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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/08/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 959 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
[...] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
ANANIA ANTONELLA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FRISTACHI CP_1
GIANFRANCO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/06/2024 e , Parte_1 CP_1 premettendo di aver contratto matrimonio civile il 24/06/2009, dalla cui unione sono nate le figlie
(19.09.2009) e (22.06.2012) e riferendo che tra le parti era intervenuta Per_1 Per_2 separazione in forza di n. 7100/2019 resa nel procedimento RG. n. 3727/2018 RG chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
- pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 24.06.2009 in QU (CZ), come meglio specificato in premessa, mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di QU
(CZ);
-confermare quanto contenuto, riportato, e trascritto nel presente ricorso alle premesse ed in particolare:
1. confermare l'affido condiviso ed il collocamento prevalente presso la madre delle minori
e;
Per_1 Per_2
2. disporre il trasferimento del bene immobile riportato al NCEU al foglio 24 del Comune di
QU (CZ), p.lla 124 subalterni 5 e 16 entrambi subordinati, e quest'ultimo di pertinenza all'altro, in favore della sig.ra quale ex casa coniugale e attuale residenza delle CP_1 bambine e;
Per_1 Persona_3
Considerato che le parti domandano congiuntamente disporsi il trasferimento immobiliare della casa coniugale, va premesso che, con sentenza delle SSUU della Corte di Cassazione n. 21761 depositata il 29.7.2021, i giudici di legittimità hanno espresso il seguente principio di diritto: “sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno od ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o separazione, in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice, e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 4 comma 16 della legge n. 898 del 1970 che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero
2 dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 cod. civ.; la validità dei trasferimento immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti hanno prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1- bis della legge n. 52 del 1985; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”
In data 26 ottobre 2022, è stato stilato un protocollo firmato dal Presidente del Tribunale, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine di Catanzaro, e dal rappresentante dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Catanzaro, che – premessi i principi di diritto e la pronuncia della Suprema
Corte - ha previsto:
ART. 1
Sono ammissibili i trasferimenti immobiliari operati tra le parti del procedimento ovvero nei confronti dei figli e aventi ad oggetto la proprietà o altro diritto reale sulla casa coniugale e su altri immobili di proprietà comune od esclusiva delle parti se acquistati in costanza di matrimonio con funzione solutoria di adempimento degli obblighi di mantenimento e/o latamente compensativa aventi causa nella soluzione della crisi familiare.
Sono ammissibili gli accordi che riconoscono, con funzione divisoria del patrimonio e/o della comunione legale, in tutto o in parte, alle parti del procedimento ovvero ai figli, la proprietà o altro diritto reale circa i singoli immobili ove detti accordi trovino causa nella soluzione della crisi familiare Per operazioni di trasferimento di maggiore complessità ovvero per operazioni divisorie prive di una diretta correlazione con il patrimonio costituito dalle parti in costanza di matrimonio ovvero prive di una funzione solutoria e compensativa ai fini della soluzione della crisi coniugale, i difensori e le parti rimetteranno l'esecuzione di eventuali accordi all'atto pubblico notarile ad altra sede.
ART. 2
I ricorsi, nella parte relativa al trasferimento immobiliare, dovranno contenere quanto segue:
- Codice fiscale e residenza anagrafica delle parti;
- La chiara e inequivoca manifestazione di volontà ex art. 1376 c.c. di procedere al trasferimento immobiliare e a conseguente accettazione;
3 - L'identificazione del diritto reale oggetto di trasferimento, la quota e la precisa identificazione dell'immobile, con specificazione della natura o categoria, del foglio, del mappale, del subalterno, della rendita i:atastale e l'indicazione di almeno tre confini;
per gli immobili in corso di accatastamento e per quelli privi di identificazione catastale, e necessario specificare il numero e l'anno del protocollo della denuncia di accatastamento, della scheda o della variazione;
per gli immobili in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione del terreno su cui insistono;
- I dati di provenienza dell'immobile con indicazione del notaio rogante, della data dell'atto e degli estremi di registrazione e trascrizione;
- L'indicazione di eventuale ipoteca o altro peso gravante sull'immobile;
- I titoli abitativi della costruzione dell'immobile:
• Per le costruzioni effettuate prima dell'1.9.1967, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante detta circostanza;
• Per le costruzioni la cui edificazione sia iniziata successivamente all'1.9.1967 menzione degli estremi dei titoli abilitativi edilizi rilasciati dal Comune e/o presso il Comune depositati;
• Per quanto riguarda le opere oggetto di sanatoria, menzione della concessione in sanatoria;
- Dichiarazione del cedente ex art. 29, comma 1 bis, L. 52/1955 sulla conformità oggettiva dei dati catastali dell'immobile oggetto di trasferimento, sulla conformità soggettiva degli intestatari catastali a He risultanze dei registri immobiliari;
• In caso di trasferimento di terreno agricolo o edificabile di qualsiasi estensione, oppure di terreno di estensione pari o superiore a 5.000 mt quadrati di pertinenza a un fabbricato, occorrerà inserire apposita menzione da parte del coniuge proprietario avente il seguente tenore letterale “il
Sig.........allega certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno sopra descritto rilasciato in data ....... n. ... ... ... dal comune di ... ... ... ... ... ... e dichiara che dalla data del rilascio e sino ad oggi non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti”,
- Richiesta che la cessione venga dichiarata esente da ogni tassa o imposta ex art. 19 della legge
6 marzo 1987, n. 74;
- Rinuncia del cedente all'ipoteca legale, salvo diversi accordi tra le parti;
4 - Nel caso di conguaglio in denaro indicazione analitica dei mezzi di pagamento adoperati;
ciascuna delle parti dovrà dichiarare se si è avvalsa di un mediatore, il compenso alto stesso corrisposto e le relative modalità di pagamento;
- Nel caso di alloggio ricadente in regime di edilizia agevolata e/o convenzionata, indicazione delle eventuali autorizzazioni previste dalla convenzione o dalla delibera di ammissione al contributo pubblico e - laddove prevista — la certificazione rilasciata dal comune in ordine alia sussistenza dei requisiti soggettivi in capo al concessionario e in ordine al prezzo massimo di cessione.
