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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4536 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10107/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 04/06/2025 ad ore 11:15 innanzi alla dott.ssa Francesca Maria Ferruta, sono comparsi:
per parte opponente: nessuno compare sino ad ore 11.22;
per parte opposta: compare l' Avv. Giada Matteri, in sostituzione dell' Avv. Piero E. Zaccagnini, giusta delega che esibisce.
Il G.I. pronuncia l'allegata sentenza.
Il Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del giudice unico Dott. Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10107/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Edmondo TOMASELLI e dall'Avv. Fabio TAGLIALATELA, presso lo studio professionale dei quali, sito in Roma via Piemonte nr. 39/A, ha eletto domicilio;
PARTE OPPONENTE
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Emilio CP_1 C.F._2
ZACCAGNINI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difesore sito in Prato via Piero della Francesca nr. 32;
PARE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI:
per parte opponente: come da ricorso in opposiizone;
per parte opposta: come da comparsa di costituzione e risposta, chiedendo la condanna di controparte al pagamento di tutte le spese;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto che:
• ha proposto opposizione avverso il D.I. nr. 223/2023 - R.G. nr. Parte_1
38951/2022 - Rep. nr. 186/2023, emesso in data 14.12.2022-3.1.2023 dal Tribunale di
Milano (Giudice Dr Roberta Sperati), su ricorso di per il pagamento della CP_1 somma di € 320,00, importo da quest'ultima richiesto a titolo di restituzione di quella parte del deposito cauzionale ancora trattenuta dalla parte locatrice per il presunto danneggiamento del divano, per l'intervento di un idraulico e per la pulizia dei locali locati;
l'opponente, a fondamento della opposizione, ha rilevato che: il verbale di rilascio del bene immobile, prodotto dalla Signora in sede monitoria, era stato redatto da CP_1 persone estranee al rapporto di locazione, non essendo i Signori e CP_2 CP_3
autorizzati ad agire in suo nome e per suo conto;
la Signora aveva rilasciato
[...] CP_1 il bene immobile il g. 9.1.2021, oltre il termine contrattuale, ragione per cui era debitrice della somma di Euro 400,00, relativa all'intero mese di gennaio 2021; la liquidazione delle spese effettuata dal Tribunale, all'atto della emissione del provvedimento monitorio, non era corretta;
• la Signora costituendosi in giudizio, ha sottolineato come nel verbale di rilascio CP_1 non fosse menzionato il danneggiamento del vecchio divano ed, inoltre, come non risultassero documentati i costi sostenuti per i sopra indicati interventi idraulici e di pulizia dei locali;
• nel corso della udienza del 13.2.2024, di prima comparizione delle parti, né l'opponente, né l'opposta comparivano per partecipare al tentativo di conciliazione giudiziale;
• nel corso della successiva udienza del 6.6.2024, cui partecipava solo il difensore di parte opposta, si prendeva atto del fallimento della esperita mediazione e veniva accolta la richiesta del difensore di parte opposta di fissazione della udienza per la discussione finale;
• l'incombente veniva esperito nel corso della udienza del 5.2.2025;
• nel corso della odierna udienza la causa è stata definita con la lettura della Sentenza.
Ritenuto in diritto che: • nessun valore probatorio circa le condizioni in cui il bene immobile venne rilasciato possa essere attribuito al verbale di rilascio datato 9.1.2021, atteso che la parte locatrice, ovvero la Signora ha affermato di non aver mai conferito alla Signora Parte_1 ed al Signor il potere di agire in suo nome e per suo conto;
CP_2 CP_3
• nessun prova, tuttavia, è stata fornita dalla parte locatrice circa le condizioni del bene immobile locato all'atto del rilascio, non avendo la stessa prodotto rilievi fotografici, aventi data certa, rappresentativi dello stesso, né avendo la stessa altrimenti provato i danni che sarebbero stati riportati dal divano e i costi, attestati da fatture quietanzate, affrontati per riparare quest'ultimo, nonché per gli interventi dell'idraulico e per le attività di pulizia;
• pertanto, la Signora non ha titolo per trattenere l'importo di Euro 100,00 per Pt_1
l'asserito costo di riparazione del divano, l'importo di Euro 50,00 per l'asserito costo dell'intervento dell'idraulico, l'importo di Euro 50,00 per l'asserito costo dell'incaricato dell'attività di pulizia;
• considerazioni diverse, invece, devono essere formulate con riferimento alla domanda della parte locatrice di condanna della controparte al pagamento indennità dell'occupazione dal 1 al 9.1.2021, data in cui il bene immobile è stato rilasciato dalla parte conduttrice: difatti, entrambe le parti in causa hanno riconosciuto essere avvenuto il rilascio in tale data, ragione per cui, tenuto conto del fatto che il canone mensile di locazione era di entità pari ad Euro 400,00, tale indennità deve essere quantificata in Euro
120,00 complessivi (Euro 400,00 : 30 gg. x 9 gg.= Euro 120,00).
• In conclusione, dell'importo di Euro 320,00, non ancora restituito dalla Signora Pt_1 alla Signora la prima dovrà restituire alla seconda quello di Euro 200,00, potendo CP_1 portare in compensazione quello di Euro 120,00, dovutole a titolo di indennità di occupazione per il periodo 1-9 Gennaio 2021.
• Alla luce delle sopra formulate considerazioni, il Decreto Ingiuntivo opposto deve essere revocato.
• Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, in contraddittorio della parte opposta, così provvede:
1. accoglie l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo nr. 223/2023 - R.G. nr. 38951/2022
- Rep. nr. 186/2023, emesso in data 14.12.2022-3.1.2023 dal Tribunale di Milano (Giudice Dr Roberta Sperati), e revoca integralmente il decreto stesso;
2. condanna la Signora a versare alla Signora CP_1 Parte_1
l'importo di Euro 120,00 a titolo di indennità di occupazione dal 1 al 9 Gennaio 2021, oltre agli interessi, come da domanda;
3. condanna la Signora a restituire alla Signora la Parte_1 CP_1 parte del deposito cauzionale, ancora detenuta, pari all'importo di Euro 320,00, oltre agli interessi legali, come da domanda;
4. operata la compensazione giudiziale tra gli importi di cui ai punti numeri 2 e 3 che precedono, condanna la Signora a versare alla Signora Parte_1 CP_1
l'importo di Euro 200,00, oltre agli interessi, come da domanda;
[...]
5. compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Milano, 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta