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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.53 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(C.F. )) rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Fino, Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Francavilla Fontana (BR), alla Via S. Pellico n.
3, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello;
[...]
[...]
già (P.I. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Giovanni De Santis, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Lecce (LE), alla Via G. Bramieri n.7, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA –
NONCHÉ
Controparte_3
- APPELLATA CONTUMACE - DECEDUTA –
CP_4
- APPELLATA CONTUMACE -
All'udienza collegiale del 16.10.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1
di Brindisi, (rispettivamente proprietaria e conducente del Controparte_3 CP_4
veicolo coinvolto nel sinistro), nonché in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t. (compagnia assicuratrice del predetto veicolo), instando affinché, accertata l'esclusiva responsabilità di per l'incidente stradale occorsole il giorno 05.05.2008, alle ore 11,30 CP_4
circa, in Francavilla Fontana (BR), la condannasse, in solido con la compagnia assicurativa de qua, e la al risarcimento del danno patito, quantificato in euro 35.417,20 ovvero nella maggiore o CP_3
minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Per quanto di interesse, la esponeva che il sinistro, nel quale rimaneva coinvolta in data Pt_1
05.05.2008, si verificava a causa della negligente condotta tenuta dalla Sig.ra la quale, alla CP_4
guida del veicolo Mercedes, tg. AN454FV, di proprietà di a causa del mancato Controparte_3
rispetto delle dovute distanze di sicurezza, tamponava l'auto condotta dall'attrice - una Volkswagen,
tg. DF305HT, di proprietà di – nel mentre percorreva, nello stesso senso di marcia, Controparte_6
la strada comunale via R. Elena, in Francavilla Fontana. Deduceva, in particolare, che, in seguito all'impatto, riportava lesioni personali per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale di Francavilla Fontana, ove le veniva diagnosticato
“trauma contusivo frontale e trauma distorsivo rachide-cervicale”, con prognosi di giorni 7; che,
successivamente, non migliorando le proprie condizioni di salute, il 06.11.2008, veniva ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico presso l'Ospedale Perrino di Brindisi;
che, malgrado le cure medico – specialistiche eseguite, riportava postumi invalidanti nella misura del 10%; che risultati vani i tentativi di ottenere bonariamente il risarcimento dei danni subiti, dalla Controparte_5
compagnia assicuratrice dell'auto condotta dalla si vedeva costretta ad adire l'autorità
[...] CP_3
giudiziaria.
Instauratosi il contraddittorio, e Controparte_3 CP_4 Controparte_5
ancorché regolarmente citate, non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva in giudizio, con atto di intervento volontario, la in Controparte_7
persona del legale rappresentante p.t. (compagnia che assicurava per la rca l'auto condotta dall'attrice), eccependo – in via preliminare – l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, in quanto non proposta nei confronti della compagnia assicuratrice della danneggiata, in ossequio all'art. 149, co 1 del D.lgs 209/05, ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di “lesioni micropermanenti”,
quantificate dal medico fiduciario della compagnia nel 2%.
Contestava, nel merito, la richiesta risarcitoria avanzata dalla sia nell'an, ritenendo non Pt_1
provato il nesso di causalità tra l'evento occorso e le conseguenze lesive lamentate, che nel quantum,
risultando: a) la quantificazione del danno eccessiva rispetto alle lesioni effettivamente subite, b)
inesistenti i presupposti legali per il risarcimento del danno morale e c) inammissibile la richiesta di cumulo tra rivalutazione ed interessi.
Con la memoria ex art. 183, co 6 n.1, la eccepiva l'inammissibilità dell'eccezione di Pt_1
improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta, in quanto tardivamente proposta, oltre che infondata nel merito. Rilevava, altresì, il difetto di legittimazione passiva della Controparte_7
chiedendone, preliminarmente, l'estromissione, avendo - in presenza di un'invalidità permanente pari al 10 % – correttamente inoltrato richiesta di risarcimento alla compagnia Controparte_5
assicurativa del veicolo danneggiante;
in subordine, domandava che la propria domanda venisse estesa anche nei confronti della Controparte_7
La causa - istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e CTU medico-legale –
veniva decisa con sentenza n. 871/2021, pubblicata in data 10.06.2021, con cui il Tribunale di
Brindisi, definitivamente pronunciando, (1) dichiarava il difetto di legittimazione passiva della
(2) rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda Controparte_7
sollevata da (3) accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, Controparte_8
condannava in persona del l.r.p.t., e Controparte_9 CP_4 Controparte_3
in solido, al pagamento in favore della dell'importo di euro 4.199,26, oltre rivalutazione Pt_1
ed interessi fino al soddisfo;
(4) condannava in persona del l.r.p.t., Controparte_9 [...]
e in solido, alla rifusione in favore della delle spese di lite;
CP_4 Controparte_3 Pt_1
(5) poneva le spese della c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti, in solido.
