Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dott.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dott.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
3. dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5.12.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2433/2021 R.G. lavoro
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Vincenzo Persico e Alessandro Di Dato, come da mandato telematico in atti (pec:
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- appellante-
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano in virtù di procura alle liti per Notar di Fiumicino (Roma) del 23.1.2023, rep. 37590 racc. Per_1
7131, con cui elett.te domicilia in Napoli alla via A. de Gasperi n. 55
-appellato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.1.2020 davanti al Tribunale di Napoli, la ricorrente di cui in epigrafe - premesso di aver ricevuto notizia dell'iscrizione alla gestione contributiva CP_1 commercianti mediante verifica e segnalazione della iscrizione a ruolo del 7.4.2017 - ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 371 2019 00143613 11 000 notificato il
6.12.2019, di € 3.508,70, relativo al periodo dal 1/2017 al 7/2018 ed all'avviso di addebito
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che a far data dal 13.7.2015 aveva acquisito la carica di amministratore unico della “ ; che l'attività svolta dalla società Controparte_2 sin dalla sua costituzione, rientra tra quelle previste per il settore industriale, come da oggetto sociale del certificato CCIAA, ovvero “La produzione, diretta o indiretta, di calzature di qualsiasi tipo, suole, tacchi, tomaie ed accessori per calzature”; che pur ricoprendo la carica di amministratore unico della non risultava Controparte_2 iscrivibile nella sezione commercianti di cui all'art. 49, L. 88/1989, in quanto l'attività svolta dalla società rientra nel “Settore C – Attività manifatturiere;
Fabbricazione di calzature”.
Ha chiesto di annullare gli avvisi di addebito e dichiarare che con riferimento al periodo
1/2017 – 7/2018 non era tenuta né all'iscrizione né alla contribuzione alla Gestione commercianti.
Si è costituito l' che con varie argomentazioni chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Con sentenza n. 964 pronunciata in data 11.2.2021 il Tribunale adito, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha rigettato l'opposizione e compensato le spese di lite.
Con atto depositato presso questa Corte il 3.8.2021, ha proposto Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza di I grado, richiamando e puntualizzando le difese già svolte in primo grado in ordine all'erroneo assoggettamento ed equiparazione della propria posizione previdenziale di imprenditore di impresa industriale (rientrante nel
“Settore C - Industriale”) ad Impresa commerciale con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Ha concluso chiedendo dichiararsi l'inapplicabilità dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per il periodo in cui ricopriva la carica di amministratore della società a decorrere dal 10/2015, in quanto l'attività svolta dalla stessa società rientrava tra quelle di tipo manifatturiero-industriale con dipendenti ed il conseguente annullamento dei suindicati avvisi di addebito opposti.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che ha dedotto la inammissibilità di CP_1 documenti prodotti dalla appellante per la prima volta in sede di gravame (comunicazioni intercorse tra la Regione Campania A.G.C. Tutela Ambiente con gli SUAP di Sant'Antimo e di Casandrino) e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Lette le note scritte, all'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.
L'appello deve essere rigettato. È opportuno premettere che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Occorre, allora, prioritariamente, verificare quale fosse la natura dell'attività svolta dal di cui l'appellante risultava essere amministratrice e socia. Controparte_2
L'opponente afferma di non essere tenuta al versamento dei contributi alla Gestione
Commercianti non essendo l'attività svolta di tipo commerciale, bensì manifatturiero, afferente al Settore C “Industriale”.
In giurisprudenza si è affermato che in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (Cass
2017/4440 ). Si è poi detto che in tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza
(Cass. 2018/10426).
Orbene, nel caso in esame, come rilevato dal primo giudice, l' ha dimostrato CP_1
l'esercizio dell'attività commerciale della società mediante la documentazione prodotta: in primis attraverso il quadro C compilato dalla stessa con cui dichiarava di essere Pt_1 tenuta “all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in CP_1 quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con data inizio attività 08.10.2015”; dalla anagrafica aziendale;
dai prospetti
Infocamere aziendali;
dalla tabella con i codici ateco 46.42 relativi alle attività di commercio all'ingrosso (cfr. produzione . CP_1
Inoltre, dalla visura camerale si evince che l'oggetto sociale del non si Controparte_2 limitava alla produzione diretta ed indiretta di calzature e prodotti in pelle
(manifatturiero-industriale), ma anche nel “commercio all'ingrosso ed al dettaglio” e nella
“importazione ed esportazione di calzature di qualsiasi tipo ed in qualsiasi materiale e prodotti in pelle di qualsiasi tipo e genere…” .
Dalla suddetta documentazione risulta quindi la legittimità dell'iscrizione alla Gestione
Commercianti della essendo l'attività svolta dalla società - di cui la stessa è CP_1 Pt_1 stata amministratore unico - anche di natura commerciale e non soltanto di produzione di calzature e prodotti in pelle.
Alla stregua delle suesposte considerazioni l'appello, pertanto, non merita di essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l' al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 962,00 oltre IVA, CP_1
CPA e rimborso spese forfettarie;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 5.12.2024 Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente