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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/12/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 991/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.05.2025 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. LISO LOREDANA, giusta procura in atti, Parte_1 presso il cui studio, sito in Bari, alla via Abate Gimma n. 201, è elettivamente domiciliato;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. LISO LOREDANA, giusta procura Controparte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Bari, alla via Abate Gimma n. 201, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio in Siria il 21.10.2014, trascritto presso il Comune di Bisceglie il 04.06.2024 (atto n. 57, parte II, serie C, anno 2024). FATTO I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.05.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate. All'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso. Al pm è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e in quanto conformi agli interessi della prole minore da tutelare. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto da intendersi qui integralmente CP_1 trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
Così deciso in Trani, il 2.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.05.2025 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. LISO LOREDANA, giusta procura in atti, Parte_1 presso il cui studio, sito in Bari, alla via Abate Gimma n. 201, è elettivamente domiciliato;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. LISO LOREDANA, giusta procura Controparte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Bari, alla via Abate Gimma n. 201, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio in Siria il 21.10.2014, trascritto presso il Comune di Bisceglie il 04.06.2024 (atto n. 57, parte II, serie C, anno 2024). FATTO I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.05.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate. All'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso. Al pm è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e in quanto conformi agli interessi della prole minore da tutelare. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto da intendersi qui integralmente CP_1 trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
Così deciso in Trani, il 2.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia