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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/11/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
R.G. N. 2905/2024 riunito R.G. n. 2962/2024
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa GI IN quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
Parte_1
Con gli avv.ti Arturo Amore e Federica Pedone
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'Avv.to Floriana Collerone;
RESISTENTE
OGGETTO:
R.G. N. 2905/2024: accertamento negativo sul verbale unico di accertamento e notificazione
N. 2024-COLCSO-0001086 del 15/07/2024 dell' Controparte_2
, dell' e dell' notificato in data 24.07.2024 e
[...] CP_1 CP_3
R.G. n. 2962/2024: Opposizione all'avviso di addebito numero 31920240002250669000 della sede di Bergamo notificato a mezzo pec in data 21 novembre 2024 per il pagamento di CP_1 euro 347.391,44
Nelle note per l'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione rubricato R.G. n. 2905/2024 al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del
Lavoro, depositato in data 23.3.21 la ricorrente ha convenuto in giudizio al fine di sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni
“- dichiarare insussistente ogni ragione di credito vantata dall' sulla base del Verbale Unico di accertamento CP_1
e notificazione N. 2024-COLCSO-0001086 del 15/07/2024 per i motivi tutti di cui al presente atto;
- in subordine, e salvo gravame in ogni fase, grado e sede, determinare l'esatta somma dovuta dalla Parte_1 all' a titolo di contributi, di sanzioni e di somme aggiuntive;” CP_1
La parte ricorrente illustrava gli era stato contestato o di avere occupato una lavoratrice nel periodo dal 10.10.2021 al 01.11.2021 senza un contratto di lavoro valido;
o il non corretto inquadramento ai fini previdenziali;
o l'errata trasmissione emens relativamente al lavoratore;
Controparte_4
o l'omessa registrazione nel libro unico del lavoro sezione paga e presenze delle retribuzioni effettivamente erogate ai dipendenti;
o l'erogazione di somme imputate a prestito ai dipendenti, che hanno invece natura retributiva.
La ricorrente poi deduceva che ai sensi dell'art. 3, comma 8, l. 335/1995, era stata disposta la variazione dell'inquadramento aziendale dal settore Terziario al settore Industria, con effetto dal periodo di paga in corso alla data di notifica del verbale.
A sostegno della propria pretesa, la parte ricorrente esponeva:
-quanto all'indennità di trasferta o di aver sede legale a Bergamo e sede secondaria a Cantù, Via Spluga,
o di avere come committente principale la con sede legale a Bergamo e sede operativa a Parte_2
Truccazzano,
o di applicare ai propri dipendenti il C.C.N.L. Agenzie Immobiliari ed essere inquadrata nel terziario ai fini contributivi,
o che gli operai della svolgono attività di preassemblaggio e di termoformatura Parte_1 del presso lo stabilimento di Cantù, per poi recarsi a Truccazzano a svolgere attività di CP_5 assemblaggio,
o che i dipendenti della si assentano frequentemente dalla sede di Cantù per Parte_1 recarsi presso lo stabilimento di Truccazzano, oppure presso vari aeroporti, per svolgere le attività cui la è contrattualmente tenuta nei confronti della Parte_1 Parte_2
2 o di aver corrisposto ai dipendenti €. 44,00 per ogni giornata di trasferta in Italia e di €. 77,00 per ogni giorno di trasferta all'estero, non indicati in busta paga ma nella causale dell'ordine di bonifico per il pagamento degli emolumenti, come “stipendio e rimborso spese”, con indicazione del mese di riferimento,
-quanto ai prestiti infruttiferi o che, con scrittura privata 04.12.2018, la si è impegnata a corrispondere a titolo di Parte_1 mutuo infruttifero a la somma di €. 600,00, in occasione del pagamento di ogni CP_6 retribuzione, sino ad un importo massimo di €. 39.000,00,
o che, con scrittura privata 06.12.2017, la si è impegnata a corrispondere a titolo di Parte_1 mutuo infruttifero a la somma di €. 700,00, in occasione del pagamento di ogni CP_7 retribuzione, sino ad un importo massimo di €. 49.000,00 (doc. 20), poi aumentata con scrittura privata 12.12.2022 sino ad un massimo di €. 68.600,00,
o che, con scrittura privata 10.12.2020 la si è impegnata a corrispondere a titolo di Parte_1 mutuo infruttifero a la somma di €. 400,00, in occasione del pagamento di ogni Pt_3 retribuzione, sino ad un importo massimo di €. 28.000,00
***
Si è ritualmente costituito in giudizio la parte convenuta contestando in fatto e in diritto CP_1
l'avversario ricorso;
con vittoria di spese ed evidenziando che non vi è contestazione su parte della pretesa contributiva.
