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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/10/2025, n. 5961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5961 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dr. GEREMIA CASABURI Presidente rel. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 5641/16 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 giugno 2025, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 609/2016
e vertente tra
(già - Avv. Antonio U. Petraglia. Parte_1 CP_1 Pt_1
– appellante E
– avv. G. Angelosanto Parte_2 E
– avv. E. Tiseo CP_2
-appellati
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta in forma sintetica. Rilevato che:
-il Tribunale di Cassino, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto la domanda proposta da e Parte_2
, nei confronti di e per l'effetto ha : 1) accertato e dichiarato “la nullità della clausola n. 2 Parte_3 CP_1 (e collegate) relativa agli interessi, inserita nel contratto di mutuo ipotecario del 28 luglio 2005 stipulato dal notaio Dr.
in Sora, rep. n. 290.332, racc. n. 43.212, per contrarietà a norma imperativa (l. 108/'96 e successive Persona_1 modifiche e integrazioni); 2) ha accertato e dichiarato che “ gli attori nulla devono alla (già CP_1 Pt_1 CP_3
per interessi, e che tutti i pagamenti eseguiti devono essere considerati a deconto del capitale erogato (rinviando
[...] alla espletata Ctu): 3) ha ordinato agli attori di riprendere, a far data dal giorno 5 del mese successivo alla pubblicazione della sentenza, l'esecuzione del piano di ammortamento per la restituzione del capitale, mediante rimborso di rate mensili costanti di €. 560,00 cinquecentosessanta/00) con scadenza giorno 5, fino al totale rimborso di €. 64.223,67 (sessantaquattromiladuecentoventitre/67) , rinviando per il resto alla Ctu;
4) ha condannato l'istituto bancario alle spese, anche di Ctu;
-l'istituto bancario (all'attualità ha proposto appello, per i seguenti motivi: a) “Nullità della Parte_1 sentenza ex art. 161 cpc emessa dal Giudice di primo grado per illogicità manifesta, contraddittorietà e/o omessa e/o insufficiente motivazione dovuta all'erronea valutazione e/o interpretazione delle risultanze emerse dall'istruttoria di primo grado, laddove la sentenza recepisce acriticamente le risultanze, palesemente abnormi e incomprensibili, della CTU, ignorando le critiche difensive”; b) “Violazione degli artt. 1815, secondo comma, c.c., 1419, secondo comma c.c., 1339 c.c. e della Legge 108/96 ed illogica e contraddittoria motivazione e/o travisamento della stessa CTU effettuata in primo grado, laddove la sentenza applica la normativa antiusura (e la sanzione di nullità parziale) ex art. 1419, secondo comma, c.c. in presenza di vizi (al più) relativi alla esecuzione del contratto e non al rapporto genetico”; l'appellante ha chiesto quindi l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accertamento della validità del contratto di mutuo inter partes, e in subordine inquadrarsi la fattispecie nell'ambito della c.d. usura sopravvenuta, con rideterminazione dei soli tassi eccedenti la soglia;
-in corso di causa il giudizio è stato interrotto per il decesso della , e quindi riassunto;
sono costituiti gli appellati Pt_3 e (il primo in proprio e come erede della , il secondo solo quale erede della stessa); Parte_4 CP_4 Pt_3
-è stata anche disposta e espletata Ctu;
-infine, all'esito di udienza (cartolare) di precisazione delle conclusioni la causa, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., è stata assegnata in decisione;
Ritenuto che:
-la decisione di primo grado, e di converso l'appello dell'istituto bancario, verte sugli interessi previsti per il contratto di mutuo ipotecario sopra richiamato, per euro 148.965,00, rimborsabile in 204 rate mensili, a tasso variabile;
il Tribunale – sostanzialmente recependo l'espletata Ctu- ha ritenuto che sia stato “sforato” il c.d. tasso soglia;
in particolare l'istituto avrebbe applicato per il periodo c.d. di preammortamento il tasso effettivo del 18,555%, e del 6,555 % alla prima rata;
da qui la pronuncia di nullità parziale, di cui si è detto;
-questa Corte, come pure accennato, ha disposto nuova Ctu, ritualmente espletata;
-questo il primo quesito : “Accerti se il contratto stipulato in data 28/07/2005 prevedesse interessi rispettosi del tasso soglia vigente per i contratti di mutuo a tasso variabile raffrontando il tasso convenuto contrattualmente al TAEG calcolato secondo le vigenti istruzioni della Banca d'Italia, eliminando completamente detti interessi dal dovuto, in caso di accertata Usurarietà”;
-così la relazione: “il contratto stipulato in data 28.07.2005 prevedeva un importo finanziato pari a 150.000 euro e un tasso d'interesse (c.d. tasso di riferimento) variabile consistente nel tasso Euribor 3652 a tre mesi, maggiorato di uno spread (c.d. margine d'interesse) pari al 2,050%. Al periodo di preammortamento e alla prima rata di restituzione del capitale non veniva applicato il tasso vigente al luglio 2005, pari al 4,223% (Euribor 3m 365 pari a 2,173% + spread di 2,050%), ma un tasso più basso pari al 3,1%; alla scadenza della prima rata era previsto che venissero corrisposti anche gli interessi del periodo di preammortamento. La durata del finanziamento - ovvero il numero di rate mensili previste per la restituzione del capitale - veniva stabilita nel contratto in 204 mesi con rata inizialmente fissata in 946,91 euro (comprensiva di interessi e restituzione del capitale); era altresì prevista la possibilità di variazioni sia nella durata del finanziamento che nell'ammontare della rata.
Nessun piano di ammortamento veniva allegato al contratto di mutuo. Si segnala sin d'ora, come sarà chiarito nel prosieguo, che il mantenimento della durata del mutuo a 204 mesi, in presenza di un tasso d'interesse pari a 4,223% (2,173% + 2,050%), rendeva l'ipotesi di una rata di 946,91 euro incoerente;
infatti, alle predette condizioni (e cioè con la rata pari a euro 946,91), la durata del mutuo avrebbe richiesto 233 rate anziché 204; di contro, il mantenimento della durata del mutuo entro i 204 mesi avrebbe reso necessario, dopo il pagamento della rata originaria da 946,91 euro per 12 mesi, l'innalzamento della stessa a 1.041,94 euro per i rimanenti 192 mesi. Ai fini del calcolo del TE, tramite ricerca del tasso di rendimento interno (TIR) dell'operazione da comparare al tasso soglia usura, lo scrivente ha ipotizzato entrambi gli scenari summenzionati, mantenendo fermo il tasso rilevato alla data di stipula, pari, come detto, a 4,223% (2,173% + 2,050%). Nella costruzione del piano dei flussi finanziari si è tenuto conto delle sole spese amministrative e della commissione di istruttoria una tantum, in quanto le uniche rilevabili dagli atti di causa. V'è da dire, tuttavia, che anche l'inclusione di un ulteriore onere connesso alle spese di polizza assicurativa, nei limiti delle condizioni di mercato, non avrebbe alterato i risultati del calcolo, visto l'ampio margine tra il TE calcolato e il tasso soglia usura”;
-il Ctu quindi, alla stregua di una analitica ricostruzione cui si rinvia, ha concluso: “essendo il tasso soglia usura per il terzo trimestre 2005, per la categoria dei mutui con garanzia reale, pari al 5,790%, non ne è stato riscontrato il superamento”;
-la relazione è giunta ad analoghe conclusioni con riferimento alla rinegoziazione del mutuo per cui è causa, avvenuta in data 27.01.2010: “il TE/TIR, … è risultato inferiore alla soglia del tasso usura vigente per il primo trimestre 2010, per la categoria dei mutui a tasso variabile, pari al 4,380%.”;
-il Ctu, in risposta di ulteriore quesito, ha accertato quindi che “l'ammontare residuo da corrispondere per capitale, interessi e oneri accessori è pari a 115.530,22 euro (114.777,39 euro per capitale + 178,94 euro rateo interessi + 573,89 euro per commissione di anticipata estinzione)”;
-univoche quindi le conclusioni: “sulla base degli accertamenti condotti dallo scrivente, alla data di stipula del contratto di mutuo, il TE (TIR) accertato è risultato inferiore al tasso soglia usurario. Sulla base degli accertamenti condotti dallo scrivente, alla data di rimodulazione del piano di ammortamento del contratto di mutuo, il TE (TIR) accertato è risultato inferiore al tasso soglia usurario. Non esssendo stato accertato il superamento del tasso soglia usurario alla data di stipula e a quella di rimodulazione del piano di ammortamento del contratto di mutuo, non si è resa necessaria l'applicazione del tasso sostitutivo.
L'ammontare residuo da corrispondere per capitale, interessi e oneri accessori è pari a 115.530,22 euro”; -merita evidenziare (contrariamente da quanto dedotto dagli appellati, che -atecnicamente- chiedono “riconvocarsi” il Ctu) che non occorreva, nella specie, l'allegazione del piano di ammortamento, trattandosi di mutuo variabile, arg. dalla fondamentale Cass. 19 marzo 2025 n. 7382;
-la Ctu in parola, condotta secondo corretti criteri logico- giuridici, è pienamente condivisibile, ed è fonte di prova, trattandosi di ctu “percipiente”;
-le doglianze degli appellati, invero, non superano gli specifici rilievi della relazione peritale;
le risultanze della Ctu consentono di ritenere fondate le ragioni dell'appellante, assorbita ogni altra questione, in fatto e in diritto;
-ne segue l'accoglimento dell'appello , con conseguente rigetto della originaria domanda degli attori (non occorrendo ulteriore pronuncia di carattere dichiarativo, come invece sollecitato dall'appellante);
-le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'originaria domanda nei confronti dell'istituto bancario degli attori originari (ora degli appellati) . Condanna gli appellati in solido alle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 12.000,00, e in euro 15.000,00 per questo grado di giudizio, oltre competenze di legge e spese della Ctu sia di primo che di secondo grado.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)