Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 24/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1960/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1960/2021 R.G. trattenuta in decisione alla udienza del 31/10/2024, scaduti in data 20/1/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1
SAtoni, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione ed autorizzazione del G.D.;
- attore
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Antonella Liberati ed Emilio Pucci, giusta procura alle liti allegate alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto
-
***
Oggetto: “diritti di credito”
***
1
All'udienza del 31/10/2024 – svolta con le modalità della trattazione scritta – le parti hanno rassegnato le conclusioni come segue:
Per parte attrice il difensore “ Nel merito precisale conclusioni come Parte_1 da memoria 183 comma 6 n. 1) c.p.c.” di seguito trascritte “In via principale e nel merito accertato e dichiarato che il con sede a ON (AP) C.da SA CO scn (cod. fisc. Parte_1
) dichiarato con Sentenza del Tribunale di Fermo n. 16\2014 del 05\04\2014 in persona P.IVA_1 del curatore fallimentare dott. (cod. fisc. ), nata a [...] C.F._1
SAt'Elpidio a Mare (FM) il 10\12\1973 con studio professionale in Porto SA Giorgio (FM) Via
Giordano Bruno 191 ha per le ragioni e i motivi di cui in narrativa un credito di € 86.095,46 nei confronti della in persona del suo legale rappresentante, condannare quest'ultima al Controparte_1 pagamento della suddetta somma, o di quella che risulterà congrua e di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, in favore del con sede a ON (AP) C.da SA CO scn (cod. Parte_1 fisc. ) dichiarato con Sentenza del Tribunale di Fermo n. 16\2014 del 05\04\2014 in P.IVA_1 persona del curatore fallimentare dott. (cod. fisc. ), nata a [...] C.F._1
SAt'Elpidio a Mare (FM) il 10\12\1973 con studio professionale in Porto SA Giorgio (FM) Via
Giordano Bruno 191. Con vittoria di spese ed onorari di causa ex D.M. 55\14”;
Per la convenuta il difensore “insiste nell'accoglimento delle Controparte_1 conclusioni come meglio precisate nella comparsa di risposta e ribadite nella I^ memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c, conclusioni che integralmente si trascrivono: IN VIA PREGIUDIZIALE E/ O
PRELIMINARE: a) dichiarare l'inammissibilità della domanda di accertamento di un credito fallimentare dinanzi al Tribunale Ordinario in luogo del Tribunale Fallimentare, con ogni conseguenza di legge;
b) con vittoria del compenso professionale da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatario exart. 93 c.p.c.; IN VIA PREGIUDIZIALE E/ O PRELIMINARE: a) dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, con ogni conseguenza di legge;
b) con vittoria del compenso professionale da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatario exart. 93 c.p.c.; IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: a) rigettare la domanda spiegata da controparte nell'atto di citazione, per tutte le motivazioni di cui in narrativa relative all'intervenuta estinzione del debito portato dalle fatture indicate;
b) con vittoria del compenso professionale da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
2 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 5/11/2021 Parte_1
(dichiarato con sentenza n. 16/2014 emessa dal Tribunale di Fermo in data 5/4/2016) ha convenuto in giudizio chiedendo - previo accertamento del credito - Controparte_1 la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 46.501,98 a titolo di prezzo, ancora dovuto, per la vendita di materiali idraulici.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che: a) dall'esame delle scritture contabili della fallita è emerso un credito della stessa nei confronti di Parte_1 Controparte_1 per la “vendita di materiali idraulici, sanitari ed arredi bagno” per il complessivo importo di euro
86.095,46 di cui alle seguenti fatture: “fattura n. 02 del 09\01\2012; n. 4 del 24\01\2012; n. 7 del 27\01\2012; n. 08 del 31\01\2012; n. 10 del 31\01\2012; n. 20 del 20\02\2012; n. 24 del
24\02\2012; n. 25 del 24\02\2012; n. 29 del 29\02\2012 n. 32 del 29\02\2012; n. 45 del
24\03\2012; n. 49 del 31\03\2012; n. 55 del 31\03\2012; n. 15\A del 19\03\2012; n. 16\A del 19\03\2012; n. 20\A del 26\03\2012; n. 56 del 17\04\2012; n. 62 del 30\04\2012; n. 65 del 30\04\2012; n. 24\A del 03\04\2012; n. 26\A del 06\04\2012; n. 78 del 31\05\2012; n.
87 del 15\06\2012; n. 101 del 30\06\2012; n. 103 del 30\06\2012; n. 104 del 30\06\2012; n.
48\A del 06\06\2012; n. 113 del 31\07\2012; n. 116 del 31\07\2012; n. 75\A del
30\07\2012; n. 127 del 31\08\2012; n. 140 del 30\09\2012; 90\A del 10\09\2012; n. 91\A del 12\09\2012; n. 154 del 31\10\2012; n. 160 del 31\10\2012; n. 99\A del 02\10\2012; n.
123\A del 30\011\2012; n. 1 del 21\01\2013; n. 5 del 24\01\2013; n. 6 del 22\01\2013; n.
12A del 06\02\2013; n. 18A del 27\02\2013; n. 19A del 27\02\2013; 20A del 28\02\2013; n.
24A del 14\03\2013 e n. 26A del 15\03\2013”; b) avendo il curatore, in sede di formazione del passivo, rilevato un ulteriore credito di euro 39.593,50 vantato da Controparte_1 nei confronti del fallimento, lo stesso ha proceduto alla relativa compensazione parziale ex art. 56 l.fall. con il credito vantato dalla fallita;
c) residua un credito di euro 46.501,96 che non ha provveduto a pagare nonostante le diffide inoltratele nelle date Controparte_1 del 18/1/2016 e del 27/8/2020 - per il soddisfacimento del quale il fallimento ha agito nel presente giudizio.
2. Con comparsa in data 20/1/2022 si è costituita in giudizio Controparte_1 eccependo: a) l'inammissibilità della domanda, perchè attratta alla cognizione del giudice fallimentare considerato che “a seguito della emanazione del progetto di stato passivo dichiarato
3 esecutivo in data 25 settembre 2014, nessuna compensazione ex art. 56 L. F. può essere disposta in via autonoma dal Curatore”; b) l'improcedibilità della domanda ex art. 3 D.L. 132/2014 per mancato avvio della negoziazione assistita;
c) nel merito, l'infondatezza della stessa per inesistenza del credito, avendo la convenuta interamente pagato gli importi di cui alle fatture oggetto di causa.
3. Alla prima udienza del 10/2/2022 è stato disposto l'avvio della procedura di negoziazione assistita (tempestivamente avviata) ed alla successiva udienza del 3/11/2022 sono stati assegnati alle parti i termini 183 c.p.c. Con la prima memoria istruttoria parte attrice, in replica all'eccezione avversarie: a) ha genericamente dedotto come la Contr documentazione prodotta da a dimostrazione del pagamento abbia ad oggetto “bonifici ed assegni circolari che non recano alcuna imputazione di pagamento della fattura a cui sono riferibili e che non coincidono negli importi”; b) quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda (per avvenuta compensazione del credito), ha rappresentato di voler modificare le conclusioni inizialmente svolte, chiedendo l'accertamento dell'intero credito di euro 86.095,46 di cui alle fatture in atti, con conseguente condanna di al pagamento dell' intera Controparte_1 somma - modificando le conclusioni come segue: “In via principale e nel merito accertato e dichiarato che il con sede a ON (AP) C.da SA CO scn (cod. fisc. Parte_1
) dichiarato con Sentenza del Tribunale di Fermo n. 16\2014 del 05\04\2014 in persona P.IVA_1 del curatore fallimentare dott. (cod. fisc. ), nata a [...] C.F._1
SAt'Elpidio a Mare (FM) il 10\12\1973 con studio professionale in Porto SA Giorgio (FM) Via
Giordano Bruno 191 ha per le ragioni e i motivi di cui in narrativa un credito di € 86.095,46 nei confronti della in persona del suo legale rappresentante, condannare quest'ultima al Controparte_1 pagamento della suddetta somma, o di quella che risulterà congrua e di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, in favore del con sede a ON (AP) C.da SA CO scn (cod. Parte_1 fisc. ) dichiarato con Sentenza del Tribunale di Fermo n. 16\2014 del 05\04\2014 in P.IVA_1 persona del curatore fallimentare dott. (cod. fisc. ), nata a [...] C.F._1
SAt'Elpidio a Mare (FM) il 10\12\1973 con studio professionale in Porto SA Giorgio (FM) Via
Giordano Bruno 191. Con vittoria di spese ed onorari di causa ex D.M. 55\14”. Con la propria memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. parte convenuta ha insistito in tutte le difese e domande già svolte. Con la seconda memoria istruttoria, mentre il fallimento ha dedotto che parte dei pagamenti documentati dalla convenuta non risultano dalla contabilità della fallita;
CP_1 ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore. Le ulteriori 4 memorie depositate non hanno ampliato il thema decidendum. All'udienza dell'11/5/2023 ritenuta la causa matura per la decisione è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni – poi avvenuta all'udienza del 24/10/2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda svolta dal fallimento non va accolta.
4.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione mossa da parte convenuta, di inammissibilità della domanda svolta dal fallimento – come modificata con la memoria ex art. 181 n.1 c.p.c. Al riguardo va richiamata la giurisprudenza secondo cui “Il curatore fallimentare che agisca giudizialmente per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e processuale, motivo per cui il terzo convenuto in giudizio dal curatore può legittimamente opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali e senza i limiti di cui all'art. 2704 c.c.” (cfr. Cass. n. 13762/2017) - sicchè “Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione” (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30298 del 18/12/2017).
5. Ciò premesso, scendendo all'esame del merito della domanda va rilevato che in materia di responsabilità contrattuale l'onere probatorio gravante su ciascuna parte si delinea in base all'art. 1218 c.c. in forza del quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non 5 ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. S.U.
13533/2001).
Quanto all'adempimento dei predetti oneri di allegazione e prova opera per la c.d. emendatio libelli la rigida barriera preclusiva costituita dal termine per il deposito della prima memoria
183 c.p.c. - termine entro il quale le parti sono tenute ad indicare con specificità tutti i fatti posti a fondamento delle pretesa fatta valere, al fine di richiedere poi l'ammissione di prova nelle successive memorie. Tale termine, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico processuale, non risulta in alcun caso derogabile e la relativa violazione deve necessariamente essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il descritto divieto di emendatio libelli opera in maniera ancor più rigorosa con riferimento ai diritti c.d. eterodeterminati inclusi i crediti da inadempimento (a prescindere dal fatto che gli stessi siano fatti valere in via d'azione o d'eccezione): tali diritti identificandosi con lo specifico fatto costitutivo che li ha originati, onerano sin da subito l'interessato di allegare con precisone il fatto che ha dato loro causa, senza poterlo più precisare o integrare oltre la prima memoria 183 c.p.c. se non in risposta a modificazioni della domanda avversaria.
6. In specie, con riguardo al credito azionato dal (di cui alle fatture Parte_1 indicate in citazione e prodotte in atti), parte convenuta ha specificamente allegato e documentato (sin dalla comparsa di risposta) plurimi pagamenti eseguiti in favore di Pt_1
[... negli anni 2012 e 2013 – tramite bonifici bancari e taluni assegni (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione), per complessivi euro 153.305,72 da imputare al credito azionato.
A seguito di tali allegazioni, il fallimento - nei termini delle preclusioni assertive - nulla ha specificamente dedotto né documentato in merito la non imputabilità dei pagamenti al credito azionato, limitandosi a contestare genericamente con la memoria ex art. 183 n. 1 come i pagamenti non recassero imputazioni specifiche alle fatture e non coincidessero alle stesse negli importi.
Tuttavia, nulla è stato dedotto dal fallimento sotto il profilo allegatorio circa gli effettivi rapporti tra le parti, l'esistenza di altri crediti o l'emissione di ulteriori fatture cui i documentati pagamenti potessero essere imputati – né tantomeno la presenza di altri 6 rapporti cui imputare i documentati pagamenti risulta evincibile dai doc. 8 e 9 (allegati alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del fallimento) denominati “partitario cliente 2012” e “mastrino cliente 2013” (da cui emergono esclusivamente i crediti oggetto di domanda giudiziale).
Conseguentemente la domanda svolta dal fallimento va rigettata ritenuto in specie applicabile il principio giurisprudenziale per cui “Secondo i principi generali, il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto e non anche il mancato pagamento. Ove però il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione (Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020,
n.2276)” (cfr. Cass. 15708/2021; Cass. n. 5648/18).
7. La domanda di parte attrice va, dunque, rigettata, ogni ulteriore domanda ed eccezione proposta è da ritenere assorbita (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013,
n. 11547).
8. Le spese di lite - considerate la natura del giudizio, le difese e domande svolte dalle parti e le peculiarità del caso - vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n.
RG 1960/2021, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA la domanda proposta dal Parte_1
DICHIARA
Integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fermo 24/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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