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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 3700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3700 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1889/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 1.7.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), rapp.to e difeso dall'avv. Valerio Preziosi Parte_1 C.F._1
( ), elett.te dom.to presso il suo studio in Avellino alla Via Matteotti, 22 - C.F._2
Email_1
APPELLANTE
E
1 C.F. e Numero registro Imprese di OD , n. REA OD Controparte_1 P.IVA_1
222528, P. IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 P.IVA_2
Edoardo Volino (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_3
Avellino, Via Casale n. 5 - Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 683/2024 pubbl. il 04.04.2024, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 17/04/2024 ha gravato d'appello la sentenza in epigrafe indicata, con Parte_1 la quale è stata rigettata la domanda dal medesimo proposta nei confronti della tendente CP_1
a conseguire l'accertamento della responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 2049 e 1228 c.c. e, conseguentemente la condanna della banca al risarcimento del danno patrimoniale patito, pari ad €
78.000,00, l'annullamento e/o revoca delle “operazioni finanziarie” poste in essere in suo danno, e la condanna alla “restituzione della sorta capitale” investita, oltre gli accessori e le spese.
A fondamento della domanda, proposta con citazione del 09/03/2022, il esponeva di essere Pt_1 titolare da anni di un c/c bancario presso la filiale di OF (AV), e di avere instaurato un rapporto CP_1 di amicizia con un dipendente della filiale, tale , che ivi espletava le mansioni di cassiere. Persona_1
Deduceva che il gli aveva proposto di investire i suoi risparmi in “titoli ad un buon tasso di Per_1 interesse”, con scadenza a breve termine, e che egli lo aveva autorizzato, a tal fine, a compiere operazioni di prelievo sul proprio conto corrente personale;
che anche suo figlio e sua sorella avevano in tal modo investito i loro risparmi;
che in un arco temporale compreso tra il 2013 e il 2021 il gli aveva Per_1 sottratto “con l'inganno” il complessivo importo di euro 78.000,00; che, infatti, era emerso che gli investimenti erano fittizi (“… la direttrice, ci faceva notare che non solo il non avrebbe potuto Per_1 fare queste operazioni, ma che in calce ad ogni cedola vi era la dicitura recante “operazione annullata”).
Per i fatti esposti, per i quali aveva separatamente sporto denuncia-querela, riteneva sussistente la responsabilità della banca ai sensi dell'art. 2049 e 1228 c.c.
Radicatasi la lite, costituitasi la convenuta, che resisteva alla domanda, la causa, istruita solo documentalmente, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale escludeva qualsivoglia responsabilità della banca nella vicenda per cui è lite, in assenza del nesso di occasionalità necessaria, e ciò sulla base delle stesse allegazioni dedotte dall'attore e del corredo probatorio versato in atti da quest'ultimo.
2 Riteneva, in sintesi, il Tribunale che difettasse il requisito della occasionalità necessaria poiché il non Per_1 rivestiva la qualifica di promotore finanziario, ma era solo un cassiere e, dunque, non aveva alcun titolo per svolgere
e gestire operazioni di investimento, evenienza pacificamente nota all'attore, del quale segnalava la condotta gravemente incauta giacché segnata da anomalie percepibili da chiunque abbia una minima pratica di rapporti bancari, anomalie che avrebbero quindi dovuto indurre lo stesso ad assumere un atteggiamento di maggiore prudenza.
Il giudice a quo compensava le spese di lite.
Argomentando motivi a sostegno del gravame l'appellante ha eccepito l'erroneità della pronuncia e ne ha chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
La banca appellata si è costituita con comparsa del 26.6.2024 (per l'udienza del 09.09.2024, differita d'ufficio al 10.09.2024, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, fondato e meritevole di accoglimento.
Con unico, articolato, motivo di gravame assume l'appellante la violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 c.c., anche in relazione agli artt.1387, 1835, 2697, 2730, 2733 e 2735 c.c., e degli artt. 116 e 117 c.p.c.,
e la carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.
Ritiene che, nel caso di specie, sussistessero tutti i presupposti delineati dalla giurisprudenza di legittimità per affermare la responsabilità del preponente, atteso che le false operazioni finanziarie erano state poste in essere all'interno dell'istituto bancario - come accertato anche in sede penale (ove il ha Per_1 patteggiato la pena per i reati di cui agli artt. 81 cpv e 640 c.p. e 166/1 D.l.vo 58/1998: cfr. sentenza
3 Tribunale di Avellino n. 1070/2023 del 9.5.2023) - e atteso che i cedolini confezionati dal per Per_1 ingannarlo erano stati stampati all'interno della banca.
Vi sarebbe, dunque, piena prova del fatto che il (dipendente della banca ) avesse Per_1 CP_1 approfittato della sua qualità di cassiere, godendo della massima stima della direttrice della banca, per farsi consegnare ingenti importi in denaro dal , con la promessa del loro successivo investimento per Pt_1 il tramite della attraendolo con la falsa affermazione che si trattava di investimenti riservati ai CP_1 dipendenti dell'istituto di credito. Il Tribunale avrebbe, poi, ipotizzato che egli fosse “in collusione con il dipendente della banca”, senza che ciò emergesse dalle prove offerte dalle parti.
Contrariamente al ragionamento del Tribunale deduce l'appellante la sussistenza del rapporto di occasionalità necessaria, che deve intendersi esistente "anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre entro l'ambito delle proprie mansioni" (Cass. n. 2574/99).
Per tali motivi il primo giudice avrebbe fatto non corretta applicazione dell'istituto di cui all'art. 2049 c.c., rifiutando di ammettere le prove testimoniali articolate e impedendo all'attore di fornire la prova dei fatti Pers costitutivi della domanda, con particolare riferimento alla circostanza che, in più di una occasione, il aveva rassicurato il circa l'affidabilità del prodotto finanziario, riservato ai dipendenti della
[...] Pt_1 banca.
Né sarebbe ipotizzabile il concorso di colpa del danneggiato, posto che il godeva della fiducia dei Per_1 correntisti (tra i quali i truffati sono stati ben 60) e della direzione di filiale, avendo accesso alla cassaforte e a tutti i dispositivi di ingresso della banca.
In definitiva, la banca sarebbe responsabile di omesso controllo sul dipendente infedele, avendo provveduto troppo tardi a sospenderlo e poi a licenziarlo.
Le doglianze sono fondate.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la responsabilità dei preponenti per i fatti illeciti commessi dai loro preposti – che ha natura di responsabilità oggettiva per fatto altrui o indiretta
(da ultimo, Cass. 11/11/2024, n. 28988) e che trova fondamento nell'esigenza che chi dispone dell'attività lavorativa altrui per i propri fini assuma le conseguenze dannose di tale attività – richiede la compresenza di tre condizioni, consistenti a) nel rapporto di preposizione, b) nel fatto illecito posto in essere dal preposto e c) nella connessione tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subìto dal terzo.
4 a) Il rapporto di preposizione trova la sua ipotesi tipica e principale nel lavoro subordinato ma ricorre, anche al di fuori di tale rapporto, in tutti i casi in cui un soggetto (preponente) dispone dell'attività di un altro soggetto (preposto) per i propri fini (ex aliis, Cass. 12/10/2018, n. 25373; Cass. 14/02/2019, n.
4298; Cass. 15/06/2016, n.12283).
b) Il fatto posto in essere dal preposto deve essere illecito sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo (da ultimo, Cass. 14/11/2024, n. 29448; in precedenza cfr., ex aliis, Cass. 04/03/2005, n.
4742). In particolare, sotto il profilo soggettivo, l'illecito del preposto può essere sia doloso che colposo, ma deve trattarsi di fatto che cagioni un danno a terzi, non essendo invocabile l'art. 2049 cod. civ. per far valere la responsabilità del preponente in ordine al danno che il preposto abbia cagionato al preponente medesimo o a sé stesso (Cass. 22/03/2011, n.6528).
c) La connessione tra le incombenze e il danno richiede un nesso di “occasionalità necessaria”. Per la sussistenza di questo nesso non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze ma è sufficiente che tale esercizio esponga il terzo all'ingerenza dannosa del preposto. Se si verifica questa evenienza il preponente risponde del danno cagionato al terzo anche se il preposto abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate, o abbia agito per finalità diverse da quelle per le quali le incombenze gli erano state affidate, perseguendo obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso
(da ultimo, Cass. 11/11/2024, n. 28952).
Al riguardo, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il rapporto di occasionalità necessaria sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o comunque reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, a condizione che la sua condotta abbia costituito il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni (tra le altre, Cass. 22/08/2007, n.17836; Cass. 25/03/2013, n. 7403; Cass. 24/09/2015, n. 18860; Cass.
09/06/2016, n. 11816; Cass. 14/11/2023, n.31675).
Alla luce della ricognizione dei presupposti della figura di responsabilità speciale ex art. 2049 cod. civ., appare evidente l'errore di sussunzione in cui è incorso il Tribunale nel momento in cui, pur avendo accertato (in quanto fatti incontroversi) sia il rapporto di preposizione tra la Banca e il , sia il Per_1 carattere illecito del fatto appropriativo da questi commesso in danno dell'appellante, ha tuttavia reputato insussistente la responsabilità dell'istituto per mancanza del nesso di occasionalità necessaria, inesattamente ritenendo che lo stesso fosse escluso dalla circostanza che al fossero demandate Per_1 mansioni di cassiere e non di promotore finanziario. 5 In tal modo, infatti, il giudice di primo grado ha omesso di considerare il dato decisivo che proprio l'esercizio delle incombenze che formavano oggetto del rapporto di preposizione aveva esposto la vittima all'ingerenza dannosa del preposto, rendendo possibile la commissione del fatto lesivo, il quale, benché esorbitante dalle mansioni espletate su incarico della banca, e rispondente ad una finalità truffaldina, aveva nondimeno costituito lo sviluppo non imprevedibile – ancorché illecito e persino delittuoso – dello scorretto esercizio delle mansioni di cassiere.
In proposito, va precisato che la condizione per cui, ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, la condotta del preposto deve costituire il “normale sviluppo” dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente, esige che, sotto il profilo fenomenologico, la condotta del preposto rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di “sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento” delle incombenze attribuite (così, in termini, Cass. n. 11816 del 2016, cit.), ma non esclude la degenerazione o l'eccesso nell'esercizio delle mansioni, determinati dall'abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute;
circostanze che, se, da un lato, evidenziano l'indebita sostituzione delle finalità perseguite dal preponente con obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso, dall'altro lato non tolgono al detto esercizio il carattere di occasione necessaria del danno cagionato al terzo dal preposto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2851 del 2025).
Trattandosi, come detto, di responsabilità oggettiva per fatto altrui o indiretta, è superflua ogni ulteriore indagine sull'omissione di controllo imputabile alla banca.
La sentenza va, in questi termini, riformata, e la banca appellata va condannata al pagamento, in favore della parte appellante, dell'importo di euro 78.000,00, corrispondente al danno accertato, integrato dalle somme erogate per essere investite nelle operazioni fittiziamente poste in essere dal cassiere, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
L'accoglimento del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche CP_3
1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto
6 conto del valore del decisum, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e con la chiesta attribuzione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in riforma della sentenza appellata, condanna la l pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 78.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- Condanna la l pagamento delle spese di lite del doppio grado, che liquida Controparte_1 in euro 450,00 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi per il primo grado, ed in euro 1.138,50 per esborsi ed in euro 7.160,00 per compensi per il secondo grado, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Valerio Preziosi.
Così deciso in Napoli, 8 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1889/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 1.7.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), rapp.to e difeso dall'avv. Valerio Preziosi Parte_1 C.F._1
( ), elett.te dom.to presso il suo studio in Avellino alla Via Matteotti, 22 - C.F._2
Email_1
APPELLANTE
E
1 C.F. e Numero registro Imprese di OD , n. REA OD Controparte_1 P.IVA_1
222528, P. IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 P.IVA_2
Edoardo Volino (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_3
Avellino, Via Casale n. 5 - Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 683/2024 pubbl. il 04.04.2024, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 17/04/2024 ha gravato d'appello la sentenza in epigrafe indicata, con Parte_1 la quale è stata rigettata la domanda dal medesimo proposta nei confronti della tendente CP_1
a conseguire l'accertamento della responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 2049 e 1228 c.c. e, conseguentemente la condanna della banca al risarcimento del danno patrimoniale patito, pari ad €
78.000,00, l'annullamento e/o revoca delle “operazioni finanziarie” poste in essere in suo danno, e la condanna alla “restituzione della sorta capitale” investita, oltre gli accessori e le spese.
A fondamento della domanda, proposta con citazione del 09/03/2022, il esponeva di essere Pt_1 titolare da anni di un c/c bancario presso la filiale di OF (AV), e di avere instaurato un rapporto CP_1 di amicizia con un dipendente della filiale, tale , che ivi espletava le mansioni di cassiere. Persona_1
Deduceva che il gli aveva proposto di investire i suoi risparmi in “titoli ad un buon tasso di Per_1 interesse”, con scadenza a breve termine, e che egli lo aveva autorizzato, a tal fine, a compiere operazioni di prelievo sul proprio conto corrente personale;
che anche suo figlio e sua sorella avevano in tal modo investito i loro risparmi;
che in un arco temporale compreso tra il 2013 e il 2021 il gli aveva Per_1 sottratto “con l'inganno” il complessivo importo di euro 78.000,00; che, infatti, era emerso che gli investimenti erano fittizi (“… la direttrice, ci faceva notare che non solo il non avrebbe potuto Per_1 fare queste operazioni, ma che in calce ad ogni cedola vi era la dicitura recante “operazione annullata”).
Per i fatti esposti, per i quali aveva separatamente sporto denuncia-querela, riteneva sussistente la responsabilità della banca ai sensi dell'art. 2049 e 1228 c.c.
Radicatasi la lite, costituitasi la convenuta, che resisteva alla domanda, la causa, istruita solo documentalmente, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale escludeva qualsivoglia responsabilità della banca nella vicenda per cui è lite, in assenza del nesso di occasionalità necessaria, e ciò sulla base delle stesse allegazioni dedotte dall'attore e del corredo probatorio versato in atti da quest'ultimo.
2 Riteneva, in sintesi, il Tribunale che difettasse il requisito della occasionalità necessaria poiché il non Per_1 rivestiva la qualifica di promotore finanziario, ma era solo un cassiere e, dunque, non aveva alcun titolo per svolgere
e gestire operazioni di investimento, evenienza pacificamente nota all'attore, del quale segnalava la condotta gravemente incauta giacché segnata da anomalie percepibili da chiunque abbia una minima pratica di rapporti bancari, anomalie che avrebbero quindi dovuto indurre lo stesso ad assumere un atteggiamento di maggiore prudenza.
Il giudice a quo compensava le spese di lite.
Argomentando motivi a sostegno del gravame l'appellante ha eccepito l'erroneità della pronuncia e ne ha chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
La banca appellata si è costituita con comparsa del 26.6.2024 (per l'udienza del 09.09.2024, differita d'ufficio al 10.09.2024, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, fondato e meritevole di accoglimento.
Con unico, articolato, motivo di gravame assume l'appellante la violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 c.c., anche in relazione agli artt.1387, 1835, 2697, 2730, 2733 e 2735 c.c., e degli artt. 116 e 117 c.p.c.,
e la carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.
Ritiene che, nel caso di specie, sussistessero tutti i presupposti delineati dalla giurisprudenza di legittimità per affermare la responsabilità del preponente, atteso che le false operazioni finanziarie erano state poste in essere all'interno dell'istituto bancario - come accertato anche in sede penale (ove il ha Per_1 patteggiato la pena per i reati di cui agli artt. 81 cpv e 640 c.p. e 166/1 D.l.vo 58/1998: cfr. sentenza
3 Tribunale di Avellino n. 1070/2023 del 9.5.2023) - e atteso che i cedolini confezionati dal per Per_1 ingannarlo erano stati stampati all'interno della banca.
Vi sarebbe, dunque, piena prova del fatto che il (dipendente della banca ) avesse Per_1 CP_1 approfittato della sua qualità di cassiere, godendo della massima stima della direttrice della banca, per farsi consegnare ingenti importi in denaro dal , con la promessa del loro successivo investimento per Pt_1 il tramite della attraendolo con la falsa affermazione che si trattava di investimenti riservati ai CP_1 dipendenti dell'istituto di credito. Il Tribunale avrebbe, poi, ipotizzato che egli fosse “in collusione con il dipendente della banca”, senza che ciò emergesse dalle prove offerte dalle parti.
Contrariamente al ragionamento del Tribunale deduce l'appellante la sussistenza del rapporto di occasionalità necessaria, che deve intendersi esistente "anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre entro l'ambito delle proprie mansioni" (Cass. n. 2574/99).
Per tali motivi il primo giudice avrebbe fatto non corretta applicazione dell'istituto di cui all'art. 2049 c.c., rifiutando di ammettere le prove testimoniali articolate e impedendo all'attore di fornire la prova dei fatti Pers costitutivi della domanda, con particolare riferimento alla circostanza che, in più di una occasione, il aveva rassicurato il circa l'affidabilità del prodotto finanziario, riservato ai dipendenti della
[...] Pt_1 banca.
Né sarebbe ipotizzabile il concorso di colpa del danneggiato, posto che il godeva della fiducia dei Per_1 correntisti (tra i quali i truffati sono stati ben 60) e della direzione di filiale, avendo accesso alla cassaforte e a tutti i dispositivi di ingresso della banca.
In definitiva, la banca sarebbe responsabile di omesso controllo sul dipendente infedele, avendo provveduto troppo tardi a sospenderlo e poi a licenziarlo.
Le doglianze sono fondate.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la responsabilità dei preponenti per i fatti illeciti commessi dai loro preposti – che ha natura di responsabilità oggettiva per fatto altrui o indiretta
(da ultimo, Cass. 11/11/2024, n. 28988) e che trova fondamento nell'esigenza che chi dispone dell'attività lavorativa altrui per i propri fini assuma le conseguenze dannose di tale attività – richiede la compresenza di tre condizioni, consistenti a) nel rapporto di preposizione, b) nel fatto illecito posto in essere dal preposto e c) nella connessione tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subìto dal terzo.
4 a) Il rapporto di preposizione trova la sua ipotesi tipica e principale nel lavoro subordinato ma ricorre, anche al di fuori di tale rapporto, in tutti i casi in cui un soggetto (preponente) dispone dell'attività di un altro soggetto (preposto) per i propri fini (ex aliis, Cass. 12/10/2018, n. 25373; Cass. 14/02/2019, n.
4298; Cass. 15/06/2016, n.12283).
b) Il fatto posto in essere dal preposto deve essere illecito sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo (da ultimo, Cass. 14/11/2024, n. 29448; in precedenza cfr., ex aliis, Cass. 04/03/2005, n.
4742). In particolare, sotto il profilo soggettivo, l'illecito del preposto può essere sia doloso che colposo, ma deve trattarsi di fatto che cagioni un danno a terzi, non essendo invocabile l'art. 2049 cod. civ. per far valere la responsabilità del preponente in ordine al danno che il preposto abbia cagionato al preponente medesimo o a sé stesso (Cass. 22/03/2011, n.6528).
c) La connessione tra le incombenze e il danno richiede un nesso di “occasionalità necessaria”. Per la sussistenza di questo nesso non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze ma è sufficiente che tale esercizio esponga il terzo all'ingerenza dannosa del preposto. Se si verifica questa evenienza il preponente risponde del danno cagionato al terzo anche se il preposto abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate, o abbia agito per finalità diverse da quelle per le quali le incombenze gli erano state affidate, perseguendo obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso
(da ultimo, Cass. 11/11/2024, n. 28952).
Al riguardo, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il rapporto di occasionalità necessaria sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o comunque reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, a condizione che la sua condotta abbia costituito il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni (tra le altre, Cass. 22/08/2007, n.17836; Cass. 25/03/2013, n. 7403; Cass. 24/09/2015, n. 18860; Cass.
09/06/2016, n. 11816; Cass. 14/11/2023, n.31675).
Alla luce della ricognizione dei presupposti della figura di responsabilità speciale ex art. 2049 cod. civ., appare evidente l'errore di sussunzione in cui è incorso il Tribunale nel momento in cui, pur avendo accertato (in quanto fatti incontroversi) sia il rapporto di preposizione tra la Banca e il , sia il Per_1 carattere illecito del fatto appropriativo da questi commesso in danno dell'appellante, ha tuttavia reputato insussistente la responsabilità dell'istituto per mancanza del nesso di occasionalità necessaria, inesattamente ritenendo che lo stesso fosse escluso dalla circostanza che al fossero demandate Per_1 mansioni di cassiere e non di promotore finanziario. 5 In tal modo, infatti, il giudice di primo grado ha omesso di considerare il dato decisivo che proprio l'esercizio delle incombenze che formavano oggetto del rapporto di preposizione aveva esposto la vittima all'ingerenza dannosa del preposto, rendendo possibile la commissione del fatto lesivo, il quale, benché esorbitante dalle mansioni espletate su incarico della banca, e rispondente ad una finalità truffaldina, aveva nondimeno costituito lo sviluppo non imprevedibile – ancorché illecito e persino delittuoso – dello scorretto esercizio delle mansioni di cassiere.
In proposito, va precisato che la condizione per cui, ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, la condotta del preposto deve costituire il “normale sviluppo” dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente, esige che, sotto il profilo fenomenologico, la condotta del preposto rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di “sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento” delle incombenze attribuite (così, in termini, Cass. n. 11816 del 2016, cit.), ma non esclude la degenerazione o l'eccesso nell'esercizio delle mansioni, determinati dall'abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute;
circostanze che, se, da un lato, evidenziano l'indebita sostituzione delle finalità perseguite dal preponente con obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso, dall'altro lato non tolgono al detto esercizio il carattere di occasione necessaria del danno cagionato al terzo dal preposto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2851 del 2025).
Trattandosi, come detto, di responsabilità oggettiva per fatto altrui o indiretta, è superflua ogni ulteriore indagine sull'omissione di controllo imputabile alla banca.
La sentenza va, in questi termini, riformata, e la banca appellata va condannata al pagamento, in favore della parte appellante, dell'importo di euro 78.000,00, corrispondente al danno accertato, integrato dalle somme erogate per essere investite nelle operazioni fittiziamente poste in essere dal cassiere, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
L'accoglimento del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche CP_3
1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto
6 conto del valore del decisum, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e con la chiesta attribuzione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in riforma della sentenza appellata, condanna la l pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 78.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- Condanna la l pagamento delle spese di lite del doppio grado, che liquida Controparte_1 in euro 450,00 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi per il primo grado, ed in euro 1.138,50 per esborsi ed in euro 7.160,00 per compensi per il secondo grado, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Valerio Preziosi.
Così deciso in Napoli, 8 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
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