Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 24/03/2026, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02005/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07081/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7081 del 2025, proposto da
AN TT NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Virto, con domicilio eletto presso lo studio Ettore Avv. Ettore Virto in Procida, piazza della Repubblica 1;
contro
Comune di Procida, non costituito in giudizio;
nei confronti
NC ZO, PP LU ER, TO LU ER, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, co. 4, L. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 30.09.2025 a mezzo PEC dal Ricorrente al Comune di Procida;
e per l’accertamento del diritto di accedere alla documentazione richiesta con conseguente ordine di esibizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa AR AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone che: - nella qualità di vicino confinante, presentava al comune di Procida istanza di accesso agli atti, prot. n. 16598 del 20 giugno 2025, finalizzata ad acquisire contezza della documentazione edilizia e urbanistica afferente gli immobili in essa indicati; - in data 27.06.2025, il comune di Procida provvedeva a comunicare l’avvio del procedimento; - in data 07.07.2025, il comune di Procida comunicava l’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti; - in data 15.09.2025, nonostante l’intervenuto provvedimento favorevole, il ricorrente – per il tramite del proprio difensore – trasmetteva al comune di Procida formale diffida e sollecito all’esibizione documentale relativa all’istanza di accesso agli atti, al fine di ottenere la concreta ostensione della documentazione già oggetto di accoglimento, atteso che l’Amministrazione era rimasta inerte nel dare esecuzione all’accesso richiesto; - in data 23.09.2025 il comune di Procida trasmetteva al richiedente “la documentazione richiesta” in formato digitale, così come predisposta dagli uffici competenti; - il ricorrente, ritenendo l’esibizione della documentazione trasmessa parziale, per il tramite del proprio difensore, inoltrava diffida del 30.09.2025, volta ad ottenere la concreta ostensione dell’ulteriore documentazione richiesta con l’istanza di accesso, già accolta in via formale, o, qualora, gli atti non sussistessero o non fossero rinvenuti, il rilascio dell’ attestazione di irreperibilità o inesistenza degli atti richiesti; - tale ulteriore diffida, acquisita al protocollo comunale con n. 0025812 del 30/09/2025, rimaneva priva di riscontro.
Di qui la proposizione del presente ricorso ex art.116 c.p.a., con cui il ricorrente, rimarcando la sua legittimazione e interesse all’esibizione della documentazione richiesta che riguarda immobili confinanti con quello di sua proprietà, lamenta che, nonostante l’accoglimento dell’istanza di accesso e la trasmissione di documentazione, il comune intimato non avrebbe esibito tutta la documentazione richiesta né rilasciato alcuna attestazione di inesistenza o irreperibilità della stessa.
Il comune di Procida, pur non costituito in giudizio, ha depositato agli atti apposita relazione con cui il responsabile dei Servizi tecnici attesta espressamente che il comune ha già fornito la documentazione presente negli archivi e che non detiene altra documentazione relativa agli interventi edilizi successivi o ai differenti corpi di fabbrica indicati dal ricorrente, precisando, tra l’altro, che gli atti richiesti che non risultano reperiti “non sono mai stati formati o non sono più presenti negli archivi comunali”.
Il ricorrente, alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, sostenendo, in sostanza, che l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire adeguata dimostrazione delle attività di ricerca svolte e delle circostanze concrete che impedirebbero l’esibizione, e il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ritiene il collegio che sul presente ricorso vada dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il responsabile di settore del comune intimato, nella relazione depositata in giudizio - documentazione che il collegio ritiene di acquisire ex art. 46, comma 2, c.p.a.- ha dato espressamente conto, assumendosi la responsabilità delle proprie dichiarazioni, che il comune di Procida “non detiene altra documentazione relativa agli interventi edilizi successivi o ai differenti corpi di fabbrica indicati dal ricorrente”; che l’UTC ha adempiuto al suo obbligo di ostensione, fornendo quanto effettivamente presente negli archivi; che gli atti richiesti che non risultano reperiti “non sono mai stati formati o non sono più presenti negli archivi comunali”; che l’UTC ha operato “con la massima diligenza nell’individuazione e nella trasmissione degli atti disponibili”.
Come da giurisprudenza costante anche di questo Tar, infatti, quando l’Amministrazione dichiara di non detenere i documenti richiesti, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione, “è evidente che l’interesse del ricorrente è, comunque, stato soddisfatto, anche se in “forma negativa” (cfr. Tar Campania, Napoli, sent. n. 2319 del 2021 e 4589 del 2022).
E, del resto, “al cospetto di una dichiarazione espressa dell’Amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l'accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data” (cfr. tra le altre Cons. di Stato, sent. n. 2142 del 2020).
L’assunzione di responsabilità da parte dell’Amministrazione circa la irreperibilità ovvero l’inesistenza del documento fatto oggetto della richiesta ostensiva, di per sé non contestabile dal giudice amministrativo, esorbitando tale attività (e il presupposto scrutinio) dai poteri giudiziali ad esso attribuiti, esaurisce l’interesse giudiziale della parte interessata all’accesso che ha proposto domanda dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 116 c.p.a. ( in tal senso, cfr. Cons. di Stato, sent. n. 374 del 2022).
Per quanto sopra, pertanto, l’interesse ostensivo del ricorrente deve ritenersi comunque soddisfatto anche se “in negativo” e sul presente ricorso va dichiarata cessata la materia del contendere (cfr., tra le altre, Tar Napoli, sent. n. 2319 del 2021 cit.).
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della vicenda controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI LE, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
AR AT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AT | TI LE |
IL SEGRETARIO