***
Con ricorso rubricato RG n. 2962/24, la parte ricorrente ha impugnato il consequenziale avviso di addebito numero 31920240002250669000 della sede di Bergamo notificato a mezzo pec in data CP_1
21 novembre 2024 per il pagamento di euro 347.391,44, articolando le medesime difese.
Si è ritualmente costituito anche in questo secondo giudizio la parte convenuta contestando in CP_1 fatto e in diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese e chiedendo la riunione al precedente giudizio avente ad oggetto il verbale di accertamento.
Il Giudice ha, quindi, disposto la riunione.
Ritenuta la causa matura per la decisione e disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Ai fini della definizione del thema decidendum deve essere evidenziato che la parte ricorrente nulla ha contestato in punto di lavoro senza contratto della lavoratrice per il periodo dal CP_8
10.10.2021 al 01.11.2021, di non corretto inquadramento ai fini previdenziali con variazione
3 dell'inquadramento aziendale dal settore Terziario a settore Industria sulla base dell'effettivo core business della e in punto di errata trasmissione emens relativamente al lavoratore Parte_1 [...]
per giugno 2024 e giugno, luglio e agosto 2019, pertanto le somme oggetto di verbale CP_4 unico dovute per tali ragioni e poi richieste con l'avviso di addebito sono certamente dovute.
***
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo avverso le risultanze verbale unico di CP_ accertamento e notificazione dell' N. 2024-COLCSO-0001086 del 15/07/2024 notificato in data
24.07.2024 e la consequenziale opposizione all'avviso di addebito numero 31920240002250669000 della sede di Bergamo notificato a mezzo pec in data 21 novembre 2024 in relazione a: CP_1
- l'assoggettamento a contribuzione delle somme erogate a titolo di trasferta,
- l'assoggettamento a contribuzione delle somme erogate mensilmente a titolo di mutuo infruttifero.
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Quanto alla debenza delle somme richieste a titolo di contributi su quanto erogato a titolo di trasferta e prestito, si osserva quanto segue.
Nel caso sottoposto al presente giudizio, afferma che la ricorrente abbia erogato a favore dei CP_1 lavoratori delle somme per titoli non conformi alle cause della corresponsione al solo fine di evitare di corrispondere i contributi su di esse.
***
Va premesso, da un lato, che in linea di principio vanno assoggettate a contribuzione previdenziale, salve le eccezioni specificamente previste dalla legge, tutte le erogazioni in denaro o natura che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto e, dall'altro, che compete al datore di lavoro dimostrare che una determinata erogazione, avente natura retributiva in quanto effettuata in dipendenza del rapporto di lavoro, non sia assoggettata contribuzione previdenziale, perché rientrante in una delle esclusioni previste dalla disciplina richiamata.
I. L'assoggettamento a contribuzione delle somme erogate a titolo di trasferta
La parte ricorrente ha dedotto che i dipendenti in sede “a Cantù tagliano, preassemblano e termoformano i materiali, costruendo lo scheletro dei banchi aeroportuali, mentre a Truccazzano eseguono l'assemblaggio ed installano le parti in acciaio che compongono i banchi aeroportuali” e, pertanto, “si assentano frequentemente dalla sede di Cantù per recarsi presso lo stabilimento di Truccazzano, oppure presso vari aeroporti, per svolgere le attività cui la Parte_1
è contrattualmente tenuta nei confronti della . Di conseguenza, la ricorrente ha corrisposto un
[...] Parte_2 importo di €. 44,00 per ogni giornata di trasferta in Italia, e di €. 77,00 per ogni giorno di trasferta all'estero.
4 evidenzia che tale ricostruzione è del tutto sfornita di prova. CP_1
***
Come da costante giurisprudenza, se è sull'ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore abbia ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l'onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo. In sostanza quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto. Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione. L come detto, deve solo CP_1 provare l'ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno. (Cassazione civile , sez. lav. 19/08/2024, n. 22926, conf. Cass. 18/06/2018 n. 16033 vedi poi recentemente al riguardo Cass. 09/06/2023 n. 16466 e n.8110 del 2023).
Sul punto, la Suprema Corte “Ai fini dell'esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni in favore dei lavoratori a titolo di rimborsi chilometrici, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro è assolto con la prova documentale delle spese sostenute per tali voci, con valutazione rimessa al giudice di merito.” (Cass. lav., 22.6.2018, n. 16579).
Sicché, nessun dubbio che, “in tema di sgravi contributivi, spetta al datore di lavoro che pretenda di usufruire dei benefici contributivi, previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero dall'assoggettamento a contribuzione” (Cass. lav. 22.7.2014, n. 16639;
26.10.2010, n. 21898; 13.1.2009, n. 499).
Il Supremo Collegio ha chiarito che “l'onere probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni in favore dei lavoratori è assolto documentando i rimborsi chilometri con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci, senza che occorra, al riguardo, documentazione specifica ed analitica recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l'analitica
5 indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi” (Cass. Lav., 20.2.2012, n. 2419).
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La società ricorrente, dopo aver dichiarato che l'attività lavorativa era svolta sia presso la sede di
Cantù sia in trasferta dalla committente e presso gli aeroporti, non ha offerto alcuna prova dei giorni in cui i propri dipendenti si sono effettivamente recati in trasferta.
Deve essere evidenziato che non è stato prodotto dalla parte ricorrente onerata alcun documento con indicazione delle singole giornate di trasferta Italia o estero prestate da ciascun dipendente, infatti il doc. 12 del ricorso è stato autoconfezionato dalla ex post con generiche indicazioni di Parte_1 somme erogate a titolo di trasferta senza alcuna indicazione di giorno e luogo di trasferta per ciascun dipendente.
Nelle buste paga non sono mai indicate somme erogate a titolo di trasferta né lo svolgimento di attività in trasferta.
La trasferta è riconosciuta anche agli impiegati e disegnatori, ma non vi è alcuna deduzione in punto di mansioni che essi avrebbero dovuto svolgere per di più regolarmente presso la sede della CCM o presso gli aeroporti.
Contrariamente a quanto allegato dalla parte ricorrente, circostanza che sarebbe comunque insufficiente, non vi è alcuna indicazione nelle causali dei bonifici che la somma è stata corrisposta anche a titolo di trasferta, solo in alcuni casi è indicato in causale anche il “rimborso spese”, ma, da una parte, il rimborso spese è concetto del tutto diverso da quello di trasferta e, dall'altro, non è stata offerta prova da parte della ricorrente di spese sostenute dai lavoratori, pur essendone onerata, infatti non vi sono pezze giustificative né deduzioni della in punto di costi sostenuti. Parte_1
La parte ricorrente non ha provato che per le somme erogate sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo, né si sarebbe potuto dare accesso all'istruttoria testimoniale mancando ogni indicazione circa i precisi giorni di trasferta per ciascun lavoratore.
Alla luce dei documenti prodotti si deve concludere che la ricorrente non ha soddisfatto l'onere della prova su di lei incombente di dimostrare che le somme erogate non possono essere assoggettate a contribuzione
Pertanto, risulta necessariamente fondata la pretesa di di assoggettare a contribuzione le CP_1 somme che il datore di lavoro risulta obiettivamente avere corrisposto ai suoi lavoratori senza alcun assoggettamento a prelievo contributivo sulla base della qualificazione autonomamente operata ed indimostrata quanto ai presupposti fattuali giustificativi, di tali somme come corrispettivi dell'effettuazione di trasferte.
6 II. Le somme erogate a titolo di mutuo infruttifero ai lavoratori
La parte ricorrente ha dedotto di aver stipulato con contratto di mutuo infruttifero con alcuni dipendenti corrispondendo una ulteriore somma mensile fino ad una cifra massima. A giustificazione di tale ulteriore elargizione ha dedotto
- che la somma erogata in quote costanti per evitare che i dipendenti disponendo dell'intera somma ne facessero un uso non corretto,
- di aver la facoltà di modificare in aumento o in diminuzione l'importo della quota di mutuo in funzione del rendimento lavorativo, di interrompere in qualsiasi momento l'erogazione delle quote di mutuo e di richiedere immediatamente la restituzione delle somme mutuate,
- di aver inteso evitare che i dipendenti facessero ricorso al circuito tradizionale del credito o chiedessero l'anticipo del TFR.
In particolare, ha dedotto:
- di essersi, con scrittura privata 04.12.2018, impegnata a corrispondere a titolo di mutuo infruttifero a la somma di €. 600,00, in occasione del pagamento di ogni retribuzione, CP_6 sino ad un importo massimo di €. 39.000,00,
- di essersi, con scrittura privata 06.12.2017, impegnata a corrispondere a titolo di mutuo infruttifero a la somma di €. 700,00, in occasione del pagamento di ogni retribuzione, CP_7 sino ad un importo massimo di €. 49.000,00 (doc. 20), poi aumentata con scrittura privata
12.12.2022 sino ad un massimo di €. 68.600,00,
- di essersi, con scrittura privata 10.12.2020, impegnata a corrispondere a titolo di mutuo infruttifero a la somma di €. 400,00, in occasione del pagamento di ogni retribuzione, Pt_3 sino ad un importo massimo di €. 28.000,00.
Tali scritture private sono state prodotte solo in sede di giudizio e non durante l'ampia istruttoria amministrativa svolta dall' nonostante i ripetuti solleciti, sul punto la parte ricorrente non ha CP_1 offerto alcuna giustificazione della mancata produzione dei contratti.
In ogni caso, da una parte, la struttura negoziale è del tutto priva di senso, infatti come noto il contratto di mutuo prevede l'erogazione di una somma capitale da restituirsi poi ratealmente e non l'erogazione rateale di un prestito, non vi è alcuna causa ragionevole per tale schema negoziale e alcuna deduzione è stata offerta dalla società. Anche l'entità del prestito e le modalità di restituzione sono economicamente del tutto prive di senso, il testo contrattuale prevede:
7 peccato che la quota di TFR maturata da ciascuno dei lavoratori beneficiari dell'asserito prestito mensilmente è minima rispetto alla somma erogata a prestito, infatti, ad es., il sig. accantona a CP_7
TFR nel gennaio 2023 una somma pari a € 119,60 e percepisce una somma a mutuo infruttifero pari a €
700,00. Inoltre, la possibilità per la datrice di lavoro di trattenere sulle retribuzioni successive sconta il serio rischio dell'interruzione del rapporto di lavoro tra le parti e, in ogni caso, il limite alle trattenute del quinto dello stipendio certamente applicabile in questo caso trattandosi di titoli diversi e pertanto la restituzione della somma mutuata risulta difficile se non impossibile la realizzazione l'intera operazione economica considerata l'entità della retribuzione riconosciuta ai lavoratori beneficiari del prestito.
Dall'altra, è lo stesso datore di lavoro che riconnette l'an e il quantum dell'erogazione mensile ai risultati del lavoro dei dipendenti con ciò evidenziando che si tratta di una somma dipendente dall'andamento quantitativo e/o qualitativo dell'attività lavorativa del dipendente:
Il fatto che la somma erogata sia dipendente dall'attività lavorativa è confermato anche dal fatto che essa è erogata in un unico bonifico con la retribuzione.
La circostanza che la somma corrisposta per ogni stipendio anche per le mensilità supplementari sia da ricondurre alla qualità delle mansioni svolte è confermato anche dai verbali di conciliazione prodotti dalla stessa ricorrente con le note del 30.4.25 nei quali è indicata come res litigiosa proprio la pretesa dei tre lavoratori beneficiari dei prestiti del diritto al superiore inquadramento con conseguenti differenze retributive (cfr. lett. b dei tre verbali di conciliazione).
La parte convenuta ha correttamente evidenziato che la causa retributiva delle somme erogate CP_1 al dipendente è confessoria nel momento in cui la somma a titolo di mutuo è corrisposta anche in relazione alle mensilità supplementari, quando nei contratti è prevista una “quota mensile” e dalla dipendenza dell'an e quantum dal rendimento lavorativo.
L'interesse della ricorrente di evitare la richiesta di anticipazione del TFR da parte dei lavoratori non appare giustificato. Va evidenziato, ad una parte, che i lavoratori e beneficiari delle CP_6 Pt_3
8 somme concesse in prestito erano stati da poco assunti in azienda e pertanto l'anticipo del TFR sarebbe stata una cifra minima priva di rilievo per la datrice di lavoro e, dall'altra, che se il lavoratore necessita di una somma significativa per compiere una operazione immobiliare o altra spesa ingente – come è quella che normalmente si chiede a mutuo o con anticipazione del TFR – certamente le piccole somme corrisposte mensilmente dalla datrice di lavoro non sarebbero idonee a soddisfare le ordinarie esigenze che sottendono le richieste di mutuo/anticipazione del TFR, pertanto l'operazione contrattuale non potrebbe avere neanche i risultati dichiarati dalla resistente.
Ciò posto, la parte ricorrente non ha provato che per le somme erogate sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sui valori medi per le sole fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente il ricorso,
- condanna parte ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite che si liquidano in complessivi € 13.745,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 12 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
GI IN
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