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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.1352/2024
TRA rappresentata e difesa dall'avv.Ennio Visconti ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Eboli (SA) alla via Vincenzo Indelli n.
4- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv.Alessio Giaquinto e CP_1 dall'avv.Giuseppe Ferlisi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo avvocato sito in Battipaglia (SA) alla via Rosa Jemma n.5o- appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza del
Tribunale di Salerno n.5465/24 pubblicata il 18/11/2024 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI 1
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accolta la domanda di assegno divorzile pari ad €300,00 o in subordine di confermare l'assegno di mantenimento di € 200,00 previsto in sede di separazione con la vittoria delle spese e degli onorari per entrambi i gradi di giudizio;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e dei compensi ed attribuzione.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 13 novembre 2025 e della successiva ordinanza del 27 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Salerno chiedendo che CP_1
fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 7/9/1996, dal Parte_1
quale era nato il figlio il 15/2/1998. Per_1
Precisava che, con sentenza n. 1892/24 depositata in data 9/4/24,
il Tribunale aveva dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi senza che nelle more fosse intervenuta alcuna riconciliazione e
2 chiedeva che fosse revocato l'assegno di mantenimento per la resistente.
si costituiva e non si opponeva alla richiesta Parte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile.
A sostegno di quest'ultima richiesta , esponeva di essere priva di occupazione e di essere affetta da patologie che le impedivano di svolgere attività lavorative e di aver rinunciato a numerose opportunità
professionali per accudire il figlio.
All'udienza di comparizione si presentava solo il ricorrente e, in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisione,
previa discussione orale.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, emetteva le seguenti statuizioni:
pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra le parti con le conseguenti statuizioni in ordine alla trascrizione della decisione;
rigettava la domanda di assegno divorzile;
compensava tra le parti le spese di lite.
3 In particolare, per quanto di interesse in relazione ai motivi di appello, il Tribunale rigettava la richiesta di assegno divorzile sulla base delle seguenti argomentazioni:
a livello giurisprudenziale condivideva i principi espressi nella sent. Cass. S.U. n.18287/2018 e ribadiva che l'art. 5 VI c. L. 898/1970
imponeva al giudice di verificare non solo l'adeguatezza dei mezzi economici del richiedente, ma anche il contributo dallo stesso fornito alla vita familiare, con funzione perequativo-compensativa;
il ricorrente svolgeva attività di lavoro subordinato, percependo una retribuzione mensile di circa E 1.370,00 e versava mensilmente un canone di locazione;
dalle certificazioni uniche depositate in giudizio risultava che il avesse percepito un reddito annuo Pt_1
pari a E 18.638,41 per il 2021, E 19.109,91 per il 2022 ed E 19.397,02
per il 2023;
nel 2022 il ricorrente aveva contratto un ulteriore finanziamento di importo pari ad E 15.000,00, da restituire mediante rate mensili di E
271,00 per complessive 84 mensilità; tale debito seguiva un precedente finanziamento, già integralmente estinto;
4 la resistente non svolgeva attività lavorativa dichiarata e aveva depositato un ISEE pari a zero, nonostante il ricorrente avesse affermato che lavorasse in nero;
dalla documentazione medica esibita risultava che fosse affetta da una sindrome ansioso-depressiva e da altre patologie, ma non risultava che fosse del tutto inabile al lavoro;
la non aveva depositato alcuna dichiarazione dei redditi CP_2
né documentazione comprovante l'assenza di beni immobili o attività
finanziarie e l'ISEE allegato — basato su autodichiarazione —
risultava privo di valore probatorio adeguato;
dalla certificazione acquisita dal ricorrente tramite interrogazione dell'Agenzia delle Entrate, emergeva la titolarità, da parte della resistente, di due conti correnti bancari;
in conclusione, la resistente non aveva assolto all'onere di depositare la documentazione prescritta dagli artt. 473-bis.12 e 473-
bis.16 cpc, necessaria a comprovare puntualmente la propria situazione economica, patrimoniale e reddituale, per cui non era stata dimostrata né una reale condizione di bisogno, né il nesso causale tra l'eventuale squilibrio reddituale e il contributo fornito alla vita familiare,
presupposto essenziale per il riconoscimento dell'assegno in funzione
5 perequativa -compensativa, secondo i principi affermati dalla Suprema
Corte (sent. Cass. nn. 11832/2023; 10614/2023); in particolare sotto il profilo compensativo non vi era la prova di scelte condivise che avevano determinato sacrifici di aspettative professionali e reddituali,
di un nesso causale tra la disparità reddituale e la formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali.
ha proposto appello avverso tale sentenza Parte_1
deducendo che:
aveva ampiamente documentato la sua situazione reddituale in quanto l'ISEE non era una semplice autodichiarazione e tale indicatore rappresentava uno strumento ufficiale di valutazione della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare, basato su dati certificati e oggettivamente verificabili;
invero l'ISEE si basava sui seguenti elementi: reddito complessivo percepito dai componenti del nucleo familiare (basato su stipendi, pensioni, redditi da fabbricati,
etc.); patrimonio mobiliare (conti correnti, risparmi, investimenti) e immobiliare (valore catastale degli immobili, con esclusione dell'abitazione principale entro i limiti di legge); composizione del
6 nucleo familiare (numero dei componenti e relative condizioni personali quali la presenza di figli minori o soggetti disabili); a conferma di tanto per ottenere la suddetta certificazione era necessario allegare documentazione ufficiale comprovante la situazione patrimoniale e reddituale del richiedente, tra cui i documenti di identità
e codici fiscali dei membri del nucleo, i modelli 730 o CU relativi agli ultimi due anni il saldo e la giacenza media dei conti correnti, i titoli di proprietà immobiliare ed eventuali certificazioni di invalidità; ne conseguiva che l'ISEE risultava pienamente conforme ai requisiti documentali previsti dagli artt. 473-bis.12 e 473-bis.16 cpc nei procedimenti di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la prova della sperequazione economico-patrimoniale tra i coniugi costituiva un presupposto essenziale per il riconoscimento dell'assegno divorzile di cui all'art. 5 VI c L. 898/1970 e in conformità
alla giurisprudenza di legittimità (sent Cass. SS.UU. n. 18287/2018),
che assolveva ad una funzione tanto assistenziale quanto perequativa-
compensativa; ai fini di tale riconoscimento il Tribunale avrebbe dovuto valutare le condizioni economiche e patrimoniali delle parti,
comprensive di redditi, beni mobili e immobili, investimenti, il
7 contributo fornito alla vita familiare e al patrimonio comune, nonché
l'eventuale sacrificio delle proprie aspettative professionali, la durata del matrimonio e le condizioni personali e lavorative dell'ex coniuge richiedente (età, stato di salute, capacità lavorativa);
a sostegno della sua domanda ai fini dell'individuazione di una sperequazione tra gli ex coniugi aveva puntualmente prodotto la documentazione ISEE, dalla quale emergeva la totale assenza di redditi dichiarati, la certificazione medica attestante invalidità al 50%,
il pagamento di un canone di locazione a suo carico e l'assenza di attività lavorativa stabile.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello ed CP_1
affermando che:
era infondata la richiesta di assegno divorzile di € 300,00 mensili avanzata dall'appellante e in ogni caso non poteva mai essere chiesta la conferma dell'assegno di mantenimento, i cui presupposti erano chiaramente diversi per cui la relativa domanda era inammissibile;
l'onere della prova gravava interamente sul coniuge richiedente, che doveva dimostrare l'assenza di mezzi adeguati a garantire un'autosufficienza economica, ovvero l'impossibilità oggettiva di
8 procurarseli (per ragioni di età, salute, qualificazione professionale o concreta spendibilità sul mercato del lavoro); nel caso di specie,
risultava che era un operaio con reddito modesto che doveva anche provvedere, diversamente dall'ex coniuge, agli oneri abitativi mediante locazione onerosa;
la aveva la disponibilità di un alloggio gratuito, non Pt_1
aveva dimostrato una sua incapacità lavorativa, né di essere impossibilitata per ragioni oggettive di procurarsi un reddito adeguato,
non aveva documentato una rilevante sproporzione tra le condizioni economiche delle parti tale da giustificare un intervento perequativo;
egli, invece, come dimostrato dalle buste paga esibite aveva un trattamento retributivo in diminuzione.
L'appello è fondato e come tale accolto.
Prima di tutto la certificazione ISEE esibita dalla non è CP_2
del tutto priva di un rilievo probatorio, in quanto la documentazione esibita da un canto scaturisce da un'autodichiarazione, ma dall'altro ha trovato riscontro negli archivi dell'Agenzia delle Entrate e in quelli dell'INPS.
9 In proposito va evidenziato che l'appellato è riuscito a dimostrare che la fosse titolare di un conto corrente e di un libretto di Pt_1
deposito a risparmio.
Il primo risalirebbe al 2020 ossia in epoca non molto antecedente alla crisi coniugale sfociata nel giudizio di separazione, mentre il secondo risalirebbe al 1999 e, quindi, ad un'epoca così risalente da far ritenere difficile una persistenza all'attualità.
La riprova dell'esistenza del primo conto è costituita dal bonifico bancario che veniva utilizzato dall' per versare l'assegno di CP_1
mantenimento sull'evidente presupposto della titolarità di un conto in capo alla . Pt_1
Se, quindi, la mancata allegazione degli estratti conto può
costituire un argomento di prova a carico dell'appellante, va, però,
detto che non vi sono altri elementi probatori che possano avvalorare una diversa condizione economica della . Pt_1
Dalla stessa sentenza di separazione può desumersi che la predetta non ha immobili, che non ha mai lavorato e che era il marito a sostenere la famiglia.
10 In sede di comparizione l' ha affermato che l'ex coniuge CP_1
lavorasse in nero , ma non ha mai articolato una prova sul punto e la controparte ha contestato quanto affermato dicendo di non aver mai lavorato.
Inoltre l'appellante che ha attualmente 56 anni, ha anche allegato documentazione medica da cui risulterebbe che ha qualche problema a livello fisico ed anche psichico, il che renderebbe più difficile anche non se non impossibile un'attività lavorativa.
Pertanto, se è vero che l'appellante non ha mezzi adeguati non è
provato che la stessa sia impossibilitata a procurarseli per cause non imputabili.
Di qui consegue che alla non può essere riconosciuto Pt_1
l'assegno divorzile sulla base del criterio assistenziale.
Occorre a questo punto valutare se all'appellante possa essere attribuito l'assegno divorzile sulla base del criterio perequativo compensativo.
Per ragioni logiche va prima di tutto affermato che alcun riconoscimento può essere fatto all'appellante a titolo di assegno di mantenimento, che è attribuzione tipica della fase delle separazione
11 che si fonda sul diverso criterio della conservazione del precedente tenore di vita.
Quanto all'assegno divorzile va premesso che il Tribunale ha nella sostanza rigettato la richiesta anche in relazione al criterio compensativo nel momento in cui ha affermato che non vi era la prova di scelte condivise che avevano determinato sacrifici di aspettative professionali e reddituali, di un nesso causale tra la disparità reddituale e la formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali.
Nulla è stato detto in relazione al criterio perequativo, il che è
rilevante, se si condivide quella giurisprudenza di legittimità secondo cui il predetto criterio va disgiunto da quello compensativo;
invero mentre la funzione compensativa serve a compensare delle rinunce ad occasioni professionali e reddituali, quella perequativa serve a riconoscere un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione di vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge (cfr. sent. Cass. n.16803/25; sent. Cass.
12 n.10726/25; sent. Cass. n.9785/25; sent. Cass. n.7126/25; sent. Cass.
n.7011/25).
La prova può essere presunta e nel caso di specie esistono significativi indici rivelatori in considerazione del fatto che la Pt_1
ha cresciuto un figlio e il matrimonio è durato 28 anni.
Quanto alle condizioni economiche dell'appellato va detto che il suo stipendio è stabilmente assestato in un range compreso tra i
1300,00 e i 1400,00 E e che l' è riuscito sempre a fronteggiare CP_1
il pagamento del assegno di mantenimento a favore del coniuge fino al la presentazione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulla base di tale ragionamento, la Corte ritiene equo determinare in 200,00 E al mese l'assegno divorzile che l' è tenuto a versare CP_1
entro il 5 di ogni caso a favore della . Pt_1
Le spese seguono la soccombenza ( valore indeterminabile –
bassa complessità- valori minimi- fase introduttiva- fase dello studio e fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
PQM
13 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza determina in E 200,00 E l'assegno divorzile a carico di e a favore di , da CP_1 Parte_1
corrispondere entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
2) condanna l'appellato a pagare le spese a favore dell'appellante, spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
Salerno, 4 dicembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi
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