Segnatamente, il giudice adito – rilevata sia l'inammissibilità in rito dell'eccezione sollevata dalla convenuta, in quanto tardivamente formulata e non rilevabile d'ufficio, che l'infondatezza della stessa nel merito, rappresentando la procedura di risarcimento diretto una facoltà, e non un obbligo per il danneggiato in presenza di postumi da lesione pari o inferiori al 9% - dichiarava, ai sensi dell'art. 149
CdA, il difetto di legittimazione passiva della terza società intervenuta.
Riteneva, altresì, provata dall'attrice, e non contestata dalla compagnia assicurativa costituita, la responsabilità esclusiva della conducente del veicolo antagonista nella causazione del sinistro,
nonché causalmente riconducibili al tamponamento subito, il trauma contusivo frontale e quello distorsivo del rachide cervicale (cd. colpo di frusta), non avendo la CTU medico-legale espletata rilevato alcuna correlazione con le ulteriori patologie a carico del cranio diagnosticate e curate nei mesi successivi. Riconosceva, pertanto, in favore dell'attrice il solo danno biologico, determinato dal perito d'ufficio nella misura del 3%, oltre ad un periodo di ITT di 10 giorni, di ITP al 50% di 40 giorni e di ITP al 25
% di 30 giorni.
Escludeva la risarcibilità del danno morale, non avendolo la provato, neppure per Pt_1
presunzioni, e non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, la cui si Pt_1
opponeva (già , in persona del l.r.p.t., chiedendone il rigetto, Controparte_10 Controparte_9
in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
All'udienza collegiale del 16.10.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale,
erroneamente valutando le risultanze istruttorie, ha escluso l'esistenza di un rapporto causale tra il sinistro e le patologie riscontrate in seguito allo stesso, incorrendo in una erronea determinazione del
quantum della pretesa risarcitoria.
In particolare, la si duole che il primo giudice, abbia acriticamente aderito alle risultanze Pt_1
della CTU redatta dal Dott. ed alle precisazioni da questi formulate all'udienza di Persona_1
chiarimenti dell'08.11.2018, ritenendo conseguenze esclusive e dirette dell'avvenuto tamponamento il trauma cranico minore e il colpo di frusta cervicale subiti, ed escludendo – in contrasto con le conclusioni formulate dal perito di parte attrice – che il sofferto idrocefalo normoteso da sub-stenosi dell'acquedotto del , per cui l'attrice è stata sottoposta ad intervento chirurgico ed ha subito CP_6
lesioni permanenti in misura superiore a quella indicata dal c.t.u., rientrasse nella patologia traumatica
de quo o che, quanto meno, rappresentasse un aggravamento di una situazione preesistente,
determinato dall'evento per cui è causa.
Conclude instando per un rinnovo della c.t.u. espletata in prime cure.
2. Detta doglianza non è degna di pregio.
Ed invero, occorre rilevare come debbano ritenersi pienamente condivisibili le risultanze della esperita CTU, essendo stata la perizia redatta in seguito ad approfonditi accertamenti di fatto e ad un'accurata analisi di tutti gli elementi a disposizione.
Ed infatti, dalle conclusioni cui è giunto il perito, immuni sia da vizi logici che metodologici in quanto frutto non solo dell'esame accurato della documentazione prodotta in atti dall'appellante ma anche -
come si legge nell'elaborato da questi redatto - della visita medica da questi personalmente eseguita sulla perizianda presso il proprio studio in data 12.02.2017, emerge incontrovertibilmente come le lesioni traumatiche risultate compatibili col sinistro occorso siano esclusivamente quelle del trauma contusivo, senza perdita di coscienza, subito dalla in seguito all'urto della regione frontale Pt_1
del cranio sullo sterzo dell'auto e quello distorsivo del rachide cervicale dovuto al colpo di frusta provocato dal tamponamento.
Né emergono ambiguità o contraddizioni nei chiarimenti resi dal CTU all'udienza dell'08.11.2018
riguardo all'inesistenza di un nesso eziologico tra le problematiche di salute sofferte dall'appellante nei mesi successivi al sinistro e l'evento per cui è causa, avendo l'ausiliario inequivocabilmente chiarito che “il sinistro è stata l'occasione” in virtù della quale i problemi della fino a quel Pt_1
momento latenti, si sono manifestati.
Il perito, infatti, definendo “incidentale” la patologia da cui è risultata affetta l'appellante, in quanto
“preesistente” al sinistro, ha escluso - senza lasciare spazio a dubbi – che la stessa sia conseguenza diretta del tamponamento subito, o che il suddetto evento abbia provocato un peggioramento di una sintomatologia prima non avvertita dalla Pt_1
In ragione di quanto sopra, deve ritenersi correttamente determinato dal CTU nella misura del 2/3%
il danno biologico permanente risarcibile all'appellante.
Né sono emerse criticità che possano in alcun modo giustificare un'integrazione e/o rinnovazione della c.t.u. medica disposta, avendo la difesa dell'appellante richiamato le censure già avanzate in primo grado e respinte con argomentazioni, che si ritengono assolutamente condivisibili, dal perito ivi nominato in sede di chiarimenti.
3. Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia proceduto alla personalizzazione del danno, in suo favore, omettendo di valorizzare le conseguenze negative anomale, specifiche ed eccezionali dalla stessa patite a causa del sinistro de quo ed emerse all'esito dell'espletata istruttoria.
4. Detta doglianza non è degna di trovare accoglimento.
Orbene, quanto alla personalizzazione del danno, aderendo al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la
misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge, o dal criterio equitativo uniforme adottato
negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi), può essere incrementata dal
giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del
tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato)” (ex multis Cass. 28988/2019),
va rilevato come, nel caso di specie, già la liquidazione del danno biologico permanente, rappresenti di per sé un ristoro per equivalente delle conseguenze che la lesione della salute ha avuto sulla vita quotidiana della appellante.
Ed invero - in disparte la circostanza per cui non rilevano, ai fini della quantificazione del danno, le sofferenze patite dalla a causa della patologia sviluppatasi e diagnosticatale a distanza di Pt_1
qualche mese dal sinistro, avendo il CTU escluso l'esistenza di un rapporto causale tra il sofferto idrocefalo normoteso da sub-stenosi dell'acquedotto del e l'evento occorso, nonché acclarato CP_6
che le uniche conseguenze causalmente riconducibili all'incidente sono state il trauma cranico contusivo e quello distorsivo del rachide cervicale - questo Collegio evidenzia come l'appellante abbia omesso qualsivoglia allegazione in ordine alle sofferenze anomale, eccezionali e specifiche subite a causa dell'occorso incidente.
È noto, infatti, che “per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non
basta allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima - pregiudizio già ristorato dalla semplice monetizzazione dell'invalidità permanente - essendo necessario, invece,
allegare e provare che i postumi abbiano inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura
differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano
sofferto postumi di identica misura (cfr. Cass. 25164/2020, Cass. 5865/2021).
Ne deriva che non giustificando le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, e non avendo l'appellante dimostrato, né attraverso le prove documentali versate in atti,
né attraverso le dichiarazioni rese dai testi dalla stessa citati ed escussi, i danni specifici e fuori dall'ordinario, subiti a causa dei pregiudizi provocati dal sinistro, deve ritenersi che il ristoro già
accordato alla e limitato all'importo liquidato a titolo di danno biologico, sia idoneo a Pt_1
compensare le ordinarie ripercussioni negative che il pregiudizio subito ha comportato nella quotidianità di quest'ultima.
5. All'esito del presente giudizio conseguono la conferma della sentenza impugnata nonché la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della società appellata costituita, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022,
applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da nei confronti di in Parte_1 Controparte_11
persona del l.r.p.t. nonché nei confronti di e in persona del Controparte_3 CP_4
l.r.p.t., avverso sentenza n. 871/2021del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata costituita, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa,
nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 6
febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.53 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(C.F. )) rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Fino, Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Francavilla Fontana (BR), alla Via S. Pellico n.
3, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello;
[...]
[...]
già (P.I. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Giovanni De Santis, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Lecce (LE), alla Via G. Bramieri n.7, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA –
NONCHÉ
Controparte_3
- APPELLATA CONTUMACE - DECEDUTA –
CP_4
- APPELLATA CONTUMACE -
All'udienza collegiale del 16.10.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1
di Brindisi, (rispettivamente proprietaria e conducente del Controparte_3 CP_4
veicolo coinvolto nel sinistro), nonché in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t. (compagnia assicuratrice del predetto veicolo), instando affinché, accertata l'esclusiva responsabilità di per l'incidente stradale occorsole il giorno 05.05.2008, alle ore 11,30 CP_4
circa, in Francavilla Fontana (BR), la condannasse, in solido con la compagnia assicurativa de qua, e la al risarcimento del danno patito, quantificato in euro 35.417,20 ovvero nella maggiore o CP_3
minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Per quanto di interesse, la esponeva che il sinistro, nel quale rimaneva coinvolta in data Pt_1
05.05.2008, si verificava a causa della negligente condotta tenuta dalla Sig.ra la quale, alla CP_4
guida del veicolo Mercedes, tg. AN454FV, di proprietà di a causa del mancato Controparte_3
rispetto delle dovute distanze di sicurezza, tamponava l'auto condotta dall'attrice - una Volkswagen,
tg. DF305HT, di proprietà di – nel mentre percorreva, nello stesso senso di marcia, Controparte_6
la strada comunale via R. Elena, in Francavilla Fontana. Deduceva, in particolare, che, in seguito all'impatto, riportava lesioni personali per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale di Francavilla Fontana, ove le veniva diagnosticato
“trauma contusivo frontale e trauma distorsivo rachide-cervicale”, con prognosi di giorni 7; che,
successivamente, non migliorando le proprie condizioni di salute, il 06.11.2008, veniva ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico presso l'Ospedale Perrino di Brindisi;
che, malgrado le cure medico – specialistiche eseguite, riportava postumi invalidanti nella misura del 10%; che risultati vani i tentativi di ottenere bonariamente il risarcimento dei danni subiti, dalla Controparte_5
compagnia assicuratrice dell'auto condotta dalla si vedeva costretta ad adire l'autorità
[...] CP_3
giudiziaria.
Instauratosi il contraddittorio, e Controparte_3 CP_4 Controparte_5
ancorché regolarmente citate, non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva in giudizio, con atto di intervento volontario, la in Controparte_7
persona del legale rappresentante p.t. (compagnia che assicurava per la rca l'auto condotta dall'attrice), eccependo – in via preliminare – l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, in quanto non proposta nei confronti della compagnia assicuratrice della danneggiata, in ossequio all'art. 149, co 1 del D.lgs 209/05, ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di “lesioni micropermanenti”,
quantificate dal medico fiduciario della compagnia nel 2%.
Contestava, nel merito, la richiesta risarcitoria avanzata dalla sia nell'an, ritenendo non Pt_1
provato il nesso di causalità tra l'evento occorso e le conseguenze lesive lamentate, che nel quantum,
risultando: a) la quantificazione del danno eccessiva rispetto alle lesioni effettivamente subite, b)
inesistenti i presupposti legali per il risarcimento del danno morale e c) inammissibile la richiesta di cumulo tra rivalutazione ed interessi.
Con la memoria ex art. 183, co 6 n.1, la eccepiva l'inammissibilità dell'eccezione di Pt_1
improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta, in quanto tardivamente proposta, oltre che infondata nel merito. Rilevava, altresì, il difetto di legittimazione passiva della Controparte_7
chiedendone, preliminarmente, l'estromissione, avendo - in presenza di un'invalidità permanente pari al 10 % – correttamente inoltrato richiesta di risarcimento alla compagnia Controparte_5
assicurativa del veicolo danneggiante;
in subordine, domandava che la propria domanda venisse estesa anche nei confronti della Controparte_7
La causa - istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e CTU medico-legale –
veniva decisa con sentenza n. 871/2021, pubblicata in data 10.06.2021, con cui il Tribunale di
Brindisi, definitivamente pronunciando, (1) dichiarava il difetto di legittimazione passiva della
(2) rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda Controparte_7
sollevata da (3) accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, Controparte_8
condannava in persona del l.r.p.t., e Controparte_9 CP_4 Controparte_3
in solido, al pagamento in favore della dell'importo di euro 4.199,26, oltre rivalutazione Pt_1
ed interessi fino al soddisfo;
(4) condannava in persona del l.r.p.t., Controparte_9 [...]
e in solido, alla rifusione in favore della delle spese di lite;
CP_4 Controparte_3 Pt_1
(5) poneva le spese della c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti, in solido.
Segnatamente, il giudice adito – rilevata sia l'inammissibilità in rito dell'eccezione sollevata dalla convenuta, in quanto tardivamente formulata e non rilevabile d'ufficio, che l'infondatezza della stessa nel merito, rappresentando la procedura di risarcimento diretto una facoltà, e non un obbligo per il danneggiato in presenza di postumi da lesione pari o inferiori al 9% - dichiarava, ai sensi dell'art. 149
CdA, il difetto di legittimazione passiva della terza società intervenuta.
Riteneva, altresì, provata dall'attrice, e non contestata dalla compagnia assicurativa costituita, la responsabilità esclusiva della conducente del veicolo antagonista nella causazione del sinistro,
nonché causalmente riconducibili al tamponamento subito, il trauma contusivo frontale e quello distorsivo del rachide cervicale (cd. colpo di frusta), non avendo la CTU medico-legale espletata rilevato alcuna correlazione con le ulteriori patologie a carico del cranio diagnosticate e curate nei mesi successivi. Riconosceva, pertanto, in favore dell'attrice il solo danno biologico, determinato dal perito d'ufficio nella misura del 3%, oltre ad un periodo di ITT di 10 giorni, di ITP al 50% di 40 giorni e di ITP al 25
% di 30 giorni.
Escludeva la risarcibilità del danno morale, non avendolo la provato, neppure per Pt_1
presunzioni, e non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, la cui si Pt_1
opponeva (già , in persona del l.r.p.t., chiedendone il rigetto, Controparte_10 Controparte_9
in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
All'udienza collegiale del 16.10.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale,
erroneamente valutando le risultanze istruttorie, ha escluso l'esistenza di un rapporto causale tra il sinistro e le patologie riscontrate in seguito allo stesso, incorrendo in una erronea determinazione del
quantum della pretesa risarcitoria.
In particolare, la si duole che il primo giudice, abbia acriticamente aderito alle risultanze Pt_1
della CTU redatta dal Dott. ed alle precisazioni da questi formulate all'udienza di Persona_1
chiarimenti dell'08.11.2018, ritenendo conseguenze esclusive e dirette dell'avvenuto tamponamento il trauma cranico minore e il colpo di frusta cervicale subiti, ed escludendo – in contrasto con le conclusioni formulate dal perito di parte attrice – che il sofferto idrocefalo normoteso da sub-stenosi dell'acquedotto del , per cui l'attrice è stata sottoposta ad intervento chirurgico ed ha subito CP_6
lesioni permanenti in misura superiore a quella indicata dal c.t.u., rientrasse nella patologia traumatica
de quo o che, quanto meno, rappresentasse un aggravamento di una situazione preesistente,
determinato dall'evento per cui è causa.
Conclude instando per un rinnovo della c.t.u. espletata in prime cure.
2. Detta doglianza non è degna di pregio.
Ed invero, occorre rilevare come debbano ritenersi pienamente condivisibili le risultanze della esperita CTU, essendo stata la perizia redatta in seguito ad approfonditi accertamenti di fatto e ad un'accurata analisi di tutti gli elementi a disposizione.
Ed infatti, dalle conclusioni cui è giunto il perito, immuni sia da vizi logici che metodologici in quanto frutto non solo dell'esame accurato della documentazione prodotta in atti dall'appellante ma anche -
come si legge nell'elaborato da questi redatto - della visita medica da questi personalmente eseguita sulla perizianda presso il proprio studio in data 12.02.2017, emerge incontrovertibilmente come le lesioni traumatiche risultate compatibili col sinistro occorso siano esclusivamente quelle del trauma contusivo, senza perdita di coscienza, subito dalla in seguito all'urto della regione frontale Pt_1
del cranio sullo sterzo dell'auto e quello distorsivo del rachide cervicale dovuto al colpo di frusta provocato dal tamponamento.
Né emergono ambiguità o contraddizioni nei chiarimenti resi dal CTU all'udienza dell'08.11.2018
riguardo all'inesistenza di un nesso eziologico tra le problematiche di salute sofferte dall'appellante nei mesi successivi al sinistro e l'evento per cui è causa, avendo l'ausiliario inequivocabilmente chiarito che “il sinistro è stata l'occasione” in virtù della quale i problemi della fino a quel Pt_1
momento latenti, si sono manifestati.
Il perito, infatti, definendo “incidentale” la patologia da cui è risultata affetta l'appellante, in quanto
“preesistente” al sinistro, ha escluso - senza lasciare spazio a dubbi – che la stessa sia conseguenza diretta del tamponamento subito, o che il suddetto evento abbia provocato un peggioramento di una sintomatologia prima non avvertita dalla Pt_1
In ragione di quanto sopra, deve ritenersi correttamente determinato dal CTU nella misura del 2/3%
il danno biologico permanente risarcibile all'appellante.
Né sono emerse criticità che possano in alcun modo giustificare un'integrazione e/o rinnovazione della c.t.u. medica disposta, avendo la difesa dell'appellante richiamato le censure già avanzate in primo grado e respinte con argomentazioni, che si ritengono assolutamente condivisibili, dal perito ivi nominato in sede di chiarimenti.
3. Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia proceduto alla personalizzazione del danno, in suo favore, omettendo di valorizzare le conseguenze negative anomale, specifiche ed eccezionali dalla stessa patite a causa del sinistro de quo ed emerse all'esito dell'espletata istruttoria.
4. Detta doglianza non è degna di trovare accoglimento.
Orbene, quanto alla personalizzazione del danno, aderendo al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la
misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge, o dal criterio equitativo uniforme adottato
negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi), può essere incrementata dal
giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del
tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato)” (ex multis Cass. 28988/2019),
va rilevato come, nel caso di specie, già la liquidazione del danno biologico permanente, rappresenti di per sé un ristoro per equivalente delle conseguenze che la lesione della salute ha avuto sulla vita quotidiana della appellante.
Ed invero - in disparte la circostanza per cui non rilevano, ai fini della quantificazione del danno, le sofferenze patite dalla a causa della patologia sviluppatasi e diagnosticatale a distanza di Pt_1
qualche mese dal sinistro, avendo il CTU escluso l'esistenza di un rapporto causale tra il sofferto idrocefalo normoteso da sub-stenosi dell'acquedotto del e l'evento occorso, nonché acclarato CP_6
che le uniche conseguenze causalmente riconducibili all'incidente sono state il trauma cranico contusivo e quello distorsivo del rachide cervicale - questo Collegio evidenzia come l'appellante abbia omesso qualsivoglia allegazione in ordine alle sofferenze anomale, eccezionali e specifiche subite a causa dell'occorso incidente.
È noto, infatti, che “per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non
basta allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima - pregiudizio già ristorato dalla semplice monetizzazione dell'invalidità permanente - essendo necessario, invece,
allegare e provare che i postumi abbiano inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura
differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano
sofferto postumi di identica misura (cfr. Cass. 25164/2020, Cass. 5865/2021).
Ne deriva che non giustificando le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, e non avendo l'appellante dimostrato, né attraverso le prove documentali versate in atti,
né attraverso le dichiarazioni rese dai testi dalla stessa citati ed escussi, i danni specifici e fuori dall'ordinario, subiti a causa dei pregiudizi provocati dal sinistro, deve ritenersi che il ristoro già
accordato alla e limitato all'importo liquidato a titolo di danno biologico, sia idoneo a Pt_1
compensare le ordinarie ripercussioni negative che il pregiudizio subito ha comportato nella quotidianità di quest'ultima.
5. All'esito del presente giudizio conseguono la conferma della sentenza impugnata nonché la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della società appellata costituita, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022,
applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da nei confronti di in Parte_1 Controparte_11
persona del l.r.p.t. nonché nei confronti di e in persona del Controparte_3 CP_4
l.r.p.t., avverso sentenza n. 871/2021del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata costituita, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa,
nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 6
febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele