l'opposto, sostenendo Controparte_1
l'infondatezza e la pretestuosità delle eccezioni, in quanto era rimasto inadempiuto l'obbligo di cancellare le trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi) e non stipulato entro il 31 luglio 2012 il contratto definitivo.
Il giudice del Tribunale di Trani, all'esito dell'istruttoria orale e dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, rigettava l'opposizione,
dichiarava risolto di diritto il contratto preliminare intercorso tra le parti in data 26
settembre 2011, confermando il decreto ingiuntivo n. 191/2013 del 21 – 24 giugno 2013,
condannando l'opponente alla rifusione delle spese legali sostenute dall'opposta.
Con atto di appello notificato in data 27/04/2018, la società Parte_3
ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo la revoca del decreto
[...]
ingiuntivo n. 191/2013 depositato in cancelleria in data 24 giugno 2013 oltre alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito nel giudizio di impugnazione La eccependo l'integrale Controparte_1
rigetto dell'appello poiché infondato con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale,
secondo la quale nell'atto introduttivo del gravame non sarebbero indicati i motivi specifici dell'impugnazione, in violazione del precetto normativo di cui all'art.342, nel testo introdotto dall'art.54 del D.L. n.83/12, convertito con modificazioni nella L.
n.134/12.
3 L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto eccepisce l'appellato, perché in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr., Cass. n.2143/2015; sez. un., n.27199/17; n.13535/18). E nella specie l'appellante ha denunciato le anzidette lacune della sentenza impugnata, le argomentazioni non condivise e le ragioni di critica che dovrebbero, nella loro prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento alla domanda che invece il primo giudice in parte ha disatteso.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado circa la mancata ricezione della diffida ad adempiere avendo sempre sostenuto di aver ricevuto in data 23 ottobre 2012 una raccomandata proveniente da privo di alcun documento, in quanto l'onere di provare il contenuto della CP_1
busta inviata con raccomandata, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, doveva gravare sul mittente della stessa, in ossequio alla regola generale dettata dall'art. 2697 c.c..
Il motivo è infondato
Il Collegio aderisce all'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. nn. 10630 del
22/05/2015 e 22687/2017), di cui il primo giudice faceva applicazione, secondo cui "la
lettera raccomandata o il telegramma - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento -
costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la
ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e
concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale
e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello
stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene
alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso
4 da quello indicato dal mittente (in tal senso, tra le ultime, le pronunce 23920/2013 e
15762/2013)".
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie, deve ritenersi rimesso a carico del destinatario fornire la prova contraria, cioè dimostrare che egli non ricevette la raccomandata in questione.
Nel caso di specie all'attore, spettava la prova di avere inviato una Controparte_1
raccomandata, mentre al convenuto l'onere di dimostrare quanto affermato e, cioè, che la busta ricevuta a mezzo raccomandata era vuota e non conteneva alcun documento,
tenuto conto che comunque il peso della raccomandata (indicato sulla ricevuta in atti) è
più compatibile con una busta con almeno un foglio rispetto all'ipotesi della busta vuota,
come sostenuto dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata valutazione del giudice di primo grado circa il grave inadempimento, in quanto era a CP_1
conoscenza delle trascrizioni afferenti i sequestri conservativi, che sarebbero stati
“formali e non sostanziali”, atteso che i beneficiari , Controparte_3 CP_4
, e con atto a rogito Notaio
[...] CP_5 Controparte_6 Parte_4
, in data 20/06/1996, dichiararono di rinunziarvi obbligandosi a porre Persona_1
in essere ogni atto necessario per la cancellazione dei detti gravami.
Quindi, contrariamente a quanto disposto dal giudice di primo grado, le trascrizioni de
quibus non potevano limitare la libera circolazione del bene né incorrere in alcun pregiudizio.
Il motivo è infondato.
Il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che alla data del 31 luglio 2012 la cancellazione delle trascrizioni non fosse avvenuta, dal momento che in data 10
settembre 2012 la depositò un ricorso ex art. 669 novies c.p.c. per ottenere Parte_1
dal Tribunale di Trani la declaratoria di inefficacia dei citati sequestri conservativi e l'ordine di cancellazione delle relative trascrizioni, ricorso che sarebbe stato discusso 5 solo all'udienza del 19 novembre 2012.
Quindi, si ricava che le trascrizioni sono state effettivamente cancellate in epoca successiva alla scadenza del termine della diffida ad adempiere dell'ottobre 2012.
Il Collegio ritiene del tutto legittimo che l'attore abbia, in corso di rapporto, deciso di provocare la risoluzione del contratto nonostante il suo interesse all'acquisto del bene immobile per cui è causa a fronte del perdurante inadempimento della promittente venditrice di cancellare le trascrizioni pregiudizievoli.
Di conseguenza, deve ritenersi legittimo il rimedio risolutorio della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., con lettera raccomandata ricevuta il 23 ottobre 2012,
a cui ha fatto seguito l'inutile decorso del termine fissato per la conclusione del definitivo.
Tale meccanismo tuttavia, presuppone pur sempre l'accertamento in via giudiziale della sussistenza del carattere grave e imputabile della mancata e/o inesatta esecuzione della prestazione non eliminando la necessità, ai sensi dell'art. 1455 cod.civ.,
dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine “ed al permanere dell'interesse della
parte all'esatto e tempestivo adempimento" Cass. n. 18696/2014).
Ciò detto, depongono per la connotazione in termini di gravità dell'inadempimento oltre alle motivazioni già evidenziate dal giudice di primo grado:
a) il fatto che le trascrizioni pregiudizievoli hanno riguardato l'obbligazione principale e fondamentale della promittente venditrice di consegnare un bene libero da vincoli e trascrizioni pregiudizievoli, risultando provato che la società convenuta non si è
premurata con diligenza e rapidità di liberare i beni da tali pregiudizi nonostante l'ampio lasso di tempo intercorso tra la data del preliminare 26.09.2011 e la richiesta di cancellazione 10.09.2012, nonostante ci fosse la dichiarazione della promittente venditrice (nel contratto preliminare) che i sequestratari erano già pronti a cancellare i sequestri;
quindi, tale ritardo risulta ancor più ingiustificato ove si pensi al ritardo con
6 cui è avvenuta la richiesta di tale cancellazione;
b) la violazione degli obblighi informativi da parte della promittente venditrice, dal momento che non può ritenersi provato se la promittente venditrice abbia reso edotto l'attore delle ragioni del ritardo nel periodo ancora utile per l'adempimento del contratto,
avendo il promissario acquirente provveduto, in data 06/04/2012, al versamento di un ulteriore acconto sul prezzo pattuito di € 4.000,00, e richiesto e ottenuto dalla
[...]
il prestito di € 20.000,00, importo accreditato sul conto corrente già in data CP_7
26/01/2012 come dedotto dallo stesso nei propri atti difensivi e non contestato;
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione del giudice di primo grado per aver dichiarato risolto di diritto il contratto preliminare intercorso tra le parti in data 26.09.2011 nonostante tale specifica domanda non fosse stata proposta dal creditore in nessun atto.
Il motivo è infondato.
Il giudice di primo grado è stato chiamato ad accertare in via incidentale e strumentale la risoluzione di diritto quale presupposto essenziale per l'accoglimento della domanda di pagamento dell'acconto prezzo versato e della penale risarcitoria proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto il creditore aveva posto a base di tale richiesta il contratto preliminare del 26.09.2011 risolto di diritto in seguito al decorso infruttuoso della diffida ad adempiere.
La domanda restitutoria ha avuto come presupposto l'avvenuto scioglimento del vincolo contrattuale, il quale negli atti difensivi si comprende essere l'antecedente logico per ottenere il pagamento secondo il meccanismo dell'art. 1454 c.c..
Il giudice di primo grado ha solo verificato i presupposti per confermare la domanda di pagamento dichiarando in giudizio l'avvenuta risoluzione non quale pronuncia costitutiva ma quale semplice accertamento di una condizione già verificatasi.
Quindi, si è trattato di un accertamento di un effetto già prodotto necessario per pronunciare la condanna alla restituzione così come chiesta dal promissario acquirente.
7 Per tale ragione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura in dispositivo ex D.M.
55/2014, avuto riguardo al valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bari, n. 4057/2019, pubblicata il 4.11.2019, così
provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese in favore di nella Controparte_1
somma di Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, Cap ed Iva con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta.
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti, ex L.228/2012, per l'imposizione, a carico dell'appellante del pagamento di un importo pari al contributo unificato già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa di appello.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 11.06.2024
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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