ART. 3
Unitamente al ricorso le parti dovranno produrre i seguenti documenti:
1) Copia dell'atto di provenienza dell'immobile oggetto di trasferimento;
2) Visura ipocatastale storica ultraventennale e aggiornata alla data di deposito del ricorso e/o dell'accordo che prevede il trasferimento o preferibilmente relazione notarile;
3) Condoni edilizi,
4) Concessioni in sanatoria;
5) Prova dell'integrale pagamento delle sanzioni pecuniarie nel caso di cui all'art. 46, comma 2, dpr n. 380/2001;
6) Domande di condono non ancora definite, con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonché, per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui all'art. 32, comma 3, L. n. 45/1987 (net testo introdotto dall'art. 2, comma 44, L. 662/1996) attestazione dell'avvenuta richiesta alle autorità competenti dell'espressione del parere ivi previsto;
7) Planimetria catastale;
8) Attestato di certificazione energetica;
9) Certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30 DPR 6.6.2001, n. 380;
10) Autorizzazione del giudice tutelare nel caso di trasferimento in favore dei figli minorenni.
5 ART. 4
Le parti si avvarranno di un tecnico abilitato che, con apposita relazione giurata, assumerà, unitamente a le parti stesse, la responsabilità della sussistenza dei presupposti, sotto il profilo formale e sostanziale, per la realizzabilità dell'effetto reale dell'accordo, sotto quello urbanistico- edilizio, catastale, della legittimazione ad alienare e dell'assenza di iscrizioni, vincoli o formalità pregiudizievoli e, sotto ogni altro aspetto ancorché diverso e ulteriore rispetto a quanto sopra evidenziato - rilevante ai fini del trasferimento.
Le parti, a pena di inammissibilità del ricorso e limitatamente all'effetto traslativo del bene immobile, devono indicare di essere a conoscenza che il Presidente del Tribunale (in caso di separazione consensuale), il Tribunale in composizione collegiale (nel caso di divorzio congiunto) e il cancelliere e/o addetti all'ufficio per il processo destinati al controllo di suddetti documenti si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà e/o di ogni altro diritto reale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e al la regolarità urbanistica e impiantistica.
Inoltre, le parti e i legali delle stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando iI cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
ART. 5
Il Presidente del Tribunale, prima della fissazione della data dell'udienza provvederà a controllare - con l'ausilio dei cancellieri e /o degli addetti all'ufficio per il processo - se nel ricorso siano presente tutte le indicazioni e le dichiarazioni richieste nonché la corretta e completa allegazione dei documenti così come individuati dal presente protocollo.
Laddove dovessero essere riscontrate carenze o imprecisioni si chiederà alle parti di provvedere alle necessarie integrazioni e ai dovuti chiarimenti.
Ciò premesso, va evidenziato che sono stati allegati al ricorso, che contiene gli elementi indicati all'art. 2:
1. estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio;
6 2. certificato di Stato di famiglia e residenza delle parti;
3. decreto di omologazione di separazione;
4. perizia giurata dell'immobile redatta in data 22/3/2024;
5. ; Controparte_2
6. atto di compravendita del 17/09/2018 Notar con annessa planimetria catastale e Persona_4
Attestato Prestazione Energetica;
8. ricorso sottoscritto dalle parti, autenticata dai difensori;
Possono, pertanto, ritenersi soddisfatte le condizioni per il trasferimento dell'immobile nei termini richiesti dalle parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a QU il 24/06/2009;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QU per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Dichiara il trasferimento del bene immobile riportato al NCEU al foglio 24 del Comune di
QU (CZ), p.lla 124 subalterni 5 e 16 entrambi subordinati, e quest'ultimo di pertinenza all'altro, di proprietà del in favore della sig.ra ; Parte_1 CP_1
• Prende atto di tutti gli ulteriori accordi e impegni assunti dalle parti e compiutamente trascritti nella parte motiva.
• Spese compensate.
7 Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 09